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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/11/2025, n. 3393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3393 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
Oggetto: ha pronunciato la seguente opposizione Decreto SENTENZA
Ingiuntivo
nella causa civile iscritta al n. 6135/23 del ruolo civile contenzioso, promossa n.1295/2023 da
quale Parte_1
gestore delle domande di rimborso di somme affluite al Fondo di cui
all'art.1 343° co L.n.266/2005 ( c.d. Rapporti dormienti ) in persona
dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante p-t. rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Piselli mandato in atti
Attrice opponente
Contro
sig. rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Palmieri e Controparte_1
NN AR GE mandato in atti
Convenuto opposto
Nonché contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Gisella Raeli mandato in atti
Opponente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per opposizione a Decreto Ingiuntivo del 11.09.2023 2
regolarmente notificato la conveniva in giudizio il sig. Parte_1
per sentir revocare l'opposta ingiunzione di pagamento Controparte_1
n.1295/23 avente ad oggetto il pagamento di “ Certificato di Deposito”
In particolare precisava le conclusioni chiedendo: 1)di essere autorizzata alla chiamata in causa della 2) in accoglimento Controparte_3
della eccezione preliminare sollevata di mancanza di legittimazione passiva di dichiarare nullo ed illegittimo e/o annullare e/o revocare il Parte_1
decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, improponibile ,
improcedibile nonché del tutto infondata in fatto ed in diritto…; 3) in accoglimento della eccezione di legittimazione attiva del sig. Controparte_1
dichiarare nullo ed illegittimo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, improponibile , improcedibile nonché del tutto infondata in fatto ed in diritto…..4) in ogni caso dichiarare nullo ed illegittimo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, improponibile , improcedibile nonché del tutto infondata in fatto ed in diritto……5) nella denegata e non creduta ipotesi di conferma anche solo parziale del decreto ingiuntivo opposto anche nei confronti della Pt_1
condannare la a garantire e manlevare
[...] Controparte_3
da ogni e qualsiasi pretesa formulata dal Sig. . Pt_1 CP_3 CP_1
Sostanzialmente la sosteneva che il certificato di deposito al Parte_1
portatore in oggetto non risultava pervenuto in dormienza e pertanto non ricadeva nella sua gestione in quanto non devoluto al fondo.
Con comparsa di costituzione si costituiva in giudizio il sig. il Controparte_1
quale contestando tutto quanto eccepito e dedotto dall'opponente e precisava le 3
conclusioni chiedendo: 1) accertare e dichiarare che il debitore opponente non ha prodotto alcuna prova scritta privilegiata ovvero di Parte_1
pronta soluzione, a sostegno della sua pretesa, cioè un documento scritto idoneo a provare , ai sensi degli artt. 2699 e ss c.c. l'inesistenza del fatto costitutivo del credito azionato, ovvero l'esistenza di fatti modificativi ,
impeditivi o estintivi del medesimo, residuando dunque che l'ingiunzione n.1295/25 del 22.06.2023 è stata legittimamente emessa. 2) munire il decreto ingiuntivo delle provvisoria esecuzione totale o parziale;
3) condannare in ogni caso l'opponente via solidale con l'intermediario Pt_1 CP_4 [...]
alla restituzione dell'importo di €. 38.000,00=portato dal CP_3
Certificato di Depositato al Portatore n.578530 serie 9 n.26300221 oltre agli interessi maturati sulla somma da retrocedere al cliente relativi all'ultimo quinquennio antecedente la richiesta ( 29.09.2021). Con vittoria di spese e competenze di lite e condanna ex a rt.96 c.p.c.
Con separato atto di opposizione del 08.09.2023 ( R.G. n. 6169/23) la
[...]
impugnava il medesimo decreto ingiuntivo formulando le Parte_2
seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare l'insussistenza e/o infondatezza e/o l'inesigibilità del presunto credito ex adverso azionato.2) in subordine
,accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni pretesa del sig.
; 3) in via ancora più gradata, accertare e dichiarare la prescrizione CP_1
quinquennale degli interessi;
4) per lo effetto accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto perché emesso per somme non dovute;
5) in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e competenze di lite e risarcimento danni ex art.96 c.p.c. 4
Sostanzialmente ( succeduta al Controparte_3 Controparte_5
sosteneva che il certificato di deposito al portatore n.578530 serie 9
[...]
n.2630221 emesso dal filiale di Galatina in data Controparte_5
20.12.2008 con scadenza 20.04.2009 per l'importo di €.38.000,00= di cui veniva chiesto il pagamento nel dicembre 2020 dall'odierno opposto, di fatto,
in data 06.10.2009 previa esibizione di denuncia di smarrimento presentata alla Stazione dei Carabinieri di Galatina in data 29.04.2009 dal sig. Per_1
nato a [...] il [...] il predetto certificato di deposito veniva
[...]
