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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/12/2025, n. 5187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5187 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6720/2014
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud. del 18.12.2025 celebrata con note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Il Giudice dr. Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive note conclusionali
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo
Danise, all'esito dell'udienza del 18.12.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero 6720 del R.G. dell'anno 2014 vertente
T R A
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28/11/1949; , (C.F. , nata a [...] Parte_2 C.F._2
(NA) il 12/10/1932; , (C.F. ), nato a Parte_3 C.F._3
TT il 14/12/1969; (C.F. , nato a Parte_4 C.F._4
TT il 23/04/1953; , (C.F. , nata a Parte_5 C.F._5
TT il 21/08/1954; , (C.F. ), nata a Parte_6 C.F._6
TT il 25/03/1959, rappresentati e difesi dagli avv.ti Laura IN (C.F.
) ed NR IN (C.F. ), in virtù di C.F._7 C.F._8 mandato in atti, presso il primo elettivamente domiciliati in TT alla via Trieste, 23;
PEC: .salerno. ; Email_1 CP_1
- attori -
e (C.F. , sito in Controparte_2 P.IVA_1
TT (SA), in persona dell'amministratore p.t., sig. , rappresentato e Controparte_3 difeso dagli avv.ti Fabio Ferlito (C.F. e Azzurra MM (C.F. C.F._9
), in virtù di procura allegata in atti, unitamente ai quali C.F._10 elettivamente domicilia in TT, P.zza Gemito n. 24; PEC: Email_3
- convenuto -
OGGETTO: proprietà/diritti reali.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, verbali d'udienza, note conclusionali che si intendono integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12.05.2015, i sigg. Parte_1
, e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, il Controparte_2
, assumendo che:
[...]
- , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...] erano aventi causa, la prima quale coniuge superstite e gli altri quali figli, del sig. Pt_6
e quest'ultimo con l'Ing. di essere soci della Persona_1 Parte_1
Controparte_4
- l'Ing. e il sig. erano, a loro volta, soci della Parte_1 Parte_3
Controparte_5
- le predette società, poste in liquidazione, erano proprietarie, fra l'altro, di suoli edificabili siti nel centro urbano di TT, confinanti nel complesso con CP_2 via Cimabue, via Tiziano, via Mantegna, via Salvatore Rosa e via Carmine Turco;
- sui detti terreni venivano realizzati i fabbricati denominati “ CP_6
” di , “ di via Botticelli n. 4, sull'ex
[...] Controparte_2 Controparte_2 proprietà e altro “ su ex proprietà CP_4 Controparte_7 CP_5
- da un controllo effettuato in loco risultava che il Controparte_6
” di occupava sine titulo le seguenti porzioni di suolo: parte della
[...] Controparte_2 zona che si identificava nella p.lla 53, fol. 5 del catasto interamente;
larga parte della p.lla 57
e 59 e altra zona che si identificava nella p.lla 1015 ed una limitata porzione delle p.lle 56 e
60; inoltre, occupavano un terreno di forma trapezoidale della p.lla 54 del medesimo fol. 5;
pag. 2/9 -l'occupazione predetta risultava da una denuncia di inizio attività presentata in data
05/05/2004 dal Condominio di;
nell'effettuare la recinzione, anche delle Controparte_2 aree non di proprietà veniva creata una servitù di passaggio mediante CP_8
l'apposizione di un cancello volto a consentire l'accesso in una proprietà che apparteneva esclusivamente all'Ing. identificata in catasto nella p.lla 60 del fol. 5; Pt_1
-gli istanti soci asserivano di aver diritto a rivendicare la proprietà delle predette zone e l'Ing. ad esercitare azione di negatoria servitutis relativamente all'accesso Pt_1 creato e all'apposizione del cancello sulla sua proprietà;
- alla data del 03/07/2014, risultando essere amministratore del CP_6 convenuto la dott.ssa gli attori le facevano notificare atto di citazione;
CP_9 tuttavia, la dott.ssa comunicava di non rivestire più l'incarico di amministratore. CP_9
Veniva quindi autorizzato dall'originario G.I. il rinnovo della citazione, poi regolarmente avvenuto.
