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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/02/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
438/2018 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F.: ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della (P.IVA: ) con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
84135 Salerno alla Via Panoramica n. 40, , rappresentate e difese dall'Avv. Antonio
Malzone.
- OPPONENTI –
CONTRO in persona del l.r.p.t., Controparte_2
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Chiariello. P.IVA_2
- OPPOSTA –
, per essa, la mandataria in persona del suo Controparte_3 CP_4
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Forino.
- OPPOSTA / INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 15/01/2018, la IG.ra , in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante pro tempore della società proponeva opposizione avverso Controparte_1
Decreto Ingiuntivo dell'11/12/2017 con il quale, il Tribunale di Salerno, ingiungeva alla e alla sig.ra , in qualità di fideiussore, di pagare in solido Controparte_1 Parte_1 tra loro, in favore della la somma di € Controparte_2
195.555,98 oltre interessi e spese. La somma ingiunta rappresenterebbe il saldo passivo relativo al contratto di conto corrente n. 30013007 intrattenuto dalla citata società a far data 13.12.2000 con la . Gli opponenti nei rispettivi atti introduttivi Controparte_2 rassegnavano le seguenti conclusioni: Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis,
1 in accoglimento della presente opposizione: “1. accertare e dichiarare illegittimo, nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi di fatto e di diritto narrati in premessa;
2. - accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti nel presente atto che nel corso del rapporto contrattuale intercorso tra e la società meglio Controparte_2 Parte_2 individuati nella narrativa del presente atto, il TEG trimestrale applicato dall'Istituto di Credito ha superato i tassi-soglia stabiliti ai sensi della L. 108/1996 durante tutto il rapporto oggetto della nostra analisi e che, pertanto, ai sensi dell'art.1815,2°comma cod.civ.,la relativa pattuizione
è nulla e non sono dovuti interessi;
in ogni caso, accertare e dichiarare che il predetto tasso
d'interesse risulta sproporzionato rispetto alla controprestazione e, quindi, usurario (art
644c.p.); 3. - accertare e dichiarare, incidenter tantum la sussistenza del reato di usura in danno della 4. - accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nel presente atto e CP_1 relativamente ai rapporti contrattuali intercorsi tra la e la società Controparte_2 CP_1 meglio individuati nella narrativa del presente atto: a) la nullità, inefficacia e/o invalidità parziale delle clausole contrattuali che prevedono il calcolo degli interessi passivi secondo gli usi di piazza laddove contrattualmente convenute tra le parti e, comunque, laddove effettivamente praticata nel corso dei predetti rapporti contrattuali;
b) la nullità, inefficacia e/o invalidità parziale delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi per contrasto con la norma imperativa di cui all'art.1283c.c., per cui i predetti rapporti di conto corrente e dei predetti connessi rapporti sono da ritenersi ab origine privi di qualsivoglia pattuizione di capitalizzazione, trimestrale, annuale come di diversa periodicità; c) la nullità, inefficacia e/o invalidità parziale della corresponsione della commissione di massimo e di tutte le altre spese e competenze applicate e mai pattuite e, dunque, non dovute;
d) la nullità, inefficacia e/o invalidità parziale della corresponsione dei cosiddetti giorni valuta, perché non pattuiti e perché, comunque, calcolati in modo difforme da come pattuiti;
e) la nullità, inefficacia e/o in validità parziale di tutte le variazioni della condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli alle parti opponenti ivi compresa la clausola di capitalizzazione trimestrale post delibera CICR;
5. - accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti nel presente atto l'illegittimità e, quindi, la grave responsabilità della convenuta nella risoluzione/recesso, senza giusta causa e CP_2 contrariamente a buona fede e correttezza, dei rapporti bancari analiticamente indicati nelle premesse in fatto del presente atto;
6. - accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti nel presente atto che la segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d'Italia operata dalla
[...]
è illegittima e, pertanto, ordinarne l'immediata rettifica;
7. - accertare e dichiarare, per CP_2 tutti i motivi meglio rappresentati nella narrativa del presente atto, che la ha Controparte_2 operato l'illegittima segnalazione con dolo o colpa, senza adottare i principi di ordinaria diligenza
e cautela cui gli operatori bancari sono tenuti ed agendo in assenza dei presupposti di legge e che, in conseguenza, è incorsa in responsabilità per inadempimento contrattuale, nonché, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2043 e ss. c.c. e dell'art.1176 comma 2 c.c., di responsabilità extra contrattuale;
8. - per l'effetto delle precedenti declaratorie accertare e dichiarare che nulla è dovuto
2 dagli opponenti alla per le causali di cui in premessa e, in particolare, per tutti Controparte_2
i rapporti di conto corrente, apertura di credito e finanziamento specificati nelle premesse in fatto del presente atto;
9. - in via subordinata rideterminare il saldo effettivo dei conti correnti indicati nella narrativa del presente atto in considerazione delle predette declaratorie;
10. - in ogni caso, condannare la in persona del legale rappresentante p.t. al risarcimento dei danni Controparte_2 patrimoniali in favore degli opponenti, così come saranno provati in corso di causa, e di quelli non patrimoniali e morali da liquidarsi anche in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art.1226 e dell'art. 2056c.c.; 11. – condannare, in ogni caso, la banca, in persona del legale rappresentante p.t.,al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfetario del 12,5%, cassa avvocati ed iva con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
12. IN VIA ISTRUTTORIA: a) ammettere consulenza tecnica d'ufficio, con mandato al
Consulente di rideterminare il saldo del conto corrente, applicando il saggio legale degli interessi passivi, senza alcuna capitalizzazione, escludendo le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto, verificando altresì l'eventuale superamento del “tasso soglia” ed anche in tal caso sostituendo al tasso ultra legale il tasso legale di interesse, riequilibrando la data di accredito
e addebito a valuta e sommando algebricamente al saldo del conto ordinario così determinato gli importi relativi ai rapporti contrattuali indicati nel presente atto. b) Si chiede altresì che il
Tribunale di Salerno adito ordini ex art. 210 c.p.c., all'Istituto di credito l'esibizione delle lettere contratto stipulate con l'esponente e di tutte le eventuali comunicazioni di variazione delle condizioni contrattuali intervenute nel corso del rapporto, inviate e ricevute; c) con riserva di integrare, modificare e/o articolare la propria domanda e/o ulteriori mezzi istruttori anche all'esito delle deduzioni formulate dalla convenuta in sede di costituzione ed ai sensi dell'art. 183
c.p.c. d) con vittoria di spese e compensi professionali, ivi comprese spese di mediazione ed esborsi correlati alla CTP, oltre rimborso S.G., CPA e Iva,con attribuzione. Ai sensi e per gli effetti della
Legge n. 488/99 l'istante dichiara che il valore del presente giudizio è pari ad €.195.555,98 e che tale valore non risulta modificato dal presente atto in quanto non vi è domanda riconvenzionale,
e/o chiamata in causa di terzi e, pertanto sarà versato il contributo unificato corrispondente ridotto alla metà”.
Con comparsa di costituzione del 28/05/18 si costituiva la concludendo Controparte_2 come segue: “si conclude per il rigetto della proposta opposizione ovvero per la condanna degli opponenti al pagamento della somma maggiore o minore che dovesse risultare dall'eventuale istruttoria. Si chiede, altresì, in ricorso dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. condannarsi gli opponenti ai danni da lite temeraria, nonché alle spese e compenso di avvocato”.
Concessi i termini di cui all'art 183, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ammessa CTU contabile, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni. Con atto di intervento del 30.01.2021 si costituiva la
[...]
quale cessionaria del credito originariamente vantato dalla e Controparte_3 CP_2 quindi, quale successore a titolo particolare della cedente, chiedendo: l'estromissione
3 della cedente limitatamente alla posizione di credito ed eccependo in ogni caso la carenza di legittimazione passiva di in merito ad eventuali Controparte_3 conseguenze risarcitorie e restitutorie derivanti da condotte che sarebbero state tenute dall'originaria titolare del credito.
All'udienza del 16.10.2024, celebrata mediante il deposito di note scritte, il giudizio veniva riservato per la decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 cpc.
