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Sentenza 3 maggio 2024
Sentenza 3 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/05/2024, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile - riunita in Camera di Consiglio
e composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 411 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
, (C.F.: ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro D'Alessandro;
appellante
E
nata a [...] il [...] ( ), assistita Controparte_1 CodiceFiscale_1
e difesa dagli Avv.ti Paolino Graviano e Alessia Di Marco;
2
appellata
Conclusioni dell'appellante: “VOGLIA LA CORTE DI APPELLO Rigettata ogni contraria
istanza, eccezione e di fesa, -In accoglimento dei motivi sub 1, 2, riformare la sentenza
impugnata nella parte in cui riconosce l 'esistenza del nesso di causalità tra l'intervento
eseguito in data 16.05.2011, presso il P.O. di Sciacca e la perforazione iatrogena
dell'intestino subita dalla ricorrente e, per l'effetto, rigettare la richiesta di risarcimento
dei danni formulata dalla Sig.ra perché infondata in fatto e in diritto;
-per CP_1
l'effetto, ritenere e dichiarare che nulla è dovuto alla Sig.ra In via istruttoria: - CP_1
disporre il rinnovo della CTU medica, nominando uno specialista in ginecologia e
ostetricia di comprovata esperienza, al fine di accertare che l'intervento del 16.05.2011,
sebbene non routinario, sia stato eseguito a regola d'arte e che la perforazione iatrogena
dell'intestino sia derivata dalla patologia pregressa da cui era affetta la paziente
(endometriosi severa IV stadio AFS) e che, in ogni caso, la stessa abbia aggravato le
conseguenze della perforazione, recandosi in ospedale dopo tre giorni, nonostante i dolori
e la febbre. Con vittoria di spese e compensi del primo e secondo grado di giustizia.
Conclusioni dell'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello respinta ogni contraria
istanza, domanda e difesa ………..- rigettare l'appello poiché infondato in fatto e in diritto
per i motivi esposti confermando la sentenza impugnata n.336/19 in ogni sua parte;
-
rigettare la richiesta istruttoria formulata da controparte solamente in grado di appello, in
quanto inammissibile perché non formulata tempestivamente nel corso del giudizio di 3
primo grado e in ogni caso inconducente e irrilevante, stante l'accertamento già eseguito
nel giudizio di prime cure;
- con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio e
distrazione in favore degli odierni procuratori antistatari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 336 del 31 luglio 2019 il Tribunale di Sciacca, accogliendo la domanda risarcitoria proposta da nei confronti dell' Controparte_1 Controparte_2
, condannava l'ente convenuto a corrispondere all'attrice l'importo
[...]
complessivo di euro 80.748,67, oltre interessi legali dalla decisione al saldo e spese di lite,
Cont con imputazione definitiva a carico della anche dei costi della consulenza medico-
legale disposta di ufficio.
Il giudice di prime cure riteneva che fosse stata raggiunta adeguata prova del nesso eziologico e della responsabilità colposa della prefata struttura ospedaliera per i danni psico-
fisici anche di natura permanente riportati dalla a causa delle complicanze seguite CP_1
ad un intervento di “isterectomia totale con ovarosalpingectomina bilaterale e lisi di
aderenze più appendicectomia” cui la predetta era stata sottoposta il 16.5.2011 presso il di Sciacca. Organizzazione_1
In sintesi, e per quanto qui di rilievo, il Tribunale, facendo proprie le argomentazioni e le conclusioni del consulente di ufficio, dott. , considerava dimostrato che nel corso Per_1
della predetta operazione chirurgica fosse stata provocata una lesione all'intestino, non rilevata nell'immediatezza né nel post-operatorio, tanto che la paziente era stata dimessa il 4
21.5.2011, ma accertata dai sanitari dell'ospedale di Palermo - dove la donna si era Org_2
recata il 24.5.2011, avendo accusato medio tempore dolori addominali - i quali, avendo riscontrato, mediante apposita TAC, la presenza in sede pelvica di una raccolta ripiena di materiale “similfecaloide” e di “esile tramite tra il piano di sutura della vagina e detta
raccolta”, sottoponevano di urgenza la a nuovo intervento nel corso del quale, CP_1
avendo constatato de visu la lacerazione del giunto retto sigmoideo, provvedevano alla resezione del tratto interessato e, quindi, a ulteriori interventi riparatori. Muovendo da tale ricostruzione degli eventi e del nesso causale, ravvisava un deficit di diligenza da parte degli operatori che avevano eseguito l'operazione chirurgica del 16.5.2011 i quali, malgrado quest'ultima non comportasse la soluzione di problemi tecnici complessi, non avevano individuato la perforazione intestinale – malgrado la buona prassi di tali interventi preveda da parte del chirurgo il controllo dell'emostasi, delle anse intestinali e delle suture praticate,
oltre il lavaggio del campo operatorio – così da poterla trattare nell'immediatezza ed impedire l'insorgenza della infezione peritoneale.
Il giudicante, pur riportando le contestazioni alle valutazioni del consulente di ufficio mosse dalla convenuta sulla scorta delle deduzioni del relativo c.t.p., riteneva che le Pt_1
conclusioni del dott. fossero supportate da adeguati riferimenti bibliografici, citati Per_1
nell'elaborato peritale, mentre la diversa genesi della perforazione intestinale prospettata dal
Cont c.t.p. della non appariva poggiare su un substrato scientifico “chiaro e verificabile”.
Ha proposto appello la riproponendo le sue censure rispetto alla Parte_1
eziopatogenesi prospettata dal c.t.u. e poi condivisa dal primo giudicante, sostenendo che, 5
per come già indicato dal proprio consulente anche mediante citazione di letteratura scientifica, la lesione intestinale doveva ritenersi di origine spontanea, derivante dalla patologia da cui la era già in precedenza affetta, costituita dalla forma più severa di CP_1
endometriosi con conseguente quadro di grave sindrome aderenziale e di stato infiammatorio delle pareti pelviche ed intestinali, quest'ultimo attestato dalle risultanze dell'esame istologico del resecato chirurgico;
indicava, a suffragio di tale diversa ricostruzione della catena causale, la circostanza che al momento delle dimissioni la paziente si presentasse in buone condizioni generali, senza più febbre, come riportato nella cartella clinica, laddove una perforazione iatrogena avrebbe dovuto dare evidenti segni di sé entro 48
ore dall'intervento chirurgico il quale, piuttosto, malgrado il carattere non routinario, era stato eseguito correttamente così come adeguata era stata l'assistenza post-operatoria.
Sollecitava l'espletamento di una nuova consulenza da affidare a un medico specializzato in ginecologia.
Resisteva la appellata la quale sollecitava la conferma del provvedimento impugnato e si opponeva alla rinnovazione della c.t.u. rimarcando come la controparte non avesse avanzato tale richiesta in primo grado.
Con ordinanza dell'8.2.2023 la Corte, rimettendo la causa sul ruolo, disponeva la rinnovazione della c.t.u. e designava all'uopo, a seguito della non accettazione dell'incarico da parte di altri specialisti in precedenza nominati, il ginecologo dott. il quale Per_2
depositata la sua relazione in data 12.8.2023. 6
La causa, trattata in modalità scritta, veniva quindi nuovamente assunta in decisione in data
3 ottobre 2023 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
************************************
Alla luce degli esiti dell'accertamento peritale svolto in questo grado la decisione impugnata merita di essere confermata per le ragioni che si diranno.
Innanzitutto, occorre precisare che la Corte ha ritenuto necessaria la rinnovazione della c.t.u.
alla luce di alcune incongruenze emergenti tra il contenuto della relazione principale redatta dal dott. , sviluppante le argomentazioni poi riprese nel provvedimento impugnato, e Per_1
le risposte da costui fornite alle osservazioni delle parti, laddove il predetto escludeva che la perforazione intestinale fosse intervenuta nel corso della degenza della attrice presso l'ospedale di Sciacca, rilevando che nella fase post-operatoria i valori clinici della paziente erano rimasti normali.