Pertanto, gli attori chiedevano di: “sentire accertare l'avvenuta occupazione senza titolo della parte di suolo in premessa descritta sia quella che si apparteneva alla società sia quella che CP_4 si apparteneva alla società e riconosciuta la legittimazione attiva degli istanti ordinare il rilascio CP_5 in favore degli stessi. Sentire, altresì, accertare la creazione di una servitù di passaggio abusiva sulla proprietà dello istante ing. ordinandosi in conseguenza l'eliminazione del cancello di accesso creato. Pt_1
Sentire ordinare la demolizione di tutte le opere create sui suoli che, come detto, risultano occupati senza titolo. Sentirsi condannare a spese ed onorari di cui il sottoscritto avvocato Laura IN chiede attribuzione.”.
Si costituiva in giudizio il convenuto, nella persona dell'amministratore CP_6
p.t., opponendosi a tutte quante le avverse richieste, poiché inammissibili oltreché infondate in fatto e in diritto. In particolare, eccepiva l'inammissibilità dell'azione posta in essere dagli attori, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, la loro carenza di legittimazione attiva e l'infondatezza della domanda nel merito, chiedendo di sentir accolte le seguenti conclusioni: “accertato il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. 28/2010, dichiarare con ordinanza
l'improcedibilità dell'azione di rivendica proposta;
- in via preliminare, nel merito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli istanti;
- in via subordinata, sempre nel merito, e salvo gravame, rigettare la domanda attorea siccome inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto e non
pag. 3/9 provata. In ogni caso con vittoria delle spese di lite ed attribuzione delle stesse ai sottoscritti procuratori per dichiarato anticipo.”.
Instaurato il contraddittorio, il Giudice precedente assegnatario, sciogliendo la riserva ritenuta all'udienza del 08.10.2015 e rilevato che doveva essere esperito quale condizione di procedibilità della domanda il procedimento di mediazione, assegnava termine per lo svolgimento dello stesso, fissando per la verifica l'udienza del 30.03.2016.
Esperito il tentativo di mediazione, che sortiva esito negativo, venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e la causa veniva rinviata all'udienza del 30.03.2017.
Successivamente, dopo vari rinvii e la precisazione delle conclusioni, lo scrivente, divenuto assegnatario, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del
18.12.2025 per discussione orale e decisione ex art. 281-sexies c.p.c., autorizzando le parti al deposito di note conclusionali fino a 15 giorni prima e disponendo la sostituzione della trattazione in presenza con il deposito di note scritte ex art 127-ter c.p.c. entro due giorni prima dell'udienza.
Ricostruiti i fatti di causa, occorre preliminarmente soffermarsi sull'eccezione proposta dal convenuto circa il difetto di legittimazione attiva degli attori. CP_6
La legittimazione a stare in giudizio (legitimatio ad causam) è un presupposto processuale secondo il quale la parte che agisce ha l'onere di allegare e di provare la titolarità del diritto dedotto in giudizio.
Nel caso in esame, in tema di rappresentanza della società in liquidazione, l'art. 2310 c.c. stabilisce che: “Dall'iscrizione della nomina dei liquidatori la rappresentanza della società, anche in giudizio, spetta ai liquidatori” ciò opera nella fase di liquidazione fino alla cancellazione della società, momento a partire dal quale la società perde ogni soggettività giuridica;
secondo quando disposto dall'art. 2487-bis c.c.: “La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonché le loro modificazioni, devono essere iscritte, a loro cura, nel registro delle imprese […]” ; mentre l'art. 2495 c.c., riguardante le società cancellate dal
Registro delle Imprese, sancisce che: “Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, salvo quanto disposto dal secondo comma. […] Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi
pag. 4/9 riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. […]”.
Sul punto, l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 6070 del 2013, sancisce che: “Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n.
6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che,
"pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo”
(cfr. Cass. Sent. n. 6071 e n. 6072 del 2013; Cass. Ord. n. 8521 del 25.03.2021).
Orbene, nella pronuncia da ultimo richiamata, la Suprema Corte ha precisato: “pur potendo i soci essere interessati dal peculiare fenomeno successorio che, a certe condizioni ed entro certi limiti, ne può determinare la posizione di aventi causa nei debiti e nelle pretese attive della società dopo la sua estinzione e la relativa cancellazione dal registro delle imprese, non basta la qualità di ex socio perché si determini tale eventuale fenomeno successorio, il quale va pertanto sempre allegato e dimostrato nei suoi elementi costitutivi. Il soggetto che assuma di essere subentrato nella titolarità di posizioni giuridiche attive della società estinta e cancellata dal registro delle imprese dovrà quindi sempre dedurre di essere stato uno dei soci o l'unico socio al momento della cancellazione e le ragioni per cui assume di essere succeduto alla stessa nella specifica pretesa azionata;
in particolare, per quanto riguarda eventuali sopravvivenze e/o sopravvenienze attive, dovrà anche allegare che si tratta di posizioni attive non liquidate né attribuite ai soci in base al bilancio finale di liquidazione, nonché i motivi per cui ciò sia avvenuto senza però che debba ritenersi integrata alcuna rinunzia alle stesse”.
