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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 18/12/2025, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1462/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 1462/2022 R.G., avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza del 24.09.2025, con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in VIA LIVORNO n. 20 ROMA, presso lo studio dell'Avv. DI EUGENIO
SAIRA che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nata in [...] il [...], elettivamente Controparte_1 domiciliata in VIA GIOVANNI PASCOLI n. 118 CASSINO (FR), presso lo studio dell'Avv. TEOLIS ELISABETTA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
1 E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludono come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.04.2022, chiedeva Parte_1 che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cassino (FR) in data 02/07/1988 con , deducendo che Controparte_1 dall'unione era nato il figlio (in data 16.03.1995) maggiorenne ed Persona_1 economicamente indipendente;
che i coniugi si erano separati consensualmente, come da provvedimento di omologa del Tribunale di Cassino n. 900/2020 del 26.11.2020; che la convivenza non era stata ripresa a far data dall'inizio della separazione e che era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva: 1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) disporsi di non doversi procedere alla corresponsione di un assegno divorzile in favore della Sig.ra in quanto i coniugi sono CP_1 economicamente indipendenti.
Costituendosi in giudizio, si associava alla Controparte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma avanzava richieste difformi dalle condizioni proposte dal coniuge.
In particolare, la resistente chiedeva: 1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) porsi a carico del Sig. un assegno divorzile pari ad Parte_1 euro 300,00; 3) accertarsi il diritto della Sig.ra a ricevere il 50% del valore di CP_1 costruzione dell'immobile sito in Cassino alla via San Leonardo Filieri, quantificato in euro 150.000,00 nonché il 50% delle somme presenti sul conto corrente familiare al momento della separazione pari ad euro 50.000,00.
2 All'esito della comparizione delle parti, il giudice delegato alle funzioni presidenziali con ordinanza del 10.11.2022 confermava provvisoriamente le condizioni di separazione in merito alle statuizioni economiche e rimetteva le parti avanti al G.I.
Concessi i termini per il deposito delle memorie integrative, con sentenza non definitiva n. 621/2023 del 12.05.2023 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, audizione delle parti e ordine di esibizione.
All'udienza cartolare del 24.09.2025, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusive richieste delle parti in epigrafe riportate, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Preliminarmente deve darsi atto che la sig.ra nella memoria integrativa CP_1 ha rinunciato espressamente alla domanda di restituzione somme articolata in comparsa.
Ciò posto, quanto alle questioni economiche, deve premettersi che in sede di separazione era stato posto a carico del ricorrente un assegno in favore della resistente pari ad euro 300,00 oltre rivalutazione istat, confermato in sede presidenziale.
Orbene, in materia trova applicazione il disposto di cui all'art. 5, 6° comma L. n.
898/70: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Al riguardo, è utile evidenziare il principio sancito dalle Sez. Un. della S.C.
(Cass. Civ., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287): ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il
3 parametro di cui si deve tenere conto con la relativa attribuzione e determinazione e, in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. E' stato precisato che i criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita, assistenziale e perequativo-compensativa, di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del
11/12/2019). Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La rilevanza dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente va accertata considerando che l'assegno è finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti (assistenziale, perequativa e compensativa), alla storia coniugale e familiare (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021, in motivazione). La funzione perequativo-compensativa dell'assegno, dunque, conduce al riconoscimento di un contributo, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del
31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza
n. 38362 del 03/12/2021). In proposito, le Sezioni Unite hanno precisato che
«l'autoresponsabilità deve ... percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all'inizio del matrimonio (o dell'unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole che la governeranno, alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte
4 ridiscusse ed eventualmente modificate, restando l'autoresponsabilità pur sempre di coppia. Quando poi la relazione di coppia giunge alla fine, l'autoresponsabilità diventa individuale, di ciascuna delle due parti: entrambe sono tenute a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità, anche quella più debole economicamente. Ma non si può prescindere da quanto avvenuto prima dando al principio di autoresponsabilità un'importanza decisiva solo in questa fase, ove finisce per essere applicato principalmente a danno della parte più debole» (Cass., Sez. U,
Sentenza n. 18287 del 11/07/2018). In tale ottica, come pure successivamente ribadito dalla giurisprudenza, occorre effettuare un rigoroso accertamento per verificare se lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno “perequativo”, cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non può procurarseli per ragioni oggettive (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023).
L'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato, in particolare, a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (funzione propriamente compensativa), sia ad assicurare, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico- patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare oltre che personale dell'altro coniuge (funzione propriamente perequativa) (v. Cass., Sez. 1, Sentenza n.
35434 del 19/12/2023). In sintesi, la funzione perequativo-compensativa dell'assegno dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole, con
5 la conseguenza che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando vi sia una rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4328 del 19/02/2024). La funzione assistenziale dell'assegno, invece, valorizza la funzione sociale che l'assegno divorzile assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente.
Nel caso di specie, il ricorrente (63 anni) ha un'attività imprenditoriale, dalla documentazione prodotta risulta che nell'anno 2023 ha percepito un reddito lordo d'impresa pari ad euro 232335,00, nell'anno 2024 pari ad euro 96.127,00, ha dedotto di percepire attualmente circa euro 3600,00 mensili e vive in una casa di proprietà. La resistente (60 anni) è un'insegnante guadagna circa 1400,00 euro al mese e vive nella ex casa coniugale di sua proprietà.
Orbene, dalla comparazione dei redditi, emerge senza dubbio la rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970.
Ciò posto, risulta sostanzialmente incontestato che la convenuta si sia laureata in costanza di matrimonio, occupandosi del figlio per i primi cinque anni e scegliendo di accettare inizialmente solo supplenze, intraprendendo l'attività di riscossione fatture per l'Istituto di Vigilanza “Città di Cassino srl” e solo successivamente ottenendo un impiego come insegnante a tempo indeterminato.
Deve ritenersi altresì provato in via presuntiva il prevalente contributo fornito dalla convenuta alla gestione della vita familiare per effetto di una scelta condivisa tra gli ex coniugi, in considerazione dell'impegno determinato dalle esigenze di crescita del figlio minore, nonché dal lavoro autonomo svolto dal marito e dell'elevato reddito del
6 predetto. Tenuto conto anche della durata del matrimonio (31 anni), deve pertanto ritenersi provato che l'assetto familiare condiviso tra gli ex coniugi abbia consentito al ricorrente di dedicarsi pienamente alla propria attività professionale;
in tale ottica l'attuale squilibrio reddituale e patrimoniale tra le parti può senz'altro ritenersi l'effetto del sacrifico della resistente a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno “perequativo” in suo favore.
Alla luce di quanto esposto, reputa il Tribunale che ricorrano le condizioni per porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente un assegno divorzile, che si reputa congruo confermare nella misura di euro 300,00 mensili, alla luce delle circostanze concrete, oltre rivalutazione ISTAT.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/14, avuto riguardo al valore della lite, all'attività effettivamente svolta ed alle non complesse questioni trattate, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, dando atto della sentenza non definitiva n.
621/2023 del 12.05.2023 e definitamente pronunciando sul ricorso proposto da
, nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) pone a carico di l'obbligo di versamento, entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, in favore di , della somma Controparte_1 di euro 300,00, oltre rivalutazione istat, a titolo di assegno divorzile, con decorrenza dalla data della domanda;
2) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge, con distrazione.
Cassino, 17/12/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
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