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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 22/12/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RGC 992/2024, trattenuta in decisione ex art. 127 ter cpc in data 12.11.2025, avente ad oggetto: Separazione giudiziale TRA (CF: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AT RA IN – giusta procura in atti -
Ricorrente E
(CF: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
TO BI – giusta procura in atti -
Resistente
NONCHE'
P.M. - sede- Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 3.7.2024, la ricorrente - premesso di aver contratto matrimonio Per concordatario con il resistente in data 18.5.2013 e che dall'unione nascevano tre figli, (cl. 2014), Per
(cl. 2016) e (cl. 2020) – chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei Per_3 coniugi con addebito al resistente per i motivi meglio indicati in ricorso, oltre alle statuizioni accessorie riguardo alla regolamentazione dei rapporti personali ed
Pag. 1 di 5 economici (affidamento esclusivo della prole con collocazione presso la madre con assegnazione della casa coniugale;
mantenimento per i figli a carico del resistente nella misura complessiva di € 750,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
nessun mantenimento per sé; riconoscimento del 100% dell'AUU; esclusione del diritto di visita paterno per le vicende di violenza di cui al ricorso introduttivo).
Fissata l'udienza di prima comparizione - ritualmente comunicata al PM – la ricorrente, avanzava due diverse istanze per l'adozione di provvedimenti indifferibili ed urgenti confluite nei due subprocedimenti (le cui ordinanze conclusive devono intendersi qui trascritte) segnatamente: RGC 992/2024 sub 1, su istanza del 25.7.2024, accolto con il riconoscimento di un assegno a carico del resistente nella misura di € 250,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie
- provvedimento convalidato successivamente all'udienza del 19.9.2024 alla quale il resistente non si costituiva – e RGC 992/2024 sub 2, su istanza del 2.10.2024, accolto con la previsione del collocamento della prole presso la madre e la conseguente assegnazione alla stessa della casa familiare – successivamente convalidato con ordinanza del 3.2.2025.
Alla prima udienza di comparizione nella causa principale, il resistente non si costituiva e pertanto veniva dichiarato contumace;
all'esisto, l'istruttore emetteva i PTU ex art. 473-bis.22 cpc, con i quali confermava i provvedimenti emessi all'esito dei due sub procedimenti e adottava ulteriori statuizioni disponendo l'affido super-esclusivo alla madre e demandando ai Servizi sociali competenti l'avvio di un percorso multidisciplinare.
All'udienza sostitutiva dell'11.11.2025 si costituiva il resistente aderendo alla domanda principale e chiedendo una riduzione dell'assegno di mantenimento nella misura complessiva di € 600,00 mensili;
assegnati i termini ex art. 473-bis.28 cpc, la causa veniva trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Motivi della decisione
Preliminarmente il Collegio revoca la contumacia dichiarata dal G.I. con ordinanza dell'11.2.2025 posta l'avvenuta costituzione del resistente con comparsa dell'11.11.2025.
Nel merito
1. Sullo status
Ritiene il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le risultanze in atti hanno ampiamente comprovato l'insorgenza fra i coniugi di insanabili contrasti, di una situazione di conflittualità grave ormai risalente e la risoluzione di ogni forma di comunione materiale e spirituale, che hanno reso, di
Pag. 2 di 5 fatto, intollerabile la prosecuzione della convivenza, da tempo irrimediabilmente interrotta, ciò integrando le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Invero, la gravità delle accuse e la perdurante cessazione della coabitazione (primavera 2024), sono tutti elementi comprovanti il venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
La separazione va pronunciata ai sensi dell'art. 151 c. 2, c.c., ovvero con addebito al resistente per le ragioni dappresso indicate.
2.) Sull'addebito al resistente
La ricorrente ha chiesto l'addebito deducendo condotte violente, fisiche e morali, da parte del resistente.
E' jus receptum il principio per il quale : “In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona” (cfr. Cass., Sez. I, 14.1. 2011 n. 817). Quindi anche un solo episodio di non lieve violenza consumato dell'altro giustifica la pronuncia di addebito anche laddove ne manchi la prova diretta, come avviene di solito poiché tali condotte si consumano ordinariamente all'interno delle mura domestiche ed in assenza di persone estranee che possano testimoniarle. Invero, secondo il costante orientamento della Suprema Corte la violenza fisica o psichica è sempre causa di addebito e non può essere mai giustificata, anche quandanche concretatesi in un unico singolo caso di percosse
“Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse – non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (Cass. Civ. Ord. n. 7388 del 22/03/2017; Sez. I, 10/12/2018 n. 31901).
Ciò posto, dalle emergenze documentali e dichiarative in atti, si trae un ménage familiare connotato dalla prevaricazione del marito ai danni della moglie alla presenza dei figli minori.
A sostegno sono state prodotte le plurime e coerenti denunce sporte dalla ricorrente, le misure cautelari applicate nei confronti del resistente, gli atti del procedimento aperto innanzi al TDM di Catanzaro e, da ultimo, la sentenza penale di condanna inflitta al il cui provato habitus violento si traduce quindi in CP_1 una grave e inaccettabile violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, fondante la dichiarazione di addebito ai sensi dell'art. 151 c.c. co 2.
Pag. 3 di 5 3) Regolamentazione dei rapporti personali ed economici con la prole
Sul punto ritiene il Collegio di confermare le statuizioni di cui alle ordinanze interinali adottate nei due sub-procedimenti nonché con i PTU dell'11.2.2025 (da intendersi qui integralmente trascritte) e, dunque, va confermato l'affido super – esclusivo della prole alla madre, con collocamento presso la stessa a cui va quindi assegnata la casa coniugale; l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento ordinario dei figli nella misura già indicata di € 250,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Inoltre, ritiene il Collegio che alla ricorrente vada riconosciuta la facoltà di richiedere e riscuotere interamente l'Assegno Unico Universale spettante ai tre figli, trattandosi del genitore esclusivamente collocatario e che dunque sostiene il maggior carico economico per il loro sostentamento al cui soddisfacimento ben può contribuirsi anche mediante l'attribuzione alla stessa dell'intero Assegno Unico Universale (cfr. Cass n, 4672 del 22.2.2025),
Infine, alla luce della relazione sociale depositata all' esito al disposto percorso multidisciplinare, ritiene il collegio opportuno demandare ai servizi sociali competenti per il Comune di residenza dei minori, la formulazione di un calendario di visita padre\figli al fine di ripristinare rapporti e frequentazioni serene e costruttive con la figura paterna, che preveda almeno un incontro a settimana, in modalità protetta ed in ambiente neutro, con prosecuzione altresì del monitoraggio su entrambi i nuclei volto alla verifica dello stato dei rapporti con la prole e dei riflessi sulla condizione personale e di vita dei minori.
5. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza vanno liquidate come da dispositivo ex DM 55/2014 -DM 147\22 smi per la causa principale (indeterminabile – complessità bassa - minimi) e fasi incidentali ( + 30 % ex art 4 co 1 )
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando in primo grado nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
– smg – ai sensi dell'art. 151 co 2 cc, con addebito al resistente;
[...]
B) Conferma le ordinanze PTU del 31.7.2024 (RGC 992/2024 sub 1), del 23.10.2024 (RGC 992/2024 sub 2) e del 11.2.2025 (RGC 992/2024) riportate in parte motiva e, per l'effetto:
- Dispone l'affido super-esclusivo dei minori alla madre, con collocamento presso la stessa alla quale per l'effetto assegna la casa coniugale;
- Obbliga il resistente a corrispondere alla ricorrente – a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole – la somma di € 250,00 mensili per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT/Foi, da corrispondere con
Pag. 4 di 5 modalità tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo Tribunale/COA Vibo Valentia;
C) Riconosce alla ricorrente la facoltà di richiedere e riscuotere in via esclusiva Per_ e per l'intero l'Assegno Unico Universale spettante ai figli , e Persona_4
Per_3
D) Riconosce al padre la facoltà di incontrare i figli minori, in modalità protetta ed in ambiente neutro, con l'assitenza dei servizi Sociali di Vibo Valentia, secondo il calendario di incontri che verrà predisposto con la previsione di almeno un incontro settimanale come indicato in parte motiva;
E) Manda ai Servizi sociali Vibo Valentia la prosecuzione del peroro di sostegno e monitoraggio nei termini indicati in parte motiva;
F) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vibo Valentia (R.A.M. Anno 2013, Parte II, Serie A, Atto N. 8) per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. D) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile);
F) Condanna il resistente alla rifusione delle spese processuali che si liquidano, per onorario, in complessivi euro 4951,70 (di cui € 3809,00 per il merito e € 1142,70 per i subprocedimenti) oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso nella C.C. da remoto del 19.11.2025
La Presidente Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RGC 992/2024, trattenuta in decisione ex art. 127 ter cpc in data 12.11.2025, avente ad oggetto: Separazione giudiziale TRA (CF: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AT RA IN – giusta procura in atti -
Ricorrente E
(CF: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
TO BI – giusta procura in atti -
Resistente
NONCHE'
P.M. - sede- Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 3.7.2024, la ricorrente - premesso di aver contratto matrimonio Per concordatario con il resistente in data 18.5.2013 e che dall'unione nascevano tre figli, (cl. 2014), Per
(cl. 2016) e (cl. 2020) – chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei Per_3 coniugi con addebito al resistente per i motivi meglio indicati in ricorso, oltre alle statuizioni accessorie riguardo alla regolamentazione dei rapporti personali ed
Pag. 1 di 5 economici (affidamento esclusivo della prole con collocazione presso la madre con assegnazione della casa coniugale;
mantenimento per i figli a carico del resistente nella misura complessiva di € 750,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
nessun mantenimento per sé; riconoscimento del 100% dell'AUU; esclusione del diritto di visita paterno per le vicende di violenza di cui al ricorso introduttivo).
Fissata l'udienza di prima comparizione - ritualmente comunicata al PM – la ricorrente, avanzava due diverse istanze per l'adozione di provvedimenti indifferibili ed urgenti confluite nei due subprocedimenti (le cui ordinanze conclusive devono intendersi qui trascritte) segnatamente: RGC 992/2024 sub 1, su istanza del 25.7.2024, accolto con il riconoscimento di un assegno a carico del resistente nella misura di € 250,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie
- provvedimento convalidato successivamente all'udienza del 19.9.2024 alla quale il resistente non si costituiva – e RGC 992/2024 sub 2, su istanza del 2.10.2024, accolto con la previsione del collocamento della prole presso la madre e la conseguente assegnazione alla stessa della casa familiare – successivamente convalidato con ordinanza del 3.2.2025.
Alla prima udienza di comparizione nella causa principale, il resistente non si costituiva e pertanto veniva dichiarato contumace;
all'esisto, l'istruttore emetteva i PTU ex art. 473-bis.22 cpc, con i quali confermava i provvedimenti emessi all'esito dei due sub procedimenti e adottava ulteriori statuizioni disponendo l'affido super-esclusivo alla madre e demandando ai Servizi sociali competenti l'avvio di un percorso multidisciplinare.
All'udienza sostitutiva dell'11.11.2025 si costituiva il resistente aderendo alla domanda principale e chiedendo una riduzione dell'assegno di mantenimento nella misura complessiva di € 600,00 mensili;
assegnati i termini ex art. 473-bis.28 cpc, la causa veniva trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Motivi della decisione
Preliminarmente il Collegio revoca la contumacia dichiarata dal G.I. con ordinanza dell'11.2.2025 posta l'avvenuta costituzione del resistente con comparsa dell'11.11.2025.
Nel merito
1. Sullo status
Ritiene il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le risultanze in atti hanno ampiamente comprovato l'insorgenza fra i coniugi di insanabili contrasti, di una situazione di conflittualità grave ormai risalente e la risoluzione di ogni forma di comunione materiale e spirituale, che hanno reso, di
Pag. 2 di 5 fatto, intollerabile la prosecuzione della convivenza, da tempo irrimediabilmente interrotta, ciò integrando le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Invero, la gravità delle accuse e la perdurante cessazione della coabitazione (primavera 2024), sono tutti elementi comprovanti il venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
La separazione va pronunciata ai sensi dell'art. 151 c. 2, c.c., ovvero con addebito al resistente per le ragioni dappresso indicate.
2.) Sull'addebito al resistente
La ricorrente ha chiesto l'addebito deducendo condotte violente, fisiche e morali, da parte del resistente.
E' jus receptum il principio per il quale : “In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona” (cfr. Cass., Sez. I, 14.1. 2011 n. 817). Quindi anche un solo episodio di non lieve violenza consumato dell'altro giustifica la pronuncia di addebito anche laddove ne manchi la prova diretta, come avviene di solito poiché tali condotte si consumano ordinariamente all'interno delle mura domestiche ed in assenza di persone estranee che possano testimoniarle. Invero, secondo il costante orientamento della Suprema Corte la violenza fisica o psichica è sempre causa di addebito e non può essere mai giustificata, anche quandanche concretatesi in un unico singolo caso di percosse
“Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse – non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (Cass. Civ. Ord. n. 7388 del 22/03/2017; Sez. I, 10/12/2018 n. 31901).
Ciò posto, dalle emergenze documentali e dichiarative in atti, si trae un ménage familiare connotato dalla prevaricazione del marito ai danni della moglie alla presenza dei figli minori.
A sostegno sono state prodotte le plurime e coerenti denunce sporte dalla ricorrente, le misure cautelari applicate nei confronti del resistente, gli atti del procedimento aperto innanzi al TDM di Catanzaro e, da ultimo, la sentenza penale di condanna inflitta al il cui provato habitus violento si traduce quindi in CP_1 una grave e inaccettabile violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, fondante la dichiarazione di addebito ai sensi dell'art. 151 c.c. co 2.
Pag. 3 di 5 3) Regolamentazione dei rapporti personali ed economici con la prole
Sul punto ritiene il Collegio di confermare le statuizioni di cui alle ordinanze interinali adottate nei due sub-procedimenti nonché con i PTU dell'11.2.2025 (da intendersi qui integralmente trascritte) e, dunque, va confermato l'affido super – esclusivo della prole alla madre, con collocamento presso la stessa a cui va quindi assegnata la casa coniugale; l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento ordinario dei figli nella misura già indicata di € 250,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Inoltre, ritiene il Collegio che alla ricorrente vada riconosciuta la facoltà di richiedere e riscuotere interamente l'Assegno Unico Universale spettante ai tre figli, trattandosi del genitore esclusivamente collocatario e che dunque sostiene il maggior carico economico per il loro sostentamento al cui soddisfacimento ben può contribuirsi anche mediante l'attribuzione alla stessa dell'intero Assegno Unico Universale (cfr. Cass n, 4672 del 22.2.2025),
Infine, alla luce della relazione sociale depositata all' esito al disposto percorso multidisciplinare, ritiene il collegio opportuno demandare ai servizi sociali competenti per il Comune di residenza dei minori, la formulazione di un calendario di visita padre\figli al fine di ripristinare rapporti e frequentazioni serene e costruttive con la figura paterna, che preveda almeno un incontro a settimana, in modalità protetta ed in ambiente neutro, con prosecuzione altresì del monitoraggio su entrambi i nuclei volto alla verifica dello stato dei rapporti con la prole e dei riflessi sulla condizione personale e di vita dei minori.
5. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza vanno liquidate come da dispositivo ex DM 55/2014 -DM 147\22 smi per la causa principale (indeterminabile – complessità bassa - minimi) e fasi incidentali ( + 30 % ex art 4 co 1 )
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando in primo grado nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
– smg – ai sensi dell'art. 151 co 2 cc, con addebito al resistente;
[...]
B) Conferma le ordinanze PTU del 31.7.2024 (RGC 992/2024 sub 1), del 23.10.2024 (RGC 992/2024 sub 2) e del 11.2.2025 (RGC 992/2024) riportate in parte motiva e, per l'effetto:
- Dispone l'affido super-esclusivo dei minori alla madre, con collocamento presso la stessa alla quale per l'effetto assegna la casa coniugale;
- Obbliga il resistente a corrispondere alla ricorrente – a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole – la somma di € 250,00 mensili per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT/Foi, da corrispondere con
Pag. 4 di 5 modalità tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo Tribunale/COA Vibo Valentia;
C) Riconosce alla ricorrente la facoltà di richiedere e riscuotere in via esclusiva Per_ e per l'intero l'Assegno Unico Universale spettante ai figli , e Persona_4
Per_3
D) Riconosce al padre la facoltà di incontrare i figli minori, in modalità protetta ed in ambiente neutro, con l'assitenza dei servizi Sociali di Vibo Valentia, secondo il calendario di incontri che verrà predisposto con la previsione di almeno un incontro settimanale come indicato in parte motiva;
E) Manda ai Servizi sociali Vibo Valentia la prosecuzione del peroro di sostegno e monitoraggio nei termini indicati in parte motiva;
F) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vibo Valentia (R.A.M. Anno 2013, Parte II, Serie A, Atto N. 8) per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. D) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile);
F) Condanna il resistente alla rifusione delle spese processuali che si liquidano, per onorario, in complessivi euro 4951,70 (di cui € 3809,00 per il merito e € 1142,70 per i subprocedimenti) oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso nella C.C. da remoto del 19.11.2025
La Presidente Dr.ssa Gabriella Lupoli
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