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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 3967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3967 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Roma – III Sezione Lavoro composta dai signori magistrati: dott. Stefano Scarafoni Presidente dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore
All'udienza di discussione del 26 novembre 2025, nella controversia in materia di lavoro, in grado di appello iscritta al n. 3128 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024
TRA con gli avv. Maria Grazia Sansone e Filippo Parte_1
Di EI
Appellante
E
con l'avv. Stefano Muggia Controparte_1
Appellato
Ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con ricorso depositato il 13 novembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 5587/2024, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna al pagamento delle spese del presente Parte_1 grado di giudizio, che liquida in € 5.000,00 oltre al 15% per spese generali e accessori di legge;
- dà atto della sussistenza per l'appellante delle condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso in Roma, li 26 novembre 2025
Il Presidente
(dott. Stefano Scarafoni)
1
All'udienza di discussione del 26 novembre 2025, nella controversia in materia di lavoro, in grado di appello iscritta al n. 3128 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024
TRA con gli avv. Maria Grazia Sansone e Filippo Parte_1
Di EI
Appellante
E
con l'avv. Stefano Muggia Controparte_1
Appellato
Ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con ricorso depositato il 13 novembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 5587/2024, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna al pagamento delle spese del presente Parte_1 grado di giudizio, che liquida in € 5.000,00 oltre al 15% per spese generali e accessori di legge;
- dà atto della sussistenza per l'appellante delle condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso in Roma, li 26 novembre 2025
Il Presidente
(dott. Stefano Scarafoni)
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