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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/03/2025, n. 4212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4212 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA
In persona del Giudice, dott. Guido Marcelli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 37145 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa in grado di Appello da
Parte_1
In proprio ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso e nel suo studio sito in Roma (RM) alla Via
Giulia n. 66
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
In persona del legale rappresentante protempore, con sede legale in Roma (RM) alla Via Giuseppe Grezar
n. 14, elettivamente domiciliata in Napoli (NA), presso lo studio dell'Avv. Luigi Aldo Cucinella, come da delega rilasciata e depositata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATO
OGGETTO: Opposizione a preavviso di fermo amministrativo - Annullamento dell'atto di fermo di bene mobile motociclo tg. DN06455, rubricato come RP A698582U del 06.07.2018 non notificato - Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace civile di Roma n. 13905/2023, RG 37712/22 del 15.06.2023, depositata in Cancelleria il 21.06.23.
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava dinanzi al Tribunale di Roma l Parte_1 [...]
, interponendo appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. Controparte_1
13905/2023, depositata in data 21.06.2023, con la quale era stata respinta l'opposizione presentata avverso e per l'annullamento dell'atto di fermo di bene mobile - ovvero il motociclo targato DN06455,
1 rubricato come RP A698582U del 06.07.18 - con condanna alle spese di giudizio, liquidate in euro 840,00, oltre accessori di legge.
Chiedeva pertanto, in riforma della sentenza gravata, di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di fermo amministrativo del motociclo DN06455 rubricato come RP A698582U del 06.07.18, anche in ragione della omessa notificazione del medesimo e degli atti presupposti, con condanna della convenuta al pagamento di un importo ex articolo 96 cpc I e III comma, per abuso del processo, ed alle spese del doppio grado di giudizio.
Deduceva l'appellante a sostegno del gravame che, in occasione della programmata vendita a terzi del proprio mobile registrato costituito dal motociclo targato DN06455, si recava presso la delegazione Aci di
Corso Vittorio Emanuele in Roma, in data 01.09.2022, per il correlato adempimento formale e che, tuttavia, a seguito degli accertamenti di rito, apprendeva dal personale addetto dell'esistenza del provvedimento di fermo iscritto sul proprio bene, che impediva la trascrizione della vendita.
Ritenendo di non avere mai ricevuto la notifica del predetto provvedimento, né tantomeno del preavviso previsto ex art. 50 Dpr n. 602/1973, richiedeva all'ufficio una visura ed impugnava dunque il provvedimento di fermo, eccependo la prescrizione dei crediti vantati dall'esattoria, ovvero la nullità degli stessi per “pregiudizi al corretto procedimento relativo agli importi pretesi”, quale la notificazione degli atti presupposti. Altro motivo di nullità sollevato dall'opponente riguardava l'uso a fini professionali del mezzo, unico posseduto dal D'Atri, di professione avvocato.
Ciò premesso, il D'Atri muoveva alla sentenza del giudice di pace le seguenti censure:
- Aveva errato il primo giudice nel ritenere inammissibile la domanda per non avere il ricorrente provveduto all'integrazione del contraddittorio disposta dal GdP nei confronti degli enti impositori, in quanto eventualmente doveva essere la concessionaria della riscossione ad effettuare la chiamata dell'ente creditore in base all'art. 39 D. Lgs. N. 112/1999;
- Non vi era traccia della notifica del fermo, avendo depositato solo la presunta prova del CP_2
fermo;
- Quanto alla conformità delle fotocopie agli originali, non si poteva esigere che la contestazione fosse specifica perché egli non aveva ricevuto gli originali;
- Era fondata l'eccezione relativa alla inesistenza della notificazione proveniente da indirizzo non rubricato nei pubblici elenchi.
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2 Si costituiva in giudizio impugnando e contestando integralmente Controparte_1
l'atto di Appello, chiedendone, in via preliminare, l'integrale rigetto siccome improcedibile e, in via principale, la declaratoria dell'inammissibilità ed infondatezza in fatto e diritto dello stesso, con l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
Deduceva nel merito l'appellata che l'opposizione spiegata era inammissibile, poiché, come noto, il termine per la proponibilità della stessa, a pena di inammissibilità, era quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione e che, nel caso di specie, contrariamente a quanto dichiarato dall'appellante, era emerso pacificamente nel corso del primo grado di giudizio, che l'atto impugnato e le relative cartelle sottese erano stati tutti ritualmente notificati, come da produzione depositata ed acquisita al giudizio.
Inoltre eccepiva l'infondatezza degli ulteriori motivi di doglianza, evidenziando che, come si evinceva dalla documentazione depositata, tutte le cartelle presupposte erano state parimenti notificate in modo regolare;
i termini di prescrizione risultavano tempestivamente interrotti;
sussisteva carenza di legittimazione passiva dell (Concessionario della sola riscossione) in relazione Controparte_1
all'eccezione di mancata notifica dei verbali di contravvenzione posti alla base della cartella, per le quali avrebbe dovuto essere stato chiamato in causa l'Ente impositore;
si appalesava del tutto infondata e priva di pregio la ritenuta invalidità della notifica eseguita da un indirizzo PEC dell'ente di riscossione non presente nei pubblici registri/elenchi.
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Preliminarmente, ritiene questo Giudice di dover disattendere le eccezioni di inammissibilità dell'appello svolte dalla convenuta.
Infatti, l'appello depositato deve considerarsi dunque ammissibile, risultando in esso chiaramente individuabili, sotto un profilo sostanziale, i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
In particolare, risultano in esso inequivocabilmente individuabili l'oggetto dell'appello, gli estremi della decisione impugnata e le statuizioni in essa contenute non condivise e censurate, di cui si chiede la riforma.
Si richiama sul punto, l'orientamento di cui alla sentenza della Cass. Sezioni Unite, n. 36481/2022, secondo cui l'art. 342 c.p.c., richiede che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della
3 permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” e che, nel caso di specie, l'atto di appello si compone sia dell'indicazione delle parti della sentenza che si intendono censurate, sia delle motivate critiche a tale decisione.
Parimenti, si ritiene che l'appello in questione non appaia manifestamente infondato ai sensi dell'art. 348 bis e ter c.p.c. Sotto il profilo dell'art. 348 bis c.p.c., infatti, deve richiamarsi la pronunzia della Suprema
Corte n. 10409 del 1.6.2020 in uno con quella delle S.U. n. 27199 del 16.11.2017. Pertanto, non può che osservarsi che i motivi di appello svolti dall'odierno ricorrente meritano, in ogni caso, approfondita disamina, procedimento incompatibile, con una pronunzia preliminare di natura sommaria.
Con riferimento invece alle eccezioni sollevate dall'appellante in sede di verbale e precisazione delle conclusioni del 18.11.2024, di declaratoria della contumacia della costituita per difetto di procura CP_2 alla lite, di conseguente inammissibilità delle produzioni documentali allegate alla invalida costituzione in giudizio, di inammissibilità delle copie fotostatiche non conformi delle presunte notificazioni degli atti di giudizio e di istanza di sospensione per querela di falso, Il Tribunale rileva le seguenti considerazioni.
Preliminarmente, si osserva che nell'atto di appello e durante tutto il giudizio di primo grado la contumacia della convenuta non è stata mai eccepita. L'eccezione di “declaratoria della contumacia di per difetto di procura alla lite in atti” appare peraltro del tutto generica, non avendo il D'Atri speso CP_2
alcuna argomentazione sul punto all'udienza del 18.11.2024. Peraltro, dall'esame degli atti del presente fascicolo emerge in maniera del tutto incontestabile che la procura alle liti (Cfr. Doc. All. n. 02.00 alla costituzione di del 05.10.2023), sia regolarmente sottoscritta con firma digitale sia da CP_2 [...]
funzionario delegante a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Per_1
– Roma, repertorio n. 180134, raccolta n. 12348 del 22.06.2023, rilasciata da Persona_2 [...]
, sia dall'Avv. ALDO CUCINELLA, anche con espressa indicazione di Controparte_1
autenticazione.
Allo stesso modo, risulta in atti la copia conforme (con espressa indicazione di ciò rilasciata dal notaio rogante) della suddetta procura notarile di delega al funzionario recante data Persona_1
precedente alla costituzione in giudizio.
Anche con riferimento al fascicolo di primo grado, sono presenti le relative e regolari procure alle liti e notarile, rilasciate in data antecedente alla costituzione in giudizio.
Pertanto, deve ritenersi che parte convenuta in primo grado ed appellata nel presente giudizio si sia regolarmente costituita e le relative eccezioni sollevate dall'appellante in ordine alla declaratoria della
4 contumacia della stessa e alla conseguente inesistenza ed invalidità dei depositi probatori della stessa vadano rigettate.
Ancora, in ordine alla contestazione dell'appellante sulla asserita non conformità agli originali delle copie prodotte da nella propria produzione documentale, questo Tribunale ritiene non Controparte_1 accoglibile la suesposta doglianza, sia in quanto solo genericamente formulata (Cfr. Cass. N. 16557/19), dal momento che l'appellante si limita ad addurre a fondamento della propria eccezione, la generica circostanza (peraltro smentita) di non aver mai ricevuto gli originali e di non poter dunque conoscerne eventuali difformità e la generica affermazione – assolutamente indimostrata e priva di alcun riscontro – secondo cui “(…) non di rado gli uffici fiscali le alterano e perciò non le autenticano” (Cfr. pag. 6 dell'atto di appello depositato).
Nondimeno, secondo la Giurisprudenza di legittimità più recente in argomento (Cfr. Cass. Civ. Sez. V, ordinanza n. 24616/2024), la conformità della riproduzione rispetto al documento originale, prodotta in giudizio può essere contestata, ma in modo chiaro e circonstanziato. Nella richiamata pronuncia, la
Suprema Corte ha nuovamente affrontato la questione afferente ai mezzi e alle modalità con cui l'Agente della Riscossione può provare in giudizio il perfezionamento della notifica di una cartella esattoriale.
Nella sottesa vicenda si è sostenuto che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta qualora non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco, non essendo sufficienti generiche o omnicomprensive contestazioni.
La suprema Corte, con la citata sentenza, ha dunque precisato gli strumenti messi a disposizione dell'ente di esazione dalla legge e dalla giurisprudenza al fine di provare la notificazione di un atto esattoriale e ribadito che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale questo è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (Cfr. Cass. Civ. Sent. nn. 9439/2010, 24456/2011 e 16998/2015).
La ratio del pronunciamento parte dal presupposto che in tali ipotesi trova applicazione la regola prevista dall'art. 2719 cod. civ., il quale non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
La Cassazione ha poi ribadito le regole cui deve sottostare la contestazione della conformità della copia fotostatica all'originale, sostenendo che il relativo disconoscimento deve consistere in una dichiarazione avente contenuto chiaro e specifico tale da permettere di individuare, senza fraintendimenti, gli estremi della negazione della genuinità della copia. Dunque la contestazione “va operata - a pena di inefficacia -
5 in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale”.
In sostanza, la contestazione deve rilevare gli errori, le difformità e/o le incongruenze afferenti al contenuto dei documenti depositati in copia rispetto all'originale, di modo che si possa presumere una alterazione o, comunque, una mancata rispondenza delle copie rispetto agli stessi documenti originali, non potendo, invece, limitarsi a contestare genericamente l'elemento, meramente formale, della mancanza di corrispondenza tra originale e copia.
Nel caso che ci occupa, deve dunque confermarsi che le copie analogiche della ricevuta di avvenuta consegna e le relate di notifica fornite siano idonee a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria - di cui è onerata la parte che sollevi la relativa eccezione – che non è stata nello specifico fornita.
Infine, muovendo l'attenzione alla spiegata istanza dell'appellante di sospensione del giudizio per poter proporre la querela di falso (avverso l'attestazione resa dall'ufficiale giudiziario di non avere nel Comune residenza domicilio od ufficio utili alla notificazione ex articoli 139 cpc e seguenti, relativamente alle cartelle: 09720140222971340000; 09720150062759112000; 09720150137866215000;
09720150174069600000; 09720150192915238000; 09720160052042558000), formulata per la prima volta solo in sede di comparsa conclusionale, la stessa appare assolutamente inammissibile e va rigettata, poiché – secondo la Giurisprudenza di legittimità in argomento – “la previsione secondo cui la querela di falso può essere proposta in qualsiasi stato e grado del giudizio va intesa nel senso che la relativa istanza, in primo o in secondo grado, deve comunque intervenire prima della rimessione della causa indecisione e, cioè, entro l'udienza di precisazione delle conclusioni;
ne consegue che la querela non può essere avanzata negli scritti difensivi, quale - nella specie - la comparsa conclusionale, successivi a tale scansione processuale e riservati alla sola illustrazione delle difese” (Cfr. Cass. Civ. Sez.