Sull'intervento di Controparte_3
Con comparsa depositata in data 30/01/2024, la si costituiva in Controparte_3 giudizio, deducendo di aver acquistato un pacchetto di crediti in sofferenza originati dai portafogli della a seguito del quale Controparte_2 diveniva titolare del credito vantato verso parte opponente e pertanto legittimata ad intervenire nel presente giudizio.
Ebbene, occorre a tal proposito rilevare che parte opponente nulla ha dedotto sulla eventuale carenza di legittimazione attiva della cessionaria pertanto, in assenza di specifica contestazione sia sull'esistenza dell'operazione della cessione in se sia sulla riconducibilità del singolo credito controverso all'interno dell'operazione di cartolarizzazione deve ritenersi provata la legittimazione della cessionaria in base al principio di non contestazione ex art. 115 co. 2 c.p.c.
Deve dichiararsi l'ammissibilità di tale intervento ex art. 111 c.p.c., atteso che, in ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il comma 3 della richiamata disposizione consente "in ogni caso" l'intervento in causa del successore a titolo particolare, senza introdurre distinzioni o limitazioni in rapporto alle varie fasi in cui il processo si trovi (cfr. Cass. 4333/93); del resto, è principio pacifico che il successore a titolo particolare non rientra tra i soggetti considerati dall'art. 105 c.p.c., poiché esso è posto nella stessa situazione del suo dante causa (ex multis, Cass. 18937/06). Tuttavia non può essere accolta la domanda di estromissione in quanto perché si abbia l'estromissione del cedente è necessario un formale provvedimento del giudice ed il consenso di tutte le parti, mancante nella specie, non potendo di per sé l'intervento volontario del cessionario determinare automaticamente l'estromissione del cedente
(Cass. 1535/2010; 6302/1995); ne consegue che la opposta deve considerarsi parte processuale a tutti gli effetti (Cass. 18483/2006), nondimeno facendo stato la presente decisione nei riguardi della quale successore a titolo particolare della opposta CP_5
(Cass. 22424/2009; 8884/2000). La sentenza che definisce il presente giudizio è, pertanto, pronunciata nei confronti delle parti originarie e produrrà gli effetti di cui all'art. 111
c.p.c., non avendo le parti concordato l'estromissione della cedente o la condanna diretta in favore della cessionaria.
Sulla fideiussione
4 La Banca opposta ha eccepito che l'opposizione proposta dal fideiussore Parte_1 sarebbe inammissibile, poiché questi avrebbe sottoscritto garanzia con clausola di pagamento c.d. "a prima richiesta" e, pertanto, sarebbero tenuti a pagare immediatamente al creditore quanto da questi richiesto, senza alcuna facoltà di opporre al creditore beneficiario le eccezioni relative ai rapporti di valuta e di provvista, in deroga agli articoli 1936,1941 e 1945 c.c., stante l'autonomia del contratto di garanzia rispetto al rapporto sottostante garantito, nel senso che nello stesso viene meno la relazione di accessorietà tra garanzia e obbligazione garantita.
L'eccezione non è fondata.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite con la sentenza n. 3947/2010, con orientamento seguito dalla costante giurisprudenza successiva, la garanzia che contiene la clausola con cui il garante si impegna al pagamento di quanto richiesto "a prima richiesta",
"a semplice richiesta" o "senza eccezioni" ha natura di contratto autonomo di garanzia, salvo che dal contesto contrattuale risulti una diversa volontà delle parti. La causa di tale contratto, come chiarito dalle Sezioni Unite Civili, consiste proprio, in una logica indennitaria, nel trasferimento del rischio dell'inadempimento del debitore principale in capo ad un altro soggetto, il garante autonomo, e tale scopo pratico si realizza attraverso la rottura del nesso di accessorietà tra rapporto principale ed obbligazione di garanzia - tipico della fideiussione - e, dunque, realizzando la c.d. "autonomia" della garanzia rispetto al rapporto garantito sottostante. Di conseguenza, il garante c.d. "autonomo" è tenuto a pagare
"illico et immediate" al creditore quanto da questi richiesto, fatte salve alcune eccezioni, individuate dalla Suprema Corte nei seguenti casi: nullità del rapporto di provvista per contrarietà a norme imperative, inesistenza del rapporto garantito, nullità del contratto di garanzia stesso, e la c.d. "exceptio doli generalis", per il caso in cui vi sia un'escussione dolosa e fraudolenta della garanzia da parte del creditore.
