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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 12/08/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3390/2021 Ruolo Generale promossa
da in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Parte_1 Pt_2
[...] con il patrocinio dell'Avv. Raffaella De Dominicis come da mandato in atti;
ATTRICE
contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. Aniello Schettino come da mandato in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: “Responsabilità professionale - Danni”.
Conclusioni per parte attrice: “Voglia Ill.mo Tribunale di PA, contrariis rejectis, previa ogni e più opportuna declaratoria del caso di legge, ritenuta, per i motivi di cui in premessa, la responsabilità professionale del dott. nei confronti della condannare quest'ultimo a pagare alla società attrice, Controparte_1 Parte_1 in persona del legale rappresentante, la complessiva somma di euro 59.647,15 oltre interessi legali, dalla data del dovuto al saldo effettivo. Con riserva di agire in separato giudizio per gli eventuali ulteriori danni che dovessero manifestarsi, anche in riferimento al mancato invio delle dichiarazioni per gli anni 2015, 2016 e 2018 e successivamente alla notifica del presente atto. Con vittoria delle spese del grado, diritti ed onorari, maggiorazione del 15 %, IVA e CPA sugli imponibili come per Legge”.
Conclusioni per il convenuto: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, rigettare ogni domanda come proposta da nei confronti del dott. in quanto inammissibile, improponibile, Parte_1 Controparte_1 infondata, non provata o come meglio. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre I.V.A., 4% c.p.a., rimborso forfettario spese generali.” pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto La società ha convenuto in giudizio dottore commercialista, per Parte_1 Controparte_1 vederne accertata la responsabilità contrattuale e ottenerne, per l'effetto, la condanna al pagamento della somma di 59.647,15 Euro, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento danni. A fondamento delle proprie domande ha allegato di essersi avvalsa per anni Parte_1 dell'attività professionale del dott. per la gestione dei propri adempimenti contabili e CP_1 fiscali, nell'ambito dei quali era compresa la cura della contabilità e la presentazione delle dichiarazioni per il pagamento delle imposte. Ciononostante, era emerso nel corso di ispezione CP_ della IA di NA del 04.04.2019 il mancato deposito delle dichiarazioni Iva, Irap, anno 2017 e delle dichiarazioni degli anni 2015-2016; era stato altresì inadempiuto da CP_1
l'obbligo di redazione del bilancio 2018, oggetto di specifico incarico, nonché l'obbligo di riconsegna alla società cliente della sua documentazione una volta cessato il rapporto tra le parti;
da ultimo, ha allegato l'errata compensazione tra crediti di imposta dell'anno Parte_1
2015 da parte del convenuto. I danni dei quali l'attrice ha chiesto il ristoro sono stati parametrati all'importo delle sanzioni pagate, oltre accessori, e al costo della ricostruzione ex novo della contabilità e predisposizione del bilancio 2018 da parte di altro professionista. Il convenuto si è costituito offrendo una differente ricostruzione della vicenda e chiedendo il rigetto delle richieste avversarie. In particolare, ha fatto valere la consapevolezza di CP_1 della omessa presentazione delle dichiarazioni anni 2015, 2016, 2017, l'intesa tra le Parte_1 parti di agire in quel senso e attendere la trasmissione delle cartelle esattoriali, essendo l'attrice insolvente e non in grado di fare fronte al pagamento delle imposte, l'inadempimento della società all'obbligo di pagamento del compenso al professionista fin dal 2015 e inesistenza dell'incarico di redazione del bilancio dell'esercizio 2018. Nel corso del processo sono stati ascoltati testimoni ed è stato espletato l'interrogatorio formale del legale rappresentante di parte attrice, e del convenuto Parte_2 Controparte_1
All'udienza del 17.04.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è passata in decisione.
*** La vicenda in esame attiene alla responsabilità professionale del commercialista, da valutare alla luce dei parametri di cui all'art. 1176, 2 comma, in combinato con l'art. 2236 c.c., poiché fonte negoziale alla base delle domande attoree è il contratto d'opera intercorso tra le parti, del quale sono incontroverse l'esistenza e il contenuto per quanto attiene agli obblighi, assunti dal professionista, di cura della contabilità, redazione e presentazione delle dichiarazioni per il pagamento delle imposte anni 2015-2017 di Parte_1
Rispetto a tali circostanze il convenuto non ha introdotto specifiche contestazioni, con la conseguenza che esse possono ritenersi provate in forza del principio espresso dall'art. 115 c.p.c. Sempre a fini di inquadramento generale e di delimitazione del perimetro della cognizione, va anche rilevato che gli (eventuali) inadempimenti per mancata presentazione delle dichiarazioni delle annualità 2015 e 2016 restano estranei alla controversia, poiché l'attrice non ha avanzato pagina 2 di 8 alcuna domanda di accertamento e/o condanna che li riguardi. Ne consegue anche l'ininfluenza della trasmissione della comunicazione via pec del 03.10.2017, proprio perché concernente le dichiarazioni 2015-2016 e conoscenza della loro mancata trasmissione da parte del cliente. Per la violazione accertata nel processo verbale redatto dalla IA di NA del Gruppo di PA il 04.04.2019, a seguito di accesso alla sede di in pari data, ossia la mancata Parte_1 presentazione dei modelli dichiarativi obbligatori per l'annualità di imposta 2017, pur avendo la società posto in essere ricavi desumibili dall'applicativo spesometro, sussistono, a parere di questo Giudice, l'inadempimento di e il correlato obbligo risarcitorio. Controparte_1
Come noto, nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale – in ossequio ai principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite in materia con sentenza n.13533 del 2001 – è onere dell'attore dimostrare l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare di avere adempiuto alle prestazioni oggetto del contratto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa. Parte attrice deve inoltre dare prova del danno patito in nesso eziologicamente riconducibile al negligente comportamento del professionista (così già Cass. civ. n. 9917 del 26.04.2010. per la quale la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente). Grava invece sul professionista l'onere di provare, per andare indenne da responsabilità, di aver adempiuto alle proprie obbligazioni rispettando lo standard di diligenza normativamente imposta. Come anticipato, la sussistenza del rapporto professionale non è contestata tra le parti ed è confermata dal verbale di verifica della IA di NA (letto e sottoscritto anche dalle parti in causa) in base al quale risulta che sia stato consulente e depositario delle scritture CP_1 contabili della dal 2010 fino alla revoca dell'incarico nel 2019, avvenuta Parte_1 indicativamente tra aprile e maggio 2019, allorquando il dott. dello Studio Rastelli & Per_1
Partners era intervenuto alle operazioni di verifica, in qualità di consulente della società verificata. Più precisamente, risulta che il professionista si occupava materialmente della tenuta della contabilità, provvedendo alla scritturazione e all'aggiornamento delle scritture contabili e a tutti gli adempimenti fiscali e tributari, - tra cui rientra la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi e iva - oltre che curare i rapporti bancari e gestire le situazioni debitorie dell'azienda, come confermato dalla descrizione delle attività svolte nel 2014, contenuta nella fattura n. 34/2018.
