Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 1982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1982 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01982/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01558/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1558 del 2022, proposto da
TE GR, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaia Fratini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze e presso di essa domiciliati come da PEC da Registri di Giustizia.
nei confronti
CO AR, MA LA, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del decreto direttoriale n. 445 del 31 luglio 2022, emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio IV, a firma del Direttore Generale, di annullamento in autotutela del provvedimento di individuazione per nomina a tempo indeterminato, registro generale n. 427 del 26 luglio 2022, con il quale il ricorrente veniva individuato quale destinatario di contratto a tempo indeterminato a decorrere dall'a.s. 2022/2023, per la classe di concorso A059, nella provincia di Arezzo, a seguito di concorso straordinario ex D.D. n. 510/2020;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi tutti gli atti attuativi, non conosciuti;
e per la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'assunzione a tempo indeterminato del ricorrente e/o con ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua , ovvero, in subordine, da liquidare per equivalente, anche a titolo di danno da perdita di chance , da liquidarsi in via equitativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale per Toscana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 la dott.ssa IL De LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha preso parte al concorso straordinario, per titoli ed esami, finalizzato all'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, bandito con decreto ministeriale n. 510/2020, per la classe di concorso A059 “Tecniche di accompagnamento alla danza e teoria e pratica musicale per la danza”.
All’esito della selezione, lo stesso si è collocato al quinto posto della graduatoria per la Regione Toscana, pubblicata in data 11 luglio 2022 dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, responsabile dell’espletamento della procedura in esame.
Con decreto n. 427 del 26 luglio 2022, l’U.S.R. per la Toscana ha individuato i docenti da assumere a tempo indeterminato per la classe di concorso A059, a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023; tra di essi figurava anche l’odierno ricorrente.
Con decreto n. 445/2022 del 31 luglio 2022, l’U.S.R. Toscana ha tuttavia rilevato che una parte dei posti disponibili per le immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2022/2023 era stata accantonata a favore dei vincitori della nuova procedura di reclutamento straordinaria prevista dal d.l. n. 73/2021 e bandita con decreto n. 1081/2022 e che, in base alla disciplina sopravvenuta, l’assunzione dei vincitori del concorso straordinario di cui al decreto n. 510/2020, per tale annualità, poteva avvenire a condizione che le relative graduatorie fossero state pubblicate entro il 31 gennaio 2022; considerato che la graduatoria nella quale è inserito il ricorrente risultava pubblicata in data successiva, l’Amministrazione ha disposto l’annullamento in autotutela del precedente atto con cui lo stesso era stato individuato quale soggetto idoneo all’immissione in ruolo.
2. Avverso detto provvedimento è insorto il ricorrente, per lamentare, in sintesi:
a) la violazione e falsa applicazione degli artt. 21 nonies e 3 della l. n. 241/1990, poiché l’annullamento in autotutela dell’atto con cui si erano inizialmente individuati i docenti chiamati a sottoscrivere il contratto di lavoro a tempo indeterminato sarebbe avvenuto senza indicare le preminenti ragioni di interesse pubblico sottese alla decisione e senza effettuare alcuna specifica comparazione con il suo interesse all’assunzione, in qualità di vincitore di un pubblico concorso; il provvedimento di annullamento, inoltre, non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, come previsto dall’art. 7 della legge sul procedimento amministrativo;
b) la contraddittorietà del comportamento tenuto dall’U.S.R. Toscana rispetto a quello degli Uffici Scolastici di altre regioni, che hanno proceduto all’assunzione di docenti che si trovavano nella sua stessa posizione; e l’ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altra docente inserita nella graduatoria della Regione Toscana per la classe di concorso A059, che è stata comunque invitata a sottoscrivere il contratto di lavoro.
Il ricorrente ha chiesto quindi l’annullamento del provvedimento di annullamento in autotutela impugnato, l’accertamento del proprio diritto ad essere immesso in ruolo e la condanna dell’Amministrazione a dar luogo all’assunzione a tempo indeterminato nella classe A059, con decorrenza dall’anno scolastico 2022/2023 o con quella ritenuta di giustizia.
