Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00038/2026REG.PROV.COLL.
N. 01197/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1197 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano Caponnetto, Vincenzo Caponnetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Licata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valeriano Truisi, con domicilio eletto presso il suo studio in Licata, via Cacici 3;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Licata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il Cons. IN Lo TI e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A) Con la sentenza impugnata, il TAR Sicilia - Palermo, Sezione II, ha rigettato il ricorso principale e i motivi aggiunti proposti da -OMISSIS- avverso:
- la determinazione dirigenziale n. 252 del 17/10/2018 del Comune di Licata, con cui è stata ingiunta la demolizione di un fabbricato sito in Licata, C.da -OMISSIS-, distinto al Catasto al foglio -OMISSIS-;
- la determinazione dirigenziale n. 30 dell'8/2/2019, con cui è stata irrogata una sanzione pecuniaria di € 20.000,00 per inottemperanza all'ordine di demolizione.
B) Il TAR ha ritenuto che l'ordine di demolizione costituisce atto dovuto a seguito del rigetto della domanda di condono edilizio; che la sanzione demolitoria ha carattere reale e può colpire anche il proprietario attuale dell'opera ancorché estraneo all'abuso e che la sanzione pecuniaria può essere applicata quando l'inottemperanza si verifica nel periodo di vigenza della relativa disposizione normativa.
C) Avverso tale sentenza, -OMISSIS- ha proposto appello articolato in cinque motivi, che ripropongono sostanzialmente i motivi originari del ricorso introduttivo, censurando comunque le argomentazioni del primo giudice e sostenendo l'erroneità delle conclusioni raggiunte.
DIRITTO
Sull'ammissibilità dell'appello.
In via preliminare, occorre valutare l’eccezione di inammissibilità dell'appello, avanzata dalla difesa dell’amministrazione, sotto il profilo del rispetto dei requisiti di cui all'art. 101, comma 1, c.p.a.
Il Collegio, pur rilevando che l'appellante ha sostanzialmente riproposto i medesimi motivi già dedotti in primo grado, tuttavia osserva che l'atto di appello contiene specifiche critiche alle argomentazioni del TAR.
In particolare, l'appellante contesta espressamente le conclusioni del primo giudice laddove ha ritenuto che "l'ingiunzione demolitoria è atto dovuto in ragione del rigetto della domanda di condono", che " la mera inerzia da parte dell'Amministrazione non può radicare un affidamento legittimo" , e che "la sanzione demolitoria ha carattere reale e può colpire anche il proprietario attuale dell'opera".
Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata, l'art. 101 c.p.a. non richiede necessariamente che i motivi di appello siano diversi da quelli di primo grado, purché contengano una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata. Nel caso di specie, pur nella sostanziale riproposizione delle censure originarie, l'appellante ha sviluppato una critica diretta alle argomentazioni del TAR, contestandone l'erroneità sotto il profilo dell'interpretazione e applicazione delle norme di diritto.
L'appello deve, pertanto, ritenersi ammissibile e va esaminato nel merito.
1) Sul primo motivo - Difetto di legittimazione passiva del terzo di buona fede.
Il primo motivo, con cui si deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittimo l'ordine di demolizione nei confronti del terzo acquirente di buona fede, è infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il TAR ha correttamente applicato i principi consolidati in materia. La giurisprudenza ha infatti chiarito che l'ordine di demolizione delle opere abusive ha carattere reale e natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio e deve essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si tratti di soggetti estranei alla commissione dell'abuso edilizio.
L'ordine di demolizione, infatti, costituisce una statuizione di natura reale che, come il corrispondente ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, produce i suoi effetti nei confronti di tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, siano o diventino proprietari del bene su cui esso incide.
La buona fede del terzo acquirente non rileva quando risulti comunque la conoscenza dell'irregolarità urbanistica dell'immobile al momento dell'acquisto.
Nel caso di specie, l'atto di compravendita faceva espresso riferimento alla pendenza della domanda di condono edilizio, circostanza che esclude la configurabilità di una buona fede assoluta dell'acquirente.
Il TAR ha quindi correttamente escluso il difetto di legittimazione passiva.
2) Sul secondo motivo - Decorso del tempo e motivazione rafforzata
Il secondo motivo, con cui si contesta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso la rilevanza del decorso del tempo, è parimenti infondato.
