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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 26/09/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr.ssa Rita Carosella Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile n. 304/21 R.G. di appello avverso la sentenza n. 59/21 del Tribunale civile di
Isernia in composizione monocratica pubblicata il 17/2/21 a conclusione del giudizio vertente tra
, nata il [...] ad [...] e residente in [...]
20, CF: , rapp.ta e difesa dall'Avv. Beniamino Papa, (tel/fax 0776/270638; C.F._1 pec , presso il quale è elettivamente dom.ta nel suo studio in Email_1
Cassino, Via E.De Nicola n. 116
-APPELLANTE-
e
, nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F.: CP_1
, CodiceFiscale_2
nato a [...] il [...] e residente in [...]
24, C.F.: CodiceFiscale_3 , nata a [...] il [...] ed ivi residente al Largo Montebello n. 9 C.F.: Parte_3 [...]
, C.F._4
, nata a [...] il [...] e residente in [...] C.F.: CP_2 [...]
, C.F._5 tutti elettivamente domiciliati in Venafro (IS) alla via Conca Casale, 24/A presso lo studio dell'Avv.
Elisabetta Macari che li rappresenta Email_2
-APPELLATI –
nato a [...] il [...] e residente in [...]al V.le Castelnuovo II Controparte_3
Trav. N° 23, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. Lucio Mario Epifanio presso CodiceFiscale_6 il cui studio elett.te domicilia in Venafro al V.le Vittorio Emanuele III, 27
-APPELLATO-
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 21/5/25.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 22/5/25, assegnando alle parti i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 59/21 il Tribunale di Isernia ha riconosciuto in favore di , CP_1 Parte_2
e il diritto di proprietà sul fabbricato ubicato in Sesto Campano via San Nicola, Parte_3 CP_2 censito al foglio 31 p.lla 348 sub 2. Ha altresì riconosciuto in favore di e il CP_1 Parte_2 diritto di proprietà sul fondo ubicato nella medesima località, censito al foglio 32 p.lla 69. Ha poi condannato alla immediata restituzione degli immobili descritti. Parte_1
Ha infine respinto la domanda riconvenzionale spiegata da . Pt_1
Ha proposto appello che ha censurato la sentenza sotto diversi profili. Parte_1
1) Inammissibilità dell'appello
Gli appellati , e eccepiscono l'inammissibilità CP_1 Parte_2 Parte_3 CP_2 dell'appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c.
L'eccezione è infondata.
L'appello indica i capi della decisione impugnata;
censura la ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice e le violazioni di legge rilevanti. Individua le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e contiene una parte argomentativa che contrasta le ragioni addotte dal primo giudice. 2) Nullità della sentenza per omessa pronuncia su tutti i capi della domanda.
Sostiene l'appellante che il primo giudice non si sarebbe pronunciato sulla domanda riconvenzionale.
Afferma che “su tale domanda nella sentenza non vi è traccia di una presa di posizione del Tribunale di primo grado”.
Il motivo di impugnazione è infondato. Nella sentenza si legge: “la domanda riconvenzionale va rigettata”. Sinteticamente in motivazione il primo giudice sostiene che “nessun elemento Pt_1 probatorio ha fornito a sostegno delle proprie deduzioni e pretese”.
E' evidente perciò che nessuna omissione è configurabile, avendo il primo giudice preso in esame la domanda riconvenzionale di parte convenuta.
3) Errata valutazione delle risultanze istruttorie.
In data 28/6/88, con atto notarile, e cedettero la nuda proprietà del Controparte_3 SO fabbricato in Sesto Campano via S. Nicola, censito al foglio 31 p.lla 348 sub 2, a CP_2 [...]
e . A titolo di corrispettivo, questi ultimi si obbligarono ad assistere Pt_2 Parte_3 CP_1
“vita natural durante” i coniugi . Per_2
Sostiene l'appellante che il contratto fu sottoscritto tre mesi prima della morte di SO
Pertanto, secondo la parte impugnante, il giudice di primo grado avrebbe ignorato “i principi consolidati espressi dalla Giurisprudenza di legittimità secondo cui sono sicuramente nulli per carenza di alea quei contratti le cui pattuizioni valutate al momento della stipula siano tali da escludere l'equivalenza del rischio per essere diventata certa o estremamente probabile la morte del beneficiario della rendita, a causa del suo stato di salute e dell'età”.
Osserva la Corte che il “vitalizio alimentare” o “contratto di mantenimento” è un contratto atipico con il quale una parte si obbliga, in corrispettivo della dazione di un immobile o dell'attribuzione di altri beni od utilità, a fornire all'altra parte vitto, alloggio ed assistenza per tutta la durata della vita.
Tale contratto è caratterizzato da un'alea più intensa, connessa, da una parte, alla durata della vita del beneficiario, dall'altra alla variabilità della prestazione a carico del vitaliziante, che dipende dalle mutevoli esigenze nel tempo del vitaliziato (Cass. 25/3/13 n. 7479; Cass. 31/10/16 n. 22009). L'alea
è pertanto un requisito essenziale del contratto, la cui mancanza ne determina la nullità.
La circostanza dedotta dall'appellante (decesso di tre mesi dopo la stipula del SO contratto) è irrilevante per le seguenti ragioni. Due erano i vitaliziati: e SO [...]
. Dunque il decesso della prima non ha fatto venir meno le obbligazioni a carico dei CP_3 vitalizianti, comunque tenuti ad assicurare le prestazioni assistenziali “vita natural durante” al coniuge superstite ( ). Inoltre l'appellante non ha affatto dimostrato che fosse Controparte_3 SO affetta da malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale.
Solo questa circostanza avrebbe escluso l'alea, determinando la nullità del contratto (peraltro solo nel caso in cui fosse stato concluso con la sola . SO
Neanche può sostenersi che avesse una età talmente avanzata da non poter SO certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni più ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile. Infatti al momento della stipula del contratto la donna aveva soltanto 66 anni.
Quanto concretamente accaduto si coniuga perfettamente con la natura del contratto, che “si configura come una sottospecie del vitalizio oneroso, caratterizzata da una accentuazione dell'elemento aleatorio, giacché all'incertezza derivante dalla durata in vita del vitaliziato si aggiunge quella connessa alla variabilità delle prestazioni a carico del vitaliziante” (Cass. Sez. 2, sentenza n.
32439/23).
Sostiene ancora l'appellante che il Tribunale non avrebbe valutato la documentazione prodotta in primo grado, “la quale era idonea a fornire un principio di prova circa la risoluzione del contratto di mantenimento degli appellati”. Il riferimento è agli atti relativi al giudizio n. 780/01 RG, promosso da dinanzi al Tribunale di Isernia per far valere la risoluzione del contratto. La Controparte_3 produzione documentale dimostra che il giudizio, promosso da per far dichiarare risolto il CP_3 contratto per inadempimento, non fu mai definito con sentenza. All'udienza del 29/5/03 la causa venne cancellata dal ruolo ai sensi dell'art. 309 c.p.c. Nessuna prova venne acquisita.
Al contrario nel giudizio di primo grado, definito con la sentenza impugnata, le prove testimoniali assunte hanno dimostrato che i vitalizianti tennero fede agli obblighi contrattuali, prestando con continuità assistenza ai due anziani.
La domanda di risoluzione per inadempimento è risultata quindi completamente infondata.
Per le ragioni illustrate l'appello va respinto.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 304/21 R.G., sull'appello proposto con citazione notificata il 14/9/21 da nei Parte_1 confronti di , e , avverso la sentenza CP_1 Parte_2 Parte_3 CP_2 Controparte_3
n. 59/21 del Tribunale di Isernia in composizione monocratica, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, che liquida complessivamente in favore di , in euro CP_1 Parte_2 Parte_3 CP_2 5.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge ed in favore di in euro 4.000,00 Controparte_3 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che l'appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.p.r. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 25/9/2025
Il Consigliere est.
Dr. Federico Scioli
Il Presidente
(Dr. Maria Grazia d'Errico)
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr.ssa Rita Carosella Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile n. 304/21 R.G. di appello avverso la sentenza n. 59/21 del Tribunale civile di
Isernia in composizione monocratica pubblicata il 17/2/21 a conclusione del giudizio vertente tra
, nata il [...] ad [...] e residente in [...]
20, CF: , rapp.ta e difesa dall'Avv. Beniamino Papa, (tel/fax 0776/270638; C.F._1 pec , presso il quale è elettivamente dom.ta nel suo studio in Email_1
Cassino, Via E.De Nicola n. 116
-APPELLANTE-
e
, nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F.: CP_1
, CodiceFiscale_2
nato a [...] il [...] e residente in [...]
24, C.F.: CodiceFiscale_3 , nata a [...] il [...] ed ivi residente al Largo Montebello n. 9 C.F.: Parte_3 [...]
, C.F._4
, nata a [...] il [...] e residente in [...] C.F.: CP_2 [...]
, C.F._5 tutti elettivamente domiciliati in Venafro (IS) alla via Conca Casale, 24/A presso lo studio dell'Avv.
Elisabetta Macari che li rappresenta Email_2
-APPELLATI –
nato a [...] il [...] e residente in [...]al V.le Castelnuovo II Controparte_3
Trav. N° 23, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. Lucio Mario Epifanio presso CodiceFiscale_6 il cui studio elett.te domicilia in Venafro al V.le Vittorio Emanuele III, 27
-APPELLATO-
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 21/5/25.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 22/5/25, assegnando alle parti i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 59/21 il Tribunale di Isernia ha riconosciuto in favore di , CP_1 Parte_2
e il diritto di proprietà sul fabbricato ubicato in Sesto Campano via San Nicola, Parte_3 CP_2 censito al foglio 31 p.lla 348 sub 2. Ha altresì riconosciuto in favore di e il CP_1 Parte_2 diritto di proprietà sul fondo ubicato nella medesima località, censito al foglio 32 p.lla 69. Ha poi condannato alla immediata restituzione degli immobili descritti. Parte_1
Ha infine respinto la domanda riconvenzionale spiegata da . Pt_1
Ha proposto appello che ha censurato la sentenza sotto diversi profili. Parte_1
1) Inammissibilità dell'appello
Gli appellati , e eccepiscono l'inammissibilità CP_1 Parte_2 Parte_3 CP_2 dell'appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c.
L'eccezione è infondata.
L'appello indica i capi della decisione impugnata;
censura la ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice e le violazioni di legge rilevanti. Individua le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e contiene una parte argomentativa che contrasta le ragioni addotte dal primo giudice. 2) Nullità della sentenza per omessa pronuncia su tutti i capi della domanda.
Sostiene l'appellante che il primo giudice non si sarebbe pronunciato sulla domanda riconvenzionale.
Afferma che “su tale domanda nella sentenza non vi è traccia di una presa di posizione del Tribunale di primo grado”.
Il motivo di impugnazione è infondato. Nella sentenza si legge: “la domanda riconvenzionale va rigettata”. Sinteticamente in motivazione il primo giudice sostiene che “nessun elemento Pt_1 probatorio ha fornito a sostegno delle proprie deduzioni e pretese”.
E' evidente perciò che nessuna omissione è configurabile, avendo il primo giudice preso in esame la domanda riconvenzionale di parte convenuta.
3) Errata valutazione delle risultanze istruttorie.
In data 28/6/88, con atto notarile, e cedettero la nuda proprietà del Controparte_3 SO fabbricato in Sesto Campano via S. Nicola, censito al foglio 31 p.lla 348 sub 2, a CP_2 [...]
e . A titolo di corrispettivo, questi ultimi si obbligarono ad assistere Pt_2 Parte_3 CP_1
“vita natural durante” i coniugi . Per_2
Sostiene l'appellante che il contratto fu sottoscritto tre mesi prima della morte di SO
Pertanto, secondo la parte impugnante, il giudice di primo grado avrebbe ignorato “i principi consolidati espressi dalla Giurisprudenza di legittimità secondo cui sono sicuramente nulli per carenza di alea quei contratti le cui pattuizioni valutate al momento della stipula siano tali da escludere l'equivalenza del rischio per essere diventata certa o estremamente probabile la morte del beneficiario della rendita, a causa del suo stato di salute e dell'età”.
Osserva la Corte che il “vitalizio alimentare” o “contratto di mantenimento” è un contratto atipico con il quale una parte si obbliga, in corrispettivo della dazione di un immobile o dell'attribuzione di altri beni od utilità, a fornire all'altra parte vitto, alloggio ed assistenza per tutta la durata della vita.
Tale contratto è caratterizzato da un'alea più intensa, connessa, da una parte, alla durata della vita del beneficiario, dall'altra alla variabilità della prestazione a carico del vitaliziante, che dipende dalle mutevoli esigenze nel tempo del vitaliziato (Cass. 25/3/13 n. 7479; Cass. 31/10/16 n. 22009). L'alea
è pertanto un requisito essenziale del contratto, la cui mancanza ne determina la nullità.
La circostanza dedotta dall'appellante (decesso di tre mesi dopo la stipula del SO contratto) è irrilevante per le seguenti ragioni. Due erano i vitaliziati: e SO [...]
. Dunque il decesso della prima non ha fatto venir meno le obbligazioni a carico dei CP_3 vitalizianti, comunque tenuti ad assicurare le prestazioni assistenziali “vita natural durante” al coniuge superstite ( ). Inoltre l'appellante non ha affatto dimostrato che fosse Controparte_3 SO affetta da malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale.
Solo questa circostanza avrebbe escluso l'alea, determinando la nullità del contratto (peraltro solo nel caso in cui fosse stato concluso con la sola . SO
Neanche può sostenersi che avesse una età talmente avanzata da non poter SO certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni più ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile. Infatti al momento della stipula del contratto la donna aveva soltanto 66 anni.
Quanto concretamente accaduto si coniuga perfettamente con la natura del contratto, che “si configura come una sottospecie del vitalizio oneroso, caratterizzata da una accentuazione dell'elemento aleatorio, giacché all'incertezza derivante dalla durata in vita del vitaliziato si aggiunge quella connessa alla variabilità delle prestazioni a carico del vitaliziante” (Cass. Sez. 2, sentenza n.
32439/23).
Sostiene ancora l'appellante che il Tribunale non avrebbe valutato la documentazione prodotta in primo grado, “la quale era idonea a fornire un principio di prova circa la risoluzione del contratto di mantenimento degli appellati”. Il riferimento è agli atti relativi al giudizio n. 780/01 RG, promosso da dinanzi al Tribunale di Isernia per far valere la risoluzione del contratto. La Controparte_3 produzione documentale dimostra che il giudizio, promosso da per far dichiarare risolto il CP_3 contratto per inadempimento, non fu mai definito con sentenza. All'udienza del 29/5/03 la causa venne cancellata dal ruolo ai sensi dell'art. 309 c.p.c. Nessuna prova venne acquisita.
Al contrario nel giudizio di primo grado, definito con la sentenza impugnata, le prove testimoniali assunte hanno dimostrato che i vitalizianti tennero fede agli obblighi contrattuali, prestando con continuità assistenza ai due anziani.
La domanda di risoluzione per inadempimento è risultata quindi completamente infondata.
Per le ragioni illustrate l'appello va respinto.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 304/21 R.G., sull'appello proposto con citazione notificata il 14/9/21 da nei Parte_1 confronti di , e , avverso la sentenza CP_1 Parte_2 Parte_3 CP_2 Controparte_3
n. 59/21 del Tribunale di Isernia in composizione monocratica, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, che liquida complessivamente in favore di , in euro CP_1 Parte_2 Parte_3 CP_2 5.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge ed in favore di in euro 4.000,00 Controparte_3 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che l'appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.p.r. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 25/9/2025
Il Consigliere est.
Dr. Federico Scioli
Il Presidente
(Dr. Maria Grazia d'Errico)