Pertanto, chi agisce come successore della società estinta, oltre a qualificarsi espressamente come successore nella titolarità della pretesa avanzata, deve allegare e dimostrare che la pretesa in questione gli è stata attribuita, ovvero, laddove essa non è stata pag. 5/9 oggetto di liquidazione né considerata nel bilancio finale di liquidazione, che tale omissione non è avvenuta in conseguenza di tacita rinunzia e, comunque, deve provare che quanto dedotto in giudizio è trasferito poichè permaneva nel patrimonio sociale al momento della liquidazione e successiva cancellazione.
Dunque, la perdita della capacità processuale della società estinta non impedisce agli ex-soci, salvo eccezioni, di agire in giudizio per tutelare i diritti ad essi trasferiti per effetto della cancellazione.
Nel caso di specie, dalle visure societarie allegate in atti è pacifico che la e la venivano poste in liquidazione e successivamente Controparte_4 CP_5 cancellate dal registro delle imprese.
In particolare, dalla visura della si desume che tale società veniva CP_5 posta in scioglimento e liquidazione in data 07.11.2008 (data atto 31.10.2008) e cancellata il
03.02.2010 (data domanda 28.01.2010); le quote erano di proprietà e Parte_1
; il liquidatore risultava . Parte_3 Parte_1
Invece, dalla visura della si desume che la società veniva posta in Controparte_4 liquidazione volontaria in data 23.11.1995 e cancellata in data 09.05.2003 (data domanda/ultimo protocollo e cessazione attività il 17.04.2003); le quote erano di proprietà
e ; il liquidatore risultava Persona_1 Parte_1 Persona_1
Dunque, alla data della cancellazione risultavano soci, rispettivamente, per il sig. e l'Ing. e per l'Ing. CP_4 Persona_1 Parte_1 CP_5
e il sig. . Parte_1 Parte_3
Gli effetti della cancellazione e la relativa successione presuppongono un valido completamento delle precedenti fasi che caratterizzano la procedura, anche attraverso la presentazione del bilancio finale e la verifica dell'eventuale residuo attivo.
Nel caso di specie, in primo luogo, a seguito del decesso del sig. Persona_1 non risulta sufficientemente provato che le quote - ex - societarie venivano devolute agli eredi.
Invero, nella dichiarazione di successione, depositata con la memoria attorea ex art. 183 n. 2 c.p.c., risultavano come eredi del sig. e Persona_1 Parte_2 [...]
, e (data apertura della successione 01.03.2003); Parte_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6 dunque, emerge che, nonostante il decesso del liquidatore della in Controparte_4
pag. 6/9 costanza della procedura de qua, in atti non risulta depositata nomina per la sostituzione di un nuovo liquidatore. In secondo luogo, dalla stessa dichiarazione successoria del sig.
datata 29.08.2003, si evince un attivo ereditario relativo unicamente ad Persona_1 immobile sito nel Comune di Bellizzi (SA), Catasto t, foglio 1, numero 820, diritto di piena proprietà, che espressamente riporta: “sul terreno esiste un fabbricato regolarmente censito ma non stornato dal catasto terreni. Quindi il valore residuo da considerare è di circa mq 750”.
Secondo il principio della successione dei soci, se una società si cancella dal
Registro delle Imprese, i rapporti ancora pendenti si “trasferiscono” (prova sub condicione) ai soci, che ne diventano contitolari pro quota, ma la successione avviene solo per i rapporti effettivamente residui e non liquidati. Se un diritto non è iscritto nel bilancio presentato in fase di liquidazione, né emerge come bene residuo della liquidazione, non si può presumere automaticamente sia trasferito ai soci in quanto occorre prova che quel bene fosse ancora di proprietà della società al momento della cancellazione.
Una volta cancellata la società dal registro delle imprese, la legittimazione compete al socio quale “successore” e la esplicitazione di detta qualità, unitamente alla prova di essa, costituiscono il presupposto necessario alla dimostrazione della legittimazione al giudizio: il socio della estinta società è tenuto ad allegare la sua qualità e a fornirne la prova.
Pertanto, da un lato, si ritiene che gli eredi del de cuius, non davano adeguata prova della qualità di soci - iure hereditatis - della mentre la qualità di socio Controparte_10 dell'Ing. per entrambe le società e del sig. limitatamente a Pt_1 Parte_3
è indicata dalla visura societaria depositata in atti. CP_5
Tuttavia occorre evidenziare che, nel caso in esame, gli attori non agivano per proseguire un giudizio già pendente, ma per promuovere un'azione petitoria (rivendica) diretta ad accertare diritti reali. Da quanto allegato, non risulta provato in maniera idonea che le porzioni di suolo oggetto di causa erano sostanzialmente incluse nel bilancio finale ed il loro eventuale trasferimento in comunione ai soci, senonché, parte convenuta contestava alcune particelle le quali non rientravano nell'area occupata dal Condominio o costituivano pertinenze condominiali, rendendo ancor più incerta la pretesa avanzata dagli attori.
pag. 7/9 Le produzioni richiamate (visure societarie, dichiarazione di successione, planimetrie di parte ecc.) non colmano le lacune probatorie, essendo incerto se le società erano effettivamente proprietarie delle porzioni di terreni al momento della cancellazione.
In difetto della prova richiesta ed alla luce di quanto rappresentato, consegue la carenza di legittimazione attiva degli attori, non essendo adeguatamente sorretta da idonea e specifica documentazione riguardante il titolo di proprietà.
Nel merito petitorio, anche a voler superare il profilo della legittimazione attiva, la domanda proposta non può comunque essere accolta in quanto risulta non provato l'assunto di occupazione sine titulo, non avendo gli attori fornito prova idonea del titolo di proprietà richiesta dall'art. 948 c.c. (Cass., sez. II, 14 aprile 2005, n. 7777: “La domanda di revindica, avendo tipica finalità recuperatoria, presuppone necessariamente che all'atto della sua formulazione il bene rivendicato sia nel possesso del convenuto. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che, non avendo i ricorrenti allegato che il bene fosse nel possesso della controparte, aveva escluso la finalità recuperatoria e qualificato la domanda proposta come azione di accertamento del diritto di proprietà)”).
Nell'azione di rivendica chi agisce in rivendica deve fornire prova della proprietà, mediante la continuità dei titoli sino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando un possesso utile ai fini dell'usucapione e l'onere probatorio è regolato dall'art. 2697 c.c. .
Tuttavia, non si ritiene raggiunto il grado di certezza richiesto dall'art. 948 c.c. sulla continuità dominicale in capo agli attori e sul preciso sconfinamento delle opere condominiali sulle particelle rivendicate.
Nel caso in esame gli attori hanno prodotto solo visure societarie, planimetrie e atti non idonei a provare la continuità dominicale. Nel fascicolo attoreo i rogiti richiamati sono, per più punti, inconferenti rispetto alle particelle specificamente rivendicate e, comunque, il contestava trattavasi di spazi condominiali pertinenti all'edificio. CP_6
Inoltre, analogamente, per la negatoria servitutis (art. 949 c.c.) l'attore deve dimostrare la proprietà, che nel caso di specie non è provata da idonea documentazione e si osserva che la consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata per colmare carenze probatorie delle parti, né può avere finalità esplorative.
Ne deriva che le domande non possono essere accolte nel merito.
pag. 8/9 Restano conseguentemente assorbite le domande relative alla servitù di passaggio e alla demolizione delle opere, nonché la domanda accessoria di risarcimento e rilascio.
Spese di lite a carico degli attori secondo soccombenza con liquidazione mediana tra i parametri minimi e medi dello scaglione di valore indeterminabile a bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Dr. Gustavo Danise, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, sulla domanda promossa da Parte_1
, e nei Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 confronti di così definitivamente pronuncia: Controparte_2
1. dichiara l'inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione attiva degli attori;
2. rigetta le ulteriori domande attoree;
3. condanna parti attrici in solido al pagamento delle spese di lite a favore di controparte che si liquidano in € 5.000,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con attribuzione ex art. 93 cpc.
Così deciso in Salerno, lì 18.12.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pag. 9/9
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud. del 18.12.2025 celebrata con note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Il Giudice dr. Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive note conclusionali
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo
Danise, all'esito dell'udienza del 18.12.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero 6720 del R.G. dell'anno 2014 vertente
T R A
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28/11/1949; , (C.F. , nata a [...] Parte_2 C.F._2
(NA) il 12/10/1932; , (C.F. ), nato a Parte_3 C.F._3
TT il 14/12/1969; (C.F. , nato a Parte_4 C.F._4
TT il 23/04/1953; , (C.F. , nata a Parte_5 C.F._5
TT il 21/08/1954; , (C.F. ), nata a Parte_6 C.F._6
TT il 25/03/1959, rappresentati e difesi dagli avv.ti Laura IN (C.F.
) ed NR IN (C.F. ), in virtù di C.F._7 C.F._8 mandato in atti, presso il primo elettivamente domiciliati in TT alla via Trieste, 23;
PEC: .salerno. ; Email_1 CP_1
- attori -
e (C.F. , sito in Controparte_2 P.IVA_1
TT (SA), in persona dell'amministratore p.t., sig. , rappresentato e Controparte_3 difeso dagli avv.ti Fabio Ferlito (C.F. e Azzurra MM (C.F. C.F._9
), in virtù di procura allegata in atti, unitamente ai quali C.F._10 elettivamente domicilia in TT, P.zza Gemito n. 24; PEC: Email_3
- convenuto -
OGGETTO: proprietà/diritti reali.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, verbali d'udienza, note conclusionali che si intendono integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12.05.2015, i sigg. Parte_1
, e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, il Controparte_2
, assumendo che:
[...]
- , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...] erano aventi causa, la prima quale coniuge superstite e gli altri quali figli, del sig. Pt_6
e quest'ultimo con l'Ing. di essere soci della Persona_1 Parte_1
Controparte_4
- l'Ing. e il sig. erano, a loro volta, soci della Parte_1 Parte_3
Controparte_5
- le predette società, poste in liquidazione, erano proprietarie, fra l'altro, di suoli edificabili siti nel centro urbano di TT, confinanti nel complesso con CP_2 via Cimabue, via Tiziano, via Mantegna, via Salvatore Rosa e via Carmine Turco;
- sui detti terreni venivano realizzati i fabbricati denominati “ CP_6
” di , “ di via Botticelli n. 4, sull'ex
[...] Controparte_2 Controparte_2 proprietà e altro “ su ex proprietà CP_4 Controparte_7 CP_5
- da un controllo effettuato in loco risultava che il Controparte_6
” di occupava sine titulo le seguenti porzioni di suolo: parte della
[...] Controparte_2 zona che si identificava nella p.lla 53, fol. 5 del catasto interamente;
larga parte della p.lla 57
e 59 e altra zona che si identificava nella p.lla 1015 ed una limitata porzione delle p.lle 56 e
60; inoltre, occupavano un terreno di forma trapezoidale della p.lla 54 del medesimo fol. 5;
pag. 2/9 -l'occupazione predetta risultava da una denuncia di inizio attività presentata in data
05/05/2004 dal Condominio di;
nell'effettuare la recinzione, anche delle Controparte_2 aree non di proprietà veniva creata una servitù di passaggio mediante CP_8
l'apposizione di un cancello volto a consentire l'accesso in una proprietà che apparteneva esclusivamente all'Ing. identificata in catasto nella p.lla 60 del fol. 5; Pt_1
-gli istanti soci asserivano di aver diritto a rivendicare la proprietà delle predette zone e l'Ing. ad esercitare azione di negatoria servitutis relativamente all'accesso Pt_1 creato e all'apposizione del cancello sulla sua proprietà;
- alla data del 03/07/2014, risultando essere amministratore del CP_6 convenuto la dott.ssa gli attori le facevano notificare atto di citazione;
CP_9 tuttavia, la dott.ssa comunicava di non rivestire più l'incarico di amministratore. CP_9
Veniva quindi autorizzato dall'originario G.I. il rinnovo della citazione, poi regolarmente avvenuto.
