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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4828/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 4828/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. FAVA ELISA, elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1
studio del predetto difensore in VIA DELLA VEZA N. 3, REGGIO EMILIA;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. BELPOLITI PIERPAOLA, elettivamente Controparte_2
domiciliato presso lo studio del predetto difensore in VIA SAN GIUSEPPE N. 4, REGGIO EMILIA;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
La ricorrente ha chiesto di:
“1. Dichiarare che la separazione personale tra i coniugi è da addebitarsi a e, per Controparte_2 l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il medesimo al risarcimento dei danni tutti sofferti da CP_1
a causa ed in conseguenza della violazione dei doveri coniugali e del dovere di fedeltà come
[...] emersi e provati in corso di causa, nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
2.Confermare l'assegnazione della casa coniugale, così come arredata, in godimento esclusivo e gratuito a , che continuerà ad abitarla assieme al figlio minore con lei Controparte_1 Per_1 convivente;
pagina 1 di 11
3.Confermare l'affidamento condiviso tra i genitori del figlio minore con collocazione presso Per_1 la madre prevedendo che i rapporti e le visite padre/figlio siano da loro direttamente gestiti in base ai reciproci impegni di lavoro e di studio e, in ogni caso, non inferiori a un fine settimana alternato con la madre (pari a due al mese per ciascun genitore) dalle ore 16 del venerdì fino alle ore 21 della domenica oltre a due pomeriggi infrasettimanali nella settimana in cui il fine settimana è di spettanza della madre e un pomeriggio infrasettimanale nella settimana in cui il fine settimana è di spettanza del padre, in ogni caso con pernottamento e ri-accompagnamento a scuola. A tali periodi di gestione del tempo ordinario, si aggiungeranno sette giorni durante le vacanze natalizie, tre giorni durante le vacanze pasquali e quindici giorni durante le vacanze estive, avendo cura i genitori di alternare tra loro di anno in anno le festività quali Vigilia, Natale, Capodanno e Primo dell'Anno, Pasqua e
Pasquetta;
4.Dichiarare tenuto a corrispondere a entro il giorno 15 di ciascun Controparte_2 Controparte_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , la somma di € 250,00 mensili Per_1
o la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno per loro necessarie, come da Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
5.Con vittoria di competenze spese ed onorari”.
Il resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, che vengano accolte le seguenti domande: In via principale:
- Confermare i provvedimenti provvisori emessi dal Tribunale di Reggio Emilia il 07/05/2024 e conseguentemente,
- Rigettare la domanda di risarcimento danni in quanto inammissibile per le ragioni indicate nelle premesse della comparsa di costituzione e risposta, oltre ad essere infondata;
- Rigettare la domanda di addebito della separazione in quanto infondata in fatto ed in diritto e la quantificazione del contributo al mantenimento per il figlio minore formulata da controparte, in quanto anch'esse infondate;
In via subordinata:
-Rigettare la domanda di risarcimento danni in quanto inammissibile per le ragioni indicate nelle premesse della comparsa di costituzione e risposta, oltre ad essere infondata;
-Rigettare la domanda di addebito della separazione in quanto infondata in fatto ed in diritto e la quantificazione del contributo al mantenimento per il figlio minore formulata da controparte, in quanto anch'esse infondate;
-dichiarare l'affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocazione preferenziale presso la residenza della madre, con diritto del padre di tenere il figlio due giorni alla settimana con pernottamento e due fine settimana al mese alternate dal Sabato al Lunedi mattina, e ogni quale volta il figlio lo vorrà, visto l'età dello stesso, 15 gg durante le vacanze estive, una settimana durante le vacanze invernali, tre giorni durante le vacanze pasquali da alternare di anno in anno con la madre il Giorno di Natale e la vigilia;
-dichiarare tenuto il padre a versare alla madre a titolo di contributo al mantenimento la somma di Euro 250,00 mensili entro il 20 di ogni mese, oltre alla rivalutazione indice Istat a partire dall'anno 2025;
-dichiarare tenuto il padre a rimborsare al 50% le spese straordinarie sostenute dalla madre per il figlio secondo il Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-assegnazione della casa coniugale alla madre che l'abiterà con il figlio;
-dichiarare che i coniugi sono autonomi economicamente e pertanto non hanno diritto a percepire alcun assegno di mantenimento.
In ogni caso con condanna di spese e compensi di lite”. pagina 2 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso depositato in data 18/12/2023, chiedeva all'intestato Tribunale di Controparte_1
pronunciare la separazione personale dal coniuge , con il quale aveva contratto Controparte_2 matrimonio in data 04/06/2006, allegando che dall'unione coniugale fosse nato, in data 20/02/2008, il figlio . Per_1
La ricorrente dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, formulando domanda di addebito nei confronti del marito per violazione del dovere di fedeltà coniugale;
chiedeva, altresì, l'affidamento condiviso del figlio, il suo collocamento presso di sé con conseguente assegnazione in proprio favore della casa coniugale, una regolamentazione dei tempi di permanenza che prevedesse che il minore stesse con il padre a week end alternati, ed in aggiunta uno o due giorni infrasettimanali pernottamenti compresi. Domandava infine di porre a carico del marito un contributo di mantenimento del figlio pari ad € 500,00 mensili, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La chiedeva infine la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni patiti in CP_1
conseguenza della violazione del dovere di fedeltà coniugale, deducendo che il comportamento fedifrago tenuto dal marito le avesse causato un forte stress emotivo, con conseguenti problemi di natura cardiologica ed uno stato di ipertensione, nonché problematiche di natura psichiatrica quali ansia ed attacchi di panico.
Si costituiva in giudizio, con memoria difensiva depositata in data 04/04/2024, il convenuto CP_2
, il quale chiedeva di respingere le domande di addebito e di risarcimento dei danni avversarie,
[...]
facendo risalire la crisi coniugale già all'anno 2011, imputando la disgregazione dell'unione matrimoniale allo sperpero di denaro posto in essere già dal 2011 da parte della ricorrente. Negava inoltre di aver tradito la moglie. Chiedeva l'affido condiviso del figlio con collocazione prevalente del minore presso la madre, con diritto del padre di tenere il figlio due giorni alla settimana con pernottamento, e due fine settimana alternati al mese.
Sulla questione economica del mantenimento del minore, chiedeva di versare un contributo di mantenimento di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Depositate le memorie previste dall'art. 473 bis.17 c.p.c., il giudice designato, sentiti i coniugi, dato atto del fallimento del tentativo di riconciliazione, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti tenutasi in data 07/05/2024, assumeva, con ordinanza del 07/05/2024, i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. di seguito riportati:
“- Autorizza i coniugi a vivere separati.
pagina 3 di 11 - Dispone l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con suo collocamento Per_1
prevalente presso la madre, e con diritto del padre di vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario: a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio sino alla domenica alle ore
21:00, quando il padre riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
inoltre, nella settimana Per_1
che finisce con il week end di spettanza della madre, il padre terrà il figlio due giorni infrasettimanali
(in mancanza di accordo il martedì ed il giovedì) entrambi con pernottamento e con riaccompagnamento a scuola la mattina seguente;
nella settimana che, invece, finisce con il week end di spettanza del padre, quest'ultimo terrà il figlio un giorno infrasettimanale (in mancanza di accordo il mercoledì) con pernottamento e con riaccompagnamento a scuola la mattina seguente;
quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
sette giorni durante le festività natalizie, alternando di anno in anno i periodi dal 24/12 al 30/12 e dal 31/12 al 06/01, e tre giorni durante le vacanze Pasquali, ricomprendendovi ad anni alterni la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
- Assegna la casa coniugale alla sig.ra . Controparte_1
- Pone a carico del padre, a decorrere dalla domanda (18/12/2023), un assegno mensile di mantenimento del figlio pari ad € 250,00, da versare alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate nell'aggiornato locale Protocollo per la famiglia in uso presso il Tribunale di Reggio
Emilia.
- Pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di comunicarsi reciprocamente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ogni eventuale cambiamento di residenza”.
Nel corso del giudizio, su richiesta della parte ricorrente, veniva pronunciata sentenza parziale sul vincolo.
In via istruttoria, veniva sentito come teste, all'udienza del 19/06/2024, Testimone_1
l'investigatore privato che aveva redatto la relazione investigativa allegata al ricorso a supporto della domanda di addebito formulata dalla ricorrente.
