Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Monica Marrazzo ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3085/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
Guglielmo Ara, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura Aziendale in Frattamaggiore
(NA) alla Via P.M. Vergara (Palazzo ex Inam)
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Controparte_1
Gramegna e dall'Avv. Filippo Mario Gramegna, presso il loro studio in Milano alla Via Edmondo de
Amicis 23, risulta elettivamente domiciliato giusta procura in atti
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Nelle note redatte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 25 ottobre 2024 le parti precisavano le proprie conclusioni, con ordinanza del 31.07.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive, in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 319/2023 con il quale gli è stato ingiunto, su istanza dell'odierna opposta, il pagamento della somma di euro 172.981,27, oltre interessi e spese legali afferenti al procedimento monitorio.
L'opponente contestava l'espletamento del servizio e, in ogni caso, eccepiva l'insussistenza del credito, non essendo stato stipulato alcun contratto in forma scritta.
Si costituiva l'opposta, insistendo per il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
Orbene, l'opposizione è fondata e va accolta.
Va esaminata, in via preliminare, l'eccezione di nullità del rapporto contrattuale per l'assenza di contratto stipulato per iscritto.
Orbene, costituisce ius receptum - fondato sul dato testuale desumibile dall'articolo 16 del regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 - che i contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione
Tali regole formali rappresentano uno strumento indefettibile di garanzia del regolare svolgimento dell'attività negoziale della Pubblica Amministrazione, sia nell'interesse del cittadino sia nell'interesse della stessa Amministrazione, in quanto agevolano l'esercizio dei controlli e rispondono all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere (ex multis Cass.
Civ., n. 6555/2014).
Il descritto requisito formale - come è stato puntualmente evidenziato (cfr. Cass. Civ., n. 9428/2001;
Cass. Civ., n. 14099/2004; Cass. Civ., n. 20340/2010) - viene considerato quindi espressione dei generali principi di buon andamento e di imparzialità della Pubblica Amministrazione sanciti dall'articolo 97 della Costituzione.
Per queste ragioni si spiega il principio in virtù del quale la nullità del contratto di cui sia parte la P.A. privo della forma ad substantiam è rilevabile anche d'ufficio dal Giudice ed è insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, senza possibilità di ravvisarne la stipulazione per facta concludentia o in modo implicito da singoli atti (ex multis Cass. Civ., n. 25631/2017; Cass. Civ., n. 1236/2015; Cass. Civ., n.
21477/2013).
Ne consegue, dunque, che non può ritenersi sufficiente, ai fini dell'instaurazione di un valido rapporto contrattuale con la Pubblica Amministrazione, che da un atto o più atti scritti risultino comportamenti meramente attutivi di un accordo verbale, atteso che - in forza delle norme sopra richiamate - detto accordo deve essersi necessariamente perfezionato mediante uno scambio di consensi resi in forma scritta.
Peraltro, non v'è dubbio dell'applicabilità di tali disposizioni alle che sono Controparte_2
“organismi di diritto pubblico” ai sensi del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157, articolo 2, lett.
b. (cfr. Cassazione n. 24640/2016)
Ebbene, sul piano probatorio, rileva che l'onere di dimostrare l'esistenza del contratto, che in quanto fatto costitutivo della domanda spiegata grava a carico dall'opposta, non può essere assolto a mezzo della prova testimoniale né a mezzo delle presunzioni, ma deve essere necessariamente assolto mediante la produzione in giudizio del contratto per il quale la legge prescrive la forma scritta ad substantiam.
Nel caso di specie, così come eccepito dall' non v'è alcun contratto scritto che ha disciplinato Pt_1
l'espletamento del servizio sotteso alla richiesta di pagamento.
Né è possibile pervenire a differenti conclusioni sulla scorta dei documenti versati in atti dall'opposta, con i quali l' affidava il servizio alla a seguito dell'espletamento Pt_1 Controparte_1 della procedura di gara.
Ed infatti, costituisce principio ben noto quello secondo il quale il provvedimento di aggiudicazione ha esclusivamente natura di provvedimento amministrativo ampliativo della sfera soggettiva del destinatario che, per effetto della stessa, così come diviene titolare di un interesse legittimo oppositivo alla sua conservazione, diviene al contempo titolare di un interesse legittimo pretensivo alla stipulazione del contratto, sicché nessuna posizione di diritto soggettivo a detta stipula può essere riconosciuta all'impresa aggiudicataria. (cfr. Napoli, sez. III, 10 luglio 2018, n. Controparte_3
4563.)
Se, dunque, «l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta» e «l'offerta dell'aggiudicatario
è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8» dell'art. 32 del Codice, l'offerta, da qualificare come proposta contrattuale a seguito di invito ad offrire, è revocabile sino alla conclusione del contratto (ex art. 1328 c.c.) che, ai sensi del comma 6 dell'art. 32, comma 6, non coincide con la sola aggiudicazione, confermando che il vincolo negoziale si instaura solo dopo la stipulazione e la perdita del potere discrezionale della stazione appaltante di natura pubblicistica.
Pertanto, proprio l'atto di formale stipula del contratto segna il confine tra la serie procedimentale, governata da norme pubblicistiche suscettibili di far eventualmente derivare posizioni di interesse legittimo in capo ai privati e la serie negoziale laddove sono senz'altro configurabili reciproci diritti e obblighi delle parti.
Nel caso di specie, quindi, è evidente che a seguito dell'aggiudicazione del servizio, era onere delle parti di procedere alla stipula del contratto, circostanza invece non avvenuta.
E del resto, “La posizione del privato aggiudicatario alla stipulazione del contratto può qualificarsi di interesse legittimo, con la conseguenza che l'impresa può esperire l'azione avverso il silenzio, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., al fine di ottenere la declaratoria dell'obbligo di provvedere per la stazione appaltante”. (cfr. in relazione a fattispecie analoga T.A.R. del Lazio, Roma, sez. II, 3.11.2015, n.
12400).
Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, deve rilevarsi la nullità del contratto per cui è causa per mancanza del requisito della forma scritta ad substantiam sicché va rigettata la domanda volta al pagamento delle somme indicate sulla base dell'invocato credito contrattuale.
Va, infine, disattesa, anche la domanda subordinata ex art. 2041 c.c. proposta da parte opposta.
Come noto, la misura dell'indennizzo dovuto ex art. 2041 c.c., è pari alla minor somma tra l'arricchimento dell'accipiens e l'impoverimento del solvens.
I criteri con i quali debba essere calcolato l'indennizzo dovuto all'impoverito, ai sensi dell'art. 2041
c.c., per lunghi anni hanno dato adito a contrasti giurisprudenziali.
Per dirimere tali contrasti sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, con la decisione n. 23385 del 11/09/2008 (smentendo, peraltro, precedenti pronunce di legittimità anche richiamate da parte attrice), hanno definitivamente affermato che l'interpretazione corretta è quella
"che esclude dal calcolo dell'indennità richiesta per la diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore di una prestazione in virtù di un contratto invalido, quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace".
La suddetta sentenza con argomenti storici, comparatistici ed esegetici — che questo Giudice pienamente condivide — ha, con ampia motivazione, dimostrato per quali ragioni la opposta tesi sia insostenibile. Dall'affermazione secondo cui l'indennizzo dovuto all'impoverito, ai sensi dell'art. 2041 c.c., non possa comprendere il lucro (ovvero l'utile di impresa) che questi avrebbe realizzato se il contratto stipulato con la P.A. fosse stato valido ed efficace, la giurisprudenza successiva ha tratto il necessario corollario secondo cui l'impoverimento non può essere determinato sulla base della somma oggetto di offerta economica (e di richiesta di corrispettivo) da parte dell'impresa che abbia reso la prestazione in favore dell'Ente e che risulta essere ovviamente comprensiva anche dell'utile di impresa a favore della stessa offerente. Riconoscere all'impresa le stesse somme oggetto di offerta economica equivarrebbe, infatti, ad accordarle un indennizzo esattamente pari a quanto essa avrebbe avuto diritto di pretendere dalla P.A. nell'ipotesi di stipula d'un contratto valido ed efficace (cfr. Cass.,
Sez. U, Sentenza n. 1875 del 27/01/2009; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3905 del 18/02/2010; Cass., Sez.
3, Sentenza n. 23780 del 07/11/2014).
Tornando al caso di specie, parte attrice, alla stregua del principio affermato dalle Sezioni Unite, avrebbe dovuto, quindi, dedurre e dimostrare il valore del vantaggio acquisito dall'Ente convenuto per effetto delle prestazioni svolte in suo favore, nonché il costo sostenuto per lo svolgimento della medesima prestazione.
Di contro, come espressamente evincibile dagli atti di causa, nel richiedere a titolo di indennizzo da ingiustificato arricchimento la stessa ed identica somma già richiesta, in via principale, a titolo di corrispettivo contrattuale (che, evidentemente, comprende anche l'utile d'impresa), l'istante risulta aver operato l'inammissibile commistione che la Suprema Corte ha voluto escludere.
In altri termini, i fatti costitutivi su cui si poggia l'indennizzo da ingiustificato arricchimento sono radicalmente differenti rispetto a quelli su cui si poggia una domanda di adempimento contrattuale, ed il rigetto della domanda con riguardo al primo titolo non comporta automaticamente l'accoglimento della domanda in relazione al secondo titolo (quasi che si trattasse di una semplice questione di nomen iuris formale sotto il quale sussumere un medesimo corrispettivo).
Nè la questione che precede attiene esclusivamente e squisitamente al quantum della domanda proposta.
Ed invero, il riconoscimento di somme a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. avrebbe presupposto una puntuale deduzione e dimostrazione da parte dell'attrice di precise circostanze di fatto ulteriori, idonee a correttamente determinare i rispettivi importi dell'arricchimento conseguito dalla convenuta e del depauperamento subito dall'attrice (da, poi, porre in raffronto tra loro), che quest'ultima non risulta aver assolto.
A ciò si aggiunga che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte,
l'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. è sì azione di giustizia commutativa, volta a ripristinare un'equità violata, è sì l'epicentro della tutela restitutoria in caso di spostamenti di ricchezza non giustificati, ma è anche norma di chiusura a carattere sussidiario che arriva laddove gli altri strumenti abbiano fallito e non vi è dubbio che tale sussidiarietà vada accertata in astratto e non in concreto.
La stessa Suprema Corte, d'altronde, ha affermato che “l'azione di arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., ha carattere sussidiario e, quindi, non è proponibile quando il danneggiato può esercitare azioni tipiche per farsi indennizzare del pregiudizio subito;
la valutazione dell'esistenza delle altre azioni va effettuata in astratto, prescindendo dall'esito concreto delle stesse” (cfr. Cass.
20747/2007).
Ciò precisato, nella specie manca radicalmente il menzionato requisito della sussidiarietà in astratto in quanto il rapporto non si è perfezionato atteso che le parti che, pur essendo intervenuta l'aggiudicazione definitiva, non hanno proceduto alla stipula del contratto.
Pertanto, come sopra evidenziato, differenti erano i rimedi azionabili dal privato al fine di sollecitare l' alla stipula del contratto, non essendosi formato, proprio per l'omessa stipula del contratto, Pt_1 un diritto soggettivo ma tutt'al più un interesse legittimo pretensivo alla stipulazione dello stesso.
Pertanto, anche sotto tale profilo, la domanda è infondata e va rigettata.
Stante l'accoglimento dell'opposizione, va revocato il decreto ingiuntivo n. 319/2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei criteri minimi di cui al dm n. 55/2014, per la semplicità della controversia, tenendo conto del petitum e dell'attività svolta, con esclusione della fase istruttoria non essendo stata espletata alcuna attività da parte dell'opponente.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Monica Marrazzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n 319/2023;
b) condanna in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., delle spese del presente giudizio, che liquida Parte_1 in euro 406,50 per spese ed € 4.217,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul totale, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Aversa, il 2.01.2025
Il Giudice
(dott.ssa Monica Marrazzo)