Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 13/06/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 752/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Mantova Sezione Civile Il Giudice, dott. Valeria Monti, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 752/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione in data 04/03/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. TRA
, c.f.: , elett.te dom.to alla VIA Parte_1 C.F._1 CARLO POMA 30 MANTOVA presso lo studio dell'Avv. CUVA ROBERTO, c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso C.F._2 in virtù di procura in atti
- ATTORE E
, c.f.: Controparte_1
, elett.te dom.to alla VIA GARIBALDI 30 46043 P.IVA_1 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, presso lo studio dell'Avv. MAZZUCCHELLI STEFANO, c.f.: dal quale è C.F._3 rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
- CONVENUTO
Oggetto: responsabilità extracontrattuale. Conclusioni: Attore: “
IN VIA PRINCIPALE:
- Accertare la responsabilità del ex Controparte_1 art. 2051 c.c. per i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal sig.
a seguito delle infiltrazioni d'acqua presenti nel magazzino di Parte_1 stoccaggio e nel negozio di vendita derivanti da locali condominiali (la copertura dei magazzini ed il tetto del negozio) e per l'effetto condannarlo al risarcimento di tutti i danni patiti dall'odierno attore, quantificati nella somma omnicomprensiva di € 45.175,00 o nella somma maggiore o minore che risulterà all'esito del giudizio.
- Condannare altresì il ad eseguire Controparte_1 tutte le opere o interventi necessari ed idonei a prevenire il ripetersi di eventi
dannosi di infiltrazioni nei locali del sig. o in alternativa al Parte_1 risarcimento delle somme di denaro necessarie ad eseguire le opere o interventi necessari ed idonei a prevenire il ripetersi di eventi dannosi di infiltrazioni nei locali del sig. . - In ogni caso, con vittoria di Parte_1 spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarre allo scrivente difensore che si dichiara antistatario. In via istruttoria: Lo scrivente difensore insiste per l'ammissione delle prove orali richieste con la seconda memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. del 18/07/2023 e non ammesse con Ordinanza emessa in data 29/11/2023 dal Giudice Istruttore, e precisamente A) Prova per interpello e testi sulle circostanze di seguito riportate:
1. Vero che nel mese di giugno 2014 nel magazzino di proprietà del sig.
sito in Castiglione delle Stiviere Via Raffaello Sanzio n. 17 Parte_1 presso il erano riscontrate infiltrazioni Controparte_1 provenienti dal tetto e dalle mura perimetrali condominiali con gocciolamento sui prodotti e materiali elettrici depositati all'interno del magazzino destinato al deposito della rivendita situata nello stesso immobile.
2. Vero che nel mese di luglio 2014 (in particolare nelle date del 18/07/2014 e 25/07/2014): a causa di improvvise piogge notturne, nel magazzino di proprietà del sig. sito in Castiglione delle Stiviere Via Parte_1
Raffaello Sanzio n. 17 presso il Centro Commerciale si verificavano CP_1 ingenti infiltrazioni nei locali del magazzino, concretizzatesi nella presenza di quasi 5 cm di acqua piovana ristagnante che definitivamente aveva compromesso il materiale custodito nel magazzino.
3. Vero che il sigg. , amministratore del Testimone_1 Controparte_1 in data 26/07/2014 si recava presso i locali del
[...] magazzino di proprietà del sig. sito in Castiglione delle Parte_1 Stiviere Via Raffaello Sanzio n. 17 e verificava la presenza di acqua all'interno dei locali e assumeva l'onere della denuncia del sinistro all'assicurazione del . CP_1
4. Vero che in data 24/08/2014, a seguito di denuncia di sinistro del sig.
, amministratore del Testimone_1 Controparte_1
lo studio tecnico peritale Maroldi Virgili s.r.l., corrente in Porto
[...] mantovano (MN) alla via Parigi n. 30, si recava presso i locali di proprietà del sig. per la stima dei danni accorsi in seguito al sinistro Parte_1 del 18/07/2014 ed effettuava un sopralluogo redigendo verbale che mi si rammostra (doc n. 6).
5. Vero che in data 28/10/2014 il Geometra dopo aver Controparte_2 visionati i locali del magazzino di proprietà del sig. , Controparte_3 predisponeva perizia di stima dei beni danneggiati dalle infiltrazioni come da documento che mi si rammostra (doc n. 5)
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6. Vero che in data 11/11/2014 era inviata al la Controparte_4 quantificazione dei danni ai beni custoditi presso il magazzino di proprietà dell'odierno attore, quantificazione che tuttavia precisava come che nel computo, erano esclusi i danni ai locali costituiti da crepature, zone di umidità e muffa non causate dagli eventi atmosferici più recenti, come da documento che mi si rammostra (doc. n. 5). Firmat7.Vero che nell'assemblea straordinaria del CP_1 CP_5 convocata per il giorno 26/03/2015 il sig.
[...] Parte_1 comunicava la propria richiesta di risarcimento del danno subito oltre a chiedere di intervenire per eliminare le infiltrazioni esistenti.
8. Vero che nel mese di maggio 2019 l'Ing. si recava presso il Persona_1 magazzino di proprietà del sig. per rilevare la presenza delle Parte_1 infiltrazioni e dei materiali e prodotti rovinati dalle infiltrazioni e si recava altresì presso il negozio ex per verificare le infiltrazioni qui Parte_2 presenti.
9. Vero che all'assemblea del 24/07/2019 i condomini approvavano le opere di manutenzione per la sistemazione del tetto sovrastante il negozio di proprietà del sig. sito in Castiglione delle Stiviere Via Parte_1 Raffaello Sanzio n. 17 presso il ex Controparte_1 Parte_2 (doc n. 18).
10. Vero che il giorno 27/06/2020 nel magazzino e nel negozio ex Video e Color, di proprietà del sig. , a seguito di copiose piogge, si Parte_1 verificavano infiltrazioni che allegavano i due locali
11. Vero che in data 24/07/2020, in data 03/08/2020, in data 29/08/2020 il sig. denunciava all'amministratore condominiale Parte_1 Tes_1
la presenza di nuove infiltrazioni nel proprio negozio
[...] CP_6 e nel magazzino allegando le foto della presenza di acqua all'interno dei locali e consegnando anche le relative foto come da documenti che mi si rammostrano (doc n. 19-20-21)
12. Vero che ancora oggi risultano ancora presenti le infiltrazioni che continuano a manifestarsi con l'ingresso di acqua piovana ogni qualvolta si verificano fenomeni di precipitazione sia nel negozio ex che nel Parte_2 magazzino, con conseguente inutilizzabilità di quest'ultimo, siti nel Condominio Centro Commerciale Cavour
13. Vero che il giorno 07/06/2022 nel magazzino e nel negozio ex Video e Color, di proprietà del sig. , a seguito di copiose piogge, si Parte_1 verificavano infiltrazioni che allegavano i due locali con danneggiamento del materiale elettrico ivi presente;
14. Vero il sig. , amministratore del Testimone_1 Controparte_1 in data 07/06/2022 comunicava di aver denunciato il
[...] sinistro all'assicurazione del Controparte_1 15. Vero che nelle infiltrazioni del 07/06/2022 presso il magazzino ed il negozio di proprietà dell'odierno attore, si inviava all'amministratore
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fotografie dei danni alla merce ed ai locali, come da Testimone_1 documento che mi si rammostra (doc. n. 34). Si indicano a testi: , , , Testimone_2 Controparte_2 Testimone_3
Testimone_4 16. Vero che nel mese di settembre 2023 il sig. era costretto Parte_1 ad eseguire sul tetto del proprio negozio per la persistenza delle infiltrazioni avvalendosi della ditta EDIL TETTO DI. con la spesa di € Parte_3 4.331,00 come da fattura che mi si rammostra. Si indica a teste il sig. Parte_3
*** Lo scrivente difensore dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove o diverse rispetto a quelle originarie e chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.” Condominio “In via principale e nel merito Controparte_1 rigettare la domanda della parte attrice svolta perché destituita di ogni fondamento per quanto già esposto. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa e condanna ex art. 96, commi I e/o III, c.p.c.”