Pertanto, gli attori chiedevano di: “sentire accertare l'avvenuta occupazione senza titolo della parte di suolo in premessa descritta sia quella che si apparteneva alla società sia quella che CP_4 si apparteneva alla società e riconosciuta la legittimazione attiva degli istanti ordinare il rilascio CP_5 in favore degli stessi. Sentire, altresì, accertare la creazione di una servitù di passaggio abusiva sulla proprietà dello istante ing. ordinandosi in conseguenza l'eliminazione del cancello di accesso creato. Pt_1
Sentire ordinare la demolizione di tutte le opere create sui suoli che, come detto, risultano occupati senza titolo. Sentirsi condannare a spese ed onorari di cui il sottoscritto avvocato Laura IN chiede attribuzione.”.
Si costituiva in giudizio il convenuto, nella persona dell'amministratore CP_6
p.t., opponendosi a tutte quante le avverse richieste, poiché inammissibili oltreché infondate in fatto e in diritto. In particolare, eccepiva l'inammissibilità dell'azione posta in essere dagli attori, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, la loro carenza di legittimazione attiva e l'infondatezza della domanda nel merito, chiedendo di sentir accolte le seguenti conclusioni: “accertato il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. 28/2010, dichiarare con ordinanza
l'improcedibilità dell'azione di rivendica proposta;
- in via preliminare, nel merito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli istanti;
- in via subordinata, sempre nel merito, e salvo gravame, rigettare la domanda attorea siccome inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto e non
pag. 3/9 provata. In ogni caso con vittoria delle spese di lite ed attribuzione delle stesse ai sottoscritti procuratori per dichiarato anticipo.”.
Instaurato il contraddittorio, il Giudice precedente assegnatario, sciogliendo la riserva ritenuta all'udienza del 08.10.2015 e rilevato che doveva essere esperito quale condizione di procedibilità della domanda il procedimento di mediazione, assegnava termine per lo svolgimento dello stesso, fissando per la verifica l'udienza del 30.03.2016.
Esperito il tentativo di mediazione, che sortiva esito negativo, venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e la causa veniva rinviata all'udienza del 30.03.2017.
Successivamente, dopo vari rinvii e la precisazione delle conclusioni, lo scrivente, divenuto assegnatario, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del
18.12.2025 per discussione orale e decisione ex art. 281-sexies c.p.c., autorizzando le parti al deposito di note conclusionali fino a 15 giorni prima e disponendo la sostituzione della trattazione in presenza con il deposito di note scritte ex art 127-ter c.p.c. entro due giorni prima dell'udienza.
Ricostruiti i fatti di causa, occorre preliminarmente soffermarsi sull'eccezione proposta dal convenuto circa il difetto di legittimazione attiva degli attori. CP_6
La legittimazione a stare in giudizio (legitimatio ad causam) è un presupposto processuale secondo il quale la parte che agisce ha l'onere di allegare e di provare la titolarità del diritto dedotto in giudizio.
Nel caso in esame, in tema di rappresentanza della società in liquidazione, l'art. 2310 c.c. stabilisce che: “Dall'iscrizione della nomina dei liquidatori la rappresentanza della società, anche in giudizio, spetta ai liquidatori” ciò opera nella fase di liquidazione fino alla cancellazione della società, momento a partire dal quale la società perde ogni soggettività giuridica;
secondo quando disposto dall'art. 2487-bis c.c.: “La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonché le loro modificazioni, devono essere iscritte, a loro cura, nel registro delle imprese […]” ; mentre l'art. 2495 c.c., riguardante le società cancellate dal
Registro delle Imprese, sancisce che: “Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, salvo quanto disposto dal secondo comma. […] Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi
pag. 4/9 riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. […]”.
Sul punto, l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 6070 del 2013, sancisce che: “Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n.
6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che,
"pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo”
(cfr. Cass. Sent. n. 6071 e n. 6072 del 2013; Cass. Ord. n. 8521 del 25.03.2021).
Orbene, nella pronuncia da ultimo richiamata, la Suprema Corte ha precisato: “pur potendo i soci essere interessati dal peculiare fenomeno successorio che, a certe condizioni ed entro certi limiti, ne può determinare la posizione di aventi causa nei debiti e nelle pretese attive della società dopo la sua estinzione e la relativa cancellazione dal registro delle imprese, non basta la qualità di ex socio perché si determini tale eventuale fenomeno successorio, il quale va pertanto sempre allegato e dimostrato nei suoi elementi costitutivi. Il soggetto che assuma di essere subentrato nella titolarità di posizioni giuridiche attive della società estinta e cancellata dal registro delle imprese dovrà quindi sempre dedurre di essere stato uno dei soci o l'unico socio al momento della cancellazione e le ragioni per cui assume di essere succeduto alla stessa nella specifica pretesa azionata;
in particolare, per quanto riguarda eventuali sopravvivenze e/o sopravvenienze attive, dovrà anche allegare che si tratta di posizioni attive non liquidate né attribuite ai soci in base al bilancio finale di liquidazione, nonché i motivi per cui ciò sia avvenuto senza però che debba ritenersi integrata alcuna rinunzia alle stesse”.