ammortato e duplicato ed in data 07.10.2009 veniva liquidato per cassa alla stesso . Persona_1
Con comparsa di costituzione si costituiva in giudizio il sig. il Controparte_1
quale contestando tutto quanto eccepito e dedotto dall'opponente e precisava le conclusioni chiedendo: 1) accertare e dichiarare che il debitore opponente non ha prodotto alcuna prova scritta privilegiata ovvero Parte_3
di pronta soluzione, a sostegno della sua pretesa, cioè un documento scritto idoneo a provare , ai sensi degli artt. 2699 e ss c.c. l'inesistenza del fatto costitutivo del credito azionato, ovvero l'esistenza di fatti modificativi ,
impeditivi o estintivi del medesimo, residuando dunque che l'ingiunzione n.1295/25 del 22.06.2023 è stata legittimamente emessa. 2) munire il decreto ingiuntivo delle provvisoria esecuzione totale o parziale;
3) condannare in ogni caso l'intermediario in via solidale con l'opponente Parte_2
Consap con alla restituzione dell'importo di €. 38.000,00=portato dal CP_4
Certificato di Depositato al Portatore n.578530 serie 9 n.26300221 oltre agli interessi maturati sulla somma da retrocedere al cliente relativi all'ultimo quinquennio antecedente la richiesta ( 29.09.2021). Con vittoria di spese e competenze di lite e condanna ex a rt.96 c.p.c. 5
Veniva disposta la riunione del fascicolo n.6169/23 al presente fascicolo per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva,
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione, la causa veniva istruita con produzione documentale, precisate le conclusioni previa assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche veniva fissata l'udienza a trattazione scritta del 11.07.2025 per la discussione e quindi trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata limitatamente alla posizione della va Parte_1
invece disattesa quella proposta da Controparte_3
Ed invero gli assunti dell'opponente sono rimasti privi Controparte_3
di qualsiasi idoneo supporto probatorio, circa la circostanza della avvenuta estinzione del certificato di deposito, per avvenuto pagamento in favore di un soggetto munito del libretto duplicato.
E' appena il caso di rilevare infatti che una semplice attestazione interna
all'istituito bancario di avvenuto pagamento del certificato in oggetto, in favore di un soggetto munito di duplicato, ottenuto a seguito di ammortamento dell'originario certificato di deposito, non può certamente da considerarsi prova idonea provare le circostante dedotte che sarebbero state, invece,
tutte, da provare con produzione documentale.
Per altro verso l''opposto ha provato di essere in possesso del certificato di deposito in oggetto che costituisce titolo di credito che lo legittima a riscuotere le somme depositate, indipendentemente dalla prova di una “iusta causa traditionis”. 6
Quanto alla posizione della (in qualità di Concessionaria dei Parte_1
Servizi Assicurativi Pubblici) tra le funzioni svolte vi è certamente ricompresa anche la gestione delle istanze di rimborso delle somme derivanti dai c.d. “rapporti dormienti” vale a dire i rapporti contrattuali di cui all' art.2
del DPR n.116/2007 in relazione ai quali non è stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per un periodo di tempo di 10 anni, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari, pur tuttavia ai sensi su indicato DPR sarebbe stato onere dell'intermediario decorso il termine dei 10 anni versare nel fondo le somme oggetto del credito dormiente in tal modo il titolare avrebbe avuto i successivi 10 anni per reclamarne il pagamento, come ha ritenuto di poter fare, nella specie in esame, parte opposta essendo effettivamente decorso il termine dei 10 anni.
Alla luce di quanto sopra il Decreto Ingiuntivo va revocato nei confronti della va invece confermato nei confronti della Parte_1 Controparte_3
[...]
Nulla per le altre voci di danno pure chieste da tutte le parti processuali perché non ne ricorrono i presupposti.
Quanto alle spese, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo restano compensate tra s.p.a. e Pt_1 Controparte_3
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza , deduzione , ed eccezione disattesa, così dispone:
1) Rigetta l' opposizione, siccome infondata in fatto ed in diritto e per lo effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n.1295/23 del 22.06.2023; ne dichiara l'esecutività. 7
2) Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell' Controparte_3
opposto delle spese di lite che liquida in complessivi €. 3.800,00 ( Euro
Milleottocento/00) di cui 300,00 per spese, oltre rimb. forf. ed accessori come per legge, con distrazione al procuratore costituito.
3) compensa interamente le spese di lite tra le restanti parti.
