Ordinanza cautelare 17 ottobre 2025
Sentenza breve 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 12/03/2026, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01196/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03605/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3605 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Carmelo Iannello, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via Albertinelli n. 9;
contro
Ministero dell’interno, Questura di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
per l’annullamento
del provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo emesso dalla Questura della Provincia di -OMISSIS-prot. -OMISSIS- del 01/07/2025 - Cat. -OMISSIS-Imm. relativo all'assicurata n. -OMISSIS-, notificato il 01/07/2025, nonché di tutti gli atti propedeutici, connessi e consequenziali al provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 il dott. AR OS e udito l’avvocato dello Stato, come specificato nel verbale;
Dato atto che nessuno è comparso per la parte ricorrente;
Verbalizzato avviso ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 30 agosto 2025 e depositato il successivo 26 settembre, l’esponente, cittadino egiziano, ha impugnato l’epigrafato provvedimento questorile di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, motivato con riferimento all’esistenza di numerose condanne per delitti in materia di stupefacenti che giustificherebbero la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale a carico dello straniero.
Costituitosi in resistenza con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, il Ministero dell’interno chiedeva che il ricorso fosse respinto siccome infondato, particolarmente evidenziando come le condanne suddette integrassero una “causa preclusiva assoluta” al conseguimento del titolo di soggiorno.
Con l’ordinanza n. -OMISSIS- del 17 ottobre 2025, l’istanza cautelare incidentalmente proposta dal ricorrente è stata accolta ai fini del riesame della sua posizione, poiché le condanne penali sulle quali si fondava l’impugnato provvedimento riguardavano fattispecie di reato non automaticamente ostative all’ottenimento del titolo di soggiorno e risalivano ad oltre dieci anni fa, con conseguente inattualità del giudizio di pericolosità sociale.
In data 28 novembre 2025, l’Amministrazione resistente ha depositato in giudizio una relazione della Questura di -OMISSIS-e copia del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 25 novembre 2025 con cui la stessa Amministrazione, all’esito del procedimento di riesame, aveva revocato il provvedimento impugnato e rilasciato al ricorrente un permesso di soggiorno per di lavoro autonomo della durata triennale.
Parte ricorrente non ha svolto ulteriori attività difensive.
All’udienza in camera di consiglio del 5 febbraio 2026, fissata per la prosecuzione della fase cautelare, la causa è stata trattenuta per essere decisa con sentenza in forma semplificata, previo rituale avviso a verbale.
Come già rilevato con segnalazione a verbale ex art. 73, comma 3, c.p.a., l’avvenuto rilascio di un permesso di soggiorno in favore del ricorrente, previa rimozione in autotutela dell’originario provvedimento di rigetto, dimostra che la domanda proposta in questo giudizio ha trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, sicché il Tribunale non è più chiamato a pronunciarsi sull’oggetto della controversia ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
Tenendo conto della peculiarità della vicenda controversa ed in assenza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AR OS, Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR OS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.