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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 19/12/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 749/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 749/2025, promossa con ricorso depositato il 24/02/2025 da:
1. Parte_1 nato a [...] il [...], residente in [...], cittadinanza italiana, Codice Fiscale , CodiceFiscale_1
e
2. Parte_2 nata a [...] il [...], residente in [...], cittadinanza italiana, Codice Fiscale , CodiceFiscale_2 entrambi con l'Avv. Michela Longo del Foro di Varese,
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in IA (VA), in data 14 febbraio 1988,
(anno 1988 atto n. 1 parte II serie A) separati consensualmente con sentenza n. 282/2025 del 29.05.2025, passata in giudicato il 12.06.2025; con le seguenti figlie:
, nata a [...] il [...], Persona_1
Pagina 1 di 3 nata a [...] il [...], entrambe maggiorenni ed Persona_2 economicamente autosufficienti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 24/2/2025, hanno cumulativamente chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473bis.49 cod. proc. civ..
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 8/5/2025 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 29/5/2025 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 12/6/2025 la sentenza di separazione n. 282/2025 è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 4/12/2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare formulando le seguenti condizioni:
a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in IA (VA), in data 14 febbraio 1988, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune in data 19 febbraio 1988 al n. 1, Serie A, Parte II, b) ordinare al Comune di IA (VA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
c) dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni del divorzio
1. Dare atto che i coniugi hanno dichiarato di essere entrambi economicamente autosufficienti per cui ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, conseguentemente nulla è reciprocamente richiesto e/o dovuto al detto titolo.
2. Dare atto che entrambe le figlie, e , sono Persona_1 Persona_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e pertanto non è previsto il versamento di alcun contributo al di loro mantenimento.
3. Dare atto che i coniugi hanno definito in sede di separazione i loro rapporti patrimoniali mediante il trasferimento a titolo gratuito da parte del signor Parte_1
alla GN della quota di comproprietà di 1/2 allo stesso
[...] Parte_2 competente sulla casa familiare, sita in Daverio, Via Cesare Battisti n. 72, effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e, quindi, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 5, comma 8, Legge 898/1970, della GN , Parte_2 avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e, comunque, al vincolo matrimoniale.”.
Pagina 2 di 3 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in IA (VA), in data 14 febbraio 1988, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di IA (anno 1988 atto n. 1 parte II serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
Pagina 3 di 3
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 749/2025, promossa con ricorso depositato il 24/02/2025 da:
1. Parte_1 nato a [...] il [...], residente in [...], cittadinanza italiana, Codice Fiscale , CodiceFiscale_1
e
2. Parte_2 nata a [...] il [...], residente in [...], cittadinanza italiana, Codice Fiscale , CodiceFiscale_2 entrambi con l'Avv. Michela Longo del Foro di Varese,
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in IA (VA), in data 14 febbraio 1988,
(anno 1988 atto n. 1 parte II serie A) separati consensualmente con sentenza n. 282/2025 del 29.05.2025, passata in giudicato il 12.06.2025; con le seguenti figlie:
, nata a [...] il [...], Persona_1
Pagina 1 di 3 nata a [...] il [...], entrambe maggiorenni ed Persona_2 economicamente autosufficienti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 24/2/2025, hanno cumulativamente chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473bis.49 cod. proc. civ..
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 8/5/2025 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 29/5/2025 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 12/6/2025 la sentenza di separazione n. 282/2025 è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 4/12/2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare formulando le seguenti condizioni:
a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in IA (VA), in data 14 febbraio 1988, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune in data 19 febbraio 1988 al n. 1, Serie A, Parte II, b) ordinare al Comune di IA (VA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
c) dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni del divorzio
1. Dare atto che i coniugi hanno dichiarato di essere entrambi economicamente autosufficienti per cui ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, conseguentemente nulla è reciprocamente richiesto e/o dovuto al detto titolo.
2. Dare atto che entrambe le figlie, e , sono Persona_1 Persona_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e pertanto non è previsto il versamento di alcun contributo al di loro mantenimento.
3. Dare atto che i coniugi hanno definito in sede di separazione i loro rapporti patrimoniali mediante il trasferimento a titolo gratuito da parte del signor Parte_1
alla GN della quota di comproprietà di 1/2 allo stesso
[...] Parte_2 competente sulla casa familiare, sita in Daverio, Via Cesare Battisti n. 72, effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e, quindi, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 5, comma 8, Legge 898/1970, della GN , Parte_2 avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e, comunque, al vincolo matrimoniale.”.
Pagina 2 di 3 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in IA (VA), in data 14 febbraio 1988, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di IA (anno 1988 atto n. 1 parte II serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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