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Sentenza 14 dicembre 2020
Sentenza 14 dicembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/12/2020, n. 35804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35804 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da - RO PP, nata ad [...] il [...] - GO ON, nato a [...] il [...] avverso il decreto emesso il 29/11/2019 dalla Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 29 novembre 2019, la Corte di appello di Palermo ha confermato quello del Tribunale della stessa città dell'Il novembre 2014, nella parte in cui ha applicato ad ON GO la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per due anni, ed ha disposto la confisca della sua impresa individuale omonima, di un Penale Sent. Sez. 6 Num. 35804 Anno 2020 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 24/09/2020 terreno, di un conto corrente bancario e dell'abitazione familiare, costituita da una villa in comproprietà con la moglie PP RO. Quei giudici hanno ritenuto GO persona indiziata di appartenere all'associazione di tipo mafioso denominata "Cosa nostra" sin dagli anni '90 dello scorso secolo, nonché, a partire dal 2007, indiziata del delitto di cui all'art. 12- quinquies, connma 1, d.l. n. 306 del 1992, conv. dalla legge n. 356 del 1992, perciò applicandogli l'anzidetta misura a norma dell'art. 4, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 159 del 2011, e disponendo la confisca dei beni nella sua disponibilità di valore sproporzionato ai suoi redditi leciti, ai sensi del successivo art. 24. Avverso tale decisione, ricorrono per cassazione sia GO che sua moglie, in qualità di terza interessata. 2. Il ricorso proposto nell'interesse del primo poggia su due articolati motivi. 2.1. Con il primo, sotto il profilo della violazione degli artt. 6, d.lgs. cit., e 125 del codice di rito, si lamenta l'assenza di motivazione in ordine ai presupposti soggettivi per l'applicazione della misura di prevenzione personale. Si rappresenta, infatti, che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e le conversazioni intercettate, sulle quali si fonda la decisione impugnata, costituiscono il medesimo materiale istruttorio già vagliato nell'àmbito di due processi per il delitto di cui all'art. 12-quinquies, cit., e ritenuto non sufficientemente concludente, poiché entrambi quei giudizi si sono definiti con sentenza irrevocabile: nell'un caso, di assoluzione del GO per insussistenza del fatto;
e, nell'altro, di declaratoria di prescrizione, tuttavia previa esclusione dell'ipotizzata aggravante della finalità agevolativa mafiosa, sì da potersi escludere qualsiasi contiguità tra costui e l'associazione mafiosa o suoi esponenti. Inoltre, la difesa ricorrente censura come soltanto apparente la motivazione con la quale la Corte di appello ha retrodatato agli "anni '90" il periodo di manifestazione della pericolosità del proposto, all'evidente fine di ravvisare la necessaria congruenza cronologica tra tale dato e l'epoca dell'acquisizione al suo patrimonio dei beni da confiscare. Il decreto impugnato fonda tale assunto su conversazioni intercettate nel 2004 e su dichiarazioni di collaboratori di giustizia prive di specifici riferimenti cronologici ed intervenute soltanto nell'anno 2009: elementi istruttori, peraltro, dai quali non emerge un qualsivoglia contributo del GO al sodalizio mafioso, né si comprende come si sia concretamente manifestata la sua ritenuta "contiguità" allo stesso. Più specificamente, da tali acquisizioni istruttorie si evincerebbe soltanto un generico rapporto di conoscenza tra costui ed il ritenuto 2 "mafioso" UI RA, tuttavia anch'egli assolto in sede penale;
mentre, sull'unico punto specifico, ovvero sull'assegnazione alla ditta del GO di un appalto da parte dell'azienda municipale del gas nel 1999, le dichiarazioni in tal senso del collaboratore di giustizia ZI TA sarebbero smentite dalla documentazione difensiva, che ha escluso l'esistenza qualsiasi rapporto tra le due imprese e sulla cui rilevanza la Corte territoriale ha omesso di motivare. Infine, dopo aver evidenziato, con richiamo di giurisprudenza di legittimità, come la "contiguità" o la "vicinanza" ad un sodalizio mafioso non siano sufficienti ad integrare la "appartenenza" allo stesso, invece rilevante in questa sede, la difesa ricorrente si duole del giudizio di attualità della pericolosità sociale del proposto, risalendo al più tardi al 2004 i fatti valorizzati a tal fine dai giudici di merito. 2.2. Con il secondo motivo, specificamente attinente alla disposta misura reale, si deduce il difetto di motivazione, e quindi la violazione dell'art. 125, cod. proc. pen., in merito alle osservazioni contenute nella consulenza tecnico- contabile della difesa, dalle quali si evincerebbe l'erroneità delle stime compiute dai periti d'ufficio sull'ammontare del patrimonio lecito del GO e, quindi, sulla sua congruità rispetto alla spesa sostenuta per la costruzione dell'abitazione familiare, con ricadute decisive sul giudizio di sproporzione tra i due parametri, presupposto essenziale per la confisca. 3. La difesa di PP RO, con un unico motivo, lamenta la violazione dell'art. 24, d.lgs n. 159 del 2011, e dell'art. 125, cod. proc. pen., per l'assenza di motivazione su aspetti qualificanti relativi alla confisca della villa adibita ad abitazione familiare, ponendo in risalto come la relativa costruzione sia avvenuta, per la parte preponderante, tra il 1993 ed il 2001, ovvero in un periodo per il quale mancherebbe qualsiasi indizio di "partecipazione mafiosa" nell'impresa del GO. A tal fine, ripropone essenzialmente le censure sollevate nel ricorso del proprio marito, con riferimento allo scarto cronologico di tale dato rispetto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ed alle conversazioni intercettate, su cui si fonda la decisione impugnata, nonché, più in generale, sulla scarsa concludenza indiziante di tali elementi e, nello specifico, sulla smentita delle propalazioni del collaborante TA in merito all'appalto assegnato al GO dall'azienda municipale del gas. Relativamente a tal ultimo aspetto, anzi, la Corte di merito sarebbe incorsa in una vera e propria omissione di motivazione, al pari di quanto è avvenuto con riferimento alle specifiche critiche mosse dai consulenti tecnici di parte in punto di sproporzione tra redditi e costi per la costruzione della villa: giudizio, questo, che sarebbe stato formulato dai periti 3 d'ufficio sulla base di errori nella valutazione dei dati Istat, nella contabilizzazione delle entrate e nella stima dei costi di costruzione. 4. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi, poiché per lo più reiterativi dei motivi d'appello, nonché funzionali ad una rivalutazione in fatto delle emergenze probatorie ed espressivi di censure attinenti alla motivazione del provvedimento, non proponibili in questa materia dinanzi alla Corte di cassazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili. 2. Più che la possibilità per il giudice della prevenzione - invero indiscussa - di rivalutare, ai diversi fini della propria decisione, gli elementi istruttori ritenuti insufficienti a fondare una pronuncia di condanna in sede di cognizione, il ricorso di GO devolve alla Corte di cassazione, anzitutto, il tema della concludenza degli elementi sui quali i giudici d'appello hanno fondato il loro giudizio di appartenenza di costui all'associazione di tipo mafioso denominata "Cosa nostra". 2.1. Corretto, sul punto, è il riferimento, contenuto nel decreto, alla "sentenza Gattuso" delle Sezioni unite di questa Corte (n. 111 del 30/11/2017, Rv. 271512), che ha tipizzato la nozione di "appartenenza", intendendo per tale la condotta che, sebbene non riconducibile alla partecipazione, si sostanzi in un'azione, anche isolata, ma comunque funzionale agli scopi associativi, rimanendone al di fuori, invece, le situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale. Più specificamente, in motivazione, le Sezioni unite - richiamando Sez. 1, n. 54119 del 14/06/2017, Sottile, Rv. 271543, che a sua volta cita Sez. 6, n. 3941 del 08/01/2016, Gaglianò, Rv. 266541 - spiegano che l'«appartenenza ad un'associazione mafiosa richiede una situazione di contiguità all'associazione, che risulti funzionale agli interessi della struttura criminale, nel senso che il proposto deve offrire un "contribuito fattivo" alle attività ed allo sviluppo del sodalizio criminoso», respingendo, in tal modo, approcci interpretativi tesi a degradarne il significato in termini di mera contiguità ideologica, di comunanza di cultura mafiosa o di riconosciuta frequentazione personale con soggetti coinvolti nel sodalizio: ovvero di tutte quelle situazioni - si legge sempre in motivazione - di «mera collateralità che non si sostanzi in sintomi di un apporto individuabile alla vita della compagine»; apporto che - deve tuttavia ribadirsi - può essere limitato anche soltanto a situazioni 4 episodiche e ad esigenze associative circoscritte (in questi termini, più di recente, Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438). 