Applicando tali principi al caso di specie, ne deriva che le contestazioni sollevate dal fideiussore opponente in merito alla violazione dei tassi soglia sono ammissibili in quanto tale violazione ha pacificamente natura di norma imperativa, essendo volta a tutelare interessi di carattere generale e sovraindividuale.
Il merito
Con il primo motivo di opposizione parte opponente eccepisce il mancato esperimento del tentativo di mediazione. Tale motivo di doglianza può ritenersi superato dal deposito del verbale di mediazione.
Passando al merito, l'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
In punto di diritto si osserva che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore
5 in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito ( cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5). In tema di riparto dell'onere della prova quando è l'istituto di credito parte attrice a reclamare il saldo risultante dal conto corrente, gravi su di essa l'onere di provare il credito vantato e che si impone perciò la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio
(Cassazione civile I n. 24049 DEL 26.09.2019, Cass., Sez. I, 28/11/2018, n. 30822).
Con il secondo motivo di opposizione parte opponente eccepisce la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta.
Anche tale motivo di opposizione deve essere rigettato.
In applicazione dei principi generali ex art. 2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico. In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nel procedimento monitorio e nel successivo giudizio contenzioso di opposizione, va distinto l'estratto conto certificato ex art 50 TUB - dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità
e liquidità del credito - dall'ordinario estratto conto - funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca - poiché l'estratto conto ex art. 50 TUB riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, mentre l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente. All'estratto conto bancario di cui all'art. 50 d.lg. 1 settembre 1993 n. 385, può riconoscersi un'efficacia probatoria piena solo ai fini e
6 nell'ambito della fase monitoria del procedimento di cui agli art. 633 e ss. c.p.c., non anche nella fase contenziosa successiva all'opposizione al decreto ingiuntivo (ovvero in un ordinario giudizio di cognizione), nel cui ambito la sua efficacia probatoria vagliata secondo le ordinarie regole dettate dal c.c. in materia di prove documentali, combinate, però, con la particolare efficacia preclusiva attribuita dal combinato disposto degli art. 1857 e 1832 c.c. alla sua mancata impugnazione da parte del correntista, con la conseguenza che la sua produzione in giudizio fa sorgere l'onere per il correntista che voglia contestarne le risultanze di sollevare rilievi specifici.
Passando alla controversia in esame, applicando i principi anzi detti, può rilevarsi che la banca opposta ha regolarmente fornito prova del credito azionato, depositando il documento contrattuale e l'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50TUB sin dalla fase monitoria;
tale documentazione è sufficiente ai fini della emissione del decreto ingiuntivo. Nella fase di opposizione le carenze probatorie della parte opposta sono state colmate del deposito operato dagli opponenti di tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto ( 31.12.2000 ) a quando il conto è stato girocontato a sofferenza.
Parte opponente ha altresì eccepito la nullità delle condizioni economiche per assenza di validi moduli contrattuali nonché illegittimo esercizio dello Ius variandi, illegittima capitalizzazione degli interessi.
Le contestazioni sollevate sono risultate in parte fondate alla luce delle operazioni peritali svolte.
Risulta depositata la seguente documentazione: 1) Estratti conto del conto n. 30013007 intrattenuto da per il periodo13/12/2000 – 10/11/17. Il conto presenta Controparte_1 in data 13/12/2000 un saldo iniziale pari a zero e in data 10/11/17 (con ultimo movimento datato 02/10/17) un saldo finale a debito della correntista di €195.555,98; 2) contratto di conto corrente e relative condizioni economiche del 31.12.2000 che riporta le seguenti condizioni economiche: Tasso creditore 1,50%;
Tasso debitore 9,00% e fuori fido 11%; Commissione di massimo scoperto 2/8;
Criteri di capitalizzazione dei conti creditori e debitori TRIMESTRALE;
Pattuizione spese e valute. Successivamente il conto è risultato affidato mediante lettera di apertura di credito in c/c del 05/08/05 e relativo documento di sintesi dove risultano pattuite le seguenti condizioni economiche: Affidamento fino alla concorrenza massima di €
155.000,00.
Dall'esame delle condizioni di contratto si evince dunque che lo stesso è stato stipulato in un periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR. È ormai nota la portata della delibera del 9/2/2000, con la quale il CICR ha rimesso alla volontà delle parti la determinazione della periodicità degli interessi, ammettendo per le banche la possibilità di pretendere interessi sugli interessi scaduti, purché l'addebito e l'accredito avvengano con la stessa periodicità. Nel dettaglio, devono considerarsi valide le
7 convenzioni anatocistiche, purché esse siano oggetto di espressa previsione contrattuale, di approvazione scritta del cliente e vi sia una pari periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori;
condizioni, queste, che risultano correttamente rispettate dal contratto di conto corrente su cui si controverte nel presente giudizio e allegato alla produzione monitoria.
Trattandosi di rapporto svoltosi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis" inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto applicata rispettivamente con il tasso soglia e con la CMS soglia, calcolata aumentando della metà la percentuale della commissione di massimo scoperto media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, L. n. 108 cit., compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il margine degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati;
tale operazione va compiuta con riferimento ad ogni trimestre, dovendosi verificare il superamento della soglia usuraria con riferimento ai diversi valori medi che sono oggetto della rilevazione eseguita con tale periodicità, giusta la L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1" ( cfr. Cassazione civile sez. I, 18/01/2019, (ud. 20/11/2018, dep.
18/01/2019), n.1464).
Applicando questi principi il CTU ha rilevato l'assenza di usura originaria.
Per quanto poi concerne i lamentati profili usurari occorre premettere come la giurisprudenza di legittimità sia attualmente orientata nel senso che "È avviso di queste
Sezioni Unite che debba darsi continuità al primo dei due orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, che nega la configurabilità dell'usura sopravvenuta, essendo il giudice vincolato all'interpretazione autentica degli artt. 644 cod. pen. e (…), secondo comma, cod. civ., come modificati dalla L. n. 108 del 1996 (rispettivamente all'art. 1 e all'art. 4), imposta dall'art. 1, comma 1, D.L. n. 394 del 2000, cit.; interpretazione della quale la Corte costituzionale ha escluso la sospetta illegittimità, per violazione degli artt. 3,24,47 e 77 Cost., con la sentenza 25/02/2002,
n. 29, e della quale non può negarsi la rilevanza per la soluzione della questione in esame. È priva di fondamento, infatti, la tesi dell'illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con il contratto o con patti successivi), alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla legge n. 108, superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi" (così Cass. SS.UU.
n. 24675 del 19.10.2017).
8 La predetta sentenza, pur facendo riferimento a un contenzioso relativo ad un contratto di mutuo, risulta aver espresso un principio generale suscettibile di applicazione anche ad un contratto di conto corrente. Al riguardo, in effetti, una volta valorizzato l'esclusivo dato normativo dell'art. 644 c.p., non risulta possibile procedere ad approcci differenziati, a seconda che si verta in tema di contratto di mutuo o di conto corrente, alla problematica inerente la ravvisabilità di profili usurari.
L'usura si presenta dunque suscettibile di venire in rilievo esclusivamente con riferimento alle pattuizioni originarie, ed al momento delle stesse.
In questa prospettiva va quindi osservato come il C.T.U. non abbia riscontrato alcun profilo di usura originaria, nè "sopravvenuta né la CMS è risultata oltre soglia ma in ogni caso esclusa poiché non era determinata nelle modalità di calcolo. In conclusione il calcolo cui perviene l'ausiliare mediante capitalizzazione trimestrale degli interessi fino al 31/12/13 e semplice dopo il 31/12/13, riconducendo i tassi d'interesse nel limite dei tassi pattuiti contrattualmente, escludendo la cms in quanto pattuita nell'aliquota ma non nella modalità di calcolo, ordinando i movimenti – ai fini del calcolo degli interessi - per data valuta, il conto corrente n. 30013007 presenta un saldo a debito pari
a € 113.088,86.
