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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 21/07/2025, n. 1659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1659 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6749/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6749/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. , elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliate in Verona, via Cappelletta 2, presso lo studio dell'Avv.
MAGRINI FILIPPO che le rappresenta e difende come da mandato allegato al ricorso introduttivo;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 [...]
(C.F. ), CP_2 C.F._4 [...]
(C.F. ), CP_3 C.F._5 CP_4
(C.F. , (C.F. C.F._6 Controparte_5
), (C.F. C.F._7 Controparte_6
), (C.F. C.F._8 Controparte_7
), (C.F. C.F._9 Controparte_8
), (C.F. C.F._10 Controparte_9
, (C.F. C.F._11 CP_10
), (C.F. C.F._12 Controparte_11
pagina 1 di 5 , (C.F. C.F._13 Controparte_12
; C.F._14
RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 27.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2
, , , , , Controparte_1 CP_7 CP_5 CP_11 CP_6 CP_12
, , , e i sig.ri e CP_2 CP_3 CP_9 CP_8 CP_10 [...]
, chiedendo l'accertamento dell'usucapione di un CP_4 appartamento (censito al Catasto Edilizio Urbano al Foglio 351, mappali 704 sub 1 - Mappale 510 sub 1) e di una porzione di corte, antistante all'appartamento oggetto di causa e ad altri due appartamenti di proprietà esclusiva delle ricorrenti (porzione di corte censita al Catasto Terreni al Foglio 351, Mappale 677).
A sostegno della propria richiesta le ricorrenti hanno dedotto che l'appartamento è stato posseduto in via esclusiva sin dal 1970 dal padre delle ricorrenti, , deceduto il Persona_1
14/02/2003, poi dalle ricorrenti e dalla madre Persona_2
(deceduta il 28/07/2016) e successivamente solo dalle ricorrenti, e che il terreno è stato posseduto da oltre cinquant'anni in via esclusiva dalle ricorrenti medesime.
I resistenti non si sono costituiti in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante prova testimoniale e in data
27.3.2025 sono state precisate le conclusioni.
Ciò posto, le domande svolte da e sono Parte_2 Pt_1 infondate e vanno rigettate.
Va preliminarmente osservato che il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può usucapire la quota degli altri pagina 2 di 5 comunisti, purché estenda tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in maniera univoca la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente il fatto che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune (Cass.
6452/25; Cass. 24781/17).
Ebbene, con riferimento all'appartamento, ritiene questo
Giudice che le ricorrenti non abbiano assolto l'onere probatorio sulle stesse gravante, dimostrando un possesso esclusivo dei beni oggetto di comunione tra le parti, né abbiano allegato atti univocamente rivolti contro i compossessori, tali da rendere riconoscibile a costoro l'intenzione di non possedere più come semplice compossessore, ma come possessore esclusivo.
Sotto tale profilo, infatti, del tutto irrilevante si palesa la circostanza che le sig.re da anni curino la Parte_2 manutenzione dell'immobile e abbiano (dapprima unitamente alla madre, poi autonomamente) locato a terzi l'appartamento oggetto di causa, alla luce del principio poc'anzi e richiamato e di quello secondo cui il contratto di locazione può essere legittimamente stipulato anche da uno soltanto dei comproprietari, dovendosi in tale caso ravvisare – nel rapporto tra comproprietari – una gestione di affari altrui (cfr. Cass. SU 11136/12). Un simile atto di gestione della cosa comune non è, pertanto, qualificabile come atto di esercizio del possesso esclusivo in danno agli altri comproprietari.
Neppure dirimente è il fatto – confermato dai testi Tes_1
e – che le ricorrenti
[...] Testimone_2 Testimone_3 avessero le chiavi dell'appartamento, non escludendo di per sé tale circostanza che pure gli altri comproprietari ne disponessero.
Le medesime considerazioni possono essere invocate per escludere l'avvenuta usucapione dell'appezzamento di terreno.
Sebbene i testi escussi abbiano riferito che il cortile è, sin dagli pagina 3 di 5 anni Ottanta, utilizzato esclusivamente dai conduttori degli appartamenti censiti al Fg. 351, mapp. 515 subb 5 e sub 10, va nondimeno evidenziato, per un verso, come le deposizioni rese siano tra loro in parte contraddittorie (essendo, infatti, non concepibile che il mappale, nella sua conformazione, sia stato utilizzato in via esclusiva dai conduttori del mapp. 515 sub 5 e in via esclusiva pure dai conduttori del mapp. 515 sub 10) e riferibili per lo più da testi non del tutto attendibili (essendo i sig.ri Tes_3
e coniugi delle ricorrenti), e, per altro verso, come tale Tes_1 circostanza non escluda di per sé che i comproprietari dal cortile potessero astrattamente ancora possedere il bene, tanto più se si considera che, secondo quanto dedotto dalle ricorrenti, esso rappresentava una zona di accesso all'appartamento in via
Scuderlando 248 e che tale immobile era stato da anni locato a terzi.
In definitiva, la domanda va rigettata, potendosi invocare il principio secondo cui “non essendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso, né una interversione del possesso nei rapporti tra i comproprietari, ai fini della decorrenza del termine per
l'usucapione è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi
l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocamente
l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, sicché, in presenza di un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possedere in via esclusiva” (Cass. 11903/15).
Nessuna statuizione deve essere presa con riguardo alle spese di lite, non essendosi i resistenti costituiti in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed pagina 4 di 5 eccezione respinta, così provvede:
Rigetta le domande proposte da parte ricorrente.
Nulla sulle spese.
