Sentenza breve 28 novembre 2024
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 06/03/2026, n. 1778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1778 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01778/2026REG.PROV.COLL.
N. 04625/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4625 del 2025, proposto da
Ditta Individuale RD OR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Nannei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Genova, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luca De Paoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 806/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il Consigliere AN SA e si dà atto che nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Ditta Individuale RD OR ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. per la Liguria n. 806 del 2024, con la quale il Collegio di prima istanza ha declinato la propria giurisdizione a favore di quella del giudice ordinario, quanto all’impugnazione del provvedimento prot. n. 0357067 del 10 luglio 2024, a firma del Dirigente dell’Area Sviluppo Economico e Promozione del Comune di Genova e del verbale di accertamento e di contestazione della violazione, notificato in data 12 agosto 2024, limitatamente alla parte in cui hanno disposto il divieto di presentazione di una nuova istanza o segnalazione di apertura fino al 9 luglio 2025, respingendolo per il resto.
2. Va premesso in fatto che la Ditta RD OR, dopo aver stipulato un contratto che lo abilitava alla vendita di prodotti a base di CBD, in data 4 luglio 2024, presentava una S.C.I.A. al Comune di Genova, finalizzata alla commercializzazione degli stessi con apparecchi automatici presso la sede di via Pollieri n. 34R.
Il Comune di Genova disponeva il divieto di prosecuzione della vendita dei prodotti, ai sensi dell’art. 19, comma 4, l. n. 241 del 1990, in quanto tale attività risultava inibita dall’Intesa del Centro Storico (in seguito anche solo Intesa), stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 222 del 2016. Successivamente, il Comune notificava alla Ditta RD OR il verbale n. 5917763 del 2024, con il quale contestava la violazione dell’art. 144 bis della L.R. n. 1 del 2007, che sanzionava l’esercizio delle suddette attività.
3. La Ditta Individuale RD OR impugnava i suindicati provvedimenti dinanzi al T.A.R. per la Liguria, dolendosi della violazione del d.lgs. n. 222 del 2016, che non includeva, a suo dire, la categoria dei prodotti derivati da CBD tra quelli in ordine ai quali potevano intervenire le intese volte a vietare o a limitare determinati esercizi, deducendo la violazione dell’Intesa, in quanto quest’ultima faceva riferimento solo alla vendita di generi alimentari medianti apparecchi elettronici. Inoltre, il ricorrente denunciava che le sanzioni irrogate non avevano tenuto conto della buona fede dell’istante, oltre ad essere sproporzionate.
Il Tribunale adito dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario in ordine al verbale di accertamento notificato in data 12 agosto 2024 e al provvedimento prot. n. 0357067 del 10 luglio 2024, respingendo il ricorso per il resto.
4. La Ditta Individuale RD OR ha appellato la suddetta pronuncia, sollevando le seguenti censure: “ 1) Erroneità della sentenza impugnata con riferimento al primo motivo del ricorso introduttivo (Eccesso di potere per difetto dei presupposti – Insussistenza dei presupposti di fatto e diritto per l’irrogazione della sanzione interdittiva e pecuniaria – Violazione dell’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 222/2016 – Violazione del principio di legalità dell’azione amministrativa); 2) Erroneità della sentenza impugnata con riferimento al secondo motivo del ricorso introduttivo (Eccesso di potere per difetto dei presupposti – Insussistenza dei presupposti in fatto e diritto per l’irrogazione della sanzione interdittiva e pecuniaria); 3) Erroneità della sentenza impugnata con riferimento al terzo motivo del ricorso introduttivo (Eccesso di potere per difetto dei presupposti – Insussistenza dei presupposti in fatto e diritto per l’irrogazione della sanzione interdittiva e pecuniaria – Violazione dell’art. 144 bis della L.R. 2.1.2007, n. 1); 4) Erroneità della sentenza impugnata con riferimento al quarto motivo del ricorso introduttivo (Eccesso di potere per difetto dei presupposti – Insussistenza dei presupposti in fatto e diritto per l’irrogazione della sanzione interdittiva e pecuniaria – Violazione dell’art. 13 dell’Intesa del Centro Storico, stipulata ai sensi dell’art. 1, c. 4, del d.lgs. n. 222/2016 – Violazione del principio di legalità dell’azione amministrativa); 5) Erroneità della sentenza impugnata con riferimento al quinto motivo del ricorso introduttivo (Eccesso di potere per vizio di motivazione – Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta – Irragionevolezza – Difetto dei presupposti – Insussistenza dei presupposti in fatto e diritto per l’irrogazione della sanzione interdittiva e pecuniaria); 6) Erroneità della sentenza impugnata con riferimento al sesto motivo del ricorso introduttivo (Eccesso di potere per difetto dei presupposti – Insussistenza dei presupposti in fatto e diritto per l’irrogazione della sanzione interdittiva e pecuniaria – Violazione di legge (art. 4 della L. 689/1981)”.