2.2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la Corte di appello, riesaminando nella diversa ottica della prevenzione le emergenze probatorie desumibili dai precedenti giudicati assolutorii, abbia plausibilmente desunto, oltre che sufficientemente illustrato, stretti e nient'affatto occasionali rapporti d'affari tra GO e diversi "capi mandamento", ovvero soggetti che si collocano ai vertici dell'organizzazione mafiosa: rapporti che vanno ben oltre la contiguità o la comunanza ideologica e che sono espressivi piuttosto - per usare la definizione impiegata da quei giudici (pag. 25) - di una «cointeressenza imprenditoriale», dal momento che l'associazione imponeva l'affidamento di commesse all'impresa di movimento terra e lavori edili del ricorrente, traendone in corrispettivo ritorni di natura economica ed in termini di controllo sul territorio. Sul punto, il ricorso si limita sostanzialmente a sottolineare l'esito favorevole dei relativi giudizi di cognizione, senza tuttavia confrontarsi sul merito di quelle risultanze probatorie e sulla diversa valenza di esse ai fini del giudizio di prevenzione, in modo da disvelare l'eventuale inconsistenza assoluta ed evidente del percorso giustificativo della decisione impugnata. Tanto vale anche con specifico riferimento alla vicenda relativa all'assegnazione dell'appalto da parte dell'azienda municipale del gas: se è vero, infatti, che il decreto dà atto del deposito della documentazione difensiva, ma sulla stessa non si sofferma, dev'essere purtuttavia rilevato che il ricorso, dal suo canto, omette di illustrarne i contenuti e, di conseguenza, non permette al Collegio di apprezzarne l'eventuale decisività ai fini di un esito diverso e favorevole all'interessato. Giova rammentare, a tale proposito, che - a norma dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159, cit. - il ricorso al giudice di legittimità, nella materia della prevenzione, è consentito esclusivamente per violazione di legge, e che le lacune motivazionali del provvedimento rilevano, sotto tale profilo, soltanto laddove si versi nell'ipotesi della c.d. "motivazione apparente", intendendosi per tale quella affetta da vizi così radicali, da rendere l'apparato argomentativo, anche quando non del tutto mancante, comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (per tutte, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692): il che presuppone necessariamente che la carenza del percorso argomentativo del giudice attenga ad un profilo decisivo ai fini della ricostruzione fattuale o della valutazione giuridica. Non ravvisandosi, pertanto, siffatti vizi radicali nella motivazione del provvedimento impugnato, ne consegue inevitabilmente la declaratoria d'inammissibilità delle relative doglianze difensive. 5 3. Altrettanto deve osservarsi per le censure riguardanti l'indebita retrodatazione della pericolosità del GO nonché l'attualità della stessa. 3.1. Riguardo al primo aspetto, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dalle intercettazioni rammentate nel decreto, emergono - come già evidenziato - rapporti d'affari da costui intrattenuti con veri e propri capi-cosca, e con più d'uno di essi, sin dalla fine degli anni '90. L'inferenza compiuta dai giudici di appello, per cui una tale fiducia presupponesse contatti maturati ed affinati nel tempo, e segnatamente sin da un momento sensibilmente anteriore agli anni 2003-2004, epoca delle conversazioni intercettate (pag. 36, decreto), si rivela, allora, tutt'altro che congetturale ed irragionevole. 3.2. Anche sull'attualità della pericolosità il decreto impugnato si sofferma e la motivazione risulta quanto meno plausibile. La Corte territoriale, infatti, ha specificamente valorizzato l'accertata natura fittizia dell'intestazione, in capo al GO, delle quote della "Palermo Recuperi s.r.l." - sancita dalla già ricordata sentenza di prescrizione e non contraddetta da elementi di fatto addotti dalla difesa - e la protrazione di tale situazione fino al sequestro di quella società, avvenuto nel 2011 (pagg. 28 s.); dato, quest'ultimo, che si rivela qualificante, se correlato - come la Corte ha fatto - alle ultradecennali relazioni d'affari del proposto con vari mafiosi di rango ed alla indiscutibile pervasività del potere di controllo delle cosche di "Cosa nostra" sugli affari economici all'interno dell'area territoriale di riferimento. 