Il nuovo consulente, muovendo, oltre che dalla visita diretta della periziata, da uno scrupoloso esame della documentazione medica di rilievo, ha fornito una ricostruzione della eziologia della lesione che, pur non del tutto coincidente con quella del primo c.t.u.,
Cont conferma la sussistenza della responsabilità della
Ha innanzitutto evidenziato che l'esame istologico del resecato chirurgico del grosso intestino (v. il referto del 18.6.2011) “non documenta la presenza di una perforazione ma
una sutura chirurgica”, negligentemente non riportata nella scheda operatoria dell'ospedale di Sciacca ma da ritenersi effettuata con certezza nel corso dell'intervento del 16.5.2011 “in
quanto i margini della lesione presentano un infiltrato flogistico cronico che non avrebbe 7
avuto il tempo di formarsi se la sutura fosse stata effettuata dai sanitari del Civico prima di
procedere alla resezione chirurgica del colon”. Da tale premessa ha tratto la conseguenza che “la causa della peritonite circoscritta non fu una perforazione intestinale spontanea
insorta su un tratto di parete colica indebolito da un'adesiolisi chirurgica né tantomeno
interessato da un focolaio di endometriosi intestinale”, per come sostenuto dalla Pt_1
appellante, “bensì una complicanza della chirurgia riparativa del colon effettuata a
Sciacca” e che fu la deiscenza della sutura a comportare il transito delle feci nella cavità
peritoneale (pag.
9-10 dell'elaborato di c.t.u.). In particolare, l'ausiliario ha chiarito che
“l'ipotesi di una perforazione spontanea avvenuta su una parete intestinale indebolita da
fatti infiammatori secondari all'endometriosi non è verosimile. Lo stato flogistico della
parete del colon nel tratto ove è presente la sutura documenta semmai che la sutura
intestinale fu complicata da un'infezione batterica favorita dalla incongrua terapia
antibiotica somministrata. La perforazione intestinale infine non avvenne su un focolaio di
endometriosi intestinale manca infatti il riscontro istologico di tale lesione”(ibidem pag.14).
Il dott. ha fornito anche piena spiegazione, fugando ogni dubbio, delle ragioni per Per_2
le quali la al momento delle dimissioni dall'ospedale di Sciacca, non presentava CP_1
manifestazioni acute (così precisando: “questa complicanza si verifica a distanza di giorni
dopo l'intervento chirurgico ed avviene per cause diverse spesso concomitanti: una
infezione della sutura intestinale, un deficit nutrizionale, un'anemizzazione severa che
rallentano ed ostacolano i processi riparativi. Fra l'atto chirurgico e la comparsa della
complicanza c'è sempre una fase di latenza asintomatica di alcuni giorni che precede la 8
comparsa della sintomatologia conclamata. Ciò spiega il motivo per cui la non CP_1
presentò durante il ricovero a Sciacca i segni clinici della peritonite conclamata né un
rialzo dei globuli bianchi”).
Il perito ha evidenziato che erano, però, emersi durante la degenza “indizi premonitori di
rischio incipiente di deiscenza della sutura intestinale”, costituiti dal decorso febbrile del postoperatorio e dall'anomalo incremento dei volumi di essudato drenato dal drenaggio chirurgico.
Ha, pertanto, evidenziato che l'addebito di responsabilità a carico dell'odierna appellante va compiuto “non tanto per la lesione intraoperatoria del colon che si verificò e per come fu
trattata, dato che questa è una complicanza descritta degli interventi di adesiolisi intestinale
e che fu correttamente trattata, bensì per le carenze nell'assistenza post-operatoria e
l'inopportuna decisione di dimettere la paziente” (ibidem. Pag.11).
In particolare il c.t.u., dopo avere esposto gli aspetti clinici delle suture sul grosso intestino e le complicanze note nella letteratura scientifica, ha ritenuto censurabile l'assistenza postoperatoria prestata alla presso l'ospedale di Sciacca sotto molteplici profili di CP_1
negligenza, imperizia ed imprudenza (• Inadeguata copertura antibiotica e precoce
sospensione della terapia;
• Precoce rimozione del drenaggio;
• Mancata correzione
dell'anemia post operatoria;
• Mancato apporto nutrizionale nel post-operatorio ed assenza
di monitoraggio dello stato nutrizionale;
• Inopportuna dimissione domiciliare).
Di ognuno di tali aspetti ha fornito esaustiva esposizione, rimarcando, in particolare, come sarebbe stato necessario: praticare in modo più tempestivo e mirato la terapia antibiotica;
9
contrastare l'anemizzazione della con nutrizione parenterale totale - al contrario, la CP_1
donna fu tenuta a digiuno - monitorando lo stato nutrizionale con dosaggio dell'albuminemia; ripristinare i valori di emoglobina con emotrasfusione;
eseguire emoculture durante i picchi febbrili;
mantenere più a lungo il drenaggio, che, come detto,
mostrava segni di criticità, e prolungare l'osservazione della paziente (v. le pagine 13-14
dell'elaborato, a cui si rinvia, e le conclusioni riportate a pag.15).
Il perito ha, infine, escluso, alcuna responsabilità a carico della nei giorni intercorsi CP_1
tra le dimissioni dall'ospedale di Sciacca e la presentazione a quello di Palermo,
stigmatizzando piuttosto il fatto che la paziente era stata rimandata a casa sprovvista di adeguate informazioni, “senza ricevere lettera di dimissione ospedaliera indirizzata al
medico curante come previsto nelle linee guida ministeriali”.
Orbene, le argomentazioni e le conclusioni del c.t.u., in alcun modo contestate dalle parti, si presentano chiare, accompagnate da puntuali rifermenti scientifici e complete e vanno,
pertanto, pienamente condivise.
Cont Per tali ragioni, l'appello, incentrato sull'an della responsabilità risarcitoria della va rigettato.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza onde l' appellante Pt_1
deve essere condannata alla refusione anche delle spese di questo grado sostenute dalla controparte, che si liquidano, tenuto conto del valore della causa ed applicando i parametri tariffari (nella misura media per le fasi di “studio”, “introduttiva” e “istruttoria”, minimi per quella “decisionale”, non avendo la difesa dell'appellata presentato nuovi scritti conclusivi), 10
in complessivi € 11.766,00, oltre spese forfettarie ex D.M. n. 55/2014, c.p.a. ed iva come per legge.
Di esse si dispone la distrazione a favore dei procuratori dell'appellata che si sono dichiarati antistatari.
Vanno definitivamente poste a carico della soccombente i costi della c.t.u. svolta in Pt_1
questo grado, liquidati con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti;
rigetta l'appello proposto dalla avverso la Parte_1
sentenza n. 336/2019 emessa dal Tribunale di Sciacca in data 31 luglio 2019.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellata, le spese del presente Controparte_1
grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 11.766,00, oltre spese forfettarie ex
D.M. n. 55/2014, c.p.a. ed iva come per legge, disponendone la distrazione, ai sensi dell'art.93 c.p.c., a favore degli Avv.ti Paolino Graviano e Alessia Di Marco.
Pone definitivamente a carico della appellante i costi della c.t.u. svolta nel Parte_1
presente grado di giudizio, liquidati con separato decreto.
Dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante, ove dovuto, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo in data 11 aprile 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente 11
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile - riunita in Camera di Consiglio
e composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 411 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
, (C.F.: ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro D'Alessandro;
appellante
E
nata a [...] il [...] ( ), assistita Controparte_1 CodiceFiscale_1
e difesa dagli Avv.ti Paolino Graviano e Alessia Di Marco;
2
appellata
Conclusioni dell'appellante: “VOGLIA LA CORTE DI APPELLO Rigettata ogni contraria
istanza, eccezione e di fesa, -In accoglimento dei motivi sub 1, 2, riformare la sentenza
impugnata nella parte in cui riconosce l 'esistenza del nesso di causalità tra l'intervento
eseguito in data 16.05.2011, presso il P.O. di Sciacca e la perforazione iatrogena
dell'intestino subita dalla ricorrente e, per l'effetto, rigettare la richiesta di risarcimento
dei danni formulata dalla Sig.ra perché infondata in fatto e in diritto;
-per CP_1
l'effetto, ritenere e dichiarare che nulla è dovuto alla Sig.ra In via istruttoria: - CP_1
disporre il rinnovo della CTU medica, nominando uno specialista in ginecologia e
ostetricia di comprovata esperienza, al fine di accertare che l'intervento del 16.05.2011,
sebbene non routinario, sia stato eseguito a regola d'arte e che la perforazione iatrogena
dell'intestino sia derivata dalla patologia pregressa da cui era affetta la paziente
(endometriosi severa IV stadio AFS) e che, in ogni caso, la stessa abbia aggravato le
conseguenze della perforazione, recandosi in ospedale dopo tre giorni, nonostante i dolori
e la febbre. Con vittoria di spese e compensi del primo e secondo grado di giustizia.
Conclusioni dell'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello respinta ogni contraria
istanza, domanda e difesa ………..- rigettare l'appello poiché infondato in fatto e in diritto
per i motivi esposti confermando la sentenza impugnata n.336/19 in ogni sua parte;
-
rigettare la richiesta istruttoria formulata da controparte solamente in grado di appello, in
quanto inammissibile perché non formulata tempestivamente nel corso del giudizio di 3
primo grado e in ogni caso inconducente e irrilevante, stante l'accertamento già eseguito
nel giudizio di prime cure;
- con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio e
distrazione in favore degli odierni procuratori antistatari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 336 del 31 luglio 2019 il Tribunale di Sciacca, accogliendo la domanda risarcitoria proposta da nei confronti dell' Controparte_1 Controparte_2
, condannava l'ente convenuto a corrispondere all'attrice l'importo
[...]
complessivo di euro 80.748,67, oltre interessi legali dalla decisione al saldo e spese di lite,
Cont con imputazione definitiva a carico della anche dei costi della consulenza medico-
legale disposta di ufficio.
Il giudice di prime cure riteneva che fosse stata raggiunta adeguata prova del nesso eziologico e della responsabilità colposa della prefata struttura ospedaliera per i danni psico-
fisici anche di natura permanente riportati dalla a causa delle complicanze seguite CP_1
ad un intervento di “isterectomia totale con ovarosalpingectomina bilaterale e lisi di
aderenze più appendicectomia” cui la predetta era stata sottoposta il 16.5.2011 presso il di Sciacca. Organizzazione_1
In sintesi, e per quanto qui di rilievo, il Tribunale, facendo proprie le argomentazioni e le conclusioni del consulente di ufficio, dott. , considerava dimostrato che nel corso Per_1
della predetta operazione chirurgica fosse stata provocata una lesione all'intestino, non rilevata nell'immediatezza né nel post-operatorio, tanto che la paziente era stata dimessa il 4
21.5.2011, ma accertata dai sanitari dell'ospedale di Palermo - dove la donna si era Org_2
recata il 24.5.2011, avendo accusato medio tempore dolori addominali - i quali, avendo riscontrato, mediante apposita TAC, la presenza in sede pelvica di una raccolta ripiena di materiale “similfecaloide” e di “esile tramite tra il piano di sutura della vagina e detta
raccolta”, sottoponevano di urgenza la a nuovo intervento nel corso del quale, CP_1
avendo constatato de visu la lacerazione del giunto retto sigmoideo, provvedevano alla resezione del tratto interessato e, quindi, a ulteriori interventi riparatori. Muovendo da tale ricostruzione degli eventi e del nesso causale, ravvisava un deficit di diligenza da parte degli operatori che avevano eseguito l'operazione chirurgica del 16.5.2011 i quali, malgrado quest'ultima non comportasse la soluzione di problemi tecnici complessi, non avevano individuato la perforazione intestinale – malgrado la buona prassi di tali interventi preveda da parte del chirurgo il controllo dell'emostasi, delle anse intestinali e delle suture praticate,
oltre il lavaggio del campo operatorio – così da poterla trattare nell'immediatezza ed impedire l'insorgenza della infezione peritoneale.
Il giudicante, pur riportando le contestazioni alle valutazioni del consulente di ufficio mosse dalla convenuta sulla scorta delle deduzioni del relativo c.t.p., riteneva che le Pt_1
conclusioni del dott. fossero supportate da adeguati riferimenti bibliografici, citati Per_1
nell'elaborato peritale, mentre la diversa genesi della perforazione intestinale prospettata dal
Cont c.t.p. della non appariva poggiare su un substrato scientifico “chiaro e verificabile”.
Ha proposto appello la riproponendo le sue censure rispetto alla Parte_1
eziopatogenesi prospettata dal c.t.u. e poi condivisa dal primo giudicante, sostenendo che, 5
per come già indicato dal proprio consulente anche mediante citazione di letteratura scientifica, la lesione intestinale doveva ritenersi di origine spontanea, derivante dalla patologia da cui la era già in precedenza affetta, costituita dalla forma più severa di CP_1
endometriosi con conseguente quadro di grave sindrome aderenziale e di stato infiammatorio delle pareti pelviche ed intestinali, quest'ultimo attestato dalle risultanze dell'esame istologico del resecato chirurgico;
indicava, a suffragio di tale diversa ricostruzione della catena causale, la circostanza che al momento delle dimissioni la paziente si presentasse in buone condizioni generali, senza più febbre, come riportato nella cartella clinica, laddove una perforazione iatrogena avrebbe dovuto dare evidenti segni di sé entro 48
ore dall'intervento chirurgico il quale, piuttosto, malgrado il carattere non routinario, era stato eseguito correttamente così come adeguata era stata l'assistenza post-operatoria.
Sollecitava l'espletamento di una nuova consulenza da affidare a un medico specializzato in ginecologia.