In via subordinata, per l’ipotesi in cui il provvedimento di annullamento in autotutela fosse da ritenersi legittimo, il ricorrente ha chiesto che l’Amministrazione sia condannata a risarcire il danno “da perdita di chance”, colpevolmente causato dalla tardiva pubblicazione della graduatoria da parte dell’U.S.R. Lazio.
3. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio per resistere, in rito e nel merito, alle pretese attoree.
4. Nell’udienza pubblica del 6 novembre 2025, alla presenza dei difensori delle parti, è stato formulato avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3 c.p.a. in ordine alla possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La causa è stata quindi discussa e posta in decisione.
5. La controversia in esame non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Difatti, per consolidato insegnamento del giudice civile, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, a quest’ultimo spetta la cognizione delle cause con le quali il candidato utilmente collocato nella graduatoria finale di un concorso faccia valere il proprio diritto all'assunzione (cfr., tra le tante, Cass. civ. ss.uu., 15 febbraio 2022, n. 4870; Id., 9 giugno 2021, n. 16086; 13 dicembre 2017, n. 29916).
Anche il giudice amministrativo ha chiarito che “Nel nuovo contesto di impiego pubblico contrattualizzato, in base all'interpretazione dei commi 1 e 4 dell'art. 63 del d.lgs. n. 165/01 data dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass., sez. un., 15 maggio 2003, n. 7507; id., 18 ottobre 2005, n. 20107; 4 aprile 2008, n. 8736), una volta esaurita la procedura concorsuale con l'approvazione della graduatoria, tutte le vicende successive (come quelle relative alla mancata assunzione del vincitore) ricadono nella sfera degli atti di gestione e della capacità di diritto privato delle amministrazioni pubbliche e sono conosciute dal giudice ordinario. Secondo l'ormai consolidato indirizzo del giudice di legittimità, la procedura concorsuale è disciplinata dal diritto pubblico con conseguente posizione di interesse legittimo in capo ai partecipanti, ma, una volta che la stessa si sia esaurita, deve, invece, riconoscersi il grado di protezione del diritto soggettivo all'interesse del vincitore a stipulare il contratto individuale di lavoro, correlato all'obbligo dell'amministrazione di prestare il proprio consenso (cfr. Cass., 5 marzo 2003, n. 3252; 16 aprile 2007, n. 8951; sez. un., 20 agosto 2010, n. 18812; id, 23 settembre 2013, n. 21671)” (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. V, primo febbraio 2021, n. 908).
Ciò premesso, si osserva innanzi tutto che l’odierno ricorrente ha preso parte ad una procedura concorsuale oramai esauritasi e, al suo esito, è risultato utilmente collocato nella graduatoria finale dei docenti idonei all’assunzione.
Le censure prospettate nel ricorso, inoltre, non attengono alle modalità di espletamento della procedura concorsuale svoltasi a monte, né all’esercizio di poteri di tipo autoritativo da parte dell’Amministrazione; difatti, il provvedimento di annullamento della chiamata all’assunzione, di cui il ricorrente chiede la caducazione, non è, a ben vedere, espressione di un potere discrezionale, ma è stato adottato al solo (dichiarato) scopo di assicurare la legalità dell’azione amministrativa e il rispetto delle norme contenute nell’art. 59, commi 9 bis e 9 ter del d.l. n. 73/2021 che stabiliscono modalità e condizioni per l’immissione in ruolo dei docenti vincitori del concorso bandito con il decreto n. 510/2020.
La domanda formulata con il gravame, infine, ha ad oggetto l’accertamento del diritto del docente all’assunzione e la conseguente condanna dell’Amministrazione alla sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Alla luce delle circostanze evidenziate e in base al criterio del petitum sostanziale, che come noto costituisce il parametro cui fare riferimento ai fini dell’individuazione della giurisdizione (cfr., di recente, Cass. civ., ss.uu., 28 febbraio 2025, n. 5375), nel caso di specie non può che affermarsi la quella del giudice ordinario.
6. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; in forza dell’art. 11, comma 2 c.p.a. restano salvi gli effetti sostanziali e processuali del ricorso in epigrafe, qualora il processo venga riproposto innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
7. Considerata la natura della lite, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO SO, Presidente FF
IL De LI, Primo Referendario, Estensore
Davide De Grazia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL De LI | AO SO |
IL SEGRETARIO