Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore-
Dato atto che l'udienza di discussione del 5 marzo 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e che le parti hanno depositato note scritte;
all'esito della camera di consiglio del 5 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2113/24 R.G. e vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di appello, dall'avv. Marzia De
Mari, (C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2
studio in Napoli, alla Via Vannella Gaetani n. 3
APPELLANTE
RGn°2113/2024-Sentenza
- 1 -
CONTRO
(C.F. ), nata a [...], il [...], CP_1 C.F._3
rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Kevin Pietropaoli, (C.F.
), presso il cui studio in Napoli, al viale Letizia n. 3, è C.F._4
elettivamente domiciliata.
APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva, innanzi al CP_1
Tribunale di Nola, al fine di ottenere il pagamento di canoni di Parte_1
locazione, oneri condominiali, spese per forniture e mancato preavviso di rilascio di un immobile. Asseriva parte attrice che il convenuto, in qualità di erede e convivente della conduttrice , alla morte di quest'ultima, occorsa in data 16 Persona_1
dicembre 2015, era subentrato nel contratto di locazione, dell'immobile sito in
Cercola (Na) alla Via Europa n. 3 A int. 12, stipulato dalla con Per_1 CP_1
in data 03.06.2009. Sosteneva, inoltre, che il suddetto immobile era stato
[...]
rilasciato senza alcun preavviso dal il quale aveva omesso, oltretutto, di Pt_1
corrispondere i canoni di locazione dal mese di novembre 2015 nonché gli oneri condominiali dal mese di luglio dello stesso anno.
1.1 Si costituiva in giudizio il convenuto che eccepiva l'intervenuta rinunzia all'eredità della genitrice nonché che il contratto era cessato al momento del decesso della stessa, non facendo egli parte del suo nucleo familiare, essendo invero stato costretto a trasferirsi presso l'abitazione della madre al fine di assisterla in considerazione dei suoi problemi di salute, provvedendo poi al rilascio dell'immobile alla sua morte.
1.2 Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.06.2023 all'esito della quale veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. RGn°2113/2024-Sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1.3 Con sentenza emessa in data 23.10.2023, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il Tribunale di Nola rigettava le domande attoree, compensando integralmente le spese di lite.
Segnatamente, il Giudice di prime cure - dopo aver precisato che la fattispecie de qua andava ricondotta all'alveo dell'art. 6 della legge n° 392/78, il quale prevede che in caso di morte del conduttore succedono nel contratto di locazione il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi - riteneva necessario valutare se il convenuto, non essendo erede, potesse considerarsi convivente abituale con la madre, ciò in quanto ai fini della successione nel contratto di locazione la convivenza deve essere stabile, pregressa ed abituale.
Sulla scorta di tale premessa, valutate le circostanze del caso e considerato che dopo poco più di un mese dalla morte della madre aveva rilasciato Parte_1
l'immobile locato - a dimostrazione che il suo intento non era quello di subentrare nel rapporto di locazione - rigettava la domanda, in quanto alcun subentro nel contratto di locazione si era verificato, dovendosi, per converso, ritenere ipso iure risolto il contratto alla morte della conduttrice, avvenuta in data 16.12.2015.
La pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite, poi, veniva giustificata considerando che la parte soccombente non poteva sapere al momento della notifica della citazione che il convenuto avrebbe rinunziato all'eredità della madre e Pt_1
che i motivi della convivenza fossero già ab origine solo transitori.
2. Avverso tale pronuncia, con atto di citazione notificato in data 23.04.2024, ha spiegato gravame, affidato ad un unico motivo, Parte_1
3. Con comparsa di costituzione e risposta del 30.07.2024 si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto integrale dell'appello poiché infondato in fatto ed CP_1
in diritto.
4. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 23.04.2024, risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata avvenuta in data
23.10.2023.
Corre mente al riguardo rilevare che, nel caso di specie – essendo stata la causa in primo grado trattata e decisa secondo il rito ordinario- la tempestività dell'appello va verificata in base alla data di notifica dell'atto di impugnazione e non alla data di
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda deposito dell'atto di gravame nella cancelleria del giudice "ad quem", in ossequio al principio di ultrattività del rito, che integra specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice, a cui esclusivamente compete il mutamento del rito con cui il processo è iniziato. ( Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20705 del 09/08/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15897 del
11/07/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 682 del 14/01/2005). Infatti, solo successivamente alla proposizione dell'impugnazione, con ordinanza del 25 settembre 2024, questa Corte ha disposto il mutamento del rito, ai sensi degli artt.
426 e 439 c.p.c., con passaggio dal rito ordinario al rito speciale, in considerazione della materia trattata.
5. Tanto debitamente premesso, l'impugnazione proposta è evidentemente infondata e merita, pertanto, di essere rigettata.
Con l'unico motivo di gravame - intitolato “Violazione e falsa applicazione art. 91 e art. 92 c.p.c. e del principio di soccombenza” - l'appellante ha censurato la statuizione della sentenza di primo grado relativa al regolamento delle spese di lite, che sono state integralmente compensate lamentando che il Giudice di prime cure, nonostante il rigetto integrale delle domande di parte attrice e l'accoglimento, altrettanto integrale, delle eccezioni formulate dal convenuto, abbia disposto la compensazione delle spese di lite in violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c.
A dire dell'impugnante, le motivazioni a sostegno della disposta compensazione esulerebbero dalle ragioni di compensazione previste dall' art. 92 c.p.c., ragioni che, da ultimo, l'art. 13 D.L. n. 132 del 2014, convertito con modificazioni nella L. n. 162 del 2014, avrebbe provveduto a tipizzare con la previsione, oltre che dell'ipotesi della soccombenza reciproca, dell'assoluta novità della questione trattata e del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Nel caso di specie, il Giudice di prime cure, compensando integralmente le spese di lite, avrebbe violato il principio della soccombenza, espressione del principio di causalità, in virtù del quale obbligata a rimborsare alle altre parti le spese del processo è la parte che, dando impulso o resistendo in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi.
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Ciò in quanto la parte attrice aveva continuato ad insistere nelle proprie richieste, pur a fronte dell'intervenuto deposito della rinuncia all'eredità e alla dimostrazione del difetto di un'abituale convivenza dell'istante con la madre.
Orbene, ritiene questa Corte distrettuale, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità espressasi in argomento, pienamente condivisibile la statuizione oggetto di censura, avente ad oggetto la compensazione integrale delle spese di lite.
Come sopra accennato, la pronuncia gravata ha motivato la pronuncia di integrale compensazione delle spese evidenziando che la locatrice non poteva sapere all'epoca dell'introduzione del giudizio che il figlio della conduttrice avrebbe rinunciato all'eredità paterna, né che i motivi della convivenza fossero ab origine solo transitori.
Trattasi di ratio decidendi che questa Corte distrettuale reputa pienamente condivisibile.
Va dunque debitamente premesso che, essendo stato il giudizio di primo grado introdotto nell'anno 2016, alla fattispecie in esame è applicabile ratione temporis l'art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione risultante per effetto della modificazione normativa di cui all'art.13, comma 1, del decreto legge n.132 del
2014, convertito in legge n.162 del 10 novembre 2014, e della pronuncia della Corte
Costituzionale n.77 del 19 aprile 2018, che ha appunto dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero – oltre che nei casi di soccombenza reciproca ovvero “nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”- anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Orbene, la Suprema Corte, occupandosi ripetutamente della disciplina in questione, ha rilevato che l'art. 92, comma 2, c.p.c.., nella parte in cui, derogando al criterio della soccombenza, consente la compensazione delle spese di lite allorché concorrano
"gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza, o l'obiettiva incertezza del diritto controverso integrano la suddetta nozione ( Cass. sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7992 del
11/03/2022; Cass. sez. L - , Ordinanza n. 21157 del 07/08/2019).
Nel caso in esame, il Giudice di prime cure ha posto correttamente in rilievo, al fine di giustificare la disposta compensazione, la circostanza che non CP_1 potesse essere a conoscenza all'epoca dell'introduzione del giudizio della rinuncia ad opera dell'appellante all'eredità materna;
effettivamente, come può agevolmente evincersi dall'esame della documentazione risultante dal fascicolo telematico di primo grado, ebbe ad iscrivere il procedimento di rinuncia Parte_1 all'eredità della madre in data 8.11.2016, e cioè successivamente Persona_1 all'iscrizione a ruolo del procedimento di primo grado, risalente al 7 aprile 2016.
Del resto, lo stesso costituendosi nel giudizio di primo grado, pur Parte_1
avendo affermato di essersi trasferito a casa della madre per esigenze temporanee, correlate alla necessità di assisterla, deduceva altresì che, per rendersi sempre reperibile per ragioni di servizio, aveva ivi trasferito la propria residenza.
Appare allora evidente che le circostanze del caso concreto, correttamente apprezzate dal primo Giudice, indubitabilmente giustificavano un'integrale compensazione delle spese di lite, essendo emerse solo in corso di causa le evenienze di fatto che hanno determinato il rigetto di domande prima facie fondate.
Pertanto, la disposta compensazione si giustificava proprio in ragione della particolarità della vicenda all'attenzione del Tribunale e dell'obiettiva incidenza di un evento sopravvenuto, quale la rinuncia all'eredità, sullo scrutinio della domanda proposta nei confronti di quale erede della madre. Parte_1
Risultano cioè inverate delle ragioni, sia gravi che eccezionali, effettivamente legittimanti una deroga al criterio della soccombenza.
In ragione degli argomenti che precedono - rivelandosi giustificata la compensazione delle spese del primo grado, in luogo della condanna di alla relativa CP_1
refusione in favore del convenuto vittorioso - la sentenza gravata deve pertanto essere confermata.
6. La soccombenza dell'appellante governa le spese di lite relative al presente grado che, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come aggiornati dal
DM n. 147/2022, si liquidano come da dispositivo che segue, in favore della parte
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda appellata, tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta e dell'entità della somma in contestazione nella presente fase di gravame (cfr.
Cass. Sez. U, Sentenza n. 19014 del 11/09/2007), e dimezzati i compensi medi in considerazione dell'entità delle questioni affrontate nel presente grado.
7. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 2727 del 2023:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite relative al presente grado in favore dell'appellata che liquida nell'importo di € 962,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge;
3) dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
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