II, Ordinanza n. 25487 del 21.09.2021; conforme Cass. Civ. 1870 del 2016).
Inoltre, come noto, la querela di falso è uno strumento processuale civilistico che consente di contestare, in sede civile, l'autenticità di un documento, richiedendo che venga accertata al contempo la sua falsità.
Disciplinata dagli articoli 221 e seguenti del c.p.c., il procedimento per querela di falso ha il fine di privare
“un atto pubblico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a 'far fede', a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a
6 prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione” (Cfr., ex multis, Cass. n.
8362/2000; Cass. n. 18323/2007).
Ne consegue che la querela di falso può essere proposta soltanto al fine di privare un documento della sua idoneità a far fede come prova di determinati rapporti.
La falsità può riguardare il profilo estrinseco del documento (c.d. falsità materiale), manifestandosi sia nelle forme della contraffazione che dell'alterazione.
Quando invece la falsità concerne la “verità” del documento, ossia l'enunciazione falsa del suo contenuto avremo la c.d. “falsità ideologica”, la quale non potrebbe di regola formare oggetto di querela di falso
(Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 2284 del 19 marzo 1996).
Per costante giurisprudenza, infatti, la querela di falso viene ammessa limitatamente al profilo estrinseco del documento, in quanto elemento a cui è attribuita pubblica fede, a differenza del contenuto intrinseco per il cui accertamento sono esperibili gli altri rimedi giurisdizionali. Tanto è stato affermato sia in caso di atto pubblico, in relazione al quale è stato precisato “l'efficacia di prova legale non vale, invece, a coprire il contenuto intrinseco del documento, ossia la veridicità delle dichiarazioni che il pubblico ufficiale attesta di aver ricevuto. Tale veridicità può essere contestata con ogni mezzo di prova, senza che sia possibile proporre il procedimento previsto dagli artt. 221 ss. c.p.c.”.
Analoghe affermazioni relativamente ai limiti della pubblica fede al solo contenuto estrinseco dell'atto sono ribadite dalla costante giurisprudenza (Cass. 12386/2006; Cass. 10702/2005; Cass. 4865/1998;
Cass. 672/1998; Cass. 10219/1996), che ammette la parte a dimostrare, con ogni mezzo di prova, la non conformità al vero del contenuto ideologico del documento (Cass. 6959/1999).
La querela non è dunque esperibile per contestare altri aspetti del contenuto ideologico del documento estranei ai limiti segnati dall'art. 2700 (Cass. 6959/1999)” (Tribunale Chieti, 14/07/2020, n. 380); sia in caso di scrittura privata, in relazione alla quale si è affermato che “il valore di prova legale della scrittura privata riconosciuta, o da considerarsi tale, è limitato alla provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore, e non si estende al contenuto della dichiarazione stessa;
pertanto la querela di falso è esperibile solo nei casi di falsità materiale della scrittura stessa per rompere il collegamento, quanto a provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione ma non è sperimentabile per impugnare la veridicità della dichiarazione documentata (falsità ideologica), al quale effetto può, invece, farsi ricorso alle normali azioni atte a rilevare il contrasto fra volontà e dichiarazione” (Cass. Civ. Sez. I, 10/04/2018, n.8766).
Con specifico riferimento al caso concreto, si sottolinea che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di efficacia probatoria delle attestazioni dell'ufficiale giudiziario, nell'ambito del
7 procedimento di notificazione degli atti esecutivi “la relazione dell'ufficiale circa l'effettiva residenza (o dimora o domicilio) del destinatario dell'atto, presso l'indirizzo indicato dal notificante, costituisce mera presunzione, superabile con qualsiasi mezzo di prova, senza necessità di ricorrere alla querela di falso”
(Cfr. Cass., Sez. VI Civ., ordinanza n. 9049/20), sicchè compete al giudice del merito, in caso di contestazione, compiere tale accertamento in base all'esame ed alla valutazione delle prove fornite dalle parti, ai fini della pronuncia sulla validità ed efficacia della notificazione, prove che nel caso di specie non sono state fornite in nessun modo dall'appellante, il quale ha, peraltro, come detto, sollevato detta questione solamente in appello e in comparsa conclusionale.
Inoltre, la querela di falso, sia quando proposta con autonomo atto di citazione, sia quando proposta in corso di causa con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza, deve contenere, a pena di nullità,
l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, così come stabilisce il secondo comma dell'art. 221 c.p.c., mentre dette indicazioni non sono state esplicitate in alcun modo nel caso di specie.
In proposito, le Sezioni Unite (Cfr. Sent. 15169/2010) hanno precisato che la formulazione dell'art. 221
c.p.c., sta ad indicare che il giudice di merito investito della querela deve essere messo in condizione di compiere un accertamento preliminare per verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti che ne giustificano la proposizione;
del resto, a ritenere diversamente, si finirebbe per dilatare i tempi di decisione del processo, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, co. 2, Cost.
Potendosi, quindi, passare ad esaminare il merito del suddetto appello, si devono svolgere le seguenti ulteriori considerazioni.
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L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Il Giudice di Pace, in sintesi, ha respinto l'opposizione rilevando: a) che aveva fornito la prova della CP_2
rituale notifica al D'Atri a mezzo PEC del preavviso di fermo;
b) che l'eccezione di irrituale notifica del preavviso di fermo in quanto proveniente da indirizzo inesistente o non contenuto in pubblici elenchi andava disattesa perché priva di riscontro e in quanto dalla relata era chiaramente evincibile la provenienza dell'atto da c) che quanto all'eccezione di prescrizione, la legittimazione a contraddire CP_2
spettava al solo ente impositore, mentre il tri non aveva provveduto all'integrazione del contraddittorio nonostante la fissazione di apposito termine ad opera del giudice, sicché la domanda era inammissibile;
d) che l'opponente non aveva provato di utilizzare il mezzo a fini professionali.
8 Orbene, risulta dalla documentazione depositata dalla convenuta/appellata nel primo grado di giudizio che – diversamente da quanto sostenuto dall'opponente/appellante – allo stesso è stato regolarmente notificato a mezzo pec il preavviso di fermo del veicolo in data 23.06.2018, come emergente dalle ricevute di spedizione e consegna recanti il medesimo identificativo presente sull'atto e l'indicazione sia del contenuto “preavviso di fermo” sia dell'Ente mittente e procedente ”. Controparte_1
ha infatti documentato e provato, già nel giudizio di primo grado svoltosi dinanzi al Giudice di Pace, CP_2
l'intervenuta notifica all'opponente del preavviso di fermo a mezzo pec in data 26.03.2018, avendo prodotto in atti la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo n. 09780201800001572000, relativa al motociclo in questione e le ricevute pec di spedizione e avvenuta consegna al destinatario della notifica del medesimo preavviso di fermo, con il corrispondente medesimo n.
09780201800001572000 ed il relativo codice fiscale dell'opponente, inviate alla pec del predetto Pt_1
, risultante dai pubblici registri ( ).
[...] Email_1
Come noto, la procedura in materia di fermo amministrativo è regolata dal combinato disposto degli artt.
50 e 86 del D.P.R. n. 602/1973.
Nello specifico, la normativa di riferimento prescrive che, decorso inutilmente il termine di cui all'articolo
50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri.
La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore (o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri) del cosiddetto preavviso di fermo, ossia di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.
Pertanto, l'unica notifica spettante nel caso di specie al debitore opponente, odierno appellante, prima dell'iscrizione del fermo, era quella del preavviso di fermo, la quale veniva regolarmente effettuata.
Avuto riguardo alle censure sollevate in ordine alla asserita inesistenza della notifica a mezzo pec in quanto proveniente da un indirizzo del mittente non presente nei pubblici registri, si Controparte_1
evidenzia che la notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento è specificamente disciplinata dal disposto contenuto in seno all'art. 26, secondo comma, D.P.R. 602/1973 a tenore del quale: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11
9 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”
Pertanto, tale norma speciale focalizza evidentemente l'attenzione sull'individuazione del (solo) indirizzo
PEC a cui rivolgere ed indirizzare la notifica della cartella, per la naturale centralità di tale momento ai fini della conoscibilità dell'atto da parte del destinatario e dunque per garantirne il diritto al contraddittorio ovvero alla difesa.
Al contempo, la predetta disposizione non prevede che la notifica provenga altresì da un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
La previsione di cui all'art. 26 succitato, si pone in funzione di garanzia del contribuente destinatario della notifica, mentre nessuna particolare tutela può invece derivare al contribuente dalla verifica che l'indirizzo di provenienza sia o meno censito in un qualche pubblico registro, salvo ovviamente il caso di assoluta incertezza sul mittente, che pacificamente non ricorre nel caso di specie, dal momento che il dominio PEC da cui proveniva la notifica, assegnato ad , reca esattamente la Controparte_1
denominazione del mittente, non lasciando spazio a fraintendimenti circa il soggetto da cui l'atto promana.
Si osserva inoltre che l'art.
3-bis co. 1 della l. 53/94, cui fa riferimento l'appellante è una norma che, come emerge dalla semplice lettura della rubrica legis dell'articolo anzidetto, si riferisce alla differente disciplina che regola invece la “Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”, non estensibile e non applicabile al caso di specie, come correttamente sostenuto nella sentenza impugnata dal Giudice di prime cure e non ha, quindi, una portata di carattere generale per ogni tipo di notifica via pec.
Si richiama sul punto un recente arresto della Suprema Corte a Sezioni Unite, sentenza n. 15979/22, nella quale è stato precisato come la rigidità del sistema delle notifiche digitali realizzi il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, laddove, al contrario, nessuna incertezza si pone ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC.
D'altra parte l'odierno appellante si è compiutamente difeso in ordine al preavviso di fermo in questione, dimostrando di aver avuto piena conoscenza dell'atto; sicché, quand'anche la notifica fosse affetta da un vizio di nullità, essa sarebbe stata ampiamente sanata.
10 Svolte tutte queste doverose premesse, si evidenzia che, nel caso di specie, sulla base della documentazione riversata in atti, sin dal primo grado di giudizio, dalla convenuta/appellata (per la quale sono da intendersi richiamate tutte le considerazioni sinora esposte in tema di conformità e validità), appare altresì provata la notifica di ciascuna cartella di pagamento sottesa all'atto di fermo impugnato.
Dette cartelle sono state notificate nell'anno 2017, sicché stante anche la rituale notificazione del preavviso di fermo in data 23.6.2018 (e del suo effetto interruttivo), nessuna prescrizione si era maturata al momento della proposizione del ricorso in opposizione. Né, per altro verso, alcuna censura è stata mossa nei confronti dei verbali di accertamento sottesi.
Da ultimo, non si ritiene di non poter accogliere neppure la doglianza dell'appellante in ordine all'uso a fini professionali del veicolo gravato dal fermo, in quanto questi non ha provato in alcun modo detta circostanza dedotta. Per giunta trattasi di vizio proprio del preavviso di fermo che doveva essere fatto valere entro venti giorni dalla notifica dello stesso (laddove l'opposizione è stata promossa nel 2022).
La sentenza di primo grado va dunque confermata.
Conseguono le statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate a favore di parte appellata. Le stesse sono liquidate in conformità ai parametri di cui alle vigenti tabelle ministeriali (aggiornate dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022), in relazione al valore della causa
(scaglione di valore da Euro 1.101,00 ad Euro 5.200,00), fatta applicazione dei valori medi previsti, riferiti alle fasi effettivamente svolte: Euro 425,00 per la fase di studio;
Euro 425,00 per la fase introduttiva ed
Euro 851,00 per la fase decisionale e così complessivamente Euro 1.701,00 oltre 15% spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Da ultimo, va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del
2002 per il pagamento da parte dell'appellante di ulteriore importo di Euro 43,00, pari al contributo unificato già versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Roma, Sez. XIII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro , avverso la sentenza del Giudice di Pace civile di Roma, n. Controparte_1
13905/2023, RG 37712/22 del 15.06.2023, depositata in Cancelleria il 21.06.23¸così provvede:
1. Rigetta l'appello;
11 2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado a favore della parte appellata, liquidate così complessivamente in Euro 1.701,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. Condanna l'appellante, ex art. 13, co. 1 quater D.P.R. n. 115/2002 al pagamento dell'ulteriore importo di
Euro 43,00, a titolo di ulteriore contributo unificato.
Roma, 18.03.2025
Il Giudice
Dott. Guido Marcelli
Sentenza redatta Sentenza redatta con la collaborazione del tirocinante G.O.P. Avv. Livia Masini
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA
In persona del Giudice, dott. Guido Marcelli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 37145 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa in grado di Appello da
Parte_1
In proprio ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso e nel suo studio sito in Roma (RM) alla Via
Giulia n. 66
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
In persona del legale rappresentante protempore, con sede legale in Roma (RM) alla Via Giuseppe Grezar
n. 14, elettivamente domiciliata in Napoli (NA), presso lo studio dell'Avv. Luigi Aldo Cucinella, come da delega rilasciata e depositata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATO
OGGETTO: Opposizione a preavviso di fermo amministrativo - Annullamento dell'atto di fermo di bene mobile motociclo tg. DN06455, rubricato come RP A698582U del 06.07.2018 non notificato - Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace civile di Roma n. 13905/2023, RG 37712/22 del 15.06.2023, depositata in Cancelleria il 21.06.23.
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava dinanzi al Tribunale di Roma l Parte_1 [...]
, interponendo appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. Controparte_1
13905/2023, depositata in data 21.06.2023, con la quale era stata respinta l'opposizione presentata avverso e per l'annullamento dell'atto di fermo di bene mobile - ovvero il motociclo targato DN06455,
1 rubricato come RP A698582U del 06.07.18 - con condanna alle spese di giudizio, liquidate in euro 840,00, oltre accessori di legge.
Chiedeva pertanto, in riforma della sentenza gravata, di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di fermo amministrativo del motociclo DN06455 rubricato come RP A698582U del 06.07.18, anche in ragione della omessa notificazione del medesimo e degli atti presupposti, con condanna della convenuta al pagamento di un importo ex articolo 96 cpc I e III comma, per abuso del processo, ed alle spese del doppio grado di giudizio.
Deduceva l'appellante a sostegno del gravame che, in occasione della programmata vendita a terzi del proprio mobile registrato costituito dal motociclo targato DN06455, si recava presso la delegazione Aci di
Corso Vittorio Emanuele in Roma, in data 01.09.2022, per il correlato adempimento formale e che, tuttavia, a seguito degli accertamenti di rito, apprendeva dal personale addetto dell'esistenza del provvedimento di fermo iscritto sul proprio bene, che impediva la trascrizione della vendita.
Ritenendo di non avere mai ricevuto la notifica del predetto provvedimento, né tantomeno del preavviso previsto ex art. 50 Dpr n. 602/1973, richiedeva all'ufficio una visura ed impugnava dunque il provvedimento di fermo, eccependo la prescrizione dei crediti vantati dall'esattoria, ovvero la nullità degli stessi per “pregiudizi al corretto procedimento relativo agli importi pretesi”, quale la notificazione degli atti presupposti. Altro motivo di nullità sollevato dall'opponente riguardava l'uso a fini professionali del mezzo, unico posseduto dal D'Atri, di professione avvocato.
Ciò premesso, il D'Atri muoveva alla sentenza del giudice di pace le seguenti censure:
- Aveva errato il primo giudice nel ritenere inammissibile la domanda per non avere il ricorrente provveduto all'integrazione del contraddittorio disposta dal GdP nei confronti degli enti impositori, in quanto eventualmente doveva essere la concessionaria della riscossione ad effettuare la chiamata dell'ente creditore in base all'art. 39 D. Lgs. N. 112/1999;
- Non vi era traccia della notifica del fermo, avendo depositato solo la presunta prova del CP_2
fermo;
- Quanto alla conformità delle fotocopie agli originali, non si poteva esigere che la contestazione fosse specifica perché egli non aveva ricevuto gli originali;
- Era fondata l'eccezione relativa alla inesistenza della notificazione proveniente da indirizzo non rubricato nei pubblici elenchi.
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2 Si costituiva in giudizio impugnando e contestando integralmente Controparte_1
l'atto di Appello, chiedendone, in via preliminare, l'integrale rigetto siccome improcedibile e, in via principale, la declaratoria dell'inammissibilità ed infondatezza in fatto e diritto dello stesso, con l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
Deduceva nel merito l'appellata che l'opposizione spiegata era inammissibile, poiché, come noto, il termine per la proponibilità della stessa, a pena di inammissibilità, era quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione e che, nel caso di specie, contrariamente a quanto dichiarato dall'appellante, era emerso pacificamente nel corso del primo grado di giudizio, che l'atto impugnato e le relative cartelle sottese erano stati tutti ritualmente notificati, come da produzione depositata ed acquisita al giudizio.
Inoltre eccepiva l'infondatezza degli ulteriori motivi di doglianza, evidenziando che, come si evinceva dalla documentazione depositata, tutte le cartelle presupposte erano state parimenti notificate in modo regolare;
i termini di prescrizione risultavano tempestivamente interrotti;
sussisteva carenza di legittimazione passiva dell (Concessionario della sola riscossione) in relazione Controparte_1
all'eccezione di mancata notifica dei verbali di contravvenzione posti alla base della cartella, per le quali avrebbe dovuto essere stato chiamato in causa l'Ente impositore;
si appalesava del tutto infondata e priva di pregio la ritenuta invalidità della notifica eseguita da un indirizzo PEC dell'ente di riscossione non presente nei pubblici registri/elenchi.
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Preliminarmente, ritiene questo Giudice di dover disattendere le eccezioni di inammissibilità dell'appello svolte dalla convenuta.
Infatti, l'appello depositato deve considerarsi dunque ammissibile, risultando in esso chiaramente individuabili, sotto un profilo sostanziale, i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
In particolare, risultano in esso inequivocabilmente individuabili l'oggetto dell'appello, gli estremi della decisione impugnata e le statuizioni in essa contenute non condivise e censurate, di cui si chiede la riforma.
Si richiama sul punto, l'orientamento di cui alla sentenza della Cass. Sezioni Unite, n. 36481/2022, secondo cui l'art. 342 c.p.c., richiede che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della
3 permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” e che, nel caso di specie, l'atto di appello si compone sia dell'indicazione delle parti della sentenza che si intendono censurate, sia delle motivate critiche a tale decisione.
Parimenti, si ritiene che l'appello in questione non appaia manifestamente infondato ai sensi dell'art. 348 bis e ter c.p.c. Sotto il profilo dell'art. 348 bis c.p.c., infatti, deve richiamarsi la pronunzia della Suprema
Corte n. 10409 del 1.6.2020 in uno con quella delle S.U. n. 27199 del 16.11.2017. Pertanto, non può che osservarsi che i motivi di appello svolti dall'odierno ricorrente meritano, in ogni caso, approfondita disamina, procedimento incompatibile, con una pronunzia preliminare di natura sommaria.
Con riferimento invece alle eccezioni sollevate dall'appellante in sede di verbale e precisazione delle conclusioni del 18.11.2024, di declaratoria della contumacia della costituita per difetto di procura CP_2 alla lite, di conseguente inammissibilità delle produzioni documentali allegate alla invalida costituzione in giudizio, di inammissibilità delle copie fotostatiche non conformi delle presunte notificazioni degli atti di giudizio e di istanza di sospensione per querela di falso, Il Tribunale rileva le seguenti considerazioni.
Preliminarmente, si osserva che nell'atto di appello e durante tutto il giudizio di primo grado la contumacia della convenuta non è stata mai eccepita. L'eccezione di “declaratoria della contumacia di per difetto di procura alla lite in atti” appare peraltro del tutto generica, non avendo il D'Atri speso CP_2
alcuna argomentazione sul punto all'udienza del 18.11.2024. Peraltro, dall'esame degli atti del presente fascicolo emerge in maniera del tutto incontestabile che la procura alle liti (Cfr. Doc. All. n. 02.00 alla costituzione di del 05.10.2023), sia regolarmente sottoscritta con firma digitale sia da CP_2 [...]
funzionario delegante a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Per_1
– Roma, repertorio n. 180134, raccolta n. 12348 del 22.06.2023, rilasciata da Persona_2 [...]
, sia dall'Avv. ALDO CUCINELLA, anche con espressa indicazione di Controparte_1
autenticazione.
Allo stesso modo, risulta in atti la copia conforme (con espressa indicazione di ciò rilasciata dal notaio rogante) della suddetta procura notarile di delega al funzionario recante data Persona_1
precedente alla costituzione in giudizio.
Anche con riferimento al fascicolo di primo grado, sono presenti le relative e regolari procure alle liti e notarile, rilasciate in data antecedente alla costituzione in giudizio.
Pertanto, deve ritenersi che parte convenuta in primo grado ed appellata nel presente giudizio si sia regolarmente costituita e le relative eccezioni sollevate dall'appellante in ordine alla declaratoria della
4 contumacia della stessa e alla conseguente inesistenza ed invalidità dei depositi probatori della stessa vadano rigettate.
Ancora, in ordine alla contestazione dell'appellante sulla asserita non conformità agli originali delle copie prodotte da nella propria produzione documentale, questo Tribunale ritiene non Controparte_1 accoglibile la suesposta doglianza, sia in quanto solo genericamente formulata (Cfr. Cass. N. 16557/19), dal momento che l'appellante si limita ad addurre a fondamento della propria eccezione, la generica circostanza (peraltro smentita) di non aver mai ricevuto gli originali e di non poter dunque conoscerne eventuali difformità e la generica affermazione – assolutamente indimostrata e priva di alcun riscontro – secondo cui “(…) non di rado gli uffici fiscali le alterano e perciò non le autenticano” (Cfr. pag. 6 dell'atto di appello depositato).
Nondimeno, secondo la Giurisprudenza di legittimità più recente in argomento (Cfr. Cass. Civ. Sez. V, ordinanza n. 24616/2024), la conformità della riproduzione rispetto al documento originale, prodotta in giudizio può essere contestata, ma in modo chiaro e circonstanziato. Nella richiamata pronuncia, la
Suprema Corte ha nuovamente affrontato la questione afferente ai mezzi e alle modalità con cui l'Agente della Riscossione può provare in giudizio il perfezionamento della notifica di una cartella esattoriale.
Nella sottesa vicenda si è sostenuto che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta qualora non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco, non essendo sufficienti generiche o omnicomprensive contestazioni.
La suprema Corte, con la citata sentenza, ha dunque precisato gli strumenti messi a disposizione dell'ente di esazione dalla legge e dalla giurisprudenza al fine di provare la notificazione di un atto esattoriale e ribadito che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale questo è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (Cfr. Cass. Civ. Sent. nn. 9439/2010, 24456/2011 e 16998/2015).
La ratio del pronunciamento parte dal presupposto che in tali ipotesi trova applicazione la regola prevista dall'art. 2719 cod. civ., il quale non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
La Cassazione ha poi ribadito le regole cui deve sottostare la contestazione della conformità della copia fotostatica all'originale, sostenendo che il relativo disconoscimento deve consistere in una dichiarazione avente contenuto chiaro e specifico tale da permettere di individuare, senza fraintendimenti, gli estremi della negazione della genuinità della copia. Dunque la contestazione “va operata - a pena di inefficacia -
5 in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale”.
In sostanza, la contestazione deve rilevare gli errori, le difformità e/o le incongruenze afferenti al contenuto dei documenti depositati in copia rispetto all'originale, di modo che si possa presumere una alterazione o, comunque, una mancata rispondenza delle copie rispetto agli stessi documenti originali, non potendo, invece, limitarsi a contestare genericamente l'elemento, meramente formale, della mancanza di corrispondenza tra originale e copia.
Nel caso che ci occupa, deve dunque confermarsi che le copie analogiche della ricevuta di avvenuta consegna e le relate di notifica fornite siano idonee a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria - di cui è onerata la parte che sollevi la relativa eccezione – che non è stata nello specifico fornita.
Infine, muovendo l'attenzione alla spiegata istanza dell'appellante di sospensione del giudizio per poter proporre la querela di falso (avverso l'attestazione resa dall'ufficiale giudiziario di non avere nel Comune residenza domicilio od ufficio utili alla notificazione ex articoli 139 cpc e seguenti, relativamente alle cartelle: 09720140222971340000; 09720150062759112000; 09720150137866215000;
09720150174069600000; 09720150192915238000; 09720160052042558000), formulata per la prima volta solo in sede di comparsa conclusionale, la stessa appare assolutamente inammissibile e va rigettata, poiché – secondo la Giurisprudenza di legittimità in argomento – “la previsione secondo cui la querela di falso può essere proposta in qualsiasi stato e grado del giudizio va intesa nel senso che la relativa istanza, in primo o in secondo grado, deve comunque intervenire prima della rimessione della causa indecisione e, cioè, entro l'udienza di precisazione delle conclusioni;
ne consegue che la querela non può essere avanzata negli scritti difensivi, quale - nella specie - la comparsa conclusionale, successivi a tale scansione processuale e riservati alla sola illustrazione delle difese” (Cfr. Cass. Civ. Sez.