5. Il Comune di Genova si è costituito in resistenza, concludendo per il rigetto del gravame.
6. In data 13.12.2025, l’appellante ha depositato la dichiarazione di rinuncia all’appello, notificata al Comune di Genova, sulla base del rilievo che l’Amministrazione comunale, nelle more, gli ha comunicato, in data 3.12.2025, una ordinanza ingiunzione con la quale ha ridotto la sanzione nella misura del 50%, in considerazione della mancanza di reiterazione della condotta, pertanto è venuto meno l’interesse alla decisione del gravame. L’appellante ha concluso, chiedendo l’estinzione del giudizio e l’integrale compensazione delle spese di lite.
7. All’udienza del 22 gennaio 2026, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
8. Il Collegio prende atto della dichiarazione di rinuncia all’appello depositata dalla Ditta individuale RD OR, espressa in ragion del fatto che, in data 3.12.2025, è intervenuta l’ordinanza ingiunzione del Comune di Genova, ai sensi della L. 689/1981, con cui il Dirigente comunale ha stabilito che: “ Vista la mancanza di reiterazione della violazione, si ritiene opportuno applicare la riduzione della sanzione nella misura del 50% con riferimento al criterio dettato dalla Deliberazione di Giunta comunale n. 330/2009 congiuntamente alla Determinazione Dirigenziale n. 12/2011 …Ordina e Ingiunge a OR RD … di pagare a titolo di sanzione amministrativa un importo pari a euro 2500,00 come sopra determinata, più euro 15,50 per rimborso spese procedurale; prima che abbiano inizio le procedure di esecuzione forzata, il soggetto sanzionato può essere ammesso al pagamento rateale della sanzione, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 689 del 1981, presentando motivata richiesta all’Ufficio Sanzioni”.
L’appellante deduce che, stante la quantificazione estremamente ridotta della richiamata sanzione amministrativa rispetto a quanto temuto ed originariamente prospettato dall’Amministrazione, nelle more del presente gravame, è venuto meno l’interesse alla definizione della controversia.
La Ditta Individuale RD OR ha concluso con la dichiarazione di rinuncia all’appello e con la richiesta di compensazione delle spese di lite.
Il Collegio osserva che l’art. 84 del c.p.a. stabilisce, al primo comma, che la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, ovvero mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.
La disposizione, al secondo comma, stabilisce che il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il Collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle. Al terzo comma, prevede che la rinuncia deve essere notificata alle altre parti costituite almeno dieci giorni prima dell’udienza e che, se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo di estingue.
Nel caso di specie, il Comune di Genova non ha espresso alcuna opposizione.
9. Ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano tutti i presupposti sostanziali di cui all’art. 84 c.p.a., sicché può darsi atto della rinuncia stessa e si può dichiarare il processo estinto, ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84, comma 3, del c.p.a.
10. Tenuto conto del comportamento processuale delle parti, le spese di lite vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia allo stesso e, per l’effetto, dichiara l’estinzione del giudizio.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE TI, Presidente
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
AN SA, Consigliere, Estensore
Diana Caminiti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN SA | IE TI |
IL SEGRETARIO