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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2025, n. 7312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7312 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MA LV nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE di APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE SO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa il 10 maggio 2024 la Corte d'Appello di Torino confermava la sentenza emessa il 5 luglio 2023 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Ivrea, con la quale l'imputato Maggiore Salvatore era stato dichiarato colpevole del reato di tentata rapina aggravata in concorso e condannato alle pene di legge. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del suo difensore chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 20 bis e 133 cod. pen., 53, 56 bis, 59 della 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 7312 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 29/10/2024 legge n. 689/1981, 545 bis cod. proc. pen., nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta mancanza dei presupposti per la sostituzione della pena della reclusione inflitta con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, osservando che l'imputato aveva mutato stile di vita, aveva superato le scelte devianti del passato e svolgeva una regolare attività lavorativa, e che il giudice del merito immotivatamente aveva ritenuto di non svolgere indagini al fine di acquisire elementi utili ai fini della decisione in ordine alla chiesta sostituzione, essendosi limitato a richiamare in maniera tautologica e contraddittoria la personalità e i precedenti penali del Maggiore, precedenti che, per altro verso, stessa la Corte territoriale aveva ritenuto non idonei a giustificare l'applicazione della contestata recidiva, in quanto non significativi di una maggior pericolosità del reo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Ed invero, secondo l'orientamento della Corte di legittimità, condiviso da questo Collegio, la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 25085 del 18/06/2010, Amato, Rv. 247853, che tratta dì una fattispecie nella quale si è ritenuto che il giudice può negare la sostituzione anche soltanto perché i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni;
v. anche, in tema, Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese Rv. 286031 - 01, che ha statuito che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità). Alla luce dei principi sopra richiamati deve ritenersi che caso di specie la Corte d'Appello abbia fatto corretta applicazione delle norme penali menzionate nel ricorso e abbia, altresì, reso al riguardo una motivazione che appare immune dai vizi denunciati, richiamando la personalità del Maggiore, desunta dai reiterati precedenti penali suo carico, con conseguente impossibilità di fare affidamento sul rispetto delle prescrizioni caratterizzanti la pena sostitutiva. 2 Non è dato rinvenire, del resto, una contraddizione nell'avere la Corte territoriale ritenuto i detti precedenti, da un lato, non significativi dì una maggior pericolosità dell'imputato ai fini dell'applicazione della recidiva, e, dall'altro, ostativi alla sostituzione della pena della reclusione con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, se si considera che gli istituti della recidiva e delle pene sostitutive sono del tutto autonomi fra loro, quanto a struttura, funzione e presupposti, sicché il medesimo presupposto ben può essere valutato, senza per ciò incorrere in contraddizione, in maniera difforme in relazione all'uno o all'altro istituto. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE SO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa il 10 maggio 2024 la Corte d'Appello di Torino confermava la sentenza emessa il 5 luglio 2023 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Ivrea, con la quale l'imputato Maggiore Salvatore era stato dichiarato colpevole del reato di tentata rapina aggravata in concorso e condannato alle pene di legge. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del suo difensore chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 20 bis e 133 cod. pen., 53, 56 bis, 59 della 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 7312 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 29/10/2024 legge n. 689/1981, 545 bis cod. proc. pen., nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta mancanza dei presupposti per la sostituzione della pena della reclusione inflitta con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, osservando che l'imputato aveva mutato stile di vita, aveva superato le scelte devianti del passato e svolgeva una regolare attività lavorativa, e che il giudice del merito immotivatamente aveva ritenuto di non svolgere indagini al fine di acquisire elementi utili ai fini della decisione in ordine alla chiesta sostituzione, essendosi limitato a richiamare in maniera tautologica e contraddittoria la personalità e i precedenti penali del Maggiore, precedenti che, per altro verso, stessa la Corte territoriale aveva ritenuto non idonei a giustificare l'applicazione della contestata recidiva, in quanto non significativi di una maggior pericolosità del reo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Ed invero, secondo l'orientamento della Corte di legittimità, condiviso da questo Collegio, la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 25085 del 18/06/2010, Amato, Rv. 247853, che tratta dì una fattispecie nella quale si è ritenuto che il giudice può negare la sostituzione anche soltanto perché i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni;
v. anche, in tema, Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese Rv. 286031 - 01, che ha statuito che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità). Alla luce dei principi sopra richiamati deve ritenersi che caso di specie la Corte d'Appello abbia fatto corretta applicazione delle norme penali menzionate nel ricorso e abbia, altresì, reso al riguardo una motivazione che appare immune dai vizi denunciati, richiamando la personalità del Maggiore, desunta dai reiterati precedenti penali suo carico, con conseguente impossibilità di fare affidamento sul rispetto delle prescrizioni caratterizzanti la pena sostitutiva. 2 Non è dato rinvenire, del resto, una contraddizione nell'avere la Corte territoriale ritenuto i detti precedenti, da un lato, non significativi dì una maggior pericolosità dell'imputato ai fini dell'applicazione della recidiva, e, dall'altro, ostativi alla sostituzione della pena della reclusione con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, se si considera che gli istituti della recidiva e delle pene sostitutive sono del tutto autonomi fra loro, quanto a struttura, funzione e presupposti, sicché il medesimo presupposto ben può essere valutato, senza per ciò incorrere in contraddizione, in maniera difforme in relazione all'uno o all'altro istituto. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2024