Articolo 15 della Legge 11 luglio 1980, n. 312
Articolo 14Articolo 16
Versione
13 luglio 1980
Art. 15. (Congedo ordinario)

Il congedo ordinario e' stabilito in trenta giorni lavorativi da fruirsi irrinunciabilmente nel corso dello stesso anno solare in non piu' di due soluzioni, salvo eventuali motivate esigenze di servizio, nel qual caso l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti del personale di cui al successivo articolo 133.
Con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno dettate norme per disciplinare l'utilizzazione annuale di 150 ore di permesso retribuito sia per l'aggiornamento professionale mediante corsi istituiti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, sia per il conseguimento del titolo di istruzione della scuola dell'obbligo.
Entrata in vigore il 13 luglio 1980
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente