Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 17/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00034/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00648/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di NA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 648 del 2021, proposto dal -OMISSIS-, dal -OMISSIS-e dal-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv. Umberto Coronas e Salvatore Coronas, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma, via G. Ferrari 4 e con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. umbertocoronas@ordineavvocatiroma.org e salvatorecoronas@ordineavvocatiroma.org;
contro
Ministero della difesa e Stato maggiore dell’Aeronautica militare, in persona dei legali rappresentanti p.t. , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;
Comando logistico e Comando scuola dell’Aeronautica militare, in persona dei legali rappresentanti p.t. , non costituiti in giudizio;
per
A) l’accertamento dell’irripetibilità delle maggiori somme che sarebbero state corrisposte in eccedenza, a titolo di indennità di aeronavigazione, in relazione ai periodi di servizio prestati dai ricorrenti presso la base di -OMISSIS- e in subordine della ripetibilità delle sole somme per le quali non sia maturata la prescrizione quinquennale del diritto al recupero e senza interessi/rivalutazione e al netto, anziché al lordo, delle ritenute fiscali, assistenziali e previdenziali e in ulteriore subordine, per la ripetibilità delle maggiori somme portate a recupero senza interessi/rivalutazione e al netto, anziché al lordo, di tutte le ritenute a suo tempo già operate;
B) ove occorrer possa, l’annullamento delle note prot. n. -OMISSIS-, indirizzata al -OMISSIS-, prot. n.-OMISSIS-, indirizzata al -OMISSIS-e prot. n. -OMISSIS-, indirizzata al-OMISSIS-, nonché di tutti gli eventuali altri atti rispetto ad essi, anteriori e successivi, presupposti e conseguenti, collegati e connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e dello Stato maggiore dell’Aeronautica militare;
Vista la dichiarazione depositata il 26 novembre 2024, con la quale il -OMISSIS-ha dato atto della sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 35, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2025 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con note prot. n. -OMISSIS-, prot. n.-OMISSIS- e prot. n. -OMISSIS-, il Ministero della difesa ha comunicato agli ufficiali ricorrenti l’avvio del procedimento di recupero delle somme indebitamente corrisposte a titolo di indennità di aeronavigazione per gli importi lordi per ciascuno di loro indicati;
Considerato che con atto notificato e depositato il 30 settembre 2021 gli odierni ricorrenti hanno domandato l’accertamento dell’irripetibilità delle maggiori somme che sarebbero state corrisposte in eccedenza, a titolo di indennità di aeronavigazione, in relazione ai periodi di servizio prestati dai ricorrenti presso la base aerea di-OMISSIS- pilotando il velivolo da addestramento monomotore a turboelica T6 Texan II;
Considerato che l’Amministrazione della difesa si è costituita con memoria di puro stile;
Considerato che alla pubblica udienza del 10 luglio 2024 è stato dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della questione della possibile inammissibilità del gravame per essere stato rivolto nei confronti di un atto non autonomamente impugnabile e che il procuratore di parte ricorrente ha conseguentemente domandato termini a difesa, con susseguente fissazione dell’udienza del 10 gennaio 2025 per la prosecuzione della discussione del merito del ricorso;
Considerato che con dichiarazione depositata il 26 novembre 2024 il -OMISSIS-ha dato atto della sopraggiunta carenza di interesse alla coltivazione del gravame;
Ritenuto che, pertanto, limitatamente alla posizione di -OMISSIS-, il ricorso sia improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.;
Considerato che con memoria versata in atti il 26 novembre 2024 il -OMISSIS- e il-OMISSIS- hanno insistito per l’accoglimento del ricorso, dando comunque atto di non aver “ ricevuto la notifica di alcun atto ulteriore relativamente alla procedura di recupero per la quale è causa ”;
Ritenuto che, quindi, per quanto riguarda la posizione di-OMISSIS- e -OMISSIS- il ricorso sia ab origine inammissibile per carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., essendo stato impugnato un atto con il quale il Ministero della difesa non ha ancora esercitato il proprio diritto soggettivo alla ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ. e non ha, dunque, disposto alcun recupero di somme, al lordo o al netto, a carico dei ricorrenti (in termini v. TAR Lazio, NA, sez. I, 22 luglio 2024 n. 527);
Ritenuto che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di NA, sezione prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte improcedibile nei sensi di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Valerio Torano, Primo Referendario, Estensore
Emanuela Traina, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Torano | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO