Art. 1.
E' riconosciuta validita', ad ogni effetto, agli insegnamenti svolti, agli esami sostenuti ed ai titoli accademici rilasciati per il corso di laurea in lingue e letterature straniere, istituito presso la Facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Catania, con legge della Regione siciliana in data 10 febbraio 1951, n. 9, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del provvedimento di competenza della Regione siciliana relativo alla soppressione del corso stesso.
E' riconosciuta validita', ad ogni effetto, agli insegnamenti svolti, agli esami sostenuti ed ai titoli accademici rilasciati per il corso di laurea in lingue e letterature straniere, istituito presso la Facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Catania, con legge della Regione siciliana in data 10 febbraio 1951, n. 9, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del provvedimento di competenza della Regione siciliana relativo alla soppressione del corso stesso.