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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/12/2025, n. 12265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12265 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti Magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7322/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale ex art. 473 bis 14 cpc vertente
TRA
, nata a [...] il [...] cf. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. FERRARO DANIELA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] c.f. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MOCERINO ARIANNA presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE IN RICONVENZIONALE
NONCHÉ
Il Pubblico presso il Tribunale di Napoli CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'esito dell'udienza in presenza del 11.11.2025 i procuratori delle parti hanno concluso affinché fosse accolta la domanda come da accordi sottoscritti, rinunciando ai termini per il deposito degli atti difensivi finali. Chiedevano, all'esito, rimettersi la causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il GI riservava la causa in decisione senza termini.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/03/2025 la sig. premesso: Parte_1
- di aver contratto matrimonio in Napoli il 04.03.1994 con il sig. ; Controparte_1
- che dall'unione sono nati i figli RO (25.01.1994) e (11.06.2001); Per_1
- che tra i coniugi erano insorte incomprensioni che avevano fatto venire meno la affectio coniugalis.
Su tali premesse la ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi con le consequenziali pronunce accessorie come indicate nel ricorso introduttivo.
In data 08.11.2025 si costituiva il sig. il quale non si opponeva alla Controparte_1 pronuncia di separazione personale dei coniugi;
chiedeva adottarsi le pronunce accessorie di cui alla comparsa di costituzione. In via riconvenzionale chiedeva, all'esito della pronuncia di separazione, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 c.p.c.
All'udienza di prima comparizione dei coniugi del 11.11.2025 le parti comparivano innanzi al
Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 c.p.c. il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, prendeva atto degli accordi raggiunti dai coniugi a totale definizione della controversia. Sulle conclusioni delle parti, alle quali aderiva anche il P.M., la causa era rimessa al Collegio in ordine alla domanda di separazione, con prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio.
Nel merito la domanda principale di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché dalla duratura e perdurante cessazione della convivenza. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale. La suddetta pronuncia deve essere effettuata ai sensi del comma 1 dell'art. 151 c.c.
Le parti, nel corso del giudizio dinnanzi al GI, hanno raggiunto gli accordi che di seguito si trascrivono:
“1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2. Mantenimento del figlio
Il Sig. continuerà a provvedere in via principale al mantenimento del figlio , CP_1 Per_1 oggi maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, mentre la Sig.ra Pt_1 contribuirà, per quanto nelle proprie possibilità economiche, alle spese necessarie.
3. Casa familiare
Il Sig. proprietario esclusivo dell'immobile sito in Pozzuoli (NA), Traversa di Corso CP_1
Umberto I n. 15, non avendo figli minori né sussistendo i presupposti per l'assegnazione dell'abitazione familiare, concede alla Sig.ra la disponibilità dell'immobile fino al mese di Pt_1 maggio 2026.
• La Sig.ra potrà cambiare la serratura nonché si obbliga a corrispondere, per tutto il periodo Pt_1 di permanenza, un importo mensile di euro 103,00, oltre a sostenere integralmente le spese relative
a tutte le utenze domestiche (energia elettrica, acqua, gas, TARI, internet) e a curare la manutenzione ordinaria dell'immobile con diligenza.
• Entro il mese di maggio 2026, la Sig.ra si impegna a reperire altra idonea sistemazione Pt_1 abitativa.
• Qualora entro tale termine non dovesse riuscire, il Sig. concede una proroga di ulteriori CP_1 tre mesi, e quindi fino al 31 agosto 2026, mantenendo invariati gli obblighi di pagamento sopra indicati. • A decorrere dal 1° settembre 2026, qualora la Sig.ra intenda o comunque permanga Pt_1 nell'immobile, la stessa corrisponderà al Sig. un importo di euro 10,00 (dieci/00) per CP_1 ciascun giorno di permanenza, a titolo di indennità di occupazione, oltre alle spese ordinarie e alle utenze.
• In caso di mancato pagamento dell'indennità di occupazione per due mesi consecutivi, la Sig.ra decadrà dal beneficio della permanenza e sarà tenuta a rilasciare l'immobile entro e non Pt_1 oltre il mese di dicembre 2026, autorizzandosi sin d'ora il Sig. ad intraprendere ogni CP_1 azione esecutiva per il rilascio forzato dell'abitazione, con addebito delle relative spese a carico della Sig.ra Pt_1
4. Reciproche rinunce Le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra, né a titolo di mantenimento personale, né per arretrati, né per ulteriori voci patrimoniali, ritenendo definitivamente regolate le rispettive posizioni economiche.
5. Spese legali
Le spese di lite e di assistenza legale vengono integralmente compensate tra le parti.
6. Domanda congiunta di divorzio
Ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., le parti, preso atto dell'irrimediabile cessazione della comunione materiale e spirituale, chiedono congiuntamente che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 04.03.1994, trattando unitariamente la domanda di separazione e quella di divorzio.”.
Orbene, il Tribunale, preso atto di quanto sopra, atteso che gli accordi raggiunti non sono contrari a norme imperative li pone a base della presente decisione e li recepisce.
Atteso che, secondo quanto prevede l'art. 473 bis 49 c.p.c., il resistente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, cui ha aderito la ricorrente, e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo la domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett b) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede:
a) pronuncia ai sensi del primo comma dell'art. 151 cod. civ. la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] e nato a [...] il Parte_1 Controparte_1
21/10/1972;
b) recepisce gli accordi come richiamati in parte motiva;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 7, parte I, s. Sez BA, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994);
d) spese di lite al definitivo;
e) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 14/11/2025
IL PRESIDENTE est.
Dott. Immacolata Cozzolino