3.3. Su entrambi tali aspetti, dunque, poiché le obiezioni difensive pongono in risalto - a tutto voler concedere - soltanto una flessione del rigore logico della motivazione, ma non certo la mancanza o l'evidente irragionevolezza di essa, non è possibile ravvisare alcuna violazione di legge, con conseguente inammissibilità delle relative doglianze, ai sensi del già citato art. 10, comma 3. 4. Inammissibili sono, infine, anche le censure riguardanti la misura reale, rassegnate dal GO con il secondo motivo d'impugnazione, nonché da sua moglie con il rispettivo ricorso. Attraverso di esse, infatti, i ricorrenti contestano il significato probatorio assegnato dalla Corte di appello ad alcune risultanze probatorie ed allegano altri elementi dimostrativi, in ipotesi, di segno diverso, che quei giudici avrebbero trascurato. In tal modo, però, essi chiedono al giudice di legittimità non solo un sindacato sulla congruità della motivazione, che gli è precluso dal citato art. 10, comma 3; ma, ancor prima, un'indagine di fatto: la quale, però, non soltanto in questa materia, ma in nessun caso gli è consentita. 6 E' sufficiente qui rilevare, allora, che, come il decreto dettagliatamente illustra (richiamando per ciascun cespite gli esiti delle relative indagini finanziarie: pagg. 37-42 e 44-46), tutti i beni oggetto di confisca sono stati acquisiti o realizzati tra la fine degli anni novanta del '900 ed il 2010, e dunque nel periodo interessato dai rapporti tra GO ed i vari capi-mandamento di "Cosa nostra"; ed altresì che i redditi dichiarati da costui e dai suoi familiari in quegli anni sono stati costantemente ed ampiamente inferiori agli esborsi occorrenti per le relative acquisizioni, quando non, addirittura, inesistenti. 5. Entrambi i ricorrenti - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - debbono, dunque, essere condannati alla rifusione delle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (yds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, si ritiene equo fissare detta somma in tremila euro per ognuno di essi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2020.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 29 novembre 2019, la Corte di appello di Palermo ha confermato quello del Tribunale della stessa città dell'Il novembre 2014, nella parte in cui ha applicato ad ON GO la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per due anni, ed ha disposto la confisca della sua impresa individuale omonima, di un Penale Sent. Sez. 6 Num. 35804 Anno 2020 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 24/09/2020 terreno, di un conto corrente bancario e dell'abitazione familiare, costituita da una villa in comproprietà con la moglie PP RO. Quei giudici hanno ritenuto GO persona indiziata di appartenere all'associazione di tipo mafioso denominata "Cosa nostra" sin dagli anni '90 dello scorso secolo, nonché, a partire dal 2007, indiziata del delitto di cui all'art. 12- quinquies, connma 1, d.l. n. 306 del 1992, conv. dalla legge n. 356 del 1992, perciò applicandogli l'anzidetta misura a norma dell'art. 4, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 159 del 2011, e disponendo la confisca dei beni nella sua disponibilità di valore sproporzionato ai suoi redditi leciti, ai sensi del successivo art. 24. Avverso tale decisione, ricorrono per cassazione sia GO che sua moglie, in qualità di terza interessata. 2. Il ricorso proposto nell'interesse del primo poggia su due articolati motivi. 2.1. Con il primo, sotto il profilo della violazione degli artt. 6, d.lgs. cit., e 125 del codice di rito, si lamenta l'assenza di motivazione in ordine ai presupposti soggettivi per l'applicazione della misura di prevenzione personale. Si rappresenta, infatti, che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e le conversazioni intercettate, sulle quali si fonda la decisione impugnata, costituiscono il medesimo materiale istruttorio già vagliato nell'àmbito di due processi per il delitto di cui all'art. 12-quinquies, cit., e ritenuto non sufficientemente concludente, poiché entrambi quei giudizi si sono definiti con sentenza irrevocabile: nell'un caso, di assoluzione del GO per insussistenza del fatto;
e, nell'altro, di declaratoria di prescrizione, tuttavia previa esclusione dell'ipotizzata aggravante della finalità agevolativa mafiosa, sì da potersi escludere qualsiasi contiguità tra costui e l'associazione mafiosa o suoi esponenti. Inoltre, la difesa ricorrente censura come soltanto apparente la motivazione con la quale la Corte di appello ha retrodatato agli "anni '90" il periodo di manifestazione della pericolosità del proposto, all'evidente fine di ravvisare la necessaria congruenza cronologica tra tale dato e l'epoca dell'acquisizione al suo patrimonio dei beni da confiscare. Il decreto impugnato fonda tale assunto su conversazioni intercettate nel 2004 e su dichiarazioni di collaboratori di giustizia prive di specifici riferimenti cronologici ed intervenute soltanto nell'anno 2009: elementi istruttori, peraltro, dai quali non emerge un qualsivoglia contributo del GO al sodalizio mafioso, né si comprende come si sia concretamente manifestata la sua ritenuta "contiguità" allo stesso. Più specificamente, da tali acquisizioni istruttorie si evincerebbe soltanto un generico rapporto di conoscenza tra costui ed il ritenuto 2 "mafioso" UI RA, tuttavia anch'egli assolto in sede penale;
mentre, sull'unico punto specifico, ovvero sull'assegnazione alla ditta del GO di un appalto da parte dell'azienda municipale del gas nel 1999, le dichiarazioni in tal senso del collaboratore di giustizia ZI TA sarebbero smentite dalla documentazione difensiva, che ha escluso l'esistenza qualsiasi rapporto tra le due imprese e sulla cui rilevanza la Corte territoriale ha omesso di motivare. Infine, dopo aver evidenziato, con richiamo di giurisprudenza di legittimità, come la "contiguità" o la "vicinanza" ad un sodalizio mafioso non siano sufficienti ad integrare la "appartenenza" allo stesso, invece rilevante in questa sede, la difesa ricorrente si duole del giudizio di attualità della pericolosità sociale del proposto, risalendo al più tardi al 2004 i fatti valorizzati a tal fine dai giudici di merito. 2.2. Con il secondo motivo, specificamente attinente alla disposta misura reale, si deduce il difetto di motivazione, e quindi la violazione dell'art. 125, cod. proc. pen., in merito alle osservazioni contenute nella consulenza tecnico- contabile della difesa, dalle quali si evincerebbe l'erroneità delle stime compiute dai periti d'ufficio sull'ammontare del patrimonio lecito del GO e, quindi, sulla sua congruità rispetto alla spesa sostenuta per la costruzione dell'abitazione familiare, con ricadute decisive sul giudizio di sproporzione tra i due parametri, presupposto essenziale per la confisca. 3. La difesa di PP RO, con un unico motivo, lamenta la violazione dell'art. 24, d.lgs n. 159 del 2011, e dell'art. 125, cod. proc. pen., per l'assenza di motivazione su aspetti qualificanti relativi alla confisca della villa adibita ad abitazione familiare, ponendo in risalto come la relativa costruzione sia avvenuta, per la parte preponderante, tra il 1993 ed il 2001, ovvero in un periodo per il quale mancherebbe qualsiasi indizio di "partecipazione mafiosa" nell'impresa del GO. A tal fine, ripropone essenzialmente le censure sollevate nel ricorso del proprio marito, con riferimento allo scarto cronologico di tale dato rispetto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ed alle conversazioni intercettate, su cui si fonda la decisione impugnata, nonché, più in generale, sulla scarsa concludenza indiziante di tali elementi e, nello specifico, sulla smentita delle propalazioni del collaborante TA in merito all'appalto assegnato al GO dall'azienda municipale del gas. Relativamente a tal ultimo aspetto, anzi, la Corte di merito sarebbe incorsa in una vera e propria omissione di motivazione, al pari di quanto è avvenuto con riferimento alle specifiche critiche mosse dai consulenti tecnici di parte in punto di sproporzione tra redditi e costi per la costruzione della villa: giudizio, questo, che sarebbe stato formulato dai periti 3 d'ufficio sulla base di errori nella valutazione dei dati Istat, nella contabilizzazione delle entrate e nella stima dei costi di costruzione. 4. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi, poiché per lo più reiterativi dei motivi d'appello, nonché funzionali ad una rivalutazione in fatto delle emergenze probatorie ed espressivi di censure attinenti alla motivazione del provvedimento, non proponibili in questa materia dinanzi alla Corte di cassazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili. 2. Più che la possibilità per il giudice della prevenzione - invero indiscussa - di rivalutare, ai diversi fini della propria decisione, gli elementi istruttori ritenuti insufficienti a fondare una pronuncia di condanna in sede di cognizione, il ricorso di GO devolve alla Corte di cassazione, anzitutto, il tema della concludenza degli elementi sui quali i giudici d'appello hanno fondato il loro giudizio di appartenenza di costui all'associazione di tipo mafioso denominata "Cosa nostra". 2.1. Corretto, sul punto, è il riferimento, contenuto nel decreto, alla "sentenza Gattuso" delle Sezioni unite di questa Corte (n. 111 del 30/11/2017, Rv. 271512), che ha tipizzato la nozione di "appartenenza", intendendo per tale la condotta che, sebbene non riconducibile alla partecipazione, si sostanzi in un'azione, anche isolata, ma comunque funzionale agli scopi associativi, rimanendone al di fuori, invece, le situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale. Più specificamente, in motivazione, le Sezioni unite - richiamando Sez. 1, n. 54119 del 14/06/2017, Sottile, Rv. 271543, che a sua volta cita Sez. 6, n. 3941 del 08/01/2016, Gaglianò, Rv. 266541 - spiegano che l'«appartenenza ad un'associazione mafiosa richiede una situazione di contiguità all'associazione, che risulti funzionale agli interessi della struttura criminale, nel senso che il proposto deve offrire un "contribuito fattivo" alle attività ed allo sviluppo del sodalizio criminoso», respingendo, in tal modo, approcci interpretativi tesi a degradarne il significato in termini di mera contiguità ideologica, di comunanza di cultura mafiosa o di riconosciuta frequentazione personale con soggetti coinvolti nel sodalizio: ovvero di tutte quelle situazioni - si legge sempre in motivazione - di «mera collateralità che non si sostanzi in sintomi di un apporto individuabile alla vita della compagine»; apporto che - deve tuttavia ribadirsi - può essere limitato anche soltanto a situazioni 4 episodiche e ad esigenze associative circoscritte (in questi termini, più di recente, Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438). 2.2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la Corte di appello, riesaminando nella diversa ottica della prevenzione le emergenze probatorie desumibili dai precedenti giudicati assolutorii, abbia plausibilmente desunto, oltre che sufficientemente illustrato, stretti e nient'affatto occasionali rapporti d'affari tra GO e diversi "capi mandamento", ovvero soggetti che si collocano ai vertici dell'organizzazione mafiosa: rapporti che vanno ben oltre la contiguità o la comunanza ideologica e che sono espressivi piuttosto - per usare la definizione impiegata da quei giudici (pag. 25) - di una «cointeressenza imprenditoriale», dal momento che l'associazione imponeva l'affidamento di commesse all'impresa di movimento terra e lavori edili del ricorrente, traendone in corrispettivo ritorni di natura economica ed in termini di controllo sul territorio. Sul punto, il ricorso si limita sostanzialmente a sottolineare l'esito favorevole dei relativi giudizi di cognizione, senza tuttavia confrontarsi sul merito di quelle risultanze probatorie e sulla diversa valenza di esse ai fini del giudizio di prevenzione, in modo da disvelare l'eventuale inconsistenza assoluta ed evidente del percorso giustificativo della decisione impugnata. Tanto vale anche con specifico riferimento alla vicenda relativa all'assegnazione dell'appalto da parte dell'azienda municipale del gas: se è vero, infatti, che il decreto dà atto del deposito della documentazione difensiva, ma sulla stessa non si sofferma, dev'essere purtuttavia rilevato che il ricorso, dal suo canto, omette di illustrarne i contenuti e, di conseguenza, non permette al Collegio di apprezzarne l'eventuale decisività ai fini di un esito diverso e favorevole all'interessato. Giova rammentare, a tale proposito, che - a norma dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159, cit. - il ricorso al giudice di legittimità, nella materia della prevenzione, è consentito esclusivamente per violazione di legge, e che le lacune motivazionali del provvedimento rilevano, sotto tale profilo, soltanto laddove si versi nell'ipotesi della