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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/09/2025, n. 2724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2724 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 6354/2023 vertente tra:
Avv. Vincenzo Pecorella opponente
e
Controparte_1 opposta
Controparte_2
opposta non costituita
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6354/2023 R.G., vertente tra
Avv. Vincenzo Pecorella, rappresentato e difeso da sé medesimo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, Via M. Cervantes n. 55; opponente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Teodolinda Stocchetti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Piedimonte Matese, Via A.S. Coppola, in virtù di procura allegata agli atti;
opposta
nonché
Controparte_2
opposta non costituita
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
2 In via preliminare ed al fine di comprendere l'odierno thema decidendum, giova osservare che il presente procedimento costituisce la fase a cognizione piena della opposizione agli atti esecutivi spiegata dal difensore odierno istante avverso l'ordinanza del 20.2.2023, emessa nell'ambito della procedura di espropriazione mobiliare presso terzi Rg n. 6361/2021.
Tale procedura veniva intentata dall'Avv. Pecorella - sulla base della sentenza n. 28861/2020 resa dal
GdP di Napoli in data 3.4-31.5.2020, munita della formula esecutiva in data 26.10.2020 – in danno dell'agente della riscossione e nei confronti del terzo pignorato per il recupero Controparte_2 dell'importo dovuto a titolo di CU, atteso che “… dopo la notifica del titolo esecutivo, la debitrice faceva pervenire il pagamento delle somme dovute ma ometteva di versare il contributo unificato dovuto …” (cfr. atto di precetto).
In data 20.2.2023 il G.E. titolare emetteva ordinanza avente il seguente tenore: “… rilevato che il creditore con il presente procedimento agisce per ottenere il solo importo del contributo unificato;
rilevato, altresì, che dalla lettura della sentenza prodotta in atti si evince la liquidazione anche delle spese di causa, rilevato che dalla documentazione prodotta emerge una incongruenza tra il frontespizio dell' iscrizione a ruolo ve è indicato quale ricorrente il sig. e il titolo Parte_1 esecutivo azionato ove è indicato quale ricorrente il sig preso atto, quindi, della Persona_1 insussistenza di un titolo giustificativo della presente procedura esecutiva;
P.Q.M.
Rigetta l'istanza di assegnazione. Dispone lo svincolo delle somme pignorate. …”.
Avverso tale provvedimento spiegava opposizione ex art. 617, comma II c.p.c. l'Avv. Pecorella, il quale evidenziava che la rilevata incongruenza non sussisteva, avendo il G.E. errato nella individuazione del titolo azionato.
Con ordinanza del 21.7.2023, il G.E. così provvedeva: “… rilevato che Effettivamente per mero errore materiale è stato indicato nell'ordinanza R.G.N. 1471/21 laddove andava indicato R.G. N.
6361/21; rilevato che dalla lettura della sentenza depositata con l'iscrizione a ruolo del pignoramento la liquidazione fatta dal giudice è comprensiva delle spese;
P.Q.M.
Letto l'artt. 618
c.p.c. non ravvisando provvedimenti indilazionabili da assumere, ASSEGNA termine perentorio di gg.60 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito a cognizione piena sulla spiegata opposizione …”.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'istante provvedeva ad instaurare la fase di merito, assumendo l'abnormità del provvedimento censurato, dal momento che non essendo state formulate istanze cautelari il GE doveva limitarsi solo a fissare i termini per l'introduzione del giudizio di merito e contestandone l'insufficiente motivazione.
Concludeva, dunque, per l'accoglimento della opposizione, con vittoria delle spese di lite.
3 Si costituiva in giudizio l'opposta che – in via preliminare - eccepiva la nullità dell'atto CP_3 introduttivo per violazione delle disposizioni codicistiche introdotte ad opera del D.Lgs. n. 149/2022; nel merito, contestava la fondatezza dell'avverso dedotto e concludeva per il rigetto della opposizione.
La convenuta sebbene ritualmente convenuta in giudizio non si costituiva, Controparte_2 dacché in via preliminare ne va dichiarata la contumacia.
Il procedimento veniva rinviato alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
In via preliminare, il Tribunale reputa di procedere oltre in ordine alle preliminari eccezioni sollevate dalla convenuta stante l'osservanza delle prescrizioni richieste dal legislatore della riforma e CP_3 la chiara esposizione delle ragioni di censura al provvedimento opposto.
Il Tribunale reputa che l'opposizione sia fondata e vada accolta per quanto si dirà subito infra.
Come accennato, il rigetto della istanza di assegnazione si fonda su due argomentazioni: 1. desumibilità dalla lettura della sentenza prodotta della liquidazione anche delle spese di causa;
2. incongruenza tra il soggetto che assumeva l'iniziativa esecutiva ed il titolo azionato.
Ciò rende avvertiti, in primo luogo, che nel provvedimento gravato l'affermata insussistenza di un titolo giustificativo a supporto della procedura esecutiva veniva fondato sulla erronea disamina di un titolo differente da quello effettivamente azionato.
In ogni caso - atteso che la ritenuta inclusione nella liquidazione svolta dal giudice del titolo anche delle spese di causa (circostanza, si ribadisce, già indicata nell'ordinanza opposta) veniva confermata nel provvedimento del 21.7.2023 (con cui il G.E. non ravvisava provvedimenti indilazionabili da assumere) - occorre vagliare la correttezza del provvedimento censurato.
Come detto, la procedura di espropriazione mobiliare presso terzi veniva intrapresa per il recupero della sola somma di € 98,00, dovuta a titolo di C.U..
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il contributo unificato atti giudiziari, di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, costituisce un'obbligazione "ex lege" di importo predeterminato, gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, sicché il beneficiario della condanna alle spese può azionare quest'ultima quale titolo esecutivo anche per la ripetizione delle somme da lui documentate o documentabili come in concreto sborsate per adempiere quell'obbligazione "ex lege", in relazione al processo cui si riferisce la complessiva condanna alle spese in danno della controparte, non essendo il giudice tenuto a liquidarne autonomamente ed espressamente il relativo ammontare (non potendo che corrispondere all'importo versato) ed includendo la relativa statuizione l'imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato, senza che si renda necessaria alcuna correzione, per errore materiale, del provvedimento
4 giudiziale, restando il pagamento verificabile, anche in sede esecutiva (cfr. ex multis Cass. n.
38943/2021; Cass. n. 18529/2019; Cass. n. 18828/2015; Cass. n. 23830/2015; Cass n. 21207/2013).
Quanto innanzi detto comporta che solo nella ipotesi di una condanna alle spese della parte soccombente di un importo genericamente determinato, è possibile sorgano dubbi in ordine alla inclusione del rimborso del C.U.; ciò accade allorquando la statuizione di condanna nulla specifichi riguardo alla sua composizione ed ai criteri di liquidazione.
Nel dispositivo della sentenza azionata l' (in solido con il Parte_2 Controparte_4 veniva condannata al pagamento della somma di € 500,00 “per spese e competenze di lite”, oltre I.V.A.
CPA e rimborso spese generali.
A fronte della operata liquidazione delle spese processuali - complessivamente indicate, senza la specifica ripartizione della somma - si reputa che l'odierno istante aveva diritto ad agire in sede esecutiva per ottenere la restituzione di quanto versato e documentato (cfr. doc. 6 allegato alla seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.).
L'opposizione, alla luce di quanto detto, va dunque accolta.
All'accertamento sul vizio dell'atto impugnato deve limitarsi la statuizione di questo giudicante, data la natura meramente rescindente connotante il giudizio di opposizione agli atti esecutivi: la pronuncia del giudice di merito ai sensi dell'art. 618 c.p.c. deve invero limitarsi alla statuizione di accoglimento o di rigetto della opposizione (cfr. sul punto, Cassazione civile sez. III - 27/09/2022, n. 28131).
Tanto si dice con riguardo alle conclusioni rassegnate dalla parte attrice, nella parte in cui ha formulato istanza di assegnazione delle somme dovute.
Per ciò che concerne le spese di lite, il Tribunale reputa che – tenuto conto dei fatti di causa complessivamente considerati ed, in particolare, dell'errore in cui effettivamente incorreva il G.E. quanto alla rilevata incongruenza del titolo azionato rispetto alla azione esecutiva intrapresa – sussistano i presupposti di cui al comma II dell'art. 92 c.p.c. per dichiararle integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 6354/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
5 - dispone la restituzione del fascicolo n. Rg ES 6361/2021 alla cancelleria competente e
l'inserimento nello stesso di copia della presente sentenza, al fine di consentire al G.E.
l'adozione di ogni conseguenziale provvedimento.
Santa Maria Capua Vetere, 16.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
6
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 6354/2023 vertente tra:
Avv. Vincenzo Pecorella opponente
e
Controparte_1 opposta
Controparte_2
opposta non costituita
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6354/2023 R.G., vertente tra
Avv. Vincenzo Pecorella, rappresentato e difeso da sé medesimo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, Via M. Cervantes n. 55; opponente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Teodolinda Stocchetti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Piedimonte Matese, Via A.S. Coppola, in virtù di procura allegata agli atti;
opposta
nonché
Controparte_2
opposta non costituita
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
2 In via preliminare ed al fine di comprendere l'odierno thema decidendum, giova osservare che il presente procedimento costituisce la fase a cognizione piena della opposizione agli atti esecutivi spiegata dal difensore odierno istante avverso l'ordinanza del 20.2.2023, emessa nell'ambito della procedura di espropriazione mobiliare presso terzi Rg n. 6361/2021.
Tale procedura veniva intentata dall'Avv. Pecorella - sulla base della sentenza n. 28861/2020 resa dal
GdP di Napoli in data 3.4-31.5.2020, munita della formula esecutiva in data 26.10.2020 – in danno dell'agente della riscossione e nei confronti del terzo pignorato per il recupero Controparte_2 dell'importo dovuto a titolo di CU, atteso che “… dopo la notifica del titolo esecutivo, la debitrice faceva pervenire il pagamento delle somme dovute ma ometteva di versare il contributo unificato dovuto …” (cfr. atto di precetto).
In data 20.2.2023 il G.E. titolare emetteva ordinanza avente il seguente tenore: “… rilevato che il creditore con il presente procedimento agisce per ottenere il solo importo del contributo unificato;
rilevato, altresì, che dalla lettura della sentenza prodotta in atti si evince la liquidazione anche delle spese di causa, rilevato che dalla documentazione prodotta emerge una incongruenza tra il frontespizio dell' iscrizione a ruolo ve è indicato quale ricorrente il sig. e il titolo Parte_1 esecutivo azionato ove è indicato quale ricorrente il sig preso atto, quindi, della Persona_1 insussistenza di un titolo giustificativo della presente procedura esecutiva;
P.Q.M.
Rigetta l'istanza di assegnazione. Dispone lo svincolo delle somme pignorate. …”.
Avverso tale provvedimento spiegava opposizione ex art. 617, comma II c.p.c. l'Avv. Pecorella, il quale evidenziava che la rilevata incongruenza non sussisteva, avendo il G.E. errato nella individuazione del titolo azionato.
Con ordinanza del 21.7.2023, il G.E. così provvedeva: “… rilevato che Effettivamente per mero errore materiale è stato indicato nell'ordinanza R.G.N. 1471/21 laddove andava indicato R.G. N.
6361/21; rilevato che dalla lettura della sentenza depositata con l'iscrizione a ruolo del pignoramento la liquidazione fatta dal giudice è comprensiva delle spese;
P.Q.M.
Letto l'artt. 618
c.p.c. non ravvisando provvedimenti indilazionabili da assumere, ASSEGNA termine perentorio di gg.60 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito a cognizione piena sulla spiegata opposizione …”.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'istante provvedeva ad instaurare la fase di merito, assumendo l'abnormità del provvedimento censurato, dal momento che non essendo state formulate istanze cautelari il GE doveva limitarsi solo a fissare i termini per l'introduzione del giudizio di merito e contestandone l'insufficiente motivazione.
Concludeva, dunque, per l'accoglimento della opposizione, con vittoria delle spese di lite.
3 Si costituiva in giudizio l'opposta che – in via preliminare - eccepiva la nullità dell'atto CP_3 introduttivo per violazione delle disposizioni codicistiche introdotte ad opera del D.Lgs. n. 149/2022; nel merito, contestava la fondatezza dell'avverso dedotto e concludeva per il rigetto della opposizione.
La convenuta sebbene ritualmente convenuta in giudizio non si costituiva, Controparte_2 dacché in via preliminare ne va dichiarata la contumacia.
Il procedimento veniva rinviato alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
In via preliminare, il Tribunale reputa di procedere oltre in ordine alle preliminari eccezioni sollevate dalla convenuta stante l'osservanza delle prescrizioni richieste dal legislatore della riforma e CP_3 la chiara esposizione delle ragioni di censura al provvedimento opposto.
Il Tribunale reputa che l'opposizione sia fondata e vada accolta per quanto si dirà subito infra.
Come accennato, il rigetto della istanza di assegnazione si fonda su due argomentazioni: 1. desumibilità dalla lettura della sentenza prodotta della liquidazione anche delle spese di causa;
2. incongruenza tra il soggetto che assumeva l'iniziativa esecutiva ed il titolo azionato.
Ciò rende avvertiti, in primo luogo, che nel provvedimento gravato l'affermata insussistenza di un titolo giustificativo a supporto della procedura esecutiva veniva fondato sulla erronea disamina di un titolo differente da quello effettivamente azionato.
In ogni caso - atteso che la ritenuta inclusione nella liquidazione svolta dal giudice del titolo anche delle spese di causa (circostanza, si ribadisce, già indicata nell'ordinanza opposta) veniva confermata nel provvedimento del 21.7.2023 (con cui il G.E. non ravvisava provvedimenti indilazionabili da assumere) - occorre vagliare la correttezza del provvedimento censurato.
Come detto, la procedura di espropriazione mobiliare presso terzi veniva intrapresa per il recupero della sola somma di € 98,00, dovuta a titolo di C.U..
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il contributo unificato atti giudiziari, di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, costituisce un'obbligazione "ex lege" di importo predeterminato, gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, sicché il beneficiario della condanna alle spese può azionare quest'ultima quale titolo esecutivo anche per la ripetizione delle somme da lui documentate o documentabili come in concreto sborsate per adempiere quell'obbligazione "ex lege", in relazione al processo cui si riferisce la complessiva condanna alle spese in danno della controparte, non essendo il giudice tenuto a liquidarne autonomamente ed espressamente il relativo ammontare (non potendo che corrispondere all'importo versato) ed includendo la relativa statuizione l'imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato, senza che si renda necessaria alcuna correzione, per errore materiale, del provvedimento
4 giudiziale, restando il pagamento verificabile, anche in sede esecutiva (cfr. ex multis Cass. n.
38943/2021; Cass. n. 18529/2019; Cass. n. 18828/2015; Cass. n. 23830/2015; Cass n. 21207/2013).
Quanto innanzi detto comporta che solo nella ipotesi di una condanna alle spese della parte soccombente di un importo genericamente determinato, è possibile sorgano dubbi in ordine alla inclusione del rimborso del C.U.; ciò accade allorquando la statuizione di condanna nulla specifichi riguardo alla sua composizione ed ai criteri di liquidazione.
Nel dispositivo della sentenza azionata l' (in solido con il Parte_2 Controparte_4 veniva condannata al pagamento della somma di € 500,00 “per spese e competenze di lite”, oltre I.V.A.
CPA e rimborso spese generali.
A fronte della operata liquidazione delle spese processuali - complessivamente indicate, senza la specifica ripartizione della somma - si reputa che l'odierno istante aveva diritto ad agire in sede esecutiva per ottenere la restituzione di quanto versato e documentato (cfr. doc. 6 allegato alla seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.).
L'opposizione, alla luce di quanto detto, va dunque accolta.
All'accertamento sul vizio dell'atto impugnato deve limitarsi la statuizione di questo giudicante, data la natura meramente rescindente connotante il giudizio di opposizione agli atti esecutivi: la pronuncia del giudice di merito ai sensi dell'art. 618 c.p.c. deve invero limitarsi alla statuizione di accoglimento o di rigetto della opposizione (cfr. sul punto, Cassazione civile sez. III - 27/09/2022, n. 28131).
Tanto si dice con riguardo alle conclusioni rassegnate dalla parte attrice, nella parte in cui ha formulato istanza di assegnazione delle somme dovute.
Per ciò che concerne le spese di lite, il Tribunale reputa che – tenuto conto dei fatti di causa complessivamente considerati ed, in particolare, dell'errore in cui effettivamente incorreva il G.E. quanto alla rilevata incongruenza del titolo azionato rispetto alla azione esecutiva intrapresa – sussistano i presupposti di cui al comma II dell'art. 92 c.p.c. per dichiararle integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 6354/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
5 - dispone la restituzione del fascicolo n. Rg ES 6361/2021 alla cancelleria competente e
l'inserimento nello stesso di copia della presente sentenza, al fine di consentire al G.E.
l'adozione di ogni conseguenziale provvedimento.
Santa Maria Capua Vetere, 16.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
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