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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 27/11/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 570/2025
TRIBUNALE DI PRATO Sezione Unica
Oggi 27 novembre 2025, ore 9:55 innanzi alla dott.ssa AR AL, sono comparsi: personalmente con l'avv. LAI ANDREA Parte_1 per nessuno compare Controparte_1
Per l'avv. CAMPAGNI PIERVITTORIO in sostituzione degli avv. ti CP_2
AZ e SORGE. L'avv. Lai chiede che venga dichiarata la contumacia della convenuta. Si riporta al contenuto del ricorso e insiste per l'accoglimento. L'avv. Campagni si riporta alla memoria depositata evidenziando che in quanto terzo, CP_2 può solo avere contezza dei versamenti evidenziati. Il giudice invita la difesa di parte resistente a produrre estratto registro Inipec dal quale è stato ricavato l'indirizzo della resistente non costituita. Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
AR AL
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. AR AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 570/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAI ANDREA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata a Prato, viale della Repubblica 244, presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
Parte resistente, contumace
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_3 P.IVA_2
patrocinio degli avv.ti AZ CRISTINA e MONACO SORGE MARCO, elettivamente domiciliata a Roma, via Carlo Conti Rossini 13, presso lo studio del difensore
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha adito il tribunale di Prato affinché accerti il suo diritto a percepire il TFR, pari a Parte_1
4.752,01 euro con condanna della società resistente al versamento della somma direttamente al
Fondo di previdenza complementare . CP_2
A sostegno della pretesa espone:
- che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze di dal 24 giugno 2020 al Controparte_1
1 - che la ricorrente, il 15 maggio 2007, aveva sottoscritto il modulo di adesione al piano individuale pensionistico “posta previdenza valore”, con obbligo del datore di lavoro di effettuare i versamenti;
- che il datore di lavoro, pur operando le trattenute, ha omesso il versamento delle quote di
TFR al fondo “posta previdenza valore”.
La società datrice di lavoro, regolarmente intimata, non si è costituita.
Si è costituita confermando l'adesione al fondo e l'ammontare dei versamenti Controparte_3
effettuati da illustrati in ricorso chiedendo, in caso di accoglimento, il versamento CP_1
in suo favore delle quote di TFR omesse.
La causa, di natura documentale, è stata discussa all'odierna udienza, al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio pronunciando, all'esito, sentenza mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
Il ricorso è fondato, per le ragioni che si vanno a illustrare.
Per comprendere le ragioni del decidere, appare utile premettere – in continuità con quanto già
affermato più volte da questo Tribunale – che la domanda proposta dal lavoratore in via principale (vale a dire, la condanna della ex datrice di lavoro al pagamento delle quote di TFR accantonate e non versate in favore del Fondo di previdenza) deve essere qualificata in termini azione surrogatoria, a fronte dell'inerzia del Fondo di previdenza complementare, ex art. 81 c.p.c.
e 2900 c.c. (in questi termini, cfr. Tribunale di Prato, 09/02/2022, n. 25, che richiama Tribunale
Novara sez. lav., 04/11/2021, n.254, nonché, più di recente, Tribunale di Milano, sez. lav.
16/07/2024, n. 3607).
Non vi sono infatti in ricorso allegazioni (quali, ad esempio, la risoluzione) idonee a far venir meno il vincolo di destinazione al Fondo.
Quanto precede, fa sì che, pur non avendo il lavoratore azione diretta nei confronti del datore di lavoro, può esercitare i diritti e le azioni spettanti al Fondo nei confronti dei terzi.
Nel caso di specie, le somme indicate dalla lavoratrice come non versate (pari a 4.752,01 euro) risultano corrette, alla luce della documentazione depositata (ci si riferisce, in particolare, alle
2 buste paga prodotte sub doc. 1, ai versamenti effettuati dalla datrice di lavoro, doc. 2, e ai conteggi prodotti sub doc. 5).
D'altro canto, la mancata costituzione della convenuta non ha consentito una diversa ricostruzione della vicenda.
Di qui le raggiunte conclusioni in punto di accoglimento della domanda, con condanna della a reintegrare la posizione previdenziale della ricorrente nella misura Controparte_1
indicata in ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite, nei rapporti tra la ricorrente e la società, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore e della natura documentale della causa (che giustifica la liquidazione della fase istruttoria e di trattazione nella misura minima).
Devono essere invece compensate le ulteriori somme, attesa la peculiare posizione di CP_3
, anche in punto di legittimazione a pretendere le somme.
[...]
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) condanna parte resistente a pagare in favore di , per le causali di cui alla Controparte_3
motivazione, la somma di 4.752. 01 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo;
2) condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite pari a 2.195 euro, per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a., c.p.a. se dovute;
compensa le ulteriori spese tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Prato, 27 novembre 2025
Il Giudice
AR AL
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
31 dicembre 2024 come modellista, inquadrata al sesto livello del CCNL per i dipendenti dell'industria tessile, abbigliamento e moda;
TRIBUNALE DI PRATO Sezione Unica
Oggi 27 novembre 2025, ore 9:55 innanzi alla dott.ssa AR AL, sono comparsi: personalmente con l'avv. LAI ANDREA Parte_1 per nessuno compare Controparte_1
Per l'avv. CAMPAGNI PIERVITTORIO in sostituzione degli avv. ti CP_2
AZ e SORGE. L'avv. Lai chiede che venga dichiarata la contumacia della convenuta. Si riporta al contenuto del ricorso e insiste per l'accoglimento. L'avv. Campagni si riporta alla memoria depositata evidenziando che in quanto terzo, CP_2 può solo avere contezza dei versamenti evidenziati. Il giudice invita la difesa di parte resistente a produrre estratto registro Inipec dal quale è stato ricavato l'indirizzo della resistente non costituita. Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
AR AL
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. AR AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 570/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAI ANDREA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata a Prato, viale della Repubblica 244, presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
Parte resistente, contumace
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_3 P.IVA_2
patrocinio degli avv.ti AZ CRISTINA e MONACO SORGE MARCO, elettivamente domiciliata a Roma, via Carlo Conti Rossini 13, presso lo studio del difensore
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha adito il tribunale di Prato affinché accerti il suo diritto a percepire il TFR, pari a Parte_1
4.752,01 euro con condanna della società resistente al versamento della somma direttamente al
Fondo di previdenza complementare . CP_2
A sostegno della pretesa espone:
- che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze di dal 24 giugno 2020 al Controparte_1
1 - che la ricorrente, il 15 maggio 2007, aveva sottoscritto il modulo di adesione al piano individuale pensionistico “posta previdenza valore”, con obbligo del datore di lavoro di effettuare i versamenti;
- che il datore di lavoro, pur operando le trattenute, ha omesso il versamento delle quote di
TFR al fondo “posta previdenza valore”.
La società datrice di lavoro, regolarmente intimata, non si è costituita.
Si è costituita confermando l'adesione al fondo e l'ammontare dei versamenti Controparte_3
effettuati da illustrati in ricorso chiedendo, in caso di accoglimento, il versamento CP_1
in suo favore delle quote di TFR omesse.
La causa, di natura documentale, è stata discussa all'odierna udienza, al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio pronunciando, all'esito, sentenza mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
Il ricorso è fondato, per le ragioni che si vanno a illustrare.
Per comprendere le ragioni del decidere, appare utile premettere – in continuità con quanto già
affermato più volte da questo Tribunale – che la domanda proposta dal lavoratore in via principale (vale a dire, la condanna della ex datrice di lavoro al pagamento delle quote di TFR accantonate e non versate in favore del Fondo di previdenza) deve essere qualificata in termini azione surrogatoria, a fronte dell'inerzia del Fondo di previdenza complementare, ex art. 81 c.p.c.
e 2900 c.c. (in questi termini, cfr. Tribunale di Prato, 09/02/2022, n. 25, che richiama Tribunale
Novara sez. lav., 04/11/2021, n.254, nonché, più di recente, Tribunale di Milano, sez. lav.
16/07/2024, n. 3607).
Non vi sono infatti in ricorso allegazioni (quali, ad esempio, la risoluzione) idonee a far venir meno il vincolo di destinazione al Fondo.
Quanto precede, fa sì che, pur non avendo il lavoratore azione diretta nei confronti del datore di lavoro, può esercitare i diritti e le azioni spettanti al Fondo nei confronti dei terzi.
Nel caso di specie, le somme indicate dalla lavoratrice come non versate (pari a 4.752,01 euro) risultano corrette, alla luce della documentazione depositata (ci si riferisce, in particolare, alle
2 buste paga prodotte sub doc. 1, ai versamenti effettuati dalla datrice di lavoro, doc. 2, e ai conteggi prodotti sub doc. 5).
D'altro canto, la mancata costituzione della convenuta non ha consentito una diversa ricostruzione della vicenda.
Di qui le raggiunte conclusioni in punto di accoglimento della domanda, con condanna della a reintegrare la posizione previdenziale della ricorrente nella misura Controparte_1
indicata in ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite, nei rapporti tra la ricorrente e la società, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore e della natura documentale della causa (che giustifica la liquidazione della fase istruttoria e di trattazione nella misura minima).
Devono essere invece compensate le ulteriori somme, attesa la peculiare posizione di CP_3
, anche in punto di legittimazione a pretendere le somme.
[...]
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) condanna parte resistente a pagare in favore di , per le causali di cui alla Controparte_3
motivazione, la somma di 4.752. 01 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo;
2) condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite pari a 2.195 euro, per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a., c.p.a. se dovute;
compensa le ulteriori spese tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Prato, 27 novembre 2025
Il Giudice
AR AL
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
31 dicembre 2024 come modellista, inquadrata al sesto livello del CCNL per i dipendenti dell'industria tessile, abbigliamento e moda;