Parte opponente contesta altresì l'illegittima revoca delle facilitazioni creditizie causativa di danni economici e di immagine.
L'art. 1845 cc prevede per l'ipotesi di contratto di apertura di credito a tempo determinato, che la banca, salvo patto contrario, non possa recedere dal contratto prima della scadenza del termine previsto, se non per giusta causa. In tal caso si determina l'immediata sospensione dell'utilizzabilità del credito. Per l'ipotesi di contratto a tempo indeterminato, invece, la norma prescrive la facoltà di ciascuna delle parti di recedere dal contratto ad nutum, purché ne venga dato preavviso alla controparte nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni.
Analogamente per le operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 1855 cc sancisce che se l'operazione è regolata a tempo indeterminato ciascuna delle parti può liberamente recedere dal contratto, purché vi sia il rispetto del termine di preavviso suddetto.
Com'è noto dette previsioni normative trovano la loro ratio nella esigenza di tutelare, da un lato, l'interesse di ciascuna parte del contratto di durata all'esercizio della facoltà di recesso, facoltà che le permette durante l'attuazione del rapporto di verificare il permanere della rispondenza ai propri interessi del contratto in essere, dall'altro, lo specifico interesse del debitore a riporre affidamento sul credito concesso dalla banca per un apprezzabile lasso di tempo nell'ambito dei rapporti di finanziamento.
Ricorre giusta causa del recesso ogni volta in cui emergono, rispetto alla condizione patrimoniale del debitore, indici sintomatici dello stato di insolvenza – inteso come seria
9 difficoltà di assolvere alla obbligazione restitutoria assunta verso la banca – dello stesso debitore.
Nel caso di specie al momento della comunicazione della revoca delle facilitazioni vi era sicuramente una valutazione negativa della condizione patrimoniale del debitore.
Infatti il consulente ha rilevato che l'esposizione alla data del 31.12.2017 era pari a – euro
113.088,86. Questa consistente esposizione debitoria ha giustificato il recesso operato dalla banca.
Parte opponente eccepisce, altresì, la illegittimità delle segnalazioni alla Centrale dei
Rischi della Banca d'Italia per l'esistenza di crediti a sofferenza, da parte di CP_2
con richiesta di immediata cancellazione;
il risarcimento dei danni, patrimoniali
[...]
e non patrimoniali, patiti e patiendi, dalla stessa con richiesta di risarcimento del danno subito . A sostegno della domanda, parte opponente ha dedotto la illegittima condotta dell'istituto di credito per aver, senza peraltro eseguire il preventivo avviso all'interessato, provveduto in assenza dei presupposti di legge alla segnalazione a sofferenza della società presso la CR. L'istituto di credito ha contestato l'avversa domanda sostenendo la legittimità delle segnalazioni a sofferenza in considerazione della decadenza dal beneficio del termine .
In via preliminare si deve precisare che la Centrale dei Rischi è un sistema informativo sulla posizione debitoria individuale dei soggetti affidato alla Banca d'Italia.
Al fine di vagliare la legittimità della segnalazione bisogna verificare: a) il preavviso all'interessato e b) l'adeguata istruttoria che la banca deve svolgere e dalle cui risultanze deve emergere la situazione di difficoltà economica del debitore.
La mancanza di preavviso incide sulla responsabilità della banca;
la segnalazione è senz'altro illegittima nel caso in cui sia mancato il preavviso, previsto dall'art. 4, comma
7, del Codice di deontologia e dall'art. 125, comma 3, del Testo Unico Bancario, per cui l'intermediario deve - a pena di illegittimità della segnalazione - preavvertire il cliente almeno 15 giorni prima di procedere alla segnalazione (v. Decisione ABF Roma n.
6087/2015; in senso conforme ABF Collegio di Coordinamento n. 3089/2012; sentenza
Tribunale di Firenze n. 2304/2016; sentenza Tribunale di Firenze n. 241/2016; Ordinanza
Tribunale di Pescara n. 4687 del 21/11/2014; Ordinanza del Tribunale di Milano del
29.08.2014).
