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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/09/2025, n. 2369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2369 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1153/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Paola Del Giudice Presidente estensore Federica Girfatti Giudice Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 1153 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nata a [...] il [...], parte difesa e Parte_1 rappresentata dall'Avv. Panico Sonia, come da procura in atti;
ricorrente
, nato a [...] il [...], parte rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Sposito Antonio, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Parte ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e determinarsi in euro 200,00 l'assegno divorzile in suo favore ed in euro 300,00 l'assegno di mantenimento in favore del figlio , oltre la contribuzione in Per_1 pari misura tra i coniugi alle spese extra-assegno. Parte convenuta, invece, reiterava le richieste formulate nella memoria difensiva di costituzione. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto a ruolo in data 24/02/2022, premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con , in data 14/09/1996 in Pomigliano D'Arco Parte_2 (NA) (atto di matrimonio n. 105, parte II, serie A, anno 1996), dalla cui unione nascevano due figli- nato a [...] il [...] e maggiorenne e autonomo Per_1 Per_2 economicamente-chiedeva disporsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e determinarsi in euro 200,00 l'assegno divorzile in suo favore.
1 Parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiedeva, inoltre, revocarsi l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento della prole - atteso il raggiungimento dell'autonomia economica - e dichiararsi non dovuto l'assegno divorzile in favore del coniuge. All'esito della fase presidenziale, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, sciogliendo la riserva di cui all'udienza di audizione delle parti del 02/12/2022, pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“revoca l'obbligo posto a carico del resistente di contribuire al mantenimento della signora e del figlio Pt_1 Per_2 pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento del Parte_2 figlio […] l'importo pari ad euro 150,00, somma annualmente ed Per_1 automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo oltre il 50% delle spese straordinarie […]”. Il Giudice, esclusa l'ammissione delle richieste istruttorie articolate dalle parti ai sensi dell'art.183, co. VI c.p.c., sulle conclusioni di cui in epigrafe, rimetteva la causa innanzi al Collegio per la decisione.
*** 2. Il Tribunale ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere accolta, sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1/12/1970 n. 898. Di fatto, la separazione protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata eccepita da parte convenuta alcuna interruzione della separazione.
*** 3. Nel merito occorre pronunciarsi, anzitutto, sulla domanda di mantenimento in favore del figlio , ventitreenne. Va premesso che, per costante insegnamento della Per_1 giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 c.c., cessa a seguito del raggiungimento di una condizione di indipendenza economica, ovvero, quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, ma non ne ha tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Nel caso di specie, ha conseguito il diploma di alberghiero ed espletato Per_1 un periodo di tirocinio formativo retribuito sino al 30/05/2023, come si evince dalla memoria ex art.183 c.p.c. di parte ricorrente. Nel corso dell'istruttoria, parte convenuta ha formulato domanda di revoca dell'assegno di mantenimento disposto con ordinanza presidenziale, fornendo come unico supporto probatorio l'intervenuta rettifica dell'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni dei redditi riferite agli anni d'imposta 2018-2019, che ha impedito il riconoscimento di detrazioni fiscali a causa della produzione di reddito superiore ai limiti imposti ex lege. Ciononostante, il periodo di riferimento richiamato (2018-2019) non rileva ai fini di tale valutazione, la quale va effettuata posteriormente alla conclusione del tirocinio formativo svolto dal figlio . Per_1 A rigore di ciò, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito che in tema di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, spetta a chi agisce in giudizio invocando la sussistenza del diritto o, all'opposto, il venir meno dei
2 presupposti della sua persistenza, ovvero una estinzione o modificazione dei fatti costitutivi che avevano sorretto il suo riconoscimento, l'onere di allegare e di dimostrare le circostanze dedotte e, in ipotesi, contestate, anche attraverso presunzioni semplici (cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 12121 dell'08/05/2025). Ebbene, esaminata la documentazione versata in atti, non sussistono elementi sufficienti a ritenere una stabile collocazione nel contesto lavorativo confacente alle attitudini proprie del figlio , permanendo i presupposti per il riconoscimento dell'assegno Per_1 di mantenimento in suo favore. Dunque, in ordine alla quantificazione del contributo, ai sensi dell'art. 337 bis c.c., il Tribunale ritiene congruo confermare quanto già disposto in via provvisoria con ordinanza presidenziale e fissare il contributo paterno al mantenimento della prole in euro 150,00 mensili, somma soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versare alla ricorrente, entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese extra assegno da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot. 556/2021).
