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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 11/02/2026, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1215/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALBO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 8172/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170019294554000 BOLLO 2013
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 431/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti: Le parti danno atto della cessata materia del contendere per intervenuto pagamento e chiedono la decisione in forma semplificata.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il GM, visto il ricorso avverso la cartella di pagamento in epigrafe, relativa a ADDIZIONALE ERARIALE
TASSA AUTOMOBILISTICA (cd. "superbollo") per l'annualità 2013, di cui parte ricorrente chiede l'annullamento eccependo la prescrizione dell'azione per il recupero del credito erariale e la mancata notifica dell'atto impositivo prodromico;
Preso atto che, con memorie illustrative, il ricorrente ha comunicato di aver proceduto al pagamento e chiesto la cessata materia del contendere con compensazione delle spese;
Analoga richiesta è stata ribadita in udienza, in cui Agenzia entrate non si è opposta;
le parti, inoltre, hanno chiesto la decisione in forma semplificata.
Considerato, dunque, che, in accoglimento della concorde richiesta della parti, può dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il GM, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALBO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 8172/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170019294554000 BOLLO 2013
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 431/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti: Le parti danno atto della cessata materia del contendere per intervenuto pagamento e chiedono la decisione in forma semplificata.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il GM, visto il ricorso avverso la cartella di pagamento in epigrafe, relativa a ADDIZIONALE ERARIALE
TASSA AUTOMOBILISTICA (cd. "superbollo") per l'annualità 2013, di cui parte ricorrente chiede l'annullamento eccependo la prescrizione dell'azione per il recupero del credito erariale e la mancata notifica dell'atto impositivo prodromico;
Preso atto che, con memorie illustrative, il ricorrente ha comunicato di aver proceduto al pagamento e chiesto la cessata materia del contendere con compensazione delle spese;
Analoga richiesta è stata ribadita in udienza, in cui Agenzia entrate non si è opposta;
le parti, inoltre, hanno chiesto la decisione in forma semplificata.
Considerato, dunque, che, in accoglimento della concorde richiesta della parti, può dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il GM, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.