La norma prevede espressamente che "Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa
l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato".
La segnalazione può ritenersi illegittima in caso di errata valutazione dell'intermediario circa lo stato finanziario-patrimoniale del soggetto segnalato "a sofferenza", che deve
10 trovarsi in una effettiva situazione di insolvenza, apprezzabile come "grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile anche se non coincidente, con la condizione di insolvenza" (cfr. Cass. Civ. n. 23093/2013), non potendo essa scaturire a seguito dell'inadempimento a un solo rapporto o in conseguenza di un ritardo di modesta entità nel pagamento del debito. Quindi la situazione economica del debitore sembra rappresentare il punto cruciale e nevralgico della legittimità della segnalazione: se il fine della stessa è pubblicizzare i soggetti insolventi, va da sè che se lo stato di decozione non sussiste, la segnalazione non può essere fatta e, se fatta, deve essere cancellata.
A tal proposito appare necessario chiarire come il ritardo nell'adempimento non sia, di per sè, indice dello stato di insolvenza, e ciò poiché il debito potrebbe essere non pagato perché il debitore ne contesta l' esistenza o la quantificazione. La banca deve compiere una approfondita istruttoria prima di effettuare la segnalazione, per verificare sulla base di elementi oggettivi - quali la liquidità del soggetto, la sua capacità produttiva e/o reddituale, la situazione contingente del mercato in cui opera, l'ammontare complessivo del credito ottenuto dal sistema creditizio e/o finanziario, se sussista davvero in concreto una situazione che induca a ritenere il credito a sofferenza ossia tale per cui appaiano sussistere rilevantissime difficoltà di recuperarlo …". Quindi ad avviso del Tribunale è illegittima la segnalazione di una posizione "in sofferenza" che prescinda dall'analisi della complessiva situazione finanziaria del cliente, cosicché è irrilevante su questo piano il mero ritardo nel pagamento del debito o il volontario inadempimento;
si deve trattare invece di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza (per tutte, Cass. 15609/14 e, successivamente, in modo conferme, Cass. 2913/16).
Dalla documentazione depositata dalla banca risulta che con lettera del 12.6.2014 parte opponente veniva avvertita della imminente segnalazione a sofferenza in considerazione del rilevante scoperto di conto corrente.
Tuttavia la documentazione offerta da parte opponente non documenta l'avvenuta segnalazione. Sarebbe bastato il deposito del relativo documento estratto dal sito della
Banca di Italia al fine di consentire al Tribunale di valutare il quando della segnalazione per verificare l'eventuale mancato rispetto del termine di preavviso. L'impossibilità di accertare la illegittimità della segnalazione per mancato rispetto dell'obbligo di preavviso al soggetto interessato impedisce di verificare la domanda di risarcimento del danno.
Ne consegue che l'opposizione è parzialmente fondata e pertanto il decreto ingiuntivo deve essere revocato con condanna degli opponenti al pagamento della minor somma pari a euro € 113.088,86.
11 Non resta che regolamentare le spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente e sono liquidate secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento del DM 55/2014 aggiornato dal DM 37/2018 in complessivi euro 7.052 (di cui euro 1276 per la fase di studio, euro 814 per la fase introduttiva, euro 2.835 per la fase istruttoria e euro 2.127 per la fase decisionale) oltre Iva e Cpa come per legge da liquidare in favore della parte opposta e in euro 2.127 in favore della parte cessionaria. Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico di parte opponente soccombente.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo.
2) Condanna parte opponente al pagamento della somma di euro € 113.088,86 in favore di parte opposta.
3) Rigetta la domanda di estromissione della cedente.
4) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta liquidate in euro 7.052 (di cui euro 1276 per la fase di studio, euro 814 per la fase introduttiva, euro 2.835 per la fase istruttoria e euro 2.127 per la fase decisionale) oltre Iva e Cpa come per legge .
5) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore della parte interventrice liquidate in euro 2.127 ( fase decisionale) oltre Iva e Cpa come per legge .
6) Pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte opponente soccombente
Così deciso in Salerno il 10.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
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