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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 18/07/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 14 aprile 2025, iscritta al n. 959 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via Sandro C.F._1
Pertini n. 3, presso lo studio dell'Avv. Paola Mecali che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Tacito n. 23, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Francesco Balestrazzi che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 19 giugno 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 2 ottobre 1983 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Roma, parte II, serie A02, n.1282).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli , il Persona_1
17 agosto 1985, e l'8 novembre 1990, entrambi maggiorenni ed Persona_2
economicamente autosufficienti;
che sono separati per effetto del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Tivoli in data 10 marzo 2014; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n.
898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n.
149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati mutuo, reciproco, rispetto;
2. i coniugi continueranno a vivere, separati, ciascuno con il proprio reddito;
3. la casa coniugale in Via Filippo Turati 100, villino E, Monterotondo con tutto quanto ivi contenuto, è e resta di esclusiva proprietà della Sig.ra Parte_2
mentre il Sig che se ne è già allontanato, asportando tuti i propri Parte_1
beni personali, obbligandosi altresì a trasferire - anche dal punto di vista anagrafico la residenza nell'immobile di Via Mancinelli 100 Roma, nonché a richiedere la voltura del contratto di locazione a suo nome con ogni conseguente onere a decorrere dalla data di sottoscrizione del ricorso introduttivo del presente procedimento;
4. alcuna corresponsione di assegno divorzile, essendo i coniugi dotati di autonomo reddito ed avendo già in precedenza regolato tutti i loro rapporti economici;
5. voglia inoltre dichiarare che nulla sarà più dovuto a titolo di mantenimento nei confronti della figli in quanto economicamente autosufficiente;
Persona_2
6 i coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale, l'uno nei confronti dell'altra”.
Pag. 2 di 3 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Roma
(RM) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in Parte_1 Parte_2
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 15 luglio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
Pag. 3 di 3
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 14 aprile 2025, iscritta al n. 959 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via Sandro C.F._1
Pertini n. 3, presso lo studio dell'Avv. Paola Mecali che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Tacito n. 23, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Francesco Balestrazzi che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 19 giugno 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 2 ottobre 1983 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Roma, parte II, serie A02, n.1282).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli , il Persona_1
17 agosto 1985, e l'8 novembre 1990, entrambi maggiorenni ed Persona_2
economicamente autosufficienti;
che sono separati per effetto del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Tivoli in data 10 marzo 2014; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n.
898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n.
149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati mutuo, reciproco, rispetto;
2. i coniugi continueranno a vivere, separati, ciascuno con il proprio reddito;
3. la casa coniugale in Via Filippo Turati 100, villino E, Monterotondo con tutto quanto ivi contenuto, è e resta di esclusiva proprietà della Sig.ra Parte_2
mentre il Sig che se ne è già allontanato, asportando tuti i propri Parte_1
beni personali, obbligandosi altresì a trasferire - anche dal punto di vista anagrafico la residenza nell'immobile di Via Mancinelli 100 Roma, nonché a richiedere la voltura del contratto di locazione a suo nome con ogni conseguente onere a decorrere dalla data di sottoscrizione del ricorso introduttivo del presente procedimento;
4. alcuna corresponsione di assegno divorzile, essendo i coniugi dotati di autonomo reddito ed avendo già in precedenza regolato tutti i loro rapporti economici;
5. voglia inoltre dichiarare che nulla sarà più dovuto a titolo di mantenimento nei confronti della figli in quanto economicamente autosufficiente;
Persona_2
6 i coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale, l'uno nei confronti dell'altra”.
Pag. 2 di 3 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Roma
(RM) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in Parte_1 Parte_2
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 15 luglio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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