Verona, 21 luglio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6749/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. , elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliate in Verona, via Cappelletta 2, presso lo studio dell'Avv.
MAGRINI FILIPPO che le rappresenta e difende come da mandato allegato al ricorso introduttivo;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 [...]
(C.F. ), CP_2 C.F._4 [...]
(C.F. ), CP_3 C.F._5 CP_4
(C.F. , (C.F. C.F._6 Controparte_5
), (C.F. C.F._7 Controparte_6
), (C.F. C.F._8 Controparte_7
), (C.F. C.F._9 Controparte_8
), (C.F. C.F._10 Controparte_9
, (C.F. C.F._11 CP_10
), (C.F. C.F._12 Controparte_11
pagina 1 di 5 , (C.F. C.F._13 Controparte_12
; C.F._14
RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 27.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2
, , , , , Controparte_1 CP_7 CP_5 CP_11 CP_6 CP_12
, , , e i sig.ri e CP_2 CP_3 CP_9 CP_8 CP_10 [...]
, chiedendo l'accertamento dell'usucapione di un CP_4 appartamento (censito al Catasto Edilizio Urbano al Foglio 351, mappali 704 sub 1 - Mappale 510 sub 1) e di una porzione di corte, antistante all'appartamento oggetto di causa e ad altri due appartamenti di proprietà esclusiva delle ricorrenti (porzione di corte censita al Catasto Terreni al Foglio 351, Mappale 677).
A sostegno della propria richiesta le ricorrenti hanno dedotto che l'appartamento è stato posseduto in via esclusiva sin dal 1970 dal padre delle ricorrenti, , deceduto il Persona_1
14/02/2003, poi dalle ricorrenti e dalla madre Persona_2
(deceduta il 28/07/2016) e successivamente solo dalle ricorrenti, e che il terreno è stato posseduto da oltre cinquant'anni in via esclusiva dalle ricorrenti medesime.
I resistenti non si sono costituiti in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante prova testimoniale e in data
27.3.2025 sono state precisate le conclusioni.
Ciò posto, le domande svolte da e sono Parte_2 Pt_1 infondate e vanno rigettate.
Va preliminarmente osservato che il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può usucapire la quota degli altri pagina 2 di 5 comunisti, purché estenda tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in maniera univoca la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente il fatto che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune (Cass.
6452/25; Cass. 24781/17).
Ebbene, con riferimento all'appartamento, ritiene questo
Giudice che le ricorrenti non abbiano assolto l'onere probatorio sulle stesse gravante, dimostrando un possesso esclusivo dei beni oggetto di comunione tra le parti, né abbiano allegato atti univocamente rivolti contro i compossessori, tali da rendere riconoscibile a costoro l'intenzione di non possedere più come semplice compossessore, ma come possessore esclusivo.
Sotto tale profilo, infatti, del tutto irrilevante si palesa la circostanza che le sig.re da anni curino la Parte_2 manutenzione dell'immobile e abbiano (dapprima unitamente alla madre, poi autonomamente) locato a terzi l'appartamento oggetto di causa, alla luce del principio poc'anzi e richiamato e di quello secondo cui il contratto di locazione può essere legittimamente stipulato anche da uno soltanto dei comproprietari, dovendosi in tale caso ravvisare – nel rapporto tra comproprietari – una gestione di affari altrui (cfr. Cass. SU 11136/12). Un simile atto di gestione della cosa comune non è, pertanto, qualificabile come atto di esercizio del possesso esclusivo in danno agli altri comproprietari.
Neppure dirimente è il fatto – confermato dai testi Tes_1
e – che le ricorrenti
[...] Testimone_2 Testimone_3 avessero le chiavi dell'appartamento, non escludendo di per sé tale circostanza che pure gli altri comproprietari ne disponessero.
Le medesime considerazioni possono essere invocate per escludere l'avvenuta usucapione dell'appezzamento di terreno.
Sebbene i testi escussi abbiano riferito che il cortile è, sin dagli pagina 3 di 5 anni Ottanta, utilizzato esclusivamente dai conduttori degli appartamenti censiti al Fg. 351, mapp. 515 subb 5 e sub 10, va nondimeno evidenziato, per un verso, come le deposizioni rese siano tra loro in parte contraddittorie (essendo, infatti, non concepibile che il mappale, nella sua conformazione, sia stato utilizzato in via esclusiva dai conduttori del mapp. 515 sub 5 e in via esclusiva pure dai conduttori del mapp. 515 sub 10) e riferibili per lo più da testi non del tutto attendibili (essendo i sig.ri Tes_3
e coniugi delle ricorrenti), e, per altro verso, come tale Tes_1 circostanza non escluda di per sé che i comproprietari dal cortile potessero astrattamente ancora possedere il bene, tanto più se si considera che, secondo quanto dedotto dalle ricorrenti, esso rappresentava una zona di accesso all'appartamento in via
Scuderlando 248 e che tale immobile era stato da anni locato a terzi.
In definitiva, la domanda va rigettata, potendosi invocare il principio secondo cui “non essendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso, né una interversione del possesso nei rapporti tra i comproprietari, ai fini della decorrenza del termine per
l'usucapione è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi
l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocamente
l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, sicché, in presenza di un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possedere in via esclusiva” (Cass. 11903/15).
Nessuna statuizione deve essere presa con riguardo alle spese di lite, non essendosi i resistenti costituiti in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed pagina 4 di 5 eccezione respinta, così provvede:
Rigetta le domande proposte da parte ricorrente.
Nulla sulle spese.
Verona, 21 luglio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
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