TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 18/04/2026, n. 225
TAR
Ordinanza cautelare 12 febbraio 2026
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TAR
Sentenza 18 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3.1 del Capitolato Tecnico, travisamento dei fatti

    Il Tribunale ha ritenuto che il Capitolato Tecnico richieda espressamente una 'portata massima terapeutica non inferiore a 200 kg' a pena di esclusione. Dalla documentazione di gara risulta che il sistema 'Serene Air' presenta una portata massima di 180 kg in modalità terapeutica (bassa pressione dinamica alternata), mentre la cessione d'aria è una tecnologia di gestione del microclima. Pertanto, la portata terapeutica deve essere verificata nella modalità di effettiva erogazione della terapia.

  • Rigettato
    Contestazione dell'esclusione per altezza del sistema antidecubito

    Il Tribunale ha ritenuto che il Capitolato Tecnico prescriva che l'intero sistema non superi l'altezza massima di 24 cm. La Commissione ha legittimamente attribuito prevalenza al manuale d'uso, che indica un'altezza complessiva superiore al limite prescritto, in quanto documento che definisce le caratteristiche certificate e i limiti di sicurezza del dispositivo medico. La scheda tecnica predisposta dall'operatore economico non può estendere o modificare tali limiti. L'operatore ha offerto una tasca di 5 cm, e non si comprende perché dovrebbe offrire un materassino di misura inferiore, con il rischio di malfunzionamento del dispositivo.

  • Rigettato
    Omessa attivazione del soccorso istruttorio

    Il Tribunale ha ritenuto la censura infondata, poiché le carenze riscontrate attengono a requisiti tecnici minimi del prodotto offerto, non a profili formali o meramente dichiarativi. L'eventuale richiesta di chiarimenti avrebbe comportato una modifica sostanziale dell'offerta tecnica, inammissibile ai sensi dell'art. 101, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023. Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per correggere una non conformità oggettiva del bene offerto rispetto alle prescrizioni della lex specialis.

  • Inammissibile
    Inammissibilità della censura per mancata impugnazione immediata della lex specialis

    Il Tribunale ha ritenuto l'eccezione processuale fondata. Le prescrizioni del Capitolato Tecnico costituiscono clausole conformative che definiscono le caratteristiche essenziali del prodotto richiesto. La mancata impugnazione diretta della lex specialis entro i termini decadenziali dalla pubblicazione del bando rende inammissibile ogni contestazione sollevata solo a seguito dell'esclusione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 18/04/2026, n. 225
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
    Numero : 225
    Data del deposito : 18 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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