Terminata l'istruttoria, la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del
21/11/2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. per il deposito del foglio di precisazione delle conclusioni, della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
In sede di precisazione delle conclusioni, la ricorrente concludeva chiedendo di dichiarare la separazione con addebito al marito e la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni causati dal comportamento fedifrago tenuto dallo stesso;
l'affidamento condiviso del figlio con sua collocazione presso la madre e conseguente assegnazione alla madre della casa coniugale, diritti di visita come pagina 4 di 11 indicati in ricorso e la conferma dei provvedimenti temporanei ed urgenti in ordine al contributo paterno di mantenimento del figlio, pari ad € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Di contro, il resistente concludeva chiedendo di respingere le domande di addebito e di risarcimento danni avversarie, e di confermare i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti con ordinanza del
07/05/2024.
2.
Fatte queste premesse, in via preliminare occorre dare atto del fatto che i coniugi e Controparte_1
, sono già separati per effetto della sentenza parziale n. 530/2024, pubblicata il Controparte_2
07/05/2024 e passata in giudicato in data 10/06/2024.
3.
Venendo alla questione dell'addebito della separazione, la domanda di addebito formulata dalla ricorrente nei confronti del marito è fondata e merita accoglimento.
La ricorrente ha posto a fondamento della domanda di addebito la violazione da parte del resistente del dovere di fedeltà coniugale, individuando nel comportamento fedifrago tenuto dal il quale CP_2
aveva intrapreso una relazione extraconiugale con altra donna (tale ), la causa della Persona_2
rottura del vincolo coniugale.
Al riguardo, giova richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui,
"l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale" (Cass. ord.
6-1 n. 16859/2015; Cass. n. 1008/2013; Cass. n.
25618/2007; Cass. n. 9074/2011; Cassazione civile, sez. I, 17/01/2017, n. 977; nella giurisprudenza di merito, si veda in tal senso Corte d'appello di Bologna, Sez. I, sentenza n. 942/2020 pubblicata il
06/03/2020 ).
Più specificamente, quanto alla ripartizione dell'onere della prova in tema di addebito in caso di dedotta infedeltà coniugale, la S.C. ha affermato che “l'infedeltà è causa dell'intollerabilità della convivenza quando, in omaggio alla regola dell'id quod plerumque accidit, la richiesta di separazione personale segua, senza cesura temporale, all'accertata violazione dell'obbligo coniugale. Spetta,
pagina 5 di 11 semmai, al coniuge la prova della mancanza del nesso eziologico tra infedeltà e crisi Per_3 coniugale” (Cassazione Civile, Sez. I, 25 maggio 2016, n. 10823), essendo pertanto “onere di chi eccepisce l'inefficacia del fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà" (cfr. Cass. Sez.VI, 23/05/2017,
n 15811).
Nel caso di specie, la prova della violazione, da parte del marito, del dovere di fedeltà coniugale, è data dalla relazione investigativa del 24/11/2023 prodotta in atti dalla ricorrente (doc. 8), corredata da documentazione video inequivocabile, nella quale è visibile il resistente che si incontra e si bacia con altra donna, il cui deposito su supporto USB è stato ritualmente autorizzato (si veda il documento n. 8 bis della ricorrente).
In proposito, il resistente, nel tentativo di negare di aver tradito la moglie, ha contestato, testualmente,
“il contenuto della relazione investigativa, e nello specifico le fotografie allegate, in quanto non chiare, scattate da lontano e comunque essendo fotografie digitali possono essere state artatamente modificate”, nonché “la corrispondenza al vero sia delle immagini, in particolare delle persone e dei luoghi ivi riprodotti, nonché dei giorni e gli orari in esse indicati” (pag. 4 della memoria difensiva del
16/04/2024).
La contestazione è alquanto generica.
Per essere specifica, la contestazione avrebbe dovuto contenere la chiara affermazione, che l'uomo che nei video prodotti (doc. 8 bis ricorrente) compare in atteggiamenti intimi con altra donna, non fosse
. Controparte_2
In realtà, la conferma che l'uomo ivi raffigurato fosse proprio , è data dalla targa Controparte_2 dell'autovettura dell'uomo riportata nella relazione investigativa (targa FX236AP), coincidente con quella dell'autovettura del risultante dalla “carta circolazione auto” dallo stesso prodotta al CP_2
documento n. 7 della propria memoria difensiva di costituzione.
Peraltro, la targa FX236AP è ben visibile anche nei video che sono stati prodotti, su supporto USB, dalla ricorrente al doc. 8 bis.
Le circostanze di luogo (capannone della pubblica assistenza e della protezione civile) e di tempo
(mese di novembre 2023, in orario serale), nelle quali sono avvenuti gli incontri tra il resistente ed altra donna, così come riportati e documentati in detta relazione investigativa del 24/11/2023, hanno trovato poi ulteriore conferma probatoria nella deposizione testimoniale di , l'investigatore Testimone_1 privato che ha redatto la relazione investigativa in questione, escusso come testimone all'udienza del
19/06/2024.
pagina 6 di 11 L'infedeltà del marito è quindi da ritenersi comprovata anche sulla base della testimonianza dell'investigatore privato , la cui relazione, prodotta dalla ricorrente al doc. 8 con i Testimone_1
relativi video al doc. 8 bis, è stata confermata in udienza, assurgendo essa al valore di piena prova.
L'assunto su cui poggia l'opposizione del resistente alla domanda di addebito, è inoltre che la crisi coniugale si sarebbe manifestata già nell'anno 2011, a causa del comportamento della moglie, che sperperava il denaro della famiglia.
Ebbene, le allegazioni del convenuto non solo sono rimaste prive di prova, ma risultano inverosimili, atteso che, se davvero la crisi coniugale fosse risalente all'anno 2011, allora non si spiega per quale motivo l'intenzione di separarsi sia stata manifestata dal marito ben 12 anni dopo, con raccomandata in data 16/01/2024 (cfr. doc. 6 fasc. resistente), senza che prima, tra il 2011 ed il 2023, si fossero mai manifestati segni esteriori di crisi del matrimonio, dei quali non vi è alcuna prova.
Parte resistente, al fine di fornire la prova di una irreversibile crisi coniugale già esistente nel momento in cui iniziò la sua relazione extraconiugale, avrebbe dunque dovuto non già negare un fatto la cui prova, come si è detto, appare evidente, bensì provare quando iniziò detta relazione, e conseguentemente dimostrare che la relazione extraconiugale fosse iniziata in un momento in cui la crisi coniugale era già irreversibilmente in atto;
prova che, invece, non è stata fornita.
L'accertata infedeltà coniugale rappresenta quindi una violazione particolarmente grave degli obblighi nascenti dal matrimonio, in quanto tale idonea a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, e da ritenersi causa della separazione personale dei coniugi;
nesso causale, peraltro, reso evidente dalla contiguità temporale tra i fatti rappresentati nella sopra menzionata relazione investigativa (scoperta del tradimento del marito), ed il deposito del ricorso di separazione da parte della moglie.
La domanda attorea di addebito della separazione al marito è dunque fondata e va accolta.
4.
Passando ad esaminare la domanda svolta dalla ricorrente di condanna del resistente al risarcimento del danno causato alla moglie con la sua condotta violativa del dovere di fedeltà coniugale, l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione afferma che la natura giuridica del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio implica che la sua violazione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, ma possa dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 cod. civ.; tuttavia, ai fini del riconoscimento di un danno risarcibile, è necessario che la condotta illecita perpetrata dal coniuge infedele abbia cagionato la lesione di diritti pagina 7 di 11 costituzionalmente protetti, quali, a titolo esemplificativo, la dignità, la salute, l'immagine o l'onore della persona (Cass. Civ. sez. VI, 19/11/2020, n. 26383).
Sul punto, la ricorrente ha dedotto un danno alla salute;
in particolare, ha prodotto documentazione medica comprovante che, in data 25/11/2023, le fosse stata diagnosticata una ipertensione arteriosa con conseguente prescrizione di farmaci per la pressione alta (cfr. doc. n. 10), e che in data 07/02/2024 si fosse sottoposta a visita psichiatrica per stati d'ansia culminati anche in attacchi di panico, con conseguente prescrizione di farmaci ansiolitici e per l'insonnia (cfr. doc. 23).