non ha dato prova di avere adempiuto all'obbligo di presentazione dei Controparte_1 dichiarativi fiscali per l'anno 2017 e, al contrario, è documentalmente dimostrata dal verbale della IA di NA di PA del 04.04.2019 e relazione allegata, la mancata presentazione. A pag. 21 del predetto verbale si legge: “le dichiarazioni fiscali per gli anni oggetto di controllo risultano presentate in data successiva ai termini di legge e solo a seguito dell'intervento degli scriventi. Le motivazioni addotte dal professionista non sono suffragate da alcun elemento documentale”. A giustificazione della violazione, risulta che abbia dichiarato ai verbalizzanti di CP_1 essersi trovato in un periodo di difficoltà nella gestione della contabilità.
pagina 3 di 8 I documenti in fascicolo attestato altresì che questi abbia proceduto alla presentazione proprio il giorno dell'accesso del personale della IA di NA presso la sede legale di Parte_1 per l'avvio della verifica fiscale, il 04.04.2019. Il convenuto ha introdotto, in sede processuale, una difesa supportata da eccezioni impeditive (insolvenza dell'attrice, suo inadempimento all'obbligo di corresponsione del compenso, accordo di mancata presentazione delle dichiarazioni anno 2017) che sono rimaste indimostrate, anzi smentite dalle testimonianze raccolte, e comunque assolutamente prive di rilievo. Infatti, il commercialista non risponde per l'omesso pagamento dei tributi da parte del cliente ma su di lui grava, invece, la responsabilità per l'omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni fiscali, trattandosi di obbligo prerogativa di quest'ultimo. Né è in alcun modo possibile collegare l'obbligo di trasmettere i dichiarativi a quello di pagamento delle imposte dal quale è autonomo e distinto. Ne è chiara dimostrazione il fatto che l'omessa presentazione è una violazione formale che si perfeziona con il solo mancato invio, come ribadito anche in ambito penale da Cass. pen. 25.01.2018, n. 3647 (citata anche dalla parte attrice), mentre il mancato versamento è obbligo successivo, distinto e di natura sostanziale il cui inadempimento prescinde dalla presentazione dei dichiarativi. Ne consegue che le difficoltà economiche del cliente possono al più rilevare in relazione al mancato pagamento dei tributi ma non incidono in alcun modo sulla responsabilità contrattuale del commercialista per la mancata trasmissione delle dichiarazioni, in coerenza con orientamento giurisprudenziale di legittimità sopra riportato (Cass. civ. n. 350/2025) che ricollega direttamente la responsabilità del professionista al semplice fatto dell'omessa presentazione dei dichiarativi fiscali senza che ciò abbia alcun rilievo in relazione alla situazione finanziaria del cliente. Analoga considerazione vale per quanto attiene alla rappresentata intesa tra e Parte_1 di non procedere al deposito delle dichiarazioni annualità 2017 e di attendere l'arrivo CP_1 delle cartelle esattoriali, poiché una pattuizione avente tale contenuto, integra accordo contrario alla legge – perciò invalido - e al codice deontologico del professionista, poiché il commercialista ha l'obbligo di espletare l'incarico affidatogli con diligenza e secondo le regole della professione (cfr. Cass. civ. 26.04.2010 n. 9916). In ragione di quanto appena esposto, neppure l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. più genericamente prospettata da – per avere ricevuto il proprio compenso dalla CP_1 cliente soltanto fino al 2015 – è in grado di elidere l'inadempimento accertato, in ragione del fatto che gli obblighi a carico del professionista non si esauriscono nel rapporto di stretta corrispettività delle prestazioni tra lui e il cliente, ma hanno una valenza ed efficacia esterna, corrispondendo la loro esecuzione a specifiche norme di legge imperative. Alla luce dei principi richiamati e delle risultanze dell'istruttoria svolta, la domanda di Pt_1
è fondata per la somma di Euro 40.354,40 a titolo di interessi, sanzioni e oneri accessori
[...] applicati dall' in conseguenza della mancata presentazione nei termini Controparte_3 delle dichiarazioni fiscali (Iva, Ires e Irap) per l'anno 2017, come da cartella di pagamento prodotta al doc. 7 attoreo.
pagina 4 di 8 Alla società attrice va ristorato anche il danno economico scaturito dalla errata compensazione tra i crediti di imposta 2014 compiuta da Delendati. Il danno, quantificato in 5.774,14 Euro e relativo a sanzioni e interessi per l'omesso versamento dell'imposta dovuta a seguito della compensazione con un credito inesistente (doc. 9 allegato all'atto di citazione) è senz'altro riconducibile all'operato del professionista, non conforme ai parametri di diligenza di cui agli articoli 1176, comma 2, e 2236 c.c., e per cui è stato regolarmente pagato, per stessa ammissione di . Controparte_1
La responsabilità del professionista non può essere esclusa sul rilievo che “la situazione contabile dell'azienda fosse così complessa da rendere difficile l'operato del professionista”, come sostenuto dal convenuto in comparsa di costituzione e ribadito nelle note conclusive depositate il 25.06.2025. Si osserva, infatti, che la compensazione tra i crediti di imposta non rappresentava una novità nell'ambito della normativa fiscale dell'epoca, e non si comprende come, sotto questo profilo, la situazione dell'azienda potesse rivelarsi complessa per il professionista che seguiva già da diverso tempo la posizione della società sotto molteplici aspetti. L'atto di recupero n. THLCR2021P400014 evidenzia che per il periodo d'imposta considerato non è stato riscontrato dalla dichiarazione presentata (Unico PF-Unico Società di persone/capitali-Unico Enti non Iva-Modello Irap) l'importo del credito Controparte_4 utilizzato in compensazione. Non si tratta, quindi, di un errore del commercialista nell'interpretazione di una norma in tema di compensazione tributaria, dovuto all'assenza di prassi interpretative e all'ambiguità del testo di legge, che avrebbe potuto rilevare ex art. 2236 c.c. In altri termini, la questione tributaria affrontata non presentava le caratteristiche di speciale difficoltà portate dall'art. 2236 c.c., “nozione che ricomprende non solo la necessità di risolvere problemi insolubili o assolutamente aleatori, ma anche l'esigenza di affrontare problemi tecnici nuovi, di speciale complessità, che richiedano un impegno intellettuale superiore alla media, o che non siano ancora adeguatamente studiati dalla scienza” (Cass. civ., Sez. 3, n. 16275 del 31/07/2015). Non risulta neppure che abbia comunicato a l'irregolarità dell'operazione, CP_1 Parte_1 contravvenendo al dovere prospettare al cliente sia le soluzioni praticabili, che quelle non praticabili, così da porlo nelle condizioni di scegliere secondo il migliore interesse (Cassazione Civile sez. III, 27/05/2019, n. 14387). La richiesta risarcitoria correlata alla mancata redazione del bilancio di esercizio 2018 da parte di può essere accolta solo in parte. Controparte_1
Viste le risultanze istruttorie, non vi sono ragioni di dubitare che la predisposizione del bilancio e delle dichiarazioni fiscali 2018 fosse un obbligo gravante sul commercialista odierno convenuto. La testimonianza del nuovo professionista incaricato, dott. conferma che tale Persona_2 adempimento era stato assunto dal “sì, è vero, io subentrai nel maggio 2019 e quindi CP_1 tutta la documentazione era ancora in possesso del collega lo sentì al riguardo e mi CP_1 confermò che avrebbe provveduto lui a redigere il bilancio e predisporre gli adempimenti fiscali relativi all'anno 2018. In realtà, non lo fece in quanto fui io stesso a provvedere…” (ud.
pagina 5 di 8 13.07.2023), come riferito anche da (ud. 13.07.2023) e già dichiarato da Testimone_1 Tes_2
(ud. 12.01.2023).
[...]