Pertanto, chi agisce come successore della società estinta, oltre a qualificarsi espressamente come successore nella titolarità della pretesa avanzata, deve allegare e dimostrare che la pretesa in questione gli è stata attribuita, ovvero, laddove essa non è stata pag. 5/9 oggetto di liquidazione né considerata nel bilancio finale di liquidazione, che tale omissione non è avvenuta in conseguenza di tacita rinunzia e, comunque, deve provare che quanto dedotto in giudizio è trasferito poichè permaneva nel patrimonio sociale al momento della liquidazione e successiva cancellazione.
Dunque, la perdita della capacità processuale della società estinta non impedisce agli ex-soci, salvo eccezioni, di agire in giudizio per tutelare i diritti ad essi trasferiti per effetto della cancellazione.
Nel caso di specie, dalle visure societarie allegate in atti è pacifico che la e la venivano poste in liquidazione e successivamente Controparte_4 CP_5 cancellate dal registro delle imprese.
In particolare, dalla visura della si desume che tale società veniva CP_5 posta in scioglimento e liquidazione in data 07.11.2008 (data atto 31.10.2008) e cancellata il
03.02.2010 (data domanda 28.01.2010); le quote erano di proprietà e Parte_1
; il liquidatore risultava . Parte_3 Parte_1
Invece, dalla visura della si desume che la società veniva posta in Controparte_4 liquidazione volontaria in data 23.11.1995 e cancellata in data 09.05.2003 (data domanda/ultimo protocollo e cessazione attività il 17.04.2003); le quote erano di proprietà
e ; il liquidatore risultava Persona_1 Parte_1 Persona_1
Dunque, alla data della cancellazione risultavano soci, rispettivamente, per il sig. e l'Ing. e per l'Ing. CP_4 Persona_1 Parte_1 CP_5
e il sig. . Parte_1 Parte_3
Gli effetti della cancellazione e la relativa successione presuppongono un valido completamento delle precedenti fasi che caratterizzano la procedura, anche attraverso la presentazione del bilancio finale e la verifica dell'eventuale residuo attivo.
Nel caso di specie, in primo luogo, a seguito del decesso del sig. Persona_1 non risulta sufficientemente provato che le quote - ex - societarie venivano devolute agli eredi.
Invero, nella dichiarazione di successione, depositata con la memoria attorea ex art. 183 n. 2 c.p.c., risultavano come eredi del sig. e Persona_1 Parte_2 [...]
, e (data apertura della successione 01.03.2003); Parte_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6 dunque, emerge che, nonostante il decesso del liquidatore della in Controparte_4
pag. 6/9 costanza della procedura de qua, in atti non risulta depositata nomina per la sostituzione di un nuovo liquidatore. In secondo luogo, dalla stessa dichiarazione successoria del sig.
datata 29.08.2003, si evince un attivo ereditario relativo unicamente ad Persona_1 immobile sito nel Comune di Bellizzi (SA), Catasto t, foglio 1, numero 820, diritto di piena proprietà, che espressamente riporta: “sul terreno esiste un fabbricato regolarmente censito ma non stornato dal catasto terreni. Quindi il valore residuo da considerare è di circa mq 750”.
Secondo il principio della successione dei soci, se una società si cancella dal
Registro delle Imprese, i rapporti ancora pendenti si “trasferiscono” (prova sub condicione) ai soci, che ne diventano contitolari pro quota, ma la successione avviene solo per i rapporti effettivamente residui e non liquidati. Se un diritto non è iscritto nel bilancio presentato in fase di liquidazione, né emerge come bene residuo della liquidazione, non si può presumere automaticamente sia trasferito ai soci in quanto occorre prova che quel bene fosse ancora di proprietà della società al momento della cancellazione.