Rileva a tal proposito il Collegio che la relazione investigativa, da cui la ricorrente ha tratto la prova del tradimento posto in essere dal marito, risalga all'autunno del 2023, mentre in occasione dell'accesso al pronto soccorso del 06/02/2024, la stessa aveva dichiarato che, già da un anno, quindi già da CP_1
prima della scoperta del tradimento coniugale, soffrisse di ricorrenti attacchi di panico associati a cardiopalmo (“Riferisce da 1 anno ricorrenti attacchi di panico associati a cardiopalmo”: doc. 22 ricorrente).
Manca pertanto la prova del necessario nesso causale tra il tradimento subito e lo stato ansioso e di ipertensione in cui la donna era caduta (sulla necessaria prova del nesso causale tra infedeltà coniugale e danno alla salute, cfr. Cass. Civ. sez. VI, ordinanza n. 26383 del 19/11/2020).
Ne consegue che, in mancanza di detta prova, non possa trovare accoglimento la domanda della ricorrente di risarcimento del danno.
5.
In merito all'affidamento ed al collocamento prevalente del minore, così come sulla regolamentazione dei diritti di visita del figlio, le conclusioni delle parti sono concordi.
Entrambe hanno concluso per la conferma dell'affido condiviso e del collocamento prevalente presso la madre, già disposti con i provvedimenti temporanei assunti con l'ordinanza del 07/05/2024.
Ne consegue l'assegnazione alla madre, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., della casa coniugale.
L'immobile è in comproprietà tra i coniugi al 50% ciascuno, ed è gravato da mutuo cointestato, la cui rata mensile ammonta ad € 316,14 (documento n. 2 fasc. resistente).
Relativamente al periodo di permanenza dei minori con ciascun genitore, l'originario assetto delineato dai provvedimenti provvisori è stato sostanzialmente condiviso dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
Pertanto, al fine di garantire al minore un rapporto equilibrato e continuativo anche con il genitore non collocatario (il padre), ed in attuazione del principio di bigenitorialità, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio sino alla domenica alle ore 21:00, quando pagina 8 di 11 riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
inoltre, nella settimana che finisce con il week Per_1
end di spettanza della madre, il padre terrà il figlio due giorni infrasettimanali (in mancanza di accordo il martedì ed il giovedì) entrambi con pernottamento e con riaccompagnamento a scuola la mattina seguente;
nella settimana che, invece, finisce con il week end di spettanza del padre, quest'ultimo terrà il figlio un giorno infrasettimanale (in mancanza di accordo il mercoledì) con pernottamento e con riaccompagnamento a scuola la mattina seguente. I periodi di vacanze natalizie, pasquali ed estive verranno regolati come meglio specificato in dispositivo.
Infine, anche sulla questione economica del mantenimento del figlio, entrambe le parti, in sede di precisazione delle conclusioni, hanno chiesto la conferma dei provvedimenti temporanei assunti con ordinanza del 07/05/2024, che avevano posto a carico del padre un contributo di mantenimento di €
250,00 mensili rivalutabili annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Tale quantificazione va confermata.
La ricorrente lavora come impiegata e l'ammontare del suo reddito da lavoro dipendente netto, come si evince dagli estratti di conto corrente e buste paga in atti (cfr. documenti 15, 33, 34, 35 fasc. ricorrente), nell'intero anno 2023 è stato pari in media, suddiviso il totale per dodici mesi, a circa €
2.000,00 netti al mese. Non ha spese locative a suo carico, essendo assegnataria della casa coniugale, nella quale convive con il figlio.
Quanto alle condizioni economiche del resistente, egli lavora come impiegato alle dipendenze della e percepisce un reddito da lavoro dipendente pressoché equipollente a quello Controparte_3 della moglie, essendo infatti anch'esso pari a circa € 2.000,00 al mese, come si evince dagli emolumenti lavorativi accreditati dal datore di lavoro sul conto corrente Unicredit, che nell'anno 2023 sono stati pari a complessivi € 23.932,00, corrispondenti ad una media mensile, su dodici mesi, pari ad
€ 1.994,00.
