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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/12/2025, n. 2203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2203 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 733/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
– NN AV Presidente
– Carmine Capozzi Consigliere
– OL RI ON Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
B.&B. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CH IA ( C.F._1 reclamante
e
Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_2
CA RD ( ) C.F._2 reclamato
. Controparte_3 Controparte_1 reclamata contumace il P.G. intervenuto Conclusioni per «Si riporta al ricorso introduttivo e ne CP_3 Controparte_1 chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate» ossia «in accoglimento del reclamo, dichiarare improcedibile e/o inammissibile il ricorso di fallimento rg. pre fall. n. 20.1.2025 e, pertanto, REVOCARE la sentenza n. 26/2025 del Tribunale di Pistoia con ogni effetto e conseguenza di legge ed ulteriore provvedimento in ordine agli adempimenti pubblicistici connessi all'emananda sentenza con vittoria di spese e compenso professionale»; per Controparte_2
«insiste per l'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate
[...] nel proprio atto introduttivo» ossia «Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e rigettata:
1. Rigettare integralmente il reclamo proposto dalla società CP_3 avverso la sentenza n. 26/2025 emessa dal Tribunale di Controparte_1
Pistoia in data 11/03/2025 (depositata il 13/03/2025), in quanto infondato in fatto e in diritto.
2. Per l'effetto, confermare integralmente la predetta sentenza n. 26/2025 del Tribunale di Pistoia.
3. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio».
Rilevato
(in prosieguo ha proposto reclamo CP_3 Controparte_1 CP_3 avverso la sentenza n. 26 del 2025 del Tribunale di Pistoia, con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione controllata di essa società, su ricorso di Controparte_2
(in prosieguo ).
[...] Controparte_2
Il Tribunale ha così statuito, avendo: a) ravvisato in B.&B., ritualmente evocata nella fase preliquidatoria ma non costituitasi, la natura di impresa minore;
b) rilevato che l'esposizione debitoria era superiore a euro 50.000,00;
c) riscontrato lo stato d'insolvenza.
Il reclamo è affidato ai seguenti motivi, riproducendosi la sintesi di cui all'atto introduttivo: pag. 2/7 1. «mancata conoscenza della notifica del ricorso introduttivo con allegati e comunque nullità e/o inesistenza della notifica ivi compresa quella ex art. 15 l.f. e/o a mezzo pec»;
2. «inesistenza di presupposti, errata valutazione dell'art. 1 l.f., circa la sussistenza dei presupposti oggettivi per dar luogo alla dichiarazione di liquidazione giudiziale»;
3. «mancanza dello stato di insolvenza».
Si è costituita in giudizio , protestando l'infondatezza del Controparte_2 reclamo.
Non si è costituita in giudizio la Liquidazione controllata di . CP_3
Controparte_1
In data 29 aprile 2025 il P.G. ha apposto il «Visto, nulla si oppone».
Acquisita dal Tribunale di Pistoia la documentazione afferente alla notifica alla società debitrice, a mezzo p.e.c, del ricorso e del decreto di convocazione, nonché, dal liquidatore, lo stato passivo, all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui in esergo, la causa è stata trattenuta in decisione senza concessione di termini per il deposito di scritti defensionali finali, stante la specialità del rito.
Considerato
1. Preliminarmente, dev'essere dichiarata la contumacia della
Liquidazione controllata di non costituitasi in Controparte_4 giudizio, sebbene ritualmente evocatavi.
2. Passando all'esame del reclamo, esso è manifestamente infondato e va respinto.
2.1. Con il primo motivo . assume che la notificazione di ricorso e CP_3 decreto sia nulla o inesistente.
pag. 3/7 La reclamante non si perita di indicare quale sarebbe il vizio che affliggerebbe la notificazione.
A ogni buon conto, acquisita dal Tribunale la documentazione relativa, risulta come essa sia stata ritualmente effettuata in data 6 febbraio 2025 all'indirizzo p.e.c. della società , Email_1 reperito su Inipec Imprese, con esito fausto, come attestato dalla r.a.c.
