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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 26/11/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
IA RI PRESIDENTE
NA BA CONSIGLIERA Rel.
DR OC CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 146 /2025 R.G.L. promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Valettini ed Emanuele Buttini per procura allegata al ricorso in appello. appellante
CONTRO
, c.f. , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avvocatura dello Stato di Genova appellato
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate in data 3.11.2025
Per l'appellato: come da note depositate in data 15.10.2025
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 58 del 20.2.2025 il Tribunale di La Spezia ha respinto il ricorso proposto da , assunto alle dipendenze del Parte_1
quale conducente di automezzi in data 24.5.2021, avverso il CP_1 provvedimento di risoluzione del rapporto adottato dall'amministrazione il
24 giugno 2024 per mancanza del requisito della “condotta irreprensibile” di cui all'art. 35 d. lgs. 165/2001, in relazione a due condanne penali per i delitti di importazione illecita di sostanze stupefacenti in concorso, commessi nel 2004 e unificati dalla continuazione, e a un terzo procedimento, sospeso per irreperibilità, per il delitto di detenzione e offerta illecite di stupefacenti commesso nello stesso anno.
Il Tribunale, richiamato il quadro normativo della materia e diversi precedenti giurisprudenziali, sia di merito sia di legittimità, ha ritenuto che le condotte illecite oggetto delle prime due condanne penali - escluso il terzo episodio rivelatosi insussistente - fossero tali, per la loro concreta gravità, da escludere il requisito della condotta incensurabile, nonostante la risalenza nel tempo dei due reati all'anno 2004, i benefici della liberazione anticipata e dell'indulto di cui il aveva goduto nell'esecuzione Parte_1 della pena e il successivo reinserimento lavorativo e sociale.
Il Tribunale ha inoltre rilevato che il provvedimento conteneva una sintetica ma sufficiente motivazione in ordine al carattere ostativo delle condotte, valutate non in astratto bensì in concreto, e all'esigenza di tutela rafforzata e anticipata della credibilità e dell'immagine dei servizi dell'amministrazione della giustizia, sottesa alla speciale disciplina prevista per l'accesso alla magistratura ordinaria, richiamata nell'art. 35 d. lgs.
165/2001.
Avverso la sentenza il ricorrente propone appello e l'appellato resiste.
La Corte ha disposto lo svolgimento della discussione mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti hanno depositato note conclusive nel termine perentorio fissato. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 11.11.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con un unico articolato motivo, l'appellante critica la sentenza sulla base delle seguenti argomentazioni:
- sebbene il provvedimento di licenziamento sia sindacabile solo per gravi ed evidenti vizi di logicità o travisamento dei fatti, nella specie tali vizi ricorrono, atteso che il provvedimento del 24.6.2024 si fonda anche sulla
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pendenza del terzo procedimento penale per una imputazione risultata pacificamente insussistente per bis in idem, come riconosciuto nella sentenza penale di improcedibilità del Tribunale di Busto Arsizio del
4.4.2024, di cui dà atto la stessa sentenza appellata;
- la carenza di motivazione del provvedimento di licenziamento emerge poi dalla mancata considerazione sia delle difese del ricorrente, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria, sia del suo pieno reinserimento sociale, seguito ai fatti commessi nell'ottobre 2004, secondo i principi affermati dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 311 del 1996;
- sotto quest'ultimo profilo, la risalenza nel tempo delle condotte non è stata valutata dal , che ha considerato la permanenza della “condotta CP_1 non irreprensibile” fino al 2015 in relazione al fatto oggetto del terzo procedimento presso il Tribunale di Busto Arsizio, rivelatosi poi insussistente;
- anche il Tribunale, pur escludendo dalla valutazione quest'ultimo procedimento, non avrebbe comunque correttamente applicato i principi affermati dalla Corte Costituzionale sopra citata, avendo il giudice basato le proprie conclusioni solo sulle condotte risalenti al 2004 e non sul comportamento successivo dell'appellante, il quale, nell'arco dei tre anni di servizio presso il , aveva sempre riportato sempre valutazioni CP_1 positive e di grado massimo in punto affidabilità;
- il Tribunale, nell'affermare che il reinserimento sociale può avere luogo in altri contesti lavorativi, avrebbe inoltre creato una immotivata discriminazione tra l'impiego pubblico rispetto ad altre tipologie di impiego.
2. L'appello è infondato.
In primo luogo va rilevato che l'appellante non contesta la correttezza dei riferimenti normativi richiamati dal Tribunale nella parte in cui, nel definire il requisito della condotta incensurabile di cui si controverte, al di là della diversa etimologia (“irreprensibile”) e del richiamo alla disposizione previgente contenuti nel provvedimento di risoluzione del rapporto, ne ha delineato il contenuto in un'accezione negativa e più ampia della mera
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incensuratezza, secondo la definizione prevista per l'accesso alla magistratura ordinaria dall'art. 2, co. 2 lett. b-bis) del d. lgs. n. 160 del
2006, applicabile in forza del combinato disposto dell'art. 35, comma 6, d. lgs. 165/2001 (“ Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Controparte_2 internazionale e le amministrazioni che esercitano
[...] competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge
1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni e integrazioni”) e dell'art. 26 citato ( “Per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di
Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria”).
Come evidenziato dal Tribunale, richiamando tra altre la recente pronuncia della S.C. n. 30577 del 2024, si tratta di nozione differenziata da quella della generalità dei rapporti di pubblico impiego, che richiede, per la particolare delicatezza e rilevanza delle funzioni istituzionali coinvolte, il possesso di requisiti personali più stringenti, al fine di assicurare una tutela più avanzata della credibilità e delle garanzie di buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione.
Nella specie, la risoluzione del rapporto di lavoro adottata dal CP_1 con il provvedimento impugnato è legittima poiché conforme ai principi sopra richiamati, senza che alcun rilievo possa assumere a tal fine l'asserita inosservanza delle norme del procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990.
Pur contenendo, come stigmatizzato dall'appellante, il riferimento anche alla condotta oggetto del terzo procedimento penale, poi rivelatasi coincidente con precedente già coperto da giudicato, la motivazione del provvedimento impugnato non può ritenersi insufficiente né pretestuosa o illogica. Nel suo nucleo, la decisione di risolvere il rapporto di lavoro
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individua gli elementi “censurabili” nelle condotte delittuose di importazione illecita di sostanze stupefacenti in concorso, poste in essere nell'ottobre 2004 e definitivamente accertate in sede penale con le sentenze, ex art. 444 c.p.p., di applicazione della pena rispettivamente di anni tre e mesi otto di reclusione e 12.000 euro di multa, con interdizione dai pubblici uffici per cinque anni (sentenza del GIP Tribunale di Sanremo del 7.7.2005)
e un anno di reclusione e 2000 euro di multa, in continuazione con la precedente (sentenza del GIP presso il Tribunale di Milano 10.2.2011).
Le condotte, sebbene risalenti al 2004, sono state realizzate dal Parte_1 in età adulta (43 anni) e non in maniera isolata e circoscritta bensì in concorso con altri soggetti, denotando, in particolare, uno stabile collegamento o comunque una vicinanza con ambienti criminali dotati di una significativa capacità organizzativa nel traffico di sostanze stupefacenti, trattandosi dell'importazione dall'estero di sostanze non raffinate, e la capacità del soggetto di porre in essere comportamenti gravemente contrari a norme penali la cui applicazione è affidata all'Amministrazione di appartenenza.
Nell'ambito della specifica valutazione di incensurabilità richiesta per l'assunzione alle dipendenze del , a differenza che Controparte_1 per altri impieghi non soggetti al particolare vaglio delle qualità morali richiesto dalle norme sopra richiamate, la notevole gravità di dette condotte
(di cui l'Amministrazione è venuta a conoscenza solo dopo l'assunzione non essendo state segnalate dall'appellante al momento della domanda) non può ritenersi elisa dal successivo positivo reinserimento lavorativo e sociale.
Per le caratteristiche in concreto evidenziate, tali condotte delittuose non paiono riducibili a comportamenti episodici e trascurabili (quali quelli cui si riferisce la Corte Costituzionale nella pronuncia n. 311 del 1996 citata dall'appellante), ma sono idonee a mettere a rischio, anche a distanza di tempo, la credibilità e il prestigio delle delicate funzioni pubbliche inerenti l'amministrazione della giustizia, tenuto conto, peraltro, che le mansioni assegnate all'appellante comportano il contatto con pubblico e operatori
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nonché l'accesso a fascicoli, atti e documenti di natura riservata.
3. Per le ragioni esposte, la sentenza deve essere confermata con reiezione dell'appello. L'esito del giudizio comporta la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, con valori prossimi ai minimi per lo scaglione di valore della domanda, tenuto conto del numero ridotto delle questioni e dell'attività difensiva in concreto espletata.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
Respinge l'appello;
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, liquidate in euro 3.500,00, oltre oneri di legge;
Dichiara che sussistono i presupposti processuali per l'ulteriore pagamento,
a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Genova, 11.11.2025
LA CONSIGLIERA est. IL PRESIDENTE
NA BA IA RI
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