c.d. "motivazione apparente", intendendosi per tale quella affetta da vizi così radicali, da rendere l'apparato argomentativo, anche quando non del tutto mancante, comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (per tutte, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692): il che presuppone necessariamente che la carenza del percorso argomentativo del giudice attenga ad un profilo decisivo ai fini della ricostruzione fattuale o della valutazione giuridica. Non ravvisandosi, pertanto, siffatti vizi radicali nella motivazione del provvedimento impugnato, ne consegue inevitabilmente la declaratoria d'inammissibilità delle relative doglianze difensive. 5 3. Altrettanto deve osservarsi per le censure riguardanti l'indebita retrodatazione della pericolosità del GO nonché l'attualità della stessa. 3.1. Riguardo al primo aspetto, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dalle intercettazioni rammentate nel decreto, emergono - come già evidenziato - rapporti d'affari da costui intrattenuti con veri e propri capi-cosca, e con più d'uno di essi, sin dalla fine degli anni '90. L'inferenza compiuta dai giudici di appello, per cui una tale fiducia presupponesse contatti maturati ed affinati nel tempo, e segnatamente sin da un momento sensibilmente anteriore agli anni 2003-2004, epoca delle conversazioni intercettate (pag. 36, decreto), si rivela, allora, tutt'altro che congetturale ed irragionevole. 3.2. Anche sull'attualità della pericolosità il decreto impugnato si sofferma e la motivazione risulta quanto meno plausibile. La Corte territoriale, infatti, ha specificamente valorizzato l'accertata natura fittizia dell'intestazione, in capo al GO, delle quote della "Palermo Recuperi s.r.l." - sancita dalla già ricordata sentenza di prescrizione e non contraddetta da elementi di fatto addotti dalla difesa - e la protrazione di tale situazione fino al sequestro di quella società, avvenuto nel 2011 (pagg. 28 s.); dato, quest'ultimo, che si rivela qualificante, se correlato - come la Corte ha fatto - alle ultradecennali relazioni d'affari del proposto con vari mafiosi di rango ed alla indiscutibile pervasività del potere di controllo delle cosche di "Cosa nostra" sugli affari economici all'interno dell'area territoriale di riferimento. 3.3. Su entrambi tali aspetti, dunque, poiché le obiezioni difensive pongono in risalto - a tutto voler concedere - soltanto una flessione del rigore logico della motivazione, ma non certo la mancanza o l'evidente irragionevolezza di essa, non è possibile ravvisare alcuna violazione di legge, con conseguente inammissibilità delle relative doglianze, ai sensi del già citato art. 10, comma 3. 4. Inammissibili sono, infine, anche le censure riguardanti la misura reale, rassegnate dal GO con il secondo motivo d'impugnazione, nonché da sua moglie con il rispettivo ricorso. Attraverso di esse, infatti, i ricorrenti contestano il significato probatorio assegnato dalla Corte di appello ad alcune risultanze probatorie ed allegano altri elementi dimostrativi, in ipotesi, di segno diverso, che quei giudici avrebbero trascurato. In tal modo, però, essi chiedono al giudice di legittimità non solo un sindacato sulla congruità della motivazione, che gli è precluso dal citato art. 10, comma 3; ma, ancor prima, un'indagine di fatto: la quale, però, non soltanto in questa materia, ma in nessun caso gli è consentita. 6 E' sufficiente qui rilevare, allora, che, come il decreto dettagliatamente illustra (richiamando per ciascun cespite gli esiti delle relative indagini finanziarie: pagg. 37-42 e 44-46), tutti i beni oggetto di confisca sono stati acquisiti o realizzati tra la fine degli anni novanta del '900 ed il 2010, e dunque nel periodo interessato dai rapporti tra GO ed i vari capi-mandamento di "Cosa nostra"; ed altresì che i redditi dichiarati da costui e dai suoi familiari in quegli anni sono stati costantemente ed ampiamente inferiori agli esborsi occorrenti per le relative acquisizioni, quando non, addirittura, inesistenti. 5. Entrambi i ricorrenti - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - debbono, dunque, essere condannati alla rifusione delle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (yds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, si ritiene equo fissare detta somma in tremila euro per ognuno di essi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2020.