Ma soprattutto il convenuto, che inizialmente aveva affermato che l'incombente di redigere il bilancio 2018 spettasse al professionista subentrato nell'incarico, in sede di interrogatorio formale riconosce che la redazione del bilancio fosse un proprio compito, rimasto inadempiuto:
“mi sono reso disponibile a predisporre le attività citate nei capitoli 2 e 3 [bilancio e dichiarazioni fiscali del 2018] ma a patto che mi venissero pagate le mie competenze;
l'ultimo anno in cui sono stato pagato fu il 2014 e quindi non feci le attività richieste per tale motivo” (ud. 19.09.2023). La circostanza, tra l'altro, emerge nitidamente dal decreto n. 1288 del 19.02.2020 (confermato con provvedimento n. 3033 dell'8.04.2020) nel quale si accerta che il Delendati abbia disatteso l'impegno assunto di depositare il bilancio 2018 della entro il 19.01.2020, oltre a non Parte_1 aver restituito la relativa documentazione contabile e fiscale – il che avrebbe potuto determinare un pregiudizio grave e irreparabile per che rischiava di non ottenere il rinnovo dei Parte_1 fidi, necessari per garantire l'operatività della società. Accertato l'inadempimento del commercialista, per valutare la fondatezza della pretesa risarcitoria occorre esaminare l'eccezione di inadempimento sollevata dal convenuto, che qui rileva senz'altro anche per quanto attiene alla valutazione di stretta corrispettività della prestazione erogata e compenso pagato al vecchio e al nuovo professionista, onde evitare duplicazioni di oneri o, per contro, vantaggi economici ingiustificati per l'attrice. L'attrice si limita a far riferimento al “principio consolidato per cui il professionista, una volta accettato l'incarico, non possa addurre quale ragione di inadempimento il mancato pagamento dell'onorario che può giustificare, al più, una rinuncia al mandato ma non l'inadempimento degli obblighi assunti” e a definire il mancato pagamento del compenso al professionista
“irrilevante” e “indimostrato” (note conclusive depositate il 27.06.2025). Tuttavia, sul piano probatorio, sempre richiamando il principio già citato stabilito dalla Suprema Corte Sezioni Unite nella sentenza n. 13533/2001, va precisato che eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione(Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021). Era a dover provare l'adempimento della propria obbligazione, e dunque di aver Parte_1 corrisposto il pagamento del compenso al commercialista eccipiente. Così non è stato, dal momento che gli ultimi compensi percepiti dal risultano essere CP_1 quelli di cui alla fattura n. 34/2018, relativi alle competenze del 2014, il che da un lato conferma le doglianze del commercialista (invero non contestate dalla società attrice) e dall'altro solleva alcune perplessità sul fatto che tale eccezione sia stata sollevata in buona fede, considerato che è stata resa nota alla controparte solo in occasione del presente giudizio, e che nel corso pluriennale del rapporto esistente tra le parti il pagamento delle competenze avveniva molti anni dopo l'esecuzione dell'attività.
pagina 6 di 8 Nel caso di specie, invece, l'istruttoria svolta dimostra che l'incarico di predisporre il bilancio e le dichiarazioni fiscali del 2018 non rientrasse nel “mandato omnicomprensivo” intercorrente tra le parti sin dal 2010 e revocato durante lo svolgimento dell'attività ispettiva della IA di NA (tra aprile e maggio 2019) in relazione al quale il convenuto lamenta il mancato pagamento del compenso, ma fosse oggetto di un ulteriore incarico, sorto dopo la revoca del precedente, per ragioni di opportunità, dal momento che tutta la documentazione contabile era ancora nella disponibilità di e revocato formalmente con pec del 27.01.2020 (doc. 3 CP_1 allegato all'atto di citazione). Se anche vi fossero inadempimenti di relativi ai compensi per le annualità dal 2014 Parte_1 in poi, secondo quanto affermato dal convenuto in sede di costituzione (ma non oggetto di domanda riconvenzionale) questi, per le ragioni già esposte, non giustificano il rifiuto di eseguire un nuovo incarico autonomamente conferito e accettato nonostante le inadempienze pregresse da parte della società attrice. Il danno che sostiene di aver subito in conseguenza dell'inadempimento del Parte_1
è rappresentato dal compenso del nuovo commercialista per la predisposizione del CP_1 bilancio e le dichiarazioni fiscali del 2018, pari ad 11.956,00 Euro (parcelle di Rastelli & Partners
- doc. 8 allegato all'atto di citazione) interamente corrisposto, come riferito dallo stesso: “venni pagato dalla per tali adempimenti” (testimonianza ud. 13.07.2023). Pt_1 Persona_2
Tuttavia, dal momento che non risulta che al convenuto sia stato pagato il compenso per l'incarico di redazione del bilancio e delle dichiarazioni fiscali del 2018, l'integrale accoglimento della domanda risarcitoria finirebbe con il determinare un indebito arricchimento della società attrice. L'operazione di determinazione del danno subito non può dunque che partire dalla cifra effettivamente corrisposta al nuovo professionista, decurtandovi l'importo che la società avrebbe dovuto corrispondere al precedente commercialista per lo stesso adempimento, che rappresenta di certo un costo che la società avrebbe comunque dovuto sopportare. Per fare ciò, si devono prendere come riferimento i parametri presenti nell'unica fattura emessa dal Delendati agli atti di causa, dalla quale si desume che il compenso per l'attività relativa alle dichiarazioni fiscali e alla predisposizione del bilancio ammonta ad € 4350, 00 (250,00 + 3.000,00 + 650,00 + 450,00 corrispondenti alla 2, 3, 4 e 5 voce della fattura) oltre IVA al 22% e CNPAC al 4%, per un totale di 5.519,28 Euro. Il pregiudizio effettivamente subito dall'attrice ammonta quindi ad 6.436,72 Euro. Concludendo, parte convenuta va condannata al pagamento della somma di 52.565,26 favore di parte attrice a titolo di risarcimento del danno cagionato per inadempimento professionale, oltre interessi legali a far tempo dalla data della domanda sino al giorno dell'effettivo saldo, ritenuti integralmente satisfattivi del danno da ritardato pagamento. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano coma da dispositivo che segue sulla base dei parametri del DM 55/2014 come aggiornati, facendo riferimento ai valori medi di scaglione.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa da nei confronti di , ogni altra istanza ed eccezione Parte_1 Controparte_1 disattesa, così decide:
- accertato l'inadempimento contrattuale del convenuto per le ragioni e nei limiti indicati in motivazione, dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1 della somma di 52.565,26 Euro a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla
[...] domanda al saldo effettivo;
- condanna a rifondare a le spese di lite sostenute, liquidate in Controparte_1 Parte_1
14.103,00 Euro per compenso, 786,00 Euro per anticipazioni, oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge.