Resisteva la appellata la quale sollecitava la conferma del provvedimento impugnato e si opponeva alla rinnovazione della c.t.u. rimarcando come la controparte non avesse avanzato tale richiesta in primo grado.
Con ordinanza dell'8.2.2023 la Corte, rimettendo la causa sul ruolo, disponeva la rinnovazione della c.t.u. e designava all'uopo, a seguito della non accettazione dell'incarico da parte di altri specialisti in precedenza nominati, il ginecologo dott. il quale Per_2
depositata la sua relazione in data 12.8.2023. 6
La causa, trattata in modalità scritta, veniva quindi nuovamente assunta in decisione in data
3 ottobre 2023 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
************************************
Alla luce degli esiti dell'accertamento peritale svolto in questo grado la decisione impugnata merita di essere confermata per le ragioni che si diranno.
Innanzitutto, occorre precisare che la Corte ha ritenuto necessaria la rinnovazione della c.t.u.
alla luce di alcune incongruenze emergenti tra il contenuto della relazione principale redatta dal dott. , sviluppante le argomentazioni poi riprese nel provvedimento impugnato, e Per_1
le risposte da costui fornite alle osservazioni delle parti, laddove il predetto escludeva che la perforazione intestinale fosse intervenuta nel corso della degenza della attrice presso l'ospedale di Sciacca, rilevando che nella fase post-operatoria i valori clinici della paziente erano rimasti normali.
Il nuovo consulente, muovendo, oltre che dalla visita diretta della periziata, da uno scrupoloso esame della documentazione medica di rilievo, ha fornito una ricostruzione della eziologia della lesione che, pur non del tutto coincidente con quella del primo c.t.u.,
Cont conferma la sussistenza della responsabilità della
Ha innanzitutto evidenziato che l'esame istologico del resecato chirurgico del grosso intestino (v. il referto del 18.6.2011) “non documenta la presenza di una perforazione ma
una sutura chirurgica”, negligentemente non riportata nella scheda operatoria dell'ospedale di Sciacca ma da ritenersi effettuata con certezza nel corso dell'intervento del 16.5.2011 “in
quanto i margini della lesione presentano un infiltrato flogistico cronico che non avrebbe 7
avuto il tempo di formarsi se la sutura fosse stata effettuata dai sanitari del Civico prima di
procedere alla resezione chirurgica del colon”. Da tale premessa ha tratto la conseguenza che “la causa della peritonite circoscritta non fu una perforazione intestinale spontanea
insorta su un tratto di parete colica indebolito da un'adesiolisi chirurgica né tantomeno
interessato da un focolaio di endometriosi intestinale”, per come sostenuto dalla Pt_1
appellante, “bensì una complicanza della chirurgia riparativa del colon effettuata a
Sciacca” e che fu la deiscenza della sutura a comportare il transito delle feci nella cavità
peritoneale (pag.
9-10 dell'elaborato di c.t.u.). In particolare, l'ausiliario ha chiarito che
“l'ipotesi di una perforazione spontanea avvenuta su una parete intestinale indebolita da
fatti infiammatori secondari all'endometriosi non è verosimile. Lo stato flogistico della
parete del colon nel tratto ove è presente la sutura documenta semmai che la sutura
intestinale fu complicata da un'infezione batterica favorita dalla incongrua terapia
antibiotica somministrata. La perforazione intestinale infine non avvenne su un focolaio di
endometriosi intestinale manca infatti il riscontro istologico di tale lesione”(ibidem pag.14).
Il dott. ha fornito anche piena spiegazione, fugando ogni dubbio, delle ragioni per Per_2
le quali la al momento delle dimissioni dall'ospedale di Sciacca, non presentava CP_1
manifestazioni acute (così precisando: “questa complicanza si verifica a distanza di giorni
dopo l'intervento chirurgico ed avviene per cause diverse spesso concomitanti: una
infezione della sutura intestinale, un deficit nutrizionale, un'anemizzazione severa che
rallentano ed ostacolano i processi riparativi. Fra l'atto chirurgico e la comparsa della
complicanza c'è sempre una fase di latenza asintomatica di alcuni giorni che precede la 8
comparsa della sintomatologia conclamata. Ciò spiega il motivo per cui la non CP_1
presentò durante il ricovero a Sciacca i segni clinici della peritonite conclamata né un
rialzo dei globuli bianchi”).