Una volta cancellata la società dal registro delle imprese, la legittimazione compete al socio quale “successore” e la esplicitazione di detta qualità, unitamente alla prova di essa, costituiscono il presupposto necessario alla dimostrazione della legittimazione al giudizio: il socio della estinta società è tenuto ad allegare la sua qualità e a fornirne la prova.
Pertanto, da un lato, si ritiene che gli eredi del de cuius, non davano adeguata prova della qualità di soci - iure hereditatis - della mentre la qualità di socio Controparte_10 dell'Ing. per entrambe le società e del sig. limitatamente a Pt_1 Parte_3
è indicata dalla visura societaria depositata in atti. CP_5
Tuttavia occorre evidenziare che, nel caso in esame, gli attori non agivano per proseguire un giudizio già pendente, ma per promuovere un'azione petitoria (rivendica) diretta ad accertare diritti reali. Da quanto allegato, non risulta provato in maniera idonea che le porzioni di suolo oggetto di causa erano sostanzialmente incluse nel bilancio finale ed il loro eventuale trasferimento in comunione ai soci, senonché, parte convenuta contestava alcune particelle le quali non rientravano nell'area occupata dal Condominio o costituivano pertinenze condominiali, rendendo ancor più incerta la pretesa avanzata dagli attori.
pag. 7/9 Le produzioni richiamate (visure societarie, dichiarazione di successione, planimetrie di parte ecc.) non colmano le lacune probatorie, essendo incerto se le società erano effettivamente proprietarie delle porzioni di terreni al momento della cancellazione.
In difetto della prova richiesta ed alla luce di quanto rappresentato, consegue la carenza di legittimazione attiva degli attori, non essendo adeguatamente sorretta da idonea e specifica documentazione riguardante il titolo di proprietà.
Nel merito petitorio, anche a voler superare il profilo della legittimazione attiva, la domanda proposta non può comunque essere accolta in quanto risulta non provato l'assunto di occupazione sine titulo, non avendo gli attori fornito prova idonea del titolo di proprietà richiesta dall'art. 948 c.c. (Cass., sez. II, 14 aprile 2005, n. 7777: “La domanda di revindica, avendo tipica finalità recuperatoria, presuppone necessariamente che all'atto della sua formulazione il bene rivendicato sia nel possesso del convenuto. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che, non avendo i ricorrenti allegato che il bene fosse nel possesso della controparte, aveva escluso la finalità recuperatoria e qualificato la domanda proposta come azione di accertamento del diritto di proprietà)”).
Nell'azione di rivendica chi agisce in rivendica deve fornire prova della proprietà, mediante la continuità dei titoli sino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando un possesso utile ai fini dell'usucapione e l'onere probatorio è regolato dall'art. 2697 c.c. .
Tuttavia, non si ritiene raggiunto il grado di certezza richiesto dall'art. 948 c.c. sulla continuità dominicale in capo agli attori e sul preciso sconfinamento delle opere condominiali sulle particelle rivendicate.
Nel caso in esame gli attori hanno prodotto solo visure societarie, planimetrie e atti non idonei a provare la continuità dominicale. Nel fascicolo attoreo i rogiti richiamati sono, per più punti, inconferenti rispetto alle particelle specificamente rivendicate e, comunque, il contestava trattavasi di spazi condominiali pertinenti all'edificio. CP_6
Inoltre, analogamente, per la negatoria servitutis (art. 949 c.c.) l'attore deve dimostrare la proprietà, che nel caso di specie non è provata da idonea documentazione e si osserva che la consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata per colmare carenze probatorie delle parti, né può avere finalità esplorative.
Ne deriva che le domande non possono essere accolte nel merito.
pag. 8/9 Restano conseguentemente assorbite le domande relative alla servitù di passaggio e alla demolizione delle opere, nonché la domanda accessoria di risarcimento e rilascio.
Spese di lite a carico degli attori secondo soccombenza con liquidazione mediana tra i parametri minimi e medi dello scaglione di valore indeterminabile a bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Dr. Gustavo Danise, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, sulla domanda promossa da Parte_1
, e nei Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 confronti di così definitivamente pronuncia: Controparte_2
1. dichiara l'inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione attiva degli attori;
2. rigetta le ulteriori domande attoree;
3. condanna parti attrici in solido al pagamento delle spese di lite a favore di controparte che si liquidano in € 5.000,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con attribuzione ex art. 93 cpc.
Così deciso in Salerno, lì 18.12.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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