PA, 12 agosto 2025 Il Giudice Cristina Ferrari
pagina 8 di 8
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3390/2021 Ruolo Generale promossa
da in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Parte_1 Pt_2
[...] con il patrocinio dell'Avv. Raffaella De Dominicis come da mandato in atti;
ATTRICE
contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. Aniello Schettino come da mandato in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: “Responsabilità professionale - Danni”.
Conclusioni per parte attrice: “Voglia Ill.mo Tribunale di PA, contrariis rejectis, previa ogni e più opportuna declaratoria del caso di legge, ritenuta, per i motivi di cui in premessa, la responsabilità professionale del dott. nei confronti della condannare quest'ultimo a pagare alla società attrice, Controparte_1 Parte_1 in persona del legale rappresentante, la complessiva somma di euro 59.647,15 oltre interessi legali, dalla data del dovuto al saldo effettivo. Con riserva di agire in separato giudizio per gli eventuali ulteriori danni che dovessero manifestarsi, anche in riferimento al mancato invio delle dichiarazioni per gli anni 2015, 2016 e 2018 e successivamente alla notifica del presente atto. Con vittoria delle spese del grado, diritti ed onorari, maggiorazione del 15 %, IVA e CPA sugli imponibili come per Legge”.
Conclusioni per il convenuto: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, rigettare ogni domanda come proposta da nei confronti del dott. in quanto inammissibile, improponibile, Parte_1 Controparte_1 infondata, non provata o come meglio. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre I.V.A., 4% c.p.a., rimborso forfettario spese generali.” pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto La società ha convenuto in giudizio dottore commercialista, per Parte_1 Controparte_1 vederne accertata la responsabilità contrattuale e ottenerne, per l'effetto, la condanna al pagamento della somma di 59.647,15 Euro, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento danni. A fondamento delle proprie domande ha allegato di essersi avvalsa per anni Parte_1 dell'attività professionale del dott. per la gestione dei propri adempimenti contabili e CP_1 fiscali, nell'ambito dei quali era compresa la cura della contabilità e la presentazione delle dichiarazioni per il pagamento delle imposte. Ciononostante, era emerso nel corso di ispezione CP_ della IA di NA del 04.04.2019 il mancato deposito delle dichiarazioni Iva, Irap, anno 2017 e delle dichiarazioni degli anni 2015-2016; era stato altresì inadempiuto da CP_1
l'obbligo di redazione del bilancio 2018, oggetto di specifico incarico, nonché l'obbligo di riconsegna alla società cliente della sua documentazione una volta cessato il rapporto tra le parti;
da ultimo, ha allegato l'errata compensazione tra crediti di imposta dell'anno Parte_1
2015 da parte del convenuto. I danni dei quali l'attrice ha chiesto il ristoro sono stati parametrati all'importo delle sanzioni pagate, oltre accessori, e al costo della ricostruzione ex novo della contabilità e predisposizione del bilancio 2018 da parte di altro professionista. Il convenuto si è costituito offrendo una differente ricostruzione della vicenda e chiedendo il rigetto delle richieste avversarie. In particolare, ha fatto valere la consapevolezza di CP_1 della omessa presentazione delle dichiarazioni anni 2015, 2016, 2017, l'intesa tra le Parte_1 parti di agire in quel senso e attendere la trasmissione delle cartelle esattoriali, essendo l'attrice insolvente e non in grado di fare fronte al pagamento delle imposte, l'inadempimento della società all'obbligo di pagamento del compenso al professionista fin dal 2015 e inesistenza dell'incarico di redazione del bilancio dell'esercizio 2018. Nel corso del processo sono stati ascoltati testimoni ed è stato espletato l'interrogatorio formale del legale rappresentante di parte attrice, e del convenuto Parte_2 Controparte_1
All'udienza del 17.04.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è passata in decisione.
*** La vicenda in esame attiene alla responsabilità professionale del commercialista, da valutare alla luce dei parametri di cui all'art. 1176, 2 comma, in combinato con l'art. 2236 c.c., poiché fonte negoziale alla base delle domande attoree è il contratto d'opera intercorso tra le parti, del quale sono incontroverse l'esistenza e il contenuto per quanto attiene agli obblighi, assunti dal professionista, di cura della contabilità, redazione e presentazione delle dichiarazioni per il pagamento delle imposte anni 2015-2017 di Parte_1
Rispetto a tali circostanze il convenuto non ha introdotto specifiche contestazioni, con la conseguenza che esse possono ritenersi provate in forza del principio espresso dall'art. 115 c.p.c. Sempre a fini di inquadramento generale e di delimitazione del perimetro della cognizione, va anche rilevato che gli (eventuali) inadempimenti per mancata presentazione delle dichiarazioni delle annualità 2015 e 2016 restano estranei alla controversia, poiché l'attrice non ha avanzato pagina 2 di 8 alcuna domanda di accertamento e/o condanna che li riguardi. Ne consegue anche l'ininfluenza della trasmissione della comunicazione via pec del 03.10.2017, proprio perché concernente le dichiarazioni 2015-2016 e conoscenza della loro mancata trasmissione da parte del cliente. Per la violazione accertata nel processo verbale redatto dalla IA di NA del Gruppo di PA il 04.04.2019, a seguito di accesso alla sede di in pari data, ossia la mancata Parte_1 presentazione dei modelli dichiarativi obbligatori per l'annualità di imposta 2017, pur avendo la società posto in essere ricavi desumibili dall'applicativo spesometro, sussistono, a parere di questo Giudice, l'inadempimento di e il correlato obbligo risarcitorio. Controparte_1
Come noto, nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale – in ossequio ai principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite in materia con sentenza n.13533 del 2001 – è onere dell'attore dimostrare l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare di avere adempiuto alle prestazioni oggetto del contratto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa. Parte attrice deve inoltre dare prova del danno patito in nesso eziologicamente riconducibile al negligente comportamento del professionista (così già Cass. civ. n. 9917 del 26.04.2010. per la quale la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente). Grava invece sul professionista l'onere di provare, per andare indenne da responsabilità, di aver adempiuto alle proprie obbligazioni rispettando lo standard di diligenza normativamente imposta. Come anticipato, la sussistenza del rapporto professionale non è contestata tra le parti ed è confermata dal verbale di verifica della IA di NA (letto e sottoscritto anche dalle parti in causa) in base al quale risulta che sia stato consulente e depositario delle scritture CP_1 contabili della dal 2010 fino alla revoca dell'incarico nel 2019, avvenuta Parte_1 indicativamente tra aprile e maggio 2019, allorquando il dott. dello Studio Rastelli & Per_1
Partners era intervenuto alle operazioni di verifica, in qualità di consulente della società verificata. Più precisamente, risulta che il professionista si occupava materialmente della tenuta della contabilità, provvedendo alla scritturazione e all'aggiornamento delle scritture contabili e a tutti gli adempimenti fiscali e tributari, - tra cui rientra la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi e iva - oltre che curare i rapporti bancari e gestire le situazioni debitorie dell'azienda, come confermato dalla descrizione delle attività svolte nel 2014, contenuta nella fattura n. 34/2018.