***
4. Per quanto concerne la richiesta di assegno divorzile avanzata da parte convenuta, occorre preliminarmente sottolineare che, a seguito dell'inversione di orientamento avvenuto con la sentenza n. 18287/2018 delle Sezioni Unite, ad esso viene oggi riconosciuta sia una funzione assistenziale, nelle ipotesi in cui l'ex coniuge non abbia capacità lavorativa e di conseguenza non sia economicamente autosufficiente, sia una funzione compensativa, per i casi di matrimonio di lunga durata, in cui uno dei due coniugi abbia sacrificato la sua attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia, contribuendo in tal modo, comunque, a creare il patrimonio familiare. Nel caso in esame, parte ricorrente abita in un'immobile in comodato gratuito, ha instaurato una nuova relazione sentimentale (per cui si dichiara non convivente) e risulta essere assunta con contratto di lavoro part-time dalla società “I.F.M. – Industrial Food Mense s.r.l.”, con qualifica di addetta alla mensa, presso la sede della Leonardo S.p.A., sita in Pomigliano d'Arco alla Via dell'Aereonautica. L'introito stipendiale dichiarato all'udienza del 02/12/2022 è pari ad €570,00 mensili. Parte convenuta, invece, vive in un'immobile di sua proprietà, insieme con i propri genitori e versa in uno stato di disoccupazione. Alla luce delle circostanze emerse, la maggiore forza economica di parte ricorrente e la pari contribuzione di entrambi i coniugi in costanza di matrimonio inducono a ritenere insussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda di assegno divorzile formulata da Parte_1
*** 5.La reciproca e parziale soccombenza delle parti in giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n.1153/2022, così provvede: 1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra
[...] e , contratto in data 14/09/1996 in Pomigliano D'Arco (NA) Parte_1 Parte_2 (atto di matrimonio n. 105, parte II, serie A, anno 1996); 2) dispone che versi a la somma di € 150,00 a titolo Parte_2 Parte_1 di contributo al mantenimento del figlio , entro il giorno 5 di ogni mese, somma Per_1 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
3 3)dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative al figlio (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Nola e dal Per_1 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021);
4) rigetta la domanda di assegno divorzile posta a carico di nei confronti Parte_2 di Parte_1
5) dichiara compensate le spese di lite;
6) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pomigliano D'Arco (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pomigliano D'Arco (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 12/09/2025
Il Presidente estensore Paola Del Giudice
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Paola Del Giudice Presidente estensore Federica Girfatti Giudice Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 1153 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nata a [...] il [...], parte difesa e Parte_1 rappresentata dall'Avv. Panico Sonia, come da procura in atti;
ricorrente
, nato a [...] il [...], parte rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Sposito Antonio, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Parte ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e determinarsi in euro 200,00 l'assegno divorzile in suo favore ed in euro 300,00 l'assegno di mantenimento in favore del figlio , oltre la contribuzione in Per_1 pari misura tra i coniugi alle spese extra-assegno. Parte convenuta, invece, reiterava le richieste formulate nella memoria difensiva di costituzione. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto a ruolo in data 24/02/2022, premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con , in data 14/09/1996 in Pomigliano D'Arco Parte_2 (NA) (atto di matrimonio n. 105, parte II, serie A, anno 1996), dalla cui unione nascevano due figli- nato a [...] il [...] e maggiorenne e autonomo Per_1 Per_2 economicamente-chiedeva disporsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e determinarsi in euro 200,00 l'assegno divorzile in suo favore.
1 Parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiedeva, inoltre, revocarsi l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento della prole - atteso il raggiungimento dell'autonomia economica - e dichiararsi non dovuto l'assegno divorzile in favore del coniuge. All'esito della fase presidenziale, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, sciogliendo la riserva di cui all'udienza di audizione delle parti del 02/12/2022, pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“revoca l'obbligo posto a carico del resistente di contribuire al mantenimento della signora e del figlio Pt_1 Per_2 pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento del Parte_2 figlio […] l'importo pari ad euro 150,00, somma annualmente ed Per_1 automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo oltre il 50% delle spese straordinarie […]”. Il Giudice, esclusa l'ammissione delle richieste istruttorie articolate dalle parti ai sensi dell'art.183, co. VI c.p.c., sulle conclusioni di cui in epigrafe, rimetteva la causa innanzi al Collegio per la decisione.
*** 2. Il Tribunale ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere accolta, sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1/12/1970 n. 898. Di fatto, la separazione protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata eccepita da parte convenuta alcuna interruzione della separazione.
*** 3. Nel merito occorre pronunciarsi, anzitutto, sulla domanda di mantenimento in favore del figlio , ventitreenne. Va premesso che, per costante insegnamento della Per_1 giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 c.c., cessa a seguito del raggiungimento di una condizione di indipendenza economica, ovvero, quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, ma non ne ha tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Nel caso di specie, ha conseguito il diploma di alberghiero ed espletato Per_1 un periodo di tirocinio formativo retribuito sino al 30/05/2023, come si evince dalla memoria ex art.183 c.p.c. di parte ricorrente. Nel corso dell'istruttoria, parte convenuta ha formulato domanda di revoca dell'assegno di mantenimento disposto con ordinanza presidenziale, fornendo come unico supporto probatorio l'intervenuta rettifica dell'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni dei redditi riferite agli anni d'imposta 2018-2019, che ha impedito il riconoscimento di detrazioni fiscali a causa della produzione di reddito superiore ai limiti imposti ex lege. Ciononostante, il periodo di riferimento richiamato (2018-2019) non rileva ai fini di tale valutazione, la quale va effettuata posteriormente alla conclusione del tirocinio formativo svolto dal figlio . Per_1 A rigore di ciò, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito che in tema di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, spetta a chi agisce in giudizio invocando la sussistenza del diritto o, all'opposto, il venir meno dei
2 presupposti della sua persistenza, ovvero una estinzione o modificazione dei fatti costitutivi che avevano sorretto il suo riconoscimento, l'onere di allegare e di dimostrare le circostanze dedotte e, in ipotesi, contestate, anche attraverso presunzioni semplici (cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 12121 dell'08/05/2025). Ebbene, esaminata la documentazione versata in atti, non sussistono elementi sufficienti a ritenere una stabile collocazione nel contesto lavorativo confacente alle attitudini proprie del figlio , permanendo i presupposti per il riconoscimento dell'assegno Per_1 di mantenimento in suo favore. Dunque, in ordine alla quantificazione del contributo, ai sensi dell'art. 337 bis c.c., il Tribunale ritiene congruo confermare quanto già disposto in via provvisoria con ordinanza presidenziale e fissare il contributo paterno al mantenimento della prole in euro 150,00 mensili, somma soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versare alla ricorrente, entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese extra assegno da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot. 556/2021).
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4. Per quanto concerne la richiesta di assegno divorzile avanzata da parte convenuta, occorre preliminarmente sottolineare che, a seguito dell'inversione di orientamento avvenuto con la sentenza n. 18287/2018 delle Sezioni Unite, ad esso viene oggi riconosciuta sia una funzione assistenziale, nelle ipotesi in cui l'ex coniuge non abbia capacità lavorativa e di conseguenza non sia economicamente autosufficiente, sia una funzione compensativa, per i casi di matrimonio di lunga durata, in cui uno dei due coniugi abbia sacrificato la sua attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia, contribuendo in tal modo, comunque, a creare il patrimonio familiare. Nel caso in esame, parte ricorrente abita in un'immobile in comodato gratuito, ha instaurato una nuova relazione sentimentale (per cui si dichiara non convivente) e risulta essere assunta con contratto di lavoro part-time dalla società “I.F.M. – Industrial Food Mense s.r.l.”, con qualifica di addetta alla mensa, presso la sede della Leonardo S.p.A., sita in Pomigliano d'Arco alla Via dell'Aereonautica. L'introito stipendiale dichiarato all'udienza del 02/12/2022 è pari ad €570,00 mensili. Parte convenuta, invece, vive in un'immobile di sua proprietà, insieme con i propri genitori e versa in uno stato di disoccupazione. Alla luce delle circostanze emerse, la maggiore forza economica di parte ricorrente e la pari contribuzione di entrambi i coniugi in costanza di matrimonio inducono a ritenere insussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda di assegno divorzile formulata da Parte_1
*** 5.La reciproca e parziale soccombenza delle parti in giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n.1153/2022, così provvede: 1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra
[...] e , contratto in data 14/09/1996 in Pomigliano D'Arco (NA) Parte_1 Parte_2 (atto di matrimonio n. 105, parte II, serie A, anno 1996); 2) dispone che versi a la somma di € 150,00 a titolo Parte_2 Parte_1 di contributo al mantenimento del figlio , entro il giorno 5 di ogni mese, somma Per_1 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
3 3)dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative al figlio (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Nola e dal Per_1 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021);
4) rigetta la domanda di assegno divorzile posta a carico di nei confronti Parte_2 di Parte_1
5) dichiara compensate le spese di lite;
6) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pomigliano D'Arco (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pomigliano D'Arco (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 12/09/2025
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