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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/12/2025, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. 769/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati:
dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
dott.ssa Marina Righi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 4 l.
1.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13, l. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto depositato in data 11/02/2025 e presentato dai coniugi
e , con l'avv. BASSO FEDERICA Parte_1 Parte_2
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Scioglimento matrimonio)
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi contratto in data 24/09/2016 a MASER (TV).
I coniugi medesimi, con note sostitutive dell'udienza del
05/12/2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 03/11/2025,
hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 769/2025 :
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il
24/09/2016 da (C.F. ), n. a Parte_1 C.F._1
NC ET (TV) il 29/04/1986, e (C.F. Parte_2
), n. a CITTADELLA (PD) il 09/12/1984, e trascritto C.F._2
al n. 8, Parte I, Anno 2016 del registro degli atti di matrimonio del Comune di MASER (TV) alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano: “b) il sig. avrà provveduto a liberare integralmente da ogni Pt_2
e qualsiasi obbligazione derivante dal contratto di mutuo ipotecario
sull'abitazione coniugale la sig.ra (come da condizioni di Pt_1
separazione di cui al punto 2 del presente ricorso);
c) La casa coniugale sarà altresì di esclusiva proprietà del sig.
: le parti infatti avranno provveduto a formalizzare il Pt_2
trasferimento della quota di ½ di proprietà della sig.ra al Pt_1
sig. (come da condizioni di separazione, punto 3); Pt_2
d) Le parti si dichiarano economicamente indipendenti, confermando
che nulla reclamano l'uno dall'altra a titolo di concorso al
mantenimento.”
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MASER (TV)di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 16/12/2025.
Il Presidente rel. ed est.
dott.ssa Susanna Menegazzi