Articolo 5 della Legge 21 febbraio 1963, n. 359
Articolo 4Articolo 6
Versione
3 aprile 1963
Art. 5.
Per il reintegro del prezzo delle forniture, lavorazioni e provviste di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, che siano state ottenute con l'impiego di violenza o minaccia, gli interessati dovranno produrre le opportune attestazioni da parte delle autorita' competenti ed ogni altro possibile documento probatorio inerente ai casi considerati dall'articolo 3.
I documenti probatori saranno sottoposti al Commissariato per la sistemazione dei contratti di guerra istituito con decreto-legge 25 marzo 1948, n. 674 , il quale esprimera' il proprio parere sulla efficienza o meno della prova fornita.
Allo stesso Commissariato potranno altresi' essere rimesse per il parere, le pratiche per le quali, a causa di distruzioni o smarrimenti determinati da eventi bellici, non si renda possibile all'interessato completare la documentazione prescritta ai fini del pagamento del reintegro.
Entrata in vigore il 3 aprile 1963