Lecce, 24.11.2025
Il G.O. Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
Oggetto: ha pronunciato la seguente opposizione Decreto SENTENZA
Ingiuntivo
nella causa civile iscritta al n. 6135/23 del ruolo civile contenzioso, promossa n.1295/2023 da
quale Parte_1
gestore delle domande di rimborso di somme affluite al Fondo di cui
all'art.1 343° co L.n.266/2005 ( c.d. Rapporti dormienti ) in persona
dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante p-t. rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Piselli mandato in atti
Attrice opponente
Contro
sig. rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Palmieri e Controparte_1
NN AR GE mandato in atti
Convenuto opposto
Nonché contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Gisella Raeli mandato in atti
Opponente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per opposizione a Decreto Ingiuntivo del 11.09.2023 2
regolarmente notificato la conveniva in giudizio il sig. Parte_1
per sentir revocare l'opposta ingiunzione di pagamento Controparte_1
n.1295/23 avente ad oggetto il pagamento di “ Certificato di Deposito”
In particolare precisava le conclusioni chiedendo: 1)di essere autorizzata alla chiamata in causa della 2) in accoglimento Controparte_3
della eccezione preliminare sollevata di mancanza di legittimazione passiva di dichiarare nullo ed illegittimo e/o annullare e/o revocare il Parte_1
decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, improponibile ,
improcedibile nonché del tutto infondata in fatto ed in diritto…; 3) in accoglimento della eccezione di legittimazione attiva del sig. Controparte_1
dichiarare nullo ed illegittimo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, improponibile , improcedibile nonché del tutto infondata in fatto ed in diritto…..4) in ogni caso dichiarare nullo ed illegittimo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, improponibile , improcedibile nonché del tutto infondata in fatto ed in diritto……5) nella denegata e non creduta ipotesi di conferma anche solo parziale del decreto ingiuntivo opposto anche nei confronti della Pt_1
condannare la a garantire e manlevare
[...] Controparte_3
da ogni e qualsiasi pretesa formulata dal Sig. . Pt_1 CP_3 CP_1
Sostanzialmente la sosteneva che il certificato di deposito al Parte_1
portatore in oggetto non risultava pervenuto in dormienza e pertanto non ricadeva nella sua gestione in quanto non devoluto al fondo.
Con comparsa di costituzione si costituiva in giudizio il sig. il Controparte_1
quale contestando tutto quanto eccepito e dedotto dall'opponente e precisava le 3
conclusioni chiedendo: 1) accertare e dichiarare che il debitore opponente non ha prodotto alcuna prova scritta privilegiata ovvero di Parte_1
pronta soluzione, a sostegno della sua pretesa, cioè un documento scritto idoneo a provare , ai sensi degli artt. 2699 e ss c.c. l'inesistenza del fatto costitutivo del credito azionato, ovvero l'esistenza di fatti modificativi ,
impeditivi o estintivi del medesimo, residuando dunque che l'ingiunzione n.1295/25 del 22.06.2023 è stata legittimamente emessa. 2) munire il decreto ingiuntivo delle provvisoria esecuzione totale o parziale;
3) condannare in ogni caso l'opponente via solidale con l'intermediario Pt_1 CP_4 [...]
alla restituzione dell'importo di €. 38.000,00=portato dal CP_3
Certificato di Depositato al Portatore n.578530 serie 9 n.26300221 oltre agli interessi maturati sulla somma da retrocedere al cliente relativi all'ultimo quinquennio antecedente la richiesta ( 29.09.2021). Con vittoria di spese e competenze di lite e condanna ex a rt.96 c.p.c.
Con separato atto di opposizione del 08.09.2023 ( R.G. n. 6169/23) la
[...]
impugnava il medesimo decreto ingiuntivo formulando le Parte_2
seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare l'insussistenza e/o infondatezza e/o l'inesigibilità del presunto credito ex adverso azionato.2) in subordine
,accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni pretesa del sig.
; 3) in via ancora più gradata, accertare e dichiarare la prescrizione CP_1
quinquennale degli interessi;
4) per lo effetto accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto perché emesso per somme non dovute;
5) in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e competenze di lite e risarcimento danni ex art.96 c.p.c. 4
Sostanzialmente ( succeduta al Controparte_3 Controparte_5
sosteneva che il certificato di deposito al portatore n.578530 serie 9
[...]
n.2630221 emesso dal filiale di Galatina in data Controparte_5
20.12.2008 con scadenza 20.04.2009 per l'importo di €.38.000,00= di cui veniva chiesto il pagamento nel dicembre 2020 dall'odierno opposto, di fatto,
in data 06.10.2009 previa esibizione di denuncia di smarrimento presentata alla Stazione dei Carabinieri di Galatina in data 29.04.2009 dal sig. Per_1
nato a [...] il [...] il predetto certificato di deposito veniva
[...]
ammortato e duplicato ed in data 07.10.2009 veniva liquidato per cassa alla stesso . Persona_1
Con comparsa di costituzione si costituiva in giudizio il sig. il Controparte_1
quale contestando tutto quanto eccepito e dedotto dall'opponente e precisava le conclusioni chiedendo: 1) accertare e dichiarare che il debitore opponente non ha prodotto alcuna prova scritta privilegiata ovvero Parte_3
di pronta soluzione, a sostegno della sua pretesa, cioè un documento scritto idoneo a provare , ai sensi degli artt. 2699 e ss c.c. l'inesistenza del fatto costitutivo del credito azionato, ovvero l'esistenza di fatti modificativi ,
impeditivi o estintivi del medesimo, residuando dunque che l'ingiunzione n.1295/25 del 22.06.2023 è stata legittimamente emessa. 2) munire il decreto ingiuntivo delle provvisoria esecuzione totale o parziale;
3) condannare in ogni caso l'intermediario in via solidale con l'opponente Parte_2
Consap con alla restituzione dell'importo di €. 38.000,00=portato dal CP_4
Certificato di Depositato al Portatore n.578530 serie 9 n.26300221 oltre agli interessi maturati sulla somma da retrocedere al cliente relativi all'ultimo quinquennio antecedente la richiesta ( 29.09.2021). Con vittoria di spese e competenze di lite e condanna ex a rt.96 c.p.c. 5
Veniva disposta la riunione del fascicolo n.6169/23 al presente fascicolo per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva,
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione, la causa veniva istruita con produzione documentale, precisate le conclusioni previa assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche veniva fissata l'udienza a trattazione scritta del 11.07.2025 per la discussione e quindi trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata limitatamente alla posizione della va Parte_1
invece disattesa quella proposta da Controparte_3
Ed invero gli assunti dell'opponente sono rimasti privi Controparte_3
di qualsiasi idoneo supporto probatorio, circa la circostanza della avvenuta estinzione del certificato di deposito, per avvenuto pagamento in favore di un soggetto munito del libretto duplicato.
E' appena il caso di rilevare infatti che una semplice attestazione interna
all'istituito bancario di avvenuto pagamento del certificato in oggetto, in favore di un soggetto munito di duplicato, ottenuto a seguito di ammortamento dell'originario certificato di deposito, non può certamente da considerarsi prova idonea provare le circostante dedotte che sarebbero state, invece,
tutte, da provare con produzione documentale.
Per altro verso l''opposto ha provato di essere in possesso del certificato di deposito in oggetto che costituisce titolo di credito che lo legittima a riscuotere le somme depositate, indipendentemente dalla prova di una “iusta causa traditionis”. 6
Quanto alla posizione della (in qualità di Concessionaria dei Parte_1
Servizi Assicurativi Pubblici) tra le funzioni svolte vi è certamente ricompresa anche la gestione delle istanze di rimborso delle somme derivanti dai c.d. “rapporti dormienti” vale a dire i rapporti contrattuali di cui all' art.2
del DPR n.116/2007 in relazione ai quali non è stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per un periodo di tempo di 10 anni, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari, pur tuttavia ai sensi su indicato DPR sarebbe stato onere dell'intermediario decorso il termine dei 10 anni versare nel fondo le somme oggetto del credito dormiente in tal modo il titolare avrebbe avuto i successivi 10 anni per reclamarne il pagamento, come ha ritenuto di poter fare, nella specie in esame, parte opposta essendo effettivamente decorso il termine dei 10 anni.
Alla luce di quanto sopra il Decreto Ingiuntivo va revocato nei confronti della va invece confermato nei confronti della Parte_1 Controparte_3
[...]
Nulla per le altre voci di danno pure chieste da tutte le parti processuali perché non ne ricorrono i presupposti.
Quanto alle spese, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo restano compensate tra s.p.a. e Pt_1 Controparte_3
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza , deduzione , ed eccezione disattesa, così dispone:
1) Rigetta l' opposizione, siccome infondata in fatto ed in diritto e per lo effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n.1295/23 del 22.06.2023; ne dichiara l'esecutività. 7
2) Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell' Controparte_3
opposto delle spese di lite che liquida in complessivi €. 3.800,00 ( Euro
Milleottocento/00) di cui 300,00 per spese, oltre rimb. forf. ed accessori come per legge, con distrazione al procuratore costituito.
3) compensa interamente le spese di lite tra le restanti parti.
Lecce, 24.11.2025
Il G.O. Marilena Caroppo