Né rileva la circostanza dedotta, che l'amministratore non disponesse dei codici, atteso che, una volta che la notifica è stata ritualmente effettuata ai sensi dell'art. 40, comma 6, c.c.i.i., essa esplica i suoi effetti, essendo onere della società, e, per essa, dell'amministratore, «controllare prudentemente la posta in arrivo» (Cass. n. 13917 del 2016, in massima) e, quindi, munirsi delle credenziali per provvedervi.
Il motivo è dunque evidentemente infondato.
2.2. Con il secondo la reclamante, in sintesi, assume di essere impresa minore e, in quanto tale, non assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale.
È palese l'infondatezza del motivo, sol che si consideri che il Tribunale ha dichiarato l'apertura della liquidazione «controllata» – non «giudiziale» – proprio in ragione del sottodimensionamento dell'impresa alla stregua delle previsioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), c.c.i.i., ciò che sottraeva la società alla procedura, mancandone i presupposti (art. 121 c.c.i.i.), esponendola, quale debitrice insolvente, alla residuale liquidazione controllata, ai sensi dell'art. 268 c.c.i.i.
2.3. Con l'ultimo mezzo di gravame . contesta di versare in stato CP_3
d'insolvenza, atteso che sarebbe l'unico creditore, essendo i Controparte_2 debiti verso suscettibili di dilazione o Controparte_5 rottamazione.
Anche tale motivo è all'evidenza infondato.
pag. 4/7 Non v'è prova che il credito vantato da Controparte_5
– accertato dal Tribunale, non contestato nella sua sussistenza,
[...] oltre che documentalmente dimostrato (sebbene non risulti in tutta la sua consistenza tra le insinuazioni tempestive) dai prospetti di
[...]
prodotti in questa sede da Autocarrozzeria – sia stato Controparte_5 dilazionato o sia stato rottamato.
Peraltro, la Suprema Corte ha evidenziato che «[i]n tema di dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza prescinde dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento assurga ad indice di tale situazione oggettiva» (Cass. n. 9297 del 2019, in massima).
Nella specie il credito di – risultante dallo stato passivo Controparte_2
e di fonte giudiziale – risulta pacificamente ammesso dalla reclamante, senza che essa abbia offerto alcuna spiegazione a sostegno del mancato pagamento, e, secondo quanto accertato dal Tribunale senza che vi sia contestazione sul punto, è stato infruttuosamente azionato mediante esecuzione mobiliare presso il debitore, elementi, questi, che militano tutti nel senso della sussistenza dello stato d'insolvenza di ., non in grado di CP_3 adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.
Tale condizione risulta corroborata anche dalla sussistenza (si veda lo stato passivo) di debiti di piccolo importo, per poche centinaia di euro (nei confronti della Camera di commercio di Pistoia), non onorati nonostante il ridotto ammontare.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono il reclamo dev'essere accolto e la sentenza impugnata va confermata.
4. Le spese di lite afferenti al rapporto processuale intercorso con seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in Controparte_2 applicazione dei parametri minimi relativi alle controversie di valore indeterminabile a bassa complessità.
pag. 5/7 5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di ., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a CP_3 quello dovuto per il reclamo.
6. Ai sensi dell'art. 51, comma 15, c.c.i.i. – applicabile ai sensi dell'art. 270, comma 5, c.c.i.i. e disposizione speciale rispetto all'art. 94 c.p.c. – il legale rappresentante di ., , dev'essere condannato, in CP_3 Parte_1 solido con essa, alla refusione delle spese processuali e a una somma pari al doppio del contributo unificato, in ragione della malafede che ne ha connotato l'operato, ravvisabile alla stregua della patente infondatezza dei motivi di gravame quale in precedenza evidenziata, tale per cui l'amministratore non poteva che esserne consapevole.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la contumacia della Liquidazione controllata di CP_3
Controparte_1
2. rigetta il reclamo proposto da avverso la CP_3 Controparte_1 sentenza n. 26 del 2025 del Tribunale di Pistoia, che per l'effetto conferma;
3. condanna in solido con il legale CP_3 Controparte_1 rappresentante , a rifondere ad Parte_1 [...] le spese Controparte_2 processuali, che liquida in euro 4.996,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di . in solido con il legale CP_3 Controparte_1
pag. 6/7 rappresentante dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 16 dicembre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
OL RI ON NN AV
pag. 7/7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
– NN AV Presidente
– Carmine Capozzi Consigliere
– OL RI ON Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
B.&B. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CH IA ( C.F._1 reclamante
e
Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_2
CA RD ( ) C.F._2 reclamato
. Controparte_3 Controparte_1 reclamata contumace il P.G. intervenuto Conclusioni per «Si riporta al ricorso introduttivo e ne CP_3 Controparte_1 chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate» ossia «in accoglimento del reclamo, dichiarare improcedibile e/o inammissibile il ricorso di fallimento rg. pre fall. n. 20.1.2025 e, pertanto, REVOCARE la sentenza n. 26/2025 del Tribunale di Pistoia con ogni effetto e conseguenza di legge ed ulteriore provvedimento in ordine agli adempimenti pubblicistici connessi all'emananda sentenza con vittoria di spese e compenso professionale»; per Controparte_2
«insiste per l'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate
[...] nel proprio atto introduttivo» ossia «Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e rigettata:
1. Rigettare integralmente il reclamo proposto dalla società CP_3 avverso la sentenza n. 26/2025 emessa dal Tribunale di Controparte_1
Pistoia in data 11/03/2025 (depositata il 13/03/2025), in quanto infondato in fatto e in diritto.
2. Per l'effetto, confermare integralmente la predetta sentenza n. 26/2025 del Tribunale di Pistoia.
3. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio».
Rilevato
(in prosieguo ha proposto reclamo CP_3 Controparte_1 CP_3 avverso la sentenza n. 26 del 2025 del Tribunale di Pistoia, con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione controllata di essa società, su ricorso di Controparte_2
(in prosieguo ).
[...] Controparte_2
Il Tribunale ha così statuito, avendo: a) ravvisato in B.&B., ritualmente evocata nella fase preliquidatoria ma non costituitasi, la natura di impresa minore;
b) rilevato che l'esposizione debitoria era superiore a euro 50.000,00;
c) riscontrato lo stato d'insolvenza.
Il reclamo è affidato ai seguenti motivi, riproducendosi la sintesi di cui all'atto introduttivo: pag. 2/7 1. «mancata conoscenza della notifica del ricorso introduttivo con allegati e comunque nullità e/o inesistenza della notifica ivi compresa quella ex art. 15 l.f. e/o a mezzo pec»;
2. «inesistenza di presupposti, errata valutazione dell'art. 1 l.f., circa la sussistenza dei presupposti oggettivi per dar luogo alla dichiarazione di liquidazione giudiziale»;
3. «mancanza dello stato di insolvenza».
Si è costituita in giudizio , protestando l'infondatezza del Controparte_2 reclamo.
Non si è costituita in giudizio la Liquidazione controllata di . CP_3
Controparte_1
In data 29 aprile 2025 il P.G. ha apposto il «Visto, nulla si oppone».
Acquisita dal Tribunale di Pistoia la documentazione afferente alla notifica alla società debitrice, a mezzo p.e.c, del ricorso e del decreto di convocazione, nonché, dal liquidatore, lo stato passivo, all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui in esergo, la causa è stata trattenuta in decisione senza concessione di termini per il deposito di scritti defensionali finali, stante la specialità del rito.
Considerato
1. Preliminarmente, dev'essere dichiarata la contumacia della
Liquidazione controllata di non costituitasi in Controparte_4 giudizio, sebbene ritualmente evocatavi.
2. Passando all'esame del reclamo, esso è manifestamente infondato e va respinto.
2.1. Con il primo motivo . assume che la notificazione di ricorso e CP_3 decreto sia nulla o inesistente.
pag. 3/7 La reclamante non si perita di indicare quale sarebbe il vizio che affliggerebbe la notificazione.
A ogni buon conto, acquisita dal Tribunale la documentazione relativa, risulta come essa sia stata ritualmente effettuata in data 6 febbraio 2025 all'indirizzo p.e.c. della società , Email_1 reperito su Inipec Imprese, con esito fausto, come attestato dalla r.a.c.
