Articolo 1 della Legge 26 febbraio 1974, n. 45
Articolo 2
Versione
13 marzo 1974
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Versione
1 gennaio 1996
Art. 1.
Gli ufficiali di complemento della guardia di finanza sono reclutati, con grado di sottotenente, dai giovani che compiano con esito favorevole il corso allievi ufficiali di complemento della guardia di finanza.
Al corso anzidetto si accede mediante concorso per titoli ((ed esami)) al quale possono partecipare i giovani che:
a) non abbiano ancora adempiuto agli obblighi di leva;
b) non abbiano superato il 26° anno di eta' e posseggano gli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nella guardia di finanza;
((c) siano in possesso dei diplomi di laurea che il Ministro delle finanze indica con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400))
Il corso non puo' avere durata superiore a mesi cinque.
La durata del servizio di prima nomina e' determinata dal Ministro per le finanze e non puo', comunque, essere inferiore a dieci mesi.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1996
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