non ha dato prova di avere adempiuto all'obbligo di presentazione dei Controparte_1 dichiarativi fiscali per l'anno 2017 e, al contrario, è documentalmente dimostrata dal verbale della IA di NA di PA del 04.04.2019 e relazione allegata, la mancata presentazione. A pag. 21 del predetto verbale si legge: “le dichiarazioni fiscali per gli anni oggetto di controllo risultano presentate in data successiva ai termini di legge e solo a seguito dell'intervento degli scriventi. Le motivazioni addotte dal professionista non sono suffragate da alcun elemento documentale”. A giustificazione della violazione, risulta che abbia dichiarato ai verbalizzanti di CP_1 essersi trovato in un periodo di difficoltà nella gestione della contabilità.
pagina 3 di 8 I documenti in fascicolo attestato altresì che questi abbia proceduto alla presentazione proprio il giorno dell'accesso del personale della IA di NA presso la sede legale di Parte_1 per l'avvio della verifica fiscale, il 04.04.2019. Il convenuto ha introdotto, in sede processuale, una difesa supportata da eccezioni impeditive (insolvenza dell'attrice, suo inadempimento all'obbligo di corresponsione del compenso, accordo di mancata presentazione delle dichiarazioni anno 2017) che sono rimaste indimostrate, anzi smentite dalle testimonianze raccolte, e comunque assolutamente prive di rilievo. Infatti, il commercialista non risponde per l'omesso pagamento dei tributi da parte del cliente ma su di lui grava, invece, la responsabilità per l'omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni fiscali, trattandosi di obbligo prerogativa di quest'ultimo. Né è in alcun modo possibile collegare l'obbligo di trasmettere i dichiarativi a quello di pagamento delle imposte dal quale è autonomo e distinto. Ne è chiara dimostrazione il fatto che l'omessa presentazione è una violazione formale che si perfeziona con il solo mancato invio, come ribadito anche in ambito penale da Cass. pen. 25.01.2018, n. 3647 (citata anche dalla parte attrice), mentre il mancato versamento è obbligo successivo, distinto e di natura sostanziale il cui inadempimento prescinde dalla presentazione dei dichiarativi. Ne consegue che le difficoltà economiche del cliente possono al più rilevare in relazione al mancato pagamento dei tributi ma non incidono in alcun modo sulla responsabilità contrattuale del commercialista per la mancata trasmissione delle dichiarazioni, in coerenza con orientamento giurisprudenziale di legittimità sopra riportato (Cass. civ. n. 350/2025) che ricollega direttamente la responsabilità del professionista al semplice fatto dell'omessa presentazione dei dichiarativi fiscali senza che ciò abbia alcun rilievo in relazione alla situazione finanziaria del cliente. Analoga considerazione vale per quanto attiene alla rappresentata intesa tra e Parte_1 di non procedere al deposito delle dichiarazioni annualità 2017 e di attendere l'arrivo CP_1 delle cartelle esattoriali, poiché una pattuizione avente tale contenuto, integra accordo contrario alla legge – perciò invalido - e al codice deontologico del professionista, poiché il commercialista ha l'obbligo di espletare l'incarico affidatogli con diligenza e secondo le regole della professione (cfr. Cass. civ. 26.04.2010 n. 9916). In ragione di quanto appena esposto, neppure l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. più genericamente prospettata da – per avere ricevuto il proprio compenso dalla CP_1 cliente soltanto fino al 2015 – è in grado di elidere l'inadempimento accertato, in ragione del fatto che gli obblighi a carico del professionista non si esauriscono nel rapporto di stretta corrispettività delle prestazioni tra lui e il cliente, ma hanno una valenza ed efficacia esterna, corrispondendo la loro esecuzione a specifiche norme di legge imperative. Alla luce dei principi richiamati e delle risultanze dell'istruttoria svolta, la domanda di Pt_1
è fondata per la somma di Euro 40.354,40 a titolo di interessi, sanzioni e oneri accessori
[...] applicati dall' in conseguenza della mancata presentazione nei termini Controparte_3 delle dichiarazioni fiscali (Iva, Ires e Irap) per l'anno 2017, come da cartella di pagamento prodotta al doc. 7 attoreo.
pagina 4 di 8 Alla società attrice va ristorato anche il danno economico scaturito dalla errata compensazione tra i crediti di imposta 2014 compiuta da Delendati. Il danno, quantificato in 5.774,14 Euro e relativo a sanzioni e interessi per l'omesso versamento dell'imposta dovuta a seguito della compensazione con un credito inesistente (doc. 9 allegato all'atto di citazione) è senz'altro riconducibile all'operato del professionista, non conforme ai parametri di diligenza di cui agli articoli 1176, comma 2, e 2236 c.c., e per cui è stato regolarmente pagato, per stessa ammissione di . Controparte_1
La responsabilità del professionista non può essere esclusa sul rilievo che “la situazione contabile dell'azienda fosse così complessa da rendere difficile l'operato del professionista”, come sostenuto dal convenuto in comparsa di costituzione e ribadito nelle note conclusive depositate il 25.06.2025. Si osserva, infatti, che la compensazione tra i crediti di imposta non rappresentava una novità nell'ambito della normativa fiscale dell'epoca, e non si comprende come, sotto questo profilo, la situazione dell'azienda potesse rivelarsi complessa per il professionista che seguiva già da diverso tempo la posizione della società sotto molteplici aspetti. L'atto di recupero n. THLCR2021P400014 evidenzia che per il periodo d'imposta considerato non è stato riscontrato dalla dichiarazione presentata (Unico PF-Unico Società di persone/capitali-Unico Enti non Iva-Modello Irap) l'importo del credito Controparte_4 utilizzato in compensazione. Non si tratta, quindi, di un errore del commercialista nell'interpretazione di una norma in tema di compensazione tributaria, dovuto all'assenza di prassi interpretative e all'ambiguità del testo di legge, che avrebbe potuto rilevare ex art. 2236 c.c. In altri termini, la questione tributaria affrontata non presentava le caratteristiche di speciale difficoltà portate dall'art. 2236 c.c., “nozione che ricomprende non solo la necessità di risolvere problemi insolubili o assolutamente aleatori, ma anche l'esigenza di affrontare problemi tecnici nuovi, di speciale complessità, che richiedano un impegno intellettuale superiore alla media, o che non siano ancora adeguatamente studiati dalla scienza” (Cass. civ., Sez. 3, n. 16275 del 31/07/2015). Non risulta neppure che abbia comunicato a l'irregolarità dell'operazione, CP_1 Parte_1 contravvenendo al dovere prospettare al cliente sia le soluzioni praticabili, che quelle non praticabili, così da porlo nelle condizioni di scegliere secondo il migliore interesse (Cassazione Civile sez. III, 27/05/2019, n. 14387). La richiesta risarcitoria correlata alla mancata redazione del bilancio di esercizio 2018 da parte di può essere accolta solo in parte. Controparte_1
Viste le risultanze istruttorie, non vi sono ragioni di dubitare che la predisposizione del bilancio e delle dichiarazioni fiscali 2018 fosse un obbligo gravante sul commercialista odierno convenuto. La testimonianza del nuovo professionista incaricato, dott. conferma che tale Persona_2 adempimento era stato assunto dal “sì, è vero, io subentrai nel maggio 2019 e quindi CP_1 tutta la documentazione era ancora in possesso del collega lo sentì al riguardo e mi CP_1 confermò che avrebbe provveduto lui a redigere il bilancio e predisporre gli adempimenti fiscali relativi all'anno 2018. In realtà, non lo fece in quanto fui io stesso a provvedere…” (ud.
pagina 5 di 8 13.07.2023), come riferito anche da (ud. 13.07.2023) e già dichiarato da Testimone_1 Tes_2
(ud. 12.01.2023).
[...]
Ma soprattutto il convenuto, che inizialmente aveva affermato che l'incombente di redigere il bilancio 2018 spettasse al professionista subentrato nell'incarico, in sede di interrogatorio formale riconosce che la redazione del bilancio fosse un proprio compito, rimasto inadempiuto:
“mi sono reso disponibile a predisporre le attività citate nei capitoli 2 e 3 [bilancio e dichiarazioni fiscali del 2018] ma a patto che mi venissero pagate le mie competenze;
l'ultimo anno in cui sono stato pagato fu il 2014 e quindi non feci le attività richieste per tale motivo” (ud. 19.09.2023). La circostanza, tra l'altro, emerge nitidamente dal decreto n. 1288 del 19.02.2020 (confermato con provvedimento n. 3033 dell'8.04.2020) nel quale si accerta che il Delendati abbia disatteso l'impegno assunto di depositare il bilancio 2018 della entro il 19.01.2020, oltre a non Parte_1 aver restituito la relativa documentazione contabile e fiscale – il che avrebbe potuto determinare un pregiudizio grave e irreparabile per che rischiava di non ottenere il rinnovo dei Parte_1 fidi, necessari per garantire l'operatività della società. Accertato l'inadempimento del commercialista, per valutare la fondatezza della pretesa risarcitoria occorre esaminare l'eccezione di inadempimento sollevata dal convenuto, che qui rileva senz'altro anche per quanto attiene alla valutazione di stretta corrispettività della prestazione erogata e compenso pagato al vecchio e al nuovo professionista, onde evitare duplicazioni di oneri o, per contro, vantaggi economici ingiustificati per l'attrice. L'attrice si limita a far riferimento al “principio consolidato per cui il professionista, una volta accettato l'incarico, non possa addurre quale ragione di inadempimento il mancato pagamento dell'onorario che può giustificare, al più, una rinuncia al mandato ma non l'inadempimento degli obblighi assunti” e a definire il mancato pagamento del compenso al professionista
“irrilevante” e “indimostrato” (note conclusive depositate il 27.06.2025). Tuttavia, sul piano probatorio, sempre richiamando il principio già citato stabilito dalla Suprema Corte Sezioni Unite nella sentenza n. 13533/2001, va precisato che eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione(Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021). Era a dover provare l'adempimento della propria obbligazione, e dunque di aver Parte_1 corrisposto il pagamento del compenso al commercialista eccipiente. Così non è stato, dal momento che gli ultimi compensi percepiti dal risultano essere CP_1 quelli di cui alla fattura n. 34/2018, relativi alle competenze del 2014, il che da un lato conferma le doglianze del commercialista (invero non contestate dalla società attrice) e dall'altro solleva alcune perplessità sul fatto che tale eccezione sia stata sollevata in buona fede, considerato che è stata resa nota alla controparte solo in occasione del presente giudizio, e che nel corso pluriennale del rapporto esistente tra le parti il pagamento delle competenze avveniva molti anni dopo l'esecuzione dell'attività.
pagina 6 di 8 Nel caso di specie, invece, l'istruttoria svolta dimostra che l'incarico di predisporre il bilancio e le dichiarazioni fiscali del 2018 non rientrasse nel “mandato omnicomprensivo” intercorrente tra le parti sin dal 2010 e revocato durante lo svolgimento dell'attività ispettiva della IA di NA (tra aprile e maggio 2019) in relazione al quale il convenuto lamenta il mancato pagamento del compenso, ma fosse oggetto di un ulteriore incarico, sorto dopo la revoca del precedente, per ragioni di opportunità, dal momento che tutta la documentazione contabile era ancora nella disponibilità di e revocato formalmente con pec del 27.01.2020 (doc. 3 CP_1 allegato all'atto di citazione). Se anche vi fossero inadempimenti di relativi ai compensi per le annualità dal 2014 Parte_1 in poi, secondo quanto affermato dal convenuto in sede di costituzione (ma non oggetto di domanda riconvenzionale) questi, per le ragioni già esposte, non giustificano il rifiuto di eseguire un nuovo incarico autonomamente conferito e accettato nonostante le inadempienze pregresse da parte della società attrice. Il danno che sostiene di aver subito in conseguenza dell'inadempimento del Parte_1
è rappresentato dal compenso del nuovo commercialista per la predisposizione del CP_1 bilancio e le dichiarazioni fiscali del 2018, pari ad 11.956,00 Euro (parcelle di Rastelli & Partners
- doc. 8 allegato all'atto di citazione) interamente corrisposto, come riferito dallo stesso: “venni pagato dalla per tali adempimenti” (testimonianza ud. 13.07.2023). Pt_1 Persona_2
Tuttavia, dal momento che non risulta che al convenuto sia stato pagato il compenso per l'incarico di redazione del bilancio e delle dichiarazioni fiscali del 2018, l'integrale accoglimento della domanda risarcitoria finirebbe con il determinare un indebito arricchimento della società attrice. L'operazione di determinazione del danno subito non può dunque che partire dalla cifra effettivamente corrisposta al nuovo professionista, decurtandovi l'importo che la società avrebbe dovuto corrispondere al precedente commercialista per lo stesso adempimento, che rappresenta di certo un costo che la società avrebbe comunque dovuto sopportare. Per fare ciò, si devono prendere come riferimento i parametri presenti nell'unica fattura emessa dal Delendati agli atti di causa, dalla quale si desume che il compenso per l'attività relativa alle dichiarazioni fiscali e alla predisposizione del bilancio ammonta ad € 4350, 00 (250,00 + 3.000,00 + 650,00 + 450,00 corrispondenti alla 2, 3, 4 e 5 voce della fattura) oltre IVA al 22% e CNPAC al 4%, per un totale di 5.519,28 Euro. Il pregiudizio effettivamente subito dall'attrice ammonta quindi ad 6.436,72 Euro. Concludendo, parte convenuta va condannata al pagamento della somma di 52.565,26 favore di parte attrice a titolo di risarcimento del danno cagionato per inadempimento professionale, oltre interessi legali a far tempo dalla data della domanda sino al giorno dell'effettivo saldo, ritenuti integralmente satisfattivi del danno da ritardato pagamento. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano coma da dispositivo che segue sulla base dei parametri del DM 55/2014 come aggiornati, facendo riferimento ai valori medi di scaglione.
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P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa da nei confronti di , ogni altra istanza ed eccezione Parte_1 Controparte_1 disattesa, così decide:
- accertato l'inadempimento contrattuale del convenuto per le ragioni e nei limiti indicati in motivazione, dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1 della somma di 52.565,26 Euro a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla
[...] domanda al saldo effettivo;
- condanna a rifondare a le spese di lite sostenute, liquidate in Controparte_1 Parte_1
14.103,00 Euro per compenso, 786,00 Euro per anticipazioni, oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge.
PA, 12 agosto 2025 Il Giudice Cristina Ferrari
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