Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2S, sentenza 14/02/2025, n. 3339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3339 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03339/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10113/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10113 del 2020, proposto da
DI CH Kurten, rappresentata e difesa dall'avvocato Benedetto Marzocchi Buratti, con domicilio digitale in atti;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Carbone, con domicilio digitale in atti;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale del 2 settembre 2020 numero repertorio CT/1227/2020, numero protocollo CT/81381/2020 con la quale è stata determinata, in danno della ricorrente, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 19 della legge regionale Lazio n. 15 del 2008 nella misura di euro 7.500,00.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 dicembre 2024 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame la ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe di irrogazione nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 19, comma 1, della l.r. Lazio n. 15/2008, di una sanzione pecuniaria amministrativa, ivi determinata “ nella misura di euro 7.500,00 (settemilaeinquecento/00), in relazione alla gravità dell'abuso conseguente alla realizzazione degli interventi riscontrati, secondo i criteri dettati dalla deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 44 del 04 luglio 2011 ”, conseguente alla realizzazione di taluni interventi da costei realizzati in Roma, via Roncegno n. 15-22, consistenti nella demolizione e ricostruzione del muro di cinta che separa la sua proprietà dalla pubblica via, ritenuti abusivi.
Parte ricorrente chiede l’annullamento di tale provvedimento, affidando il ricorso alle seguenti censure:
1. Violazione dell’art. 19 L.R. Lazio n. 15 del 2008 e conseguente inapplicabilità della norma sanzionatoria al caso concreto. Inapplicabilità della sanzione per doverosità del comportamento , posto “ in essere al fine di risanare e porre in sicurezza una struttura deteriorata ”, avendo la ricorrente eseguito i lavori in questione giusto sopralluogo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in data 12 ottobre 2017 (in atti) in occasione del quale si constatava che “ poiché non è possibile escludere una evoluzione peggiorativa del dissesto in parola, rendesi necessario che chi di dovere provveda a far eseguire sotto la guida di tecnico qualificato e responsabile un’accurata verifica nonché tutti i lavori di assicurazione, consolidamento e ripristino come il caso richiede ”, con la conseguenza che “ i lavori contestati, non comportando variazione alcuna nell’assetto del territorio né alterazione di volumetrie o anche solo alterazioni estetiche, non costituiscono manutenzione straordinaria e non soggiacciono, pertanto, al regime autorizzatorio della SCIA. Dette opere appartengono, come manutenzione ordinaria, all’alveo dell’edilizia libera ovvero, al più, a quello delineato in via residuale per la CILA dall’art. 6 bis del DPR 380/01 ”.
Evidenzia, altresì, la ricorrente come le opere in questione “ non soggiacciono, a parere di questa difesa, alla disciplina dettata dall’art. 22 comma primo DPR 380/01 e quindi, atteso il richiamo in essa contenuto, alla norma sanzionatoria regionale applicata ad iniziativa di Roma Capitale ” atteso che “ la ricostruzione (avrebbe dato) luogo ad un’opera del tutto identica per dimensioni, posizione, sagoma e, finanche, materiali (blocchi di tufo) ”.
2. Erronea determinazione dell’entità della sanzione irrogata. Violazione della Delibera dell’Assemblea Capitolina n. 44 del 2011. Eccesso di potere per indeterminazione dei presupposti fondanti l’esercizio di discrezionalità , atteso che il provvedimento tale motivazione nulla dice, in realtà, sui criteri che hanno determinato il quantum della sanzione irrogata atteso che “ Il riferimento alla gravità degli abusi è del tutto generico e non fondato sulla valutazione del caso di specie, non richiamando alcun elemento di fattispecie concreta. Si traduce, pertanto, in mera formula di stile ”.
Roma Capitale instava per il rigetto del gravame proposto.
Parte ricorrente nulla controdeduceva al riguardo.
All’udienza di smaltimento del 18 dicembre 2024, la causa veniva trattata e. dunque, trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere disatteso, non avendo la ricorrente dato alcuna prova della circostanza - solo labialmente affermata in ricorso - che la ricostruzione del muro in questione sia avvenuta dando luogo ad un’opera del tutto identica per dimensioni, posizione, sagoma e, finanche, materiali (blocchi di tufo) alla preesistente, genericamente richiamando essa a fondamento di tale mera asserzione gli esiti - invero non documentati - di un accertamento eseguito dalla Polizia Locale il 27 ottobre 2017, in occasione del quale si sarebbe constatata “ l’avvenuta demolizione della porzione di muro pericolante, nonché l’attualità dei lavori di ricostruzione, con stesse misure e sagoma, del tratto demolito ”.
Tale assunto, oltre che non provato, risulta vieppiù specificamente contestato in giudizio dall’amministrazione comunale resistente, assumendo rilievo in tal senso il contenuto della nota di Roma Capitale del 23 novembre, prot. 109900 ove si dà atto, peraltro, di come, attesa la realizzazione dell’opera in violazione dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 19 della l.r. n. 15/2008, sia stata emessa dall’amministrazione comunale relativa determinazione dirigenziale n. 962 del 27 giugno 2019 di sospensione dei lavori in questione, invero del tutto sottaciuta dalla ricorrente e dalla stessa nemmeno contestata.
Emerge, dunque, dalla documentazione in atti, come dagli accertamenti condotti dall’amministrazione comunale sia emerso che “la demolizione e ricostruzione del muro di cinta è stata effettuata da un lato modificando totalmente il sistema di costruzione e la struttura, creando evidentemente un diverso impatto sul territorio, a altresì aumentando considerevolmente l’altezza rispetto alla sede stradale” – evidenza documentale in alcun modo smentita dalla ricorrente che ha omesso in contraddire al riguardo.
Il primo motivo di ricorso deve, dunque, essere disatteso, avendo parte resistente dato prova di aver legittimamente fatto applicazione, mediante l’adozione dell’ingiunta sanzione pecuniaria, dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 19, comma 1, della l.r. n. 15/2008.
Lo stesso è a dirsi per il secondo motivo di ricorso, di presunto difetto motivazionale, risultando dal tenore letterale della determina impugnata, come il provvedimento sia assistito da un corredo motivazionale di per sé idoneo ad evidenziare adeguatamente le ragioni che sostanziano l’impianto logico-giuridico del provvedimento, in ciò assolvendo appieno al relativo l’onere, anche in ragione del richiamo della presupposta deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 44 del 4 luglio 2011.
La motivazione per relationem corrisponde, infatti, ad una tecnica motivazionale ammessa dall’art. 3, della l. n. 241/1990, specie allorquando (come nella fattispecie) il provvedimento sia preceduto da atti istruttori (la cennata ordinanza di sospensione lavori) e purché l’interessato sia messo in grado di prenderne visione, non incidendo siffatto modus operandi sull’essenza dell’operazione valutativa che non ne risulta minimamente sminuita (in tal senso, ex multis , Consiglio di Stato n. 542/2017).
In conclusione, per le considerazioni fin qui svolte, il ricorso deve, dunque, essere respinto.
Sussistono, comunque, giusti motivi, attesa la peculiarità della fattispecie, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Benedetto Nappi, Consigliere
Eleonora Monica, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eleonora Monica | Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO