Decreto cautelare 19 luglio 2021
Ordinanza cautelare 8 settembre 2021
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 08/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00057/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01318/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1318 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Tommaso Picciotto, Vito Laudicina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mazara del Vallo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Grazia Tumbiolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. -OMISSIS- emessa dal Comune di Mazara del Vallo in data 14.05.2021, Prot. n-OMISSIS- del 17.05.2021, notificata in data 19.05.2021, a mezzo della quale veniva ordinato ai Sigg.ri -OMISSIS-“nella qualità di proprietari di tutto l'immobile abusivo cui detengono la materiale disponibilità e responsabili delle opere edilizie abusive di cui ai punti 4 del presente provvedimento di provvedere alla demolizione a proprie cure e spese delle opere abusive”;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori e/o connessi alla Ordinanza sopra richiamata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Mazara del Vallo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 20-OMISSIS- la dott.ssa Viola Montanari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, proprietari dal 2020 di un immobile sito in Mazara del Vallo, alla -OMISSIS-, identificato in catasto al foglio di mappa n. -OMISSIS-, hanno riferito che a seguito di un sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale, da cui emergeva la realizzazione di opere abusive, il Comune resistente ha adottato l’ordinanza di sospensione dei lavori n. -OMISSIS- del 17 dicembre 2020.
Successivamente, l’Ente comunale ha emesso l’impugnata ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 14 maggio 2021, avverso la quale i ricorrenti hanno articolato un unico motivo in diritto ( Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione di legge (L. Regione Sicilia 13 agosto 2020, n. 19; L.R. n. 71/1978, art. 36 e 48; D.P.R. N. 380/2001; L. R. 38 del 1973). Eccesso di potere per illogicità, sviamento, travisamento, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, irragionevolezza, contraddittorietà, incongruità ) deducendo che:
-l’Amministrazione resistente ha avviato il procedimento amministrativo in epoca successiva all’entrata in vigore della L.R. n. 19/2020 e, pertanto, ha illegittimamente applicato la normativa di cui alla L.R. n. 71/1978, già abrogata;
-gli strumenti urbanistici introdotti dalla la L.R. n. 19/2020 – ossia il P.U.G. e R.E.C. – non risultano essere stati adottati dall’Ente comunale, il quale ha illegittimamente ordinato la demolizione delle opere realizzate in applicazione di una normativa non più in vigore;
-il P.R.G. di Mazara del Vallo – in violazione del quale viene contestato l’abuso – deve ritenersi scaduto poiché adottato nel 2003 e non seguito da alcun piano di lottizzazione e/o piano particolareggiato.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Mazara del Vallo, insistendo per il rigetto del ricorso.
3. All’udienza del 7 settembre 2021 è stata respinta la domanda cautelare.
4. All’udienza di smaltimento del giorno 14 novembre 20-OMISSIS-, tenuta da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
6. Come emerge dal provvedimento impugnato sul terreno di proprietà dei ricorrenti è stato realizzato (e non ancora ultimato) un fabbricato di una superficie di circa 180 mt, la cui struttura grezza era stata realizzata nel 2013 in assenza di concessione edilizia, ricadente in zona agricola “E1”.
La natura abusiva dell’immobile in questione non è in contestazione; così come è pacifico che l’immobile, per come realizzato, supera l’indice edificatorio consentito per la zona omogena in cui ricade.
Pertanto, l’indicazione nell’ordinanza impugnata dell’abrogata L.R. n. 71/1978 (piuttosto che della L.R. n. 19/2020) non costituisce motivo di illegittimità del provvedimento, essendo qualificabile al più come mera irregolarità formale, atteso che, anche alla stregua della vigente disciplina, la realizzazione di un immobile in assenza di titolo edilizio costituisce un illecito amministrativo sanzionato con l’ordine di demolizione.
Ne consegue l’infondatezza del primo motivo.
7. Quanto al secondo motivo, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha avuto modo di confermare che, alla scadenza del termine di efficacia del Piano per la sua inesecuzione, sopravvivono la destinazione di zona, la destinazione ad uso pubblico di un bene privato, gli allineamenti, le prescrizioni di ordine generale e quant'altro attenga all'armonico assetto del territorio, trattandosi di misure che devono rimanere inalterate fino all'intervento di una nuova pianificazione, non essendo la stessa condizionata all'eventuale scadenza di vincoli espropriativi o di altra natura (cfr. Consiglio di Stato sent. n. 3909/2020).
La sopravvenuta scadenza del piano travolge i vincoli espropriativi e le prescrizioni rimaste inattuate ma non determina la possibilità di una libera e selvaggia edificazione, in quanto conservano efficacia sino all’adozione del nuovo strumento urbanistico tutte le prescrizioni conformative della proprietà concernenti la zonizzazione del territorio comunale. L’inutile scadenza del termine decennale per la mancata adozione degli strumenti attuativi o particolareggiati, in definitiva, non è idonea ad inficiare l’intero strumento urbanistico, che è desinato a regolare l’uso del territorio nelle sue prescrizioni generali sino a nuova pianificazione. Le doglianze attoree –incentrate sulla inefficacia delle misure urbanistiche- sono pertanto prive di pregio.
8. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna i ricorrenti in solido alla refusione in favore del Comune ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 2000,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 20-OMISSIS- con l'intervento dei magistrati:
Mariagiovanna Amorizzo, Presidente
Viola Montanari, Referendario, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Viola Montanari | Mariagiovanna Amorizzo |
IL SEGRETARIO