Né rileva la circostanza dedotta, che l'amministratore non disponesse dei codici, atteso che, una volta che la notifica è stata ritualmente effettuata ai sensi dell'art. 40, comma 6, c.c.i.i., essa esplica i suoi effetti, essendo onere della società, e, per essa, dell'amministratore, «controllare prudentemente la posta in arrivo» (Cass. n. 13917 del 2016, in massima) e, quindi, munirsi delle credenziali per provvedervi.
Il motivo è dunque evidentemente infondato.
2.2. Con il secondo la reclamante, in sintesi, assume di essere impresa minore e, in quanto tale, non assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale.
È palese l'infondatezza del motivo, sol che si consideri che il Tribunale ha dichiarato l'apertura della liquidazione «controllata» – non «giudiziale» – proprio in ragione del sottodimensionamento dell'impresa alla stregua delle previsioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), c.c.i.i., ciò che sottraeva la società alla procedura, mancandone i presupposti (art. 121 c.c.i.i.), esponendola, quale debitrice insolvente, alla residuale liquidazione controllata, ai sensi dell'art. 268 c.c.i.i.
2.3. Con l'ultimo mezzo di gravame . contesta di versare in stato CP_3
d'insolvenza, atteso che sarebbe l'unico creditore, essendo i Controparte_2 debiti verso suscettibili di dilazione o Controparte_5 rottamazione.
Anche tale motivo è all'evidenza infondato.
pag. 4/7 Non v'è prova che il credito vantato da Controparte_5
– accertato dal Tribunale, non contestato nella sua sussistenza,
[...] oltre che documentalmente dimostrato (sebbene non risulti in tutta la sua consistenza tra le insinuazioni tempestive) dai prospetti di
[...]
prodotti in questa sede da Autocarrozzeria – sia stato Controparte_5 dilazionato o sia stato rottamato.
Peraltro, la Suprema Corte ha evidenziato che «[i]n tema di dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza prescinde dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento assurga ad indice di tale situazione oggettiva» (Cass. n. 9297 del 2019, in massima).
Nella specie il credito di – risultante dallo stato passivo Controparte_2
e di fonte giudiziale – risulta pacificamente ammesso dalla reclamante, senza che essa abbia offerto alcuna spiegazione a sostegno del mancato pagamento, e, secondo quanto accertato dal Tribunale senza che vi sia contestazione sul punto, è stato infruttuosamente azionato mediante esecuzione mobiliare presso il debitore, elementi, questi, che militano tutti nel senso della sussistenza dello stato d'insolvenza di ., non in grado di CP_3 adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.
Tale condizione risulta corroborata anche dalla sussistenza (si veda lo stato passivo) di debiti di piccolo importo, per poche centinaia di euro (nei confronti della Camera di commercio di Pistoia), non onorati nonostante il ridotto ammontare.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono il reclamo dev'essere accolto e la sentenza impugnata va confermata.
4. Le spese di lite afferenti al rapporto processuale intercorso con seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in Controparte_2 applicazione dei parametri minimi relativi alle controversie di valore indeterminabile a bassa complessità.
pag. 5/7 5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di ., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a CP_3 quello dovuto per il reclamo.
6. Ai sensi dell'art. 51, comma 15, c.c.i.i. – applicabile ai sensi dell'art. 270, comma 5, c.c.i.i. e disposizione speciale rispetto all'art. 94 c.p.c. – il legale rappresentante di ., , dev'essere condannato, in CP_3 Parte_1 solido con essa, alla refusione delle spese processuali e a una somma pari al doppio del contributo unificato, in ragione della malafede che ne ha connotato l'operato, ravvisabile alla stregua della patente infondatezza dei motivi di gravame quale in precedenza evidenziata, tale per cui l'amministratore non poteva che esserne consapevole.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la contumacia della Liquidazione controllata di CP_3
Controparte_1
2. rigetta il reclamo proposto da avverso la CP_3 Controparte_1 sentenza n. 26 del 2025 del Tribunale di Pistoia, che per l'effetto conferma;
3. condanna in solido con il legale CP_3 Controparte_1 rappresentante , a rifondere ad Parte_1 [...] le spese Controparte_2 processuali, che liquida in euro 4.996,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di . in solido con il legale CP_3 Controparte_1
pag. 6/7 rappresentante dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 16 dicembre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
OL RI ON NN AV
pag. 7/7