MOTIVI 1.Con atto di citazione ritualmente notificato, ha esposto che: Parte_1 è titolare di omonima ditta individuale, che opera nel campo della fornitura, l'installazione, la manutenzione e riparazione di impianti elettrici, oltre alla vendita al dettaglio di elettrodomestici ed elettronica di consumo;
per lo svolgimento della propria attività, dispone di locali commerciali di sua proprietà, costituiti da negozio di vendita e magazzino di stoccaggio, all'interno del “ sito in Castiglione delle Controparte_1 Stiviere, via Raffello nr. 37, inserito nel con sede in CP_1 CP_4 Castiglione delle Stiviere (MN) via Leonardo Da Vinci nr. 10; da qualche tempo, all'interno dei predetti locali sono comparse gravi infiltrazioni provenienti dal tetto e dalle mura perimetrali condominiali, che hanno danneggiato il materiale e gli elettrodomestici destinati alla vendita al dettaglio;
nel mese di luglio 2014 (in particolare nelle date del 18/07/2014 e 25/07/2014): a causa di improvvise piogge notturne, si sono verificate ingenti infiltrazioni nei locali del magazzino, concretizzatesi nella presenza di quasi 5 cm di acqua piovana ristagnante che definitivamente ha compromesso il materiale custodito nel magazzino, oltre ad uno sversamento di acqua piovana proveniente dai locali sovrastanti, anch'essi allagati, il cui accumulo d'acqua si sversava al piano inferiore, con maggiore danno del sig. Pt_1 nonostante le richieste risarcitorie e di intervento, il , informava CP_1 che si stava attivando per gli opportuni interventi risolutori, coinvolgendo anche la compagnia assicurativa, senza risolvere il problema.
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2.Si è costituito il in persona Controparte_1 dell'amm.re p.t., che ha eccepito in via preliminare la prescrizione dell'asserito diritto fatto valere. Ha infatti sostenuto che avendo l'attore attribuito la responsabilità al ai Controparte_1 sensi dell'art. 2051 c.c. , l'esercizio del diritto sarebbe dovuto intervenire entro cinque anni dal momento in cui l'evento si è verificato, mentre nel caso di specie, risalendo i fatti al 2014, sarebbero trascorsi più di 5 anni. Nel merito ha contestato la sussistenza di responsabilità in capo al CP_1 e la sussistenza del caso fortuito, eventi metereologici, nonché la mancata prova del danno. Ha chiesto quindi il rigetto della domanda.
3.Compiute le verifiche preliminari, espletata istruttoria mediante accertamento tecnico di ufficio, precisate le conclusioni in epigrafe trascritte, il Giudice Monocratico ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4.Tanto premesso in ordine alla materia del contendere, la domanda attorea è solo in parte fondata e merita accoglimento parziale per gli argomenti appresso esplicitati. Va preliminarmente osservato che il convenuto non ha riproposto nelle difese successive alla comparsa di costituzione e nelle conclusioni, l'eccezione di intervenuta prescrizione, che deve pertanto intendersi rinunciata.
5.L'azione proposta va ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c.. La funzione dell'art. 2051 è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, potendo eliminare le situazione di pericolo insorte ed escludere i terzi dal contatto con la cosa (Cass. n. 26086/2005). Correttamente, dunque, parte attrice, proponendo azione ai sensi dell'art. 2051 cc., ha citato in giudizio il al cui interno si è verificato il sinistro, CP_1 e che avrebbe avuto la possibilità di eliminare il pericolo. Orbene, costituisce principio consolidato quello secondo cui la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario (Cass. n. 9726/2013; Cass. n. 1769/2012). Ne deriva che tale tipo di responsabilità di natura oggettiva (Cass. n. 21727/2012) è esclusa soltanto dal caso fortuito (Cass. n. 13005/2016), fattore che attiene, non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile, non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
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Per caso fortuito ex art. 2051 deve intendersi la presenza di un elemento estraneo alla sfera soggettiva del custode che, interrompendo il nesso di causalità, risulti idoneo ad assurgere a causa esclusiva del danno. Ciò implica, con riguardo al regime dell'onere probatorio, che l'attore dovrà limitarsi a provare il danno e il nesso causale mentre il convenuto potrà liberarsi solo con la prova del fortuito.
6.Nel caso di specie, l'attore non ha adeguatamente provato tutti i danni lamentati. D'altro canto il convenuto non ha fornito prova del caso fortuito. Occorre analizzare i risultati della ctu, svoltasi ad opera del geom. Per_2
depositata in data 27.9.2024, ed immune da vizi o da errori di tipo
[...] metodologico. L'ausiliario del giudice ha infatti rilevato la sussistenza di fenomeni infiltrati nei locali dell'attore, precisando: “Per quanto riguarda il magazzino si è potuto verificare che il solaio dell'unità risulta interessato, per metà della sua estensione, da importanti segni di infiltrazione di acqua avvenuta nel tempo… Per quanto riguarda le unità commerciali, durante il sopralluogo è emerso che le prime due unità identificate ai sub 50 e 51 sono ad oggi interessate da un procedimento edilizio di ristrutturazione con fusione. La terza unità interessata, identificata al sub 6, risulta ad oggi locata a terzi, che la occupano con una attività di ristorazione…Nelle unità in corso di ristrutturazione non sono emersi elementi infiltrativi attivi, molto probabilmente rimossi durante le recenti lavorazioni, ma si sono potuti vedere solo modesti segni di infiltrazione subiti in tempi precedenti. Nella terza unità vi sono attualmente segni infiltrativi in corrispondenza dei pilastri” (cfr. pag. 4). Quanto alle cause e alla natura di tali fenomeni tutt'ora in essere ha rappresentato che: “cause delle infiltrazioni visionate possono essere derivate da una probabile perdita di impianti idraulici di terzi, dell'unità sovrastante e in parte derivate da uno stato manutentivo delle parti comuni non adeguato, come anche segnalato dallo stesso Ing. Pari nella relazione del 2019.”(cfr. pag. 5). Sussistono quindi delle concause, tra cui anche la mancata manutenzione da parte del convenuto, la cui responsabilità non CP_1 può pertanto essere esclusa. In particolare il ctu ha riscontrato i seguenti fenomeni riconducibili alle parti comuni: “ Sia le problematiche segnalate nelle prime due unità e sia le problematiche viste durante il sopralluogo, all'interno del ristorante, sono adiacenti ai pilastri che sono interessati dal passaggio dei pluviali di raccolta di acqua meteorica…Le guaine impermeabilizzanti denotano un diffuso fenomeno di reptazione. I fenomeni di reptazione sono quasi sempre una diretta conseguenza della mancanza di stabilizzazione (aderenza o bloccaggio) del sistema di copertura impermeabile in uno o più elementi che lo compongono…problematica emersa è legata alla sezione delle pilette di raccolta acqua, che appaiono molto limitate rispetto all'ampiezza del solaio di copertura ricevente. Tali pilette, previste in prossimità dei pilastri visti nelle unità commerciali sottostanti, denotano un diametro di circa 5 cm e di conseguenza una portata
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che potrebbe risultare insufficiente per eventi temporaleschi rilevanti. Inoltre, stante la situazione di manutenzione generale del complesso e la sua vetustà, non può essere escluso che i pluviali che vengono convogliati nei pilastri, abbiano subito negli anni, lesioni, fessurazioni o distacchi che possano permettere il passaggio o il reflusso dell'acqua meteorica in eccesso. Di fatto, a parere dello scrivente, le cause delle infiltrazioni visionate possono essere derivate da uno stato manutentivo non adeguato e da un Per_ dimensionamento vetusto delle pilette di scarico. Lo stesso Ing. nella relazione effettuata per conto dell'Amministrazione condominiale, indicava come doveva essere messo in preventivo, a medio periodo, il rifacimento integrale della copertura in quanto le guaine risultavano realizzate circa 20 anni prima.” (cfr. pag. 6). Emerge quindi rispetto a tali fenomeni la responsabilità del CP_1 convenuto, il quale non ha fornito alcuna prova liberatoria.
7. Quanto poi alla prova dei danni, possono dirsi provati, in quanto accertati dal ctu i danni da infiltrazioni presenti nell'immobile ( “ Durante il sopralluogo si sono potuti accertare segni di infiltrazioni diffusi per il soffitto del magazzino e alcune macchie di infiltrazione adiacenti ai pilastri delle unità commerciali. Discorso analogo viene riscontrato nella documentazione precedente, redatta negli anni dal 2014 ad oggi.”cfr. pag. 7). Orbene rispetto a tali danni l'attore ha richiesto la condanna al risarcimento in forma specifica
, ovvero all'eliminazione dei predetti segni e all'esecuzione delle opere necessarie ad evitare che si ripetino. Tale domanda può essere accolta, avendo l'attore fornito prova dei danni e del nesso causale.
8. Quanto ai danni ai prodotti e ai materiali elettrici gli stessi non sono stati adeguatamente provati. Il ctu sul punto ha evidenziato l'impossibilità di accertare i predetti dati, sia a causa delle incongruenze riportate, sia a causa della necessaria documentazione anche fotografica. L'attore infatti si è limitato a produrre una perizia di parte, contestata dal convenuto, senza produrre alcun altro tipo di documentazione relativa al prezzo, al valore, allo stato precedente della merce, alla presenza dei beni all'epoca dei fatti ecc. Il ctu ha in particolare evidenziato: “ Analizzando l'elenco inviato dall'avvocato del Sig. nel 2014 e l'elenco che veniva riportato dal tecnico di parte, Pt_1 geom nel 2014 vi sono alcune incongruenze. Nella prima missiva CP_2 infatti venivano indicati i beni danneggiati negli eventi segnalati nel 18.07.2014 e nel 25.07.2014. Nella relazione del geometra CP_2 venivano aggiunte alcune voci di costo legate alla manodopera per lo sgombero dei locali e trasporto dello scatolame presso altra sede e altri beni danneggiati in altro evento del Febbraio 2014. Le uniche foto allegate al ricorso mostrano solo pochi beni e per nessuno dei beni risulta possibile un riscontro certo del bene né tantomeno del danno effettivamente subito. Di fatto anche analizzando i beni elencati nelle due comunicazioni del 2014, non risultano indicati, dati del modello, numeri di
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matricola di riscontro o una relazione di accertamento del danno elettrico dei materiali stoccati. Per l'unico sopralluogo effettuato da un perito assicurativo nel 2014, viene riportato solo un verbale di apertura sinistro, ma senza riportare elenchi di riconoscimento con numeri di matricola né tanto meno una loro quantificazione. Analizzando la situazione del solaio del magazzino, si può asserire con tutta probabilità che il materiale presente, durante gli eventi meteo avversi subiti negli anni, abbiano subito con tutta probabilità danni effettivi. Purtroppo però, non avendo alcuna indicazione sul modello degli articoli, numeri di matricola o di riconoscimento, documentazione fotografica che attesti l'effettivo danno e una relazione di accertamento di un perito assicurativo dell'epoca, risulta impossibile per il sottoscritto, certificare l'effettivo ammontare dei danni subiti dal Sig. ai prodotti elettrici stoccati dal Pt_1 2014 al 2023.”. La domanda risarcitoria rispetto a tali beni non può pertanto essere accolta, in quanto non sufficientemente provata. 10. Stante la parziale soccombenza, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite nella misura della metà, con condanna, seguendo la soccombenza del convenuto, ex art. 91 c.p.c., del in persona dell'amm.re p.t., CP_1 alla refusione della residua metà delle stesse in favore dell'attore, con liquidazione d' ufficio sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022, tenuto conto dell'assenza di particolari questioni giuridiche.
Anche le spese di ctu, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
PQM
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione:
- accerta e dichiara la responsabilità del convenuto nei limiti di CP_1 cui in parte motiva, in ordine all'evento dannoso per cui è causa e, per l'effetto condanna il in persona Controparte_1 dell'amm.re p.t., ad eseguire tutte le opere necessarie a rimuovere i segni di infiltrazioni, così come individuati dal ctu, e ad eseguire gli interventi idonei a prevenire il ripetersi degli eventi dannosi;
- compensa le spese di lite nella misura della metà;
- condanna il convenuto, in persona dell'amm.re p.t., al CP_1 pagamento della residua metà delle spese di lite in favore dell'attore, che liquida in euro 3.808,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
- pone le spese di ctu definitivamente carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna. Così deciso in Mantova il 04.06.2025.
Il giudice
Dott. Valeria Monti
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