Il TAR ha correttamente rilevato che la mera inerzia da parte dell'Amministrazione nell'esercizio del potere-dovere finalizzato alla repressione dell'abuso edilizio non può radicare un affidamento di carattere legittimo in capo al proprietario dell'abuso.
Il titolare dell'immobile non può invocare il decorso del tempo come fonte di affidamento legittimo sulla permanenza nell'immobile, né può opporsi all'esecuzione dell'ordine sulla base di una presunta stabilizzazione della propria posizione.
L'interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistica e ambientale resta prevalente e insuscettibile di essere superato da situazioni di fatto consolidate.
L'appellante non ha dimostrato l'esistenza di specifici comportamenti dell'Amministrazione idonei a ingenerare un legittimo affidamento, limitandosi a invocare il mero decorso del tempo, circostanza di per sé inidonea a precludere l'esercizio del potere repressivo.
3) Sul terzo motivo - Interpretazione delle leggi regionali.
Il terzo motivo, relativo all'interpretazione delle leggi regionali 78/1976 e 15/1991, è infondato.
Il TAR ha correttamente applicato l'orientamento giurisprudenziale consolidato che riconosce l'immediata applicabilità del vincolo di inedificabilità previsto dalla L.R. 78/1976.
La questione della natura innovativa o interpretativa della L.R. 15/1991 non rileva ai fini della fattispecie, essendo pacifico che il vincolo di inedificabilità assoluta entro la fascia di rispetto di 150 metri dalla battigia è di immediata applicazione erga omnes, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa siciliana.
L'argomentazione dell'appellante secondo cui la L.R. 78/1976 si rivolgeva esclusivamente ai Comuni e non ai privati è stata superata dall'evoluzione giurisprudenziale successiva, che ha riconosciuto l'efficacia diretta del vincolo nei rapporti con i soggetti privati. Tale principio è stato in ultimo definitivamente consacrato nella recente sentenza n. 72 /2025 della Corte Costituzionale.
4) Sul quarto motivo - Sanabilità del bene.
Il quarto motivo, concernente la presunta sanabilità del bene per distanza dalla battigia, è generico e privo di adeguato supporto probatorio.
L'appellante si limita ad affermare che il fabbricato si trovava oltre la fascia di arretramento dei 150 metri, senza fornire elementi tecnici specifici e documentazione idonea a dimostrare tale circostanza. Il mero richiamo a una generica aerofotografia del 1988 non è sufficiente a superare gli accertamenti tecnici dell'Amministrazione comunale, che hanno accertato la localizzazione dell'immobile all'interno della fascia di rispetto.
Il TAR non era tenuto a pronunciarsi su una questione non adeguatamente dedotta e dimostrata dalla ricorrente.
5) Sul quinto motivo - Irretroattività della sanzione pecuniaria.
Il quinto motivo, concernente l'irretroattività della sanzione pecuniaria, è infondato.
Il TAR ha correttamente applicato l'orientamento del CGARS, secondo cui la sanzione prevista dall'art. 31, comma 4-bis, D.P.R. 380/2001 ha natura ripristinatoria-risarcitoria e la condotta sanzionata cessa solo con il ripristino della legalità violata. Il comportamento inottemperante colpito dalla sanzione cessa al momento in cui l'ordine di demolizione sia divenuto giuridicamente oppure fattualmente impossibile.
Nel caso di specie, la previsione di cui al comma 4-bis dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 era già in vigore al momento in cui è stata accertata l'inottemperanza della ingiunzione demolitoria, essendo stata introdotta nell'ordinamento giuridico il 12 settembre 2014, mentre l'accertamento dell'inottemperanza è avvenuto nel 2019.
La tesi dell'appellante, secondo cui rileva il momento di realizzazione dell'abuso anziché quello dell'accertamento dell'inottemperanza, contrasta con l'orientamento consolidato di questo Consiglio (CGArs sent. n. 706/2025).
In conclusione, tutti i motivi di appello risultano manifestamente infondati, e la decisione del TAR che ha rigettato sia il ricorso principale che i motivi aggiunti, è immune da censure.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a pagare al Comune di Licata le spese del grado di giudizio che liquida in complessive euro 2.500,00 (duemilacinquecento) oltre accessori e spese generali come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte privata.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO AG, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Michele Pizzi, Consigliere
IN Lo TI, Consigliere, Estensore
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN Lo TI | TO AG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.