Il perito ha evidenziato che erano, però, emersi durante la degenza “indizi premonitori di
rischio incipiente di deiscenza della sutura intestinale”, costituiti dal decorso febbrile del postoperatorio e dall'anomalo incremento dei volumi di essudato drenato dal drenaggio chirurgico.
Ha, pertanto, evidenziato che l'addebito di responsabilità a carico dell'odierna appellante va compiuto “non tanto per la lesione intraoperatoria del colon che si verificò e per come fu
trattata, dato che questa è una complicanza descritta degli interventi di adesiolisi intestinale
e che fu correttamente trattata, bensì per le carenze nell'assistenza post-operatoria e
l'inopportuna decisione di dimettere la paziente” (ibidem. Pag.11).
In particolare il c.t.u., dopo avere esposto gli aspetti clinici delle suture sul grosso intestino e le complicanze note nella letteratura scientifica, ha ritenuto censurabile l'assistenza postoperatoria prestata alla presso l'ospedale di Sciacca sotto molteplici profili di CP_1
negligenza, imperizia ed imprudenza (• Inadeguata copertura antibiotica e precoce
sospensione della terapia;
• Precoce rimozione del drenaggio;
• Mancata correzione
dell'anemia post operatoria;
• Mancato apporto nutrizionale nel post-operatorio ed assenza
di monitoraggio dello stato nutrizionale;
• Inopportuna dimissione domiciliare).
Di ognuno di tali aspetti ha fornito esaustiva esposizione, rimarcando, in particolare, come sarebbe stato necessario: praticare in modo più tempestivo e mirato la terapia antibiotica;
9
contrastare l'anemizzazione della con nutrizione parenterale totale - al contrario, la CP_1
donna fu tenuta a digiuno - monitorando lo stato nutrizionale con dosaggio dell'albuminemia; ripristinare i valori di emoglobina con emotrasfusione;
eseguire emoculture durante i picchi febbrili;
mantenere più a lungo il drenaggio, che, come detto,
mostrava segni di criticità, e prolungare l'osservazione della paziente (v. le pagine 13-14
dell'elaborato, a cui si rinvia, e le conclusioni riportate a pag.15).
Il perito ha, infine, escluso, alcuna responsabilità a carico della nei giorni intercorsi CP_1
tra le dimissioni dall'ospedale di Sciacca e la presentazione a quello di Palermo,
stigmatizzando piuttosto il fatto che la paziente era stata rimandata a casa sprovvista di adeguate informazioni, “senza ricevere lettera di dimissione ospedaliera indirizzata al
medico curante come previsto nelle linee guida ministeriali”.
Orbene, le argomentazioni e le conclusioni del c.t.u., in alcun modo contestate dalle parti, si presentano chiare, accompagnate da puntuali rifermenti scientifici e complete e vanno,
pertanto, pienamente condivise.
Cont Per tali ragioni, l'appello, incentrato sull'an della responsabilità risarcitoria della va rigettato.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza onde l' appellante Pt_1
deve essere condannata alla refusione anche delle spese di questo grado sostenute dalla controparte, che si liquidano, tenuto conto del valore della causa ed applicando i parametri tariffari (nella misura media per le fasi di “studio”, “introduttiva” e “istruttoria”, minimi per quella “decisionale”, non avendo la difesa dell'appellata presentato nuovi scritti conclusivi), 10
in complessivi € 11.766,00, oltre spese forfettarie ex D.M. n. 55/2014, c.p.a. ed iva come per legge.
Di esse si dispone la distrazione a favore dei procuratori dell'appellata che si sono dichiarati antistatari.
Vanno definitivamente poste a carico della soccombente i costi della c.t.u. svolta in Pt_1
questo grado, liquidati con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti;
rigetta l'appello proposto dalla avverso la Parte_1
sentenza n. 336/2019 emessa dal Tribunale di Sciacca in data 31 luglio 2019.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellata, le spese del presente Controparte_1
grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 11.766,00, oltre spese forfettarie ex
D.M. n. 55/2014, c.p.a. ed iva come per legge, disponendone la distrazione, ai sensi dell'art.93 c.p.c., a favore degli Avv.ti Paolino Graviano e Alessia Di Marco.
Pone definitivamente a carico della appellante i costi della c.t.u. svolta nel Parte_1
presente grado di giudizio, liquidati con separato decreto.
Dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante, ove dovuto, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo in data 11 aprile 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente 11
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo