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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/12/2025, n. 2811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2811 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella ha pronunciato, all'esito dell'udienza di discussione del 15.12.2025 ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato,, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1590/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Stabilito Irene Sparagna ed elettivamente Parte_1 egale del suo difensore sito in Minturno via G. Granata, 2
RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e Controparte_1 ictis, CA CU, DE TA e NI MO ed elettivamente domiciliati in Caserta alla Via Arena, località San Benedetto – Ufficio Legale
CP_1
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 28.02.2024 , il ricorrente in epigrafe indicato, adiva il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere in funzione di Giudice del lavoro, e chiedeva di accertare il proprio diritto ad CP_ accedere al Fondo di Garanzia istituito dalla Legge n. 297/1982 con condanna dell al pagamento, in suo favore del tfr, maturato al termine del rapporto di lavoro, svolto alle dipendenze della società
Consilia Sagl, 2.980,94 determinato nell'importo di euro oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con vittoria di spese di lite con distrazione. CP_ Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' con la quale resisteva all'avverso ricorso, per le articolate argomentazioni indicate in memoria difensiva. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Concesso un termine perentorio per integrare gli atti, la causa veniva decisa, all'esito dell'odierna udienza, la causa veniva decisa on e pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
*******
Il ricorso è inammissibile. 1 Va ricordato che ex art. 182 comma 2 cpc la procura alle liti rilasciata al difensore abilitato in Paese estero è valida solo ove il difensore stabilito agisca d'intesa con difensore del libero foro (abilitato in
Italia) ex art. 8 comma 2 d. lgs 96/2001.
La disposizione recita:
“1. Nell'esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, nonchè nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore,
l'avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori.
2. L'intesa di cui al comma1 deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito”
Orbene, nella fattispecie in esame, il difensore dell'attrice, avvocato stabilito, pur se onerato dal giudice, non provvedeva ad integrare gli atti e la procura con la cd, dichiarazione di intesa, entro il termine perentorio concesso.
Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di jus postulandi.
Le spese di lite sono compensate tenuto conto della natura della pronuncia resa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso
2) compensa le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data deposito
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
2
, rapp.to e difeso dall'avv. Stabilito Irene Sparagna ed elettivamente Parte_1 egale del suo difensore sito in Minturno via G. Granata, 2
RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e Controparte_1 ictis, CA CU, DE TA e NI MO ed elettivamente domiciliati in Caserta alla Via Arena, località San Benedetto – Ufficio Legale
CP_1
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 28.02.2024 , il ricorrente in epigrafe indicato, adiva il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere in funzione di Giudice del lavoro, e chiedeva di accertare il proprio diritto ad CP_ accedere al Fondo di Garanzia istituito dalla Legge n. 297/1982 con condanna dell al pagamento, in suo favore del tfr, maturato al termine del rapporto di lavoro, svolto alle dipendenze della società
Consilia Sagl, 2.980,94 determinato nell'importo di euro oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con vittoria di spese di lite con distrazione. CP_ Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' con la quale resisteva all'avverso ricorso, per le articolate argomentazioni indicate in memoria difensiva. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Concesso un termine perentorio per integrare gli atti, la causa veniva decisa, all'esito dell'odierna udienza, la causa veniva decisa on e pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
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Il ricorso è inammissibile. 1 Va ricordato che ex art. 182 comma 2 cpc la procura alle liti rilasciata al difensore abilitato in Paese estero è valida solo ove il difensore stabilito agisca d'intesa con difensore del libero foro (abilitato in
Italia) ex art. 8 comma 2 d. lgs 96/2001.
La disposizione recita:
“1. Nell'esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, nonchè nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore,
l'avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori.
2. L'intesa di cui al comma1 deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito”
Orbene, nella fattispecie in esame, il difensore dell'attrice, avvocato stabilito, pur se onerato dal giudice, non provvedeva ad integrare gli atti e la procura con la cd, dichiarazione di intesa, entro il termine perentorio concesso.
Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di jus postulandi.
Le spese di lite sono compensate tenuto conto della natura della pronuncia resa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso
2) compensa le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data deposito
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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