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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 01/09/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1557 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Lorenzo Carini e dall'avv. Francesco Carini e
, Controparte_1
CF/p.iva , in persona del legale rappresentante P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Giovanni Battista Di Vincenzo.
OGGETTO: malattia professionale definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo di aver lavorato “dal 07.04.2011 al 31.05.2022 presso la
“Caffè San Rocco di Cirinesi G e C. s.n.c.” con mansioni di aiuto cuoca” e che tale attività
“comportava l'abituale e continuo spostamento e sollevamento di pentolame di grandi dimensioni, di padelle e contenitori in acciaio molto pesanti”. Ha poi dedotto che le mansioni espletate avrebbero determinato “un progressivo affaticamento delle spalle, e determinando l'insorgere di malattia professionale
“Sindrome da sovraccarico biomeccanico: tendinopatia inserzione distale tricipite”. Ha quindi chiesto che l venga condannato a “corrispondere alla ricorrente tutte CP_1 le relative prestazioni economiche ai sensi del D.lgs.38/2000, con gli arretrati, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge sui singoli ratei dalla maturazione del diritto al saldo”.
Si è costituito in giudizio l' il quale ha dedotto la discontinuità dei periodi CP_1 lavorativi e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Sul contraddittorio così costituito, espletata CTU medica, la causa è stata decisa
MOTIVAZIONE Il ricorso va rigettato.
1 Il CTU ha riscontrato una malattia professionale tabellata con incidenza minore rispetto alla soglia del 6%, in particolare, ha ravvisato un danno biologico del 4%.
La domanda va pertanto rigettata, non potendosi ritenere che la patologia sofferta dalla ricorrente abbia l'intensità minima richiesta dalla tabella allegata al DM 45/2019, che è pari al 6%.
Stante la genericità della dichiarazione allegata al ricorso, nella quale si menziona la fruizione di un reddito “al di sotto dei limiti di legge”, (formulazione incomprensibile - posto che non sussiste un limite di legge alla percezione di redditi- e comunque inidonea ad essere inquadrata in sano all'art. 152 bis dis. att. cpc., il quale richiede che la parte dichiari di essere stata titolare, nel precedente periodo d'imposta, di un reddito pari o inferiore a due volte l'importo stabilito per la fruizione del P.S.S.), le spese di lite vanno poste a carico della parte ricorrente per la regola della soccombenza. La liquidazione ha luogo secondo i parametri del DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 5.200 ed € 26.000) e dell'espletamento delle attività di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa.
Per le stesse ragioni, le spese di CTU, liquidate in separato decreto, vanno poste definitivamente in capo alla parte ricorrente.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.250,00 oltre iva, CPA e spese generali;
- Pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU già liquidate in separato decreto;
Trapani, 29/08/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Lorenzo Carini e dall'avv. Francesco Carini e
, Controparte_1
CF/p.iva , in persona del legale rappresentante P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Giovanni Battista Di Vincenzo.
OGGETTO: malattia professionale definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo di aver lavorato “dal 07.04.2011 al 31.05.2022 presso la
“Caffè San Rocco di Cirinesi G e C. s.n.c.” con mansioni di aiuto cuoca” e che tale attività
“comportava l'abituale e continuo spostamento e sollevamento di pentolame di grandi dimensioni, di padelle e contenitori in acciaio molto pesanti”. Ha poi dedotto che le mansioni espletate avrebbero determinato “un progressivo affaticamento delle spalle, e determinando l'insorgere di malattia professionale
“Sindrome da sovraccarico biomeccanico: tendinopatia inserzione distale tricipite”. Ha quindi chiesto che l venga condannato a “corrispondere alla ricorrente tutte CP_1 le relative prestazioni economiche ai sensi del D.lgs.38/2000, con gli arretrati, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge sui singoli ratei dalla maturazione del diritto al saldo”.
Si è costituito in giudizio l' il quale ha dedotto la discontinuità dei periodi CP_1 lavorativi e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Sul contraddittorio così costituito, espletata CTU medica, la causa è stata decisa
MOTIVAZIONE Il ricorso va rigettato.
1 Il CTU ha riscontrato una malattia professionale tabellata con incidenza minore rispetto alla soglia del 6%, in particolare, ha ravvisato un danno biologico del 4%.
La domanda va pertanto rigettata, non potendosi ritenere che la patologia sofferta dalla ricorrente abbia l'intensità minima richiesta dalla tabella allegata al DM 45/2019, che è pari al 6%.
Stante la genericità della dichiarazione allegata al ricorso, nella quale si menziona la fruizione di un reddito “al di sotto dei limiti di legge”, (formulazione incomprensibile - posto che non sussiste un limite di legge alla percezione di redditi- e comunque inidonea ad essere inquadrata in sano all'art. 152 bis dis. att. cpc., il quale richiede che la parte dichiari di essere stata titolare, nel precedente periodo d'imposta, di un reddito pari o inferiore a due volte l'importo stabilito per la fruizione del P.S.S.), le spese di lite vanno poste a carico della parte ricorrente per la regola della soccombenza. La liquidazione ha luogo secondo i parametri del DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 5.200 ed € 26.000) e dell'espletamento delle attività di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa.
Per le stesse ragioni, le spese di CTU, liquidate in separato decreto, vanno poste definitivamente in capo alla parte ricorrente.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.250,00 oltre iva, CPA e spese generali;
- Pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU già liquidate in separato decreto;
Trapani, 29/08/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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