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Sentenza 30 settembre 2024
Sentenza 30 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 30/09/2024, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1723/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente Relatore
Dott.ssa Natalia Fiorello Giudice
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. R.G. 1723/2024 V.G. promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. Rita BRANDI che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e hanno esposto: Parte_1 Parte_2 di aver contratto matrimonio civile in AN (CN) il 04/11/2016, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 25, Parte I, dell'anno
2016; che dal matrimonio sono nate le figlie , a Cuneo (CN) il 21/08/2011, e , a Persona_1 Persona_2
LI (CN) il 26/02/2013; che la convivenza è diventata intollerabile.
Hanno chiesto pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso, istando contestualmente per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Introdotto il procedimento in epigrafe, il giudice relatore assegnava termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti provvedevano in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole in data 11/07/2024.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge Per_ e rispondenti agli interessi delle figlie minori e nate dal matrimonio, di cui si è omesso Per_2
l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
Quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio, la stessa potrà essere esaminata solo decorsi i termini di legge.
Si dispone pertanto, con separata ordinanza, sulla prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
nata il [...] a [...], Parte_1
[...]
, nato il 16/06/1986 a Lamezia Terme (CZ), Parte_3 alle condizioni dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, che qui si hanno per integralmente trascritte.
Spese al definitivo.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 19/09/2024
Il Presidente relatore
Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente Relatore
Dott.ssa Natalia Fiorello Giudice
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. R.G. 1723/2024 V.G. promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. Rita BRANDI che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e hanno esposto: Parte_1 Parte_2 di aver contratto matrimonio civile in AN (CN) il 04/11/2016, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 25, Parte I, dell'anno
2016; che dal matrimonio sono nate le figlie , a Cuneo (CN) il 21/08/2011, e , a Persona_1 Persona_2
LI (CN) il 26/02/2013; che la convivenza è diventata intollerabile.
Hanno chiesto pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso, istando contestualmente per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Introdotto il procedimento in epigrafe, il giudice relatore assegnava termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti provvedevano in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole in data 11/07/2024.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge Per_ e rispondenti agli interessi delle figlie minori e nate dal matrimonio, di cui si è omesso Per_2
l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
Quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio, la stessa potrà essere esaminata solo decorsi i termini di legge.
Si dispone pertanto, con separata ordinanza, sulla prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
nata il [...] a [...], Parte_1
[...]
, nato il 16/06/1986 a Lamezia Terme (CZ), Parte_3 alle condizioni dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, che qui si hanno per integralmente trascritte.
Spese al definitivo.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 19/09/2024
Il Presidente relatore
Dott.ssa Roberta Bonaudi