II, Ordinanza n. 25487 del 21.09.2021; conforme Cass. Civ. 1870 del 2016).
Inoltre, come noto, la querela di falso è uno strumento processuale civilistico che consente di contestare, in sede civile, l'autenticità di un documento, richiedendo che venga accertata al contempo la sua falsità.
Disciplinata dagli articoli 221 e seguenti del c.p.c., il procedimento per querela di falso ha il fine di privare
“un atto pubblico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a 'far fede', a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a
6 prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione” (Cfr., ex multis, Cass. n.
8362/2000; Cass. n. 18323/2007).
Ne consegue che la querela di falso può essere proposta soltanto al fine di privare un documento della sua idoneità a far fede come prova di determinati rapporti.
La falsità può riguardare il profilo estrinseco del documento (c.d. falsità materiale), manifestandosi sia nelle forme della contraffazione che dell'alterazione.
Quando invece la falsità concerne la “verità” del documento, ossia l'enunciazione falsa del suo contenuto avremo la c.d. “falsità ideologica”, la quale non potrebbe di regola formare oggetto di querela di falso
(Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 2284 del 19 marzo 1996).
Per costante giurisprudenza, infatti, la querela di falso viene ammessa limitatamente al profilo estrinseco del documento, in quanto elemento a cui è attribuita pubblica fede, a differenza del contenuto intrinseco per il cui accertamento sono esperibili gli altri rimedi giurisdizionali. Tanto è stato affermato sia in caso di atto pubblico, in relazione al quale è stato precisato “l'efficacia di prova legale non vale, invece, a coprire il contenuto intrinseco del documento, ossia la veridicità delle dichiarazioni che il pubblico ufficiale attesta di aver ricevuto. Tale veridicità può essere contestata con ogni mezzo di prova, senza che sia possibile proporre il procedimento previsto dagli artt. 221 ss. c.p.c.”.
Analoghe affermazioni relativamente ai limiti della pubblica fede al solo contenuto estrinseco dell'atto sono ribadite dalla costante giurisprudenza (Cass. 12386/2006; Cass. 10702/2005; Cass. 4865/1998;
Cass. 672/1998; Cass. 10219/1996), che ammette la parte a dimostrare, con ogni mezzo di prova, la non conformità al vero del contenuto ideologico del documento (Cass. 6959/1999).
La querela non è dunque esperibile per contestare altri aspetti del contenuto ideologico del documento estranei ai limiti segnati dall'art. 2700 (Cass. 6959/1999)” (Tribunale Chieti, 14/07/2020, n. 380); sia in caso di scrittura privata, in relazione alla quale si è affermato che “il valore di prova legale della scrittura privata riconosciuta, o da considerarsi tale, è limitato alla provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore, e non si estende al contenuto della dichiarazione stessa;
pertanto la querela di falso è esperibile solo nei casi di falsità materiale della scrittura stessa per rompere il collegamento, quanto a provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione ma non è sperimentabile per impugnare la veridicità della dichiarazione documentata (falsità ideologica), al quale effetto può, invece, farsi ricorso alle normali azioni atte a rilevare il contrasto fra volontà e dichiarazione” (Cass. Civ. Sez. I, 10/04/2018, n.8766).
Con specifico riferimento al caso concreto, si sottolinea che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di efficacia probatoria delle attestazioni dell'ufficiale giudiziario, nell'ambito del
7 procedimento di notificazione degli atti esecutivi “la relazione dell'ufficiale circa l'effettiva residenza (o dimora o domicilio) del destinatario dell'atto, presso l'indirizzo indicato dal notificante, costituisce mera presunzione, superabile con qualsiasi mezzo di prova, senza necessità di ricorrere alla querela di falso”
(Cfr. Cass., Sez. VI Civ., ordinanza n. 9049/20), sicchè compete al giudice del merito, in caso di contestazione, compiere tale accertamento in base all'esame ed alla valutazione delle prove fornite dalle parti, ai fini della pronuncia sulla validità ed efficacia della notificazione, prove che nel caso di specie non sono state fornite in nessun modo dall'appellante, il quale ha, peraltro, come detto, sollevato detta questione solamente in appello e in comparsa conclusionale.
Inoltre, la querela di falso, sia quando proposta con autonomo atto di citazione, sia quando proposta in corso di causa con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza, deve contenere, a pena di nullità,
l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, così come stabilisce il secondo comma dell'art. 221 c.p.c., mentre dette indicazioni non sono state esplicitate in alcun modo nel caso di specie.
In proposito, le Sezioni Unite (Cfr. Sent. 15169/2010) hanno precisato che la formulazione dell'art. 221
c.p.c., sta ad indicare che il giudice di merito investito della querela deve essere messo in condizione di compiere un accertamento preliminare per verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti che ne giustificano la proposizione;
del resto, a ritenere diversamente, si finirebbe per dilatare i tempi di decisione del processo, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, co. 2, Cost.
Potendosi, quindi, passare ad esaminare il merito del suddetto appello, si devono svolgere le seguenti ulteriori considerazioni.
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L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Il Giudice di Pace, in sintesi, ha respinto l'opposizione rilevando: a) che aveva fornito la prova della CP_2
rituale notifica al D'Atri a mezzo PEC del preavviso di fermo;
b) che l'eccezione di irrituale notifica del preavviso di fermo in quanto proveniente da indirizzo inesistente o non contenuto in pubblici elenchi andava disattesa perché priva di riscontro e in quanto dalla relata era chiaramente evincibile la provenienza dell'atto da c) che quanto all'eccezione di prescrizione, la legittimazione a contraddire CP_2
spettava al solo ente impositore, mentre il tri non aveva provveduto all'integrazione del contraddittorio nonostante la fissazione di apposito termine ad opera del giudice, sicché la domanda era inammissibile;
d) che l'opponente non aveva provato di utilizzare il mezzo a fini professionali.
8 Orbene, risulta dalla documentazione depositata dalla convenuta/appellata nel primo grado di giudizio che – diversamente da quanto sostenuto dall'opponente/appellante – allo stesso è stato regolarmente notificato a mezzo pec il preavviso di fermo del veicolo in data 23.06.2018, come emergente dalle ricevute di spedizione e consegna recanti il medesimo identificativo presente sull'atto e l'indicazione sia del contenuto “preavviso di fermo” sia dell'Ente mittente e procedente ”. Controparte_1
ha infatti documentato e provato, già nel giudizio di primo grado svoltosi dinanzi al Giudice di Pace, CP_2
l'intervenuta notifica all'opponente del preavviso di fermo a mezzo pec in data 26.03.2018, avendo prodotto in atti la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo n. 09780201800001572000, relativa al motociclo in questione e le ricevute pec di spedizione e avvenuta consegna al destinatario della notifica del medesimo preavviso di fermo, con il corrispondente medesimo n.
09780201800001572000 ed il relativo codice fiscale dell'opponente, inviate alla pec del predetto Pt_1
, risultante dai pubblici registri ( ).
[...] Email_1
Come noto, la procedura in materia di fermo amministrativo è regolata dal combinato disposto degli artt.
50 e 86 del D.P.R. n. 602/1973.
Nello specifico, la normativa di riferimento prescrive che, decorso inutilmente il termine di cui all'articolo
50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri.
La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore (o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri) del cosiddetto preavviso di fermo, ossia di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.
Pertanto, l'unica notifica spettante nel caso di specie al debitore opponente, odierno appellante, prima dell'iscrizione del fermo, era quella del preavviso di fermo, la quale veniva regolarmente effettuata.
Avuto riguardo alle censure sollevate in ordine alla asserita inesistenza della notifica a mezzo pec in quanto proveniente da un indirizzo del mittente non presente nei pubblici registri, si Controparte_1
evidenzia che la notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento è specificamente disciplinata dal disposto contenuto in seno all'art. 26, secondo comma, D.P.R. 602/1973 a tenore del quale: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11
9 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”
Pertanto, tale norma speciale focalizza evidentemente l'attenzione sull'individuazione del (solo) indirizzo
PEC a cui rivolgere ed indirizzare la notifica della cartella, per la naturale centralità di tale momento ai fini della conoscibilità dell'atto da parte del destinatario e dunque per garantirne il diritto al contraddittorio ovvero alla difesa.
Al contempo, la predetta disposizione non prevede che la notifica provenga altresì da un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
La previsione di cui all'art. 26 succitato, si pone in funzione di garanzia del contribuente destinatario della notifica, mentre nessuna particolare tutela può invece derivare al contribuente dalla verifica che l'indirizzo di provenienza sia o meno censito in un qualche pubblico registro, salvo ovviamente il caso di assoluta incertezza sul mittente, che pacificamente non ricorre nel caso di specie, dal momento che il dominio PEC da cui proveniva la notifica, assegnato ad , reca esattamente la Controparte_1
denominazione del mittente, non lasciando spazio a fraintendimenti circa il soggetto da cui l'atto promana.
Si osserva inoltre che l'art.
3-bis co. 1 della l. 53/94, cui fa riferimento l'appellante è una norma che, come emerge dalla semplice lettura della rubrica legis dell'articolo anzidetto, si riferisce alla differente disciplina che regola invece la “Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”, non estensibile e non applicabile al caso di specie, come correttamente sostenuto nella sentenza impugnata dal Giudice di prime cure e non ha, quindi, una portata di carattere generale per ogni tipo di notifica via pec.
Si richiama sul punto un recente arresto della Suprema Corte a Sezioni Unite, sentenza n. 15979/22, nella quale è stato precisato come la rigidità del sistema delle notifiche digitali realizzi il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, laddove, al contrario, nessuna incertezza si pone ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC.
D'altra parte l'odierno appellante si è compiutamente difeso in ordine al preavviso di fermo in questione, dimostrando di aver avuto piena conoscenza dell'atto; sicché, quand'anche la notifica fosse affetta da un vizio di nullità, essa sarebbe stata ampiamente sanata.
10 Svolte tutte queste doverose premesse, si evidenzia che, nel caso di specie, sulla base della documentazione riversata in atti, sin dal primo grado di giudizio, dalla convenuta/appellata (per la quale sono da intendersi richiamate tutte le considerazioni sinora esposte in tema di conformità e validità), appare altresì provata la notifica di ciascuna cartella di pagamento sottesa all'atto di fermo impugnato.
Dette cartelle sono state notificate nell'anno 2017, sicché stante anche la rituale notificazione del preavviso di fermo in data 23.6.2018 (e del suo effetto interruttivo), nessuna prescrizione si era maturata al momento della proposizione del ricorso in opposizione. Né, per altro verso, alcuna censura è stata mossa nei confronti dei verbali di accertamento sottesi.
Da ultimo, non si ritiene di non poter accogliere neppure la doglianza dell'appellante in ordine all'uso a fini professionali del veicolo gravato dal fermo, in quanto questi non ha provato in alcun modo detta circostanza dedotta. Per giunta trattasi di vizio proprio del preavviso di fermo che doveva essere fatto valere entro venti giorni dalla notifica dello stesso (laddove l'opposizione è stata promossa nel 2022).
La sentenza di primo grado va dunque confermata.
Conseguono le statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate a favore di parte appellata. Le stesse sono liquidate in conformità ai parametri di cui alle vigenti tabelle ministeriali (aggiornate dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022), in relazione al valore della causa
(scaglione di valore da Euro 1.101,00 ad Euro 5.200,00), fatta applicazione dei valori medi previsti, riferiti alle fasi effettivamente svolte: Euro 425,00 per la fase di studio;
Euro 425,00 per la fase introduttiva ed
Euro 851,00 per la fase decisionale e così complessivamente Euro 1.701,00 oltre 15% spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Da ultimo, va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del
2002 per il pagamento da parte dell'appellante di ulteriore importo di Euro 43,00, pari al contributo unificato già versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Roma, Sez. XIII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro , avverso la sentenza del Giudice di Pace civile di Roma, n. Controparte_1
13905/2023, RG 37712/22 del 15.06.2023, depositata in Cancelleria il 21.06.23¸così provvede:
1. Rigetta l'appello;
11 2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado a favore della parte appellata, liquidate così complessivamente in Euro 1.701,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. Condanna l'appellante, ex art. 13, co. 1 quater D.P.R. n. 115/2002 al pagamento dell'ulteriore importo di
Euro 43,00, a titolo di ulteriore contributo unificato.
Roma, 18.03.2025
Il Giudice
Dott. Guido Marcelli
Sentenza redatta Sentenza redatta con la collaborazione del tirocinante G.O.P. Avv. Livia Masini
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