Dalla comparazione delle dichiarazioni dei redditi Mod. 730 e Certificazioni Uniche, emerge invece un reddito da lavoro dipendente del leggermente superiore a quello della per gli anni di CP_2 CP_1
imposta 2020, 2021 e 2022, il reddito di lavoro dipendente lordo del è stato pari, CP_2 rispettivamente, ad € 29.243,00 (anno 2020), ad € 29.809,00 (anno 2021) e ad € 31.511,00 (anno 2022), mentre il reddito di lavoro dipendente lordo della è stato pari, rispettivamente, ad € 21.795,95 CP_1
(anno 2020), ad € 23.548,77 (anno 2021) e ad € 25.043,23 (anno 2022).
Il resistente, oltre alla metà del mutuo relativo alla casa coniugale, ha a suo carico, per la propria sistemazione abitativa, un canone di locazione mensile pari ad € 400,00 (documento 3 fasc. resistente).
pagina 9 di 11 Alla luce delle condizioni economiche delle parti come sopra descritte, tenuto conto dell'età e dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, nonché della valenza economica assunta dall'assegnazione alla moglie della casa coniugale in comproprietà tra i coniugi, può trovare quindi conferma anche in questa sede la statuizione assunta con i provvedimenti temporanei del 07/05/2024, alla quale anche le parti, nelle loro conclusioni, hanno prestato adesione (€ 250,00 mensili rivalutabili annualmente su base Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie).
6.
Sulla regolamentazione delle spese di lite, all'esito del giudizio il resistente risulta prevalentemente soccombente, in ragione del peso preponderante assunto, nell'economia complessiva del giudizio, dalla questione dell'addebito della separazione;
ragion per cui si stima congruo porre le spese a carico del convenuto nella misura di 2/3, con compensazione tra le parti della residua quota di 1/3.
La liquidazione dell'intero viene effettuata sulla base del valore indeterminato della causa con applicazione del D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022 (scaglione da € 26.000,01 sino a € 52.000,00), e dei valori medi ivi previsti per le quattro fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Si ritiene inoltre applicabile l'aumento del 30% ai sensi del comma 1bis dell'art. 4 DM 55/2014, come modificato dal DM n.147/2022, il quale prevede l'aumento fino al 30% nel caso di atti difensivi redatti e depositati con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione dei documenti allegati ivi richiamati. Il Collegio ritiene pertanto applicabile tale maggiorazione, in considerazione della presenza, negli atti difensivi della ricorrente, di collegamenti ipertestuali idonei a rendere immediatamente consultabili i documenti prodotti e richiamati all'interno degli atti difensivi medesimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda ed eccezione disattesa ed assorbita:
1) Accoglie la domanda di addebito della ricorrente e, per l'effetto, dichiara che la separazione è addebitata al resistente per violazione del dovere di fedeltà coniugale. Controparte_2
2) Respinge la domanda di risarcimento dei danni formulata dalla ricorrente.
3) Dispone l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con suo collocamento Per_1
prevalente presso la madre, e con diritto del padre di vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario: a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio sino alla domenica alle ore 21:00, quando il padre riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
inoltre, nella settimana che finisce con il Per_1
pagina 10 di 11 week end di spettanza della madre, il padre terrà il figlio due giorni infrasettimanali (in mancanza di accordo il martedì ed il giovedì) entrambi con pernottamento e con riaccompagnamento a scuola la mattina seguente;
nella settimana che, invece, finisce con il week end di spettanza del padre, quest'ultimo terrà il figlio un giorno infrasettimanale (in mancanza di accordo il mercoledì) con pernottamento e con riaccompagnamento a scuola la mattina seguente;
quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
sette giorni durante le festività natalizie e tre giorni durante le vacanze Pasquali, avendo cura i genitori di alternare tra loro, di anno in anno, la Vigilia di Natale ed il Natale, l'ultimo dell'anno ed il primo dell'anno, la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
4) Assegna la casa coniugale alla sig.ra Controparte_1
5) Pone a carico del padre, a decorrere dalla domanda (18/12/2023), un assegno mensile di mantenimento del figlio pari ad € 250,00, da versare alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate nell'aggiornato Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
6) Dispone la parziale compensazione delle spese di lite per la quota di 1/3, e, per l'effetto, condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della residua quota di 2/3, liquidata in € 6.600,00 per compenso, € 65,32 per esborsi, oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie pari al 15% del compenso.
Così deciso a Reggio Emilia nella Camera di Consiglio della prima sezione civile in data 9 gennaio
2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 4828/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. FAVA ELISA, elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1
studio del predetto difensore in VIA DELLA VEZA N. 3, REGGIO EMILIA;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. BELPOLITI PIERPAOLA, elettivamente Controparte_2
domiciliato presso lo studio del predetto difensore in VIA SAN GIUSEPPE N. 4, REGGIO EMILIA;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
La ricorrente ha chiesto di:
“1. Dichiarare che la separazione personale tra i coniugi è da addebitarsi a e, per Controparte_2 l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il medesimo al risarcimento dei danni tutti sofferti da CP_1
a causa ed in conseguenza della violazione dei doveri coniugali e del dovere di fedeltà come
[...] emersi e provati in corso di causa, nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
2.Confermare l'assegnazione della casa coniugale, così come arredata, in godimento esclusivo e gratuito a , che continuerà ad abitarla assieme al figlio minore con lei Controparte_1 Per_1 convivente;
pagina 1 di 11
3.Confermare l'affidamento condiviso tra i genitori del figlio minore con collocazione presso Per_1 la madre prevedendo che i rapporti e le visite padre/figlio siano da loro direttamente gestiti in base ai reciproci impegni di lavoro e di studio e, in ogni caso, non inferiori a un fine settimana alternato con la madre (pari a due al mese per ciascun genitore) dalle ore 16 del venerdì fino alle ore 21 della domenica oltre a due pomeriggi infrasettimanali nella settimana in cui il fine settimana è di spettanza della madre e un pomeriggio infrasettimanale nella settimana in cui il fine settimana è di spettanza del padre, in ogni caso con pernottamento e ri-accompagnamento a scuola. A tali periodi di gestione del tempo ordinario, si aggiungeranno sette giorni durante le vacanze natalizie, tre giorni durante le vacanze pasquali e quindici giorni durante le vacanze estive, avendo cura i genitori di alternare tra loro di anno in anno le festività quali Vigilia, Natale, Capodanno e Primo dell'Anno, Pasqua e
Pasquetta;
4.Dichiarare tenuto a corrispondere a entro il giorno 15 di ciascun Controparte_2 Controparte_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , la somma di € 250,00 mensili Per_1
o la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno per loro necessarie, come da Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
5.Con vittoria di competenze spese ed onorari”.
Il resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, che vengano accolte le seguenti domande: In via principale:
- Confermare i provvedimenti provvisori emessi dal Tribunale di Reggio Emilia il 07/05/2024 e conseguentemente,
- Rigettare la domanda di risarcimento danni in quanto inammissibile per le ragioni indicate nelle premesse della comparsa di costituzione e risposta, oltre ad essere infondata;
- Rigettare la domanda di addebito della separazione in quanto infondata in fatto ed in diritto e la quantificazione del contributo al mantenimento per il figlio minore formulata da controparte, in quanto anch'esse infondate;
In via subordinata:
-Rigettare la domanda di risarcimento danni in quanto inammissibile per le ragioni indicate nelle premesse della comparsa di costituzione e risposta, oltre ad essere infondata;
-Rigettare la domanda di addebito della separazione in quanto infondata in fatto ed in diritto e la quantificazione del contributo al mantenimento per il figlio minore formulata da controparte, in quanto anch'esse infondate;
-dichiarare l'affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocazione preferenziale presso la residenza della madre, con diritto del padre di tenere il figlio due giorni alla settimana con pernottamento e due fine settimana al mese alternate dal Sabato al Lunedi mattina, e ogni quale volta il figlio lo vorrà, visto l'età dello stesso, 15 gg durante le vacanze estive, una settimana durante le vacanze invernali, tre giorni durante le vacanze pasquali da alternare di anno in anno con la madre il Giorno di Natale e la vigilia;
-dichiarare tenuto il padre a versare alla madre a titolo di contributo al mantenimento la somma di Euro 250,00 mensili entro il 20 di ogni mese, oltre alla rivalutazione indice Istat a partire dall'anno 2025;
-dichiarare tenuto il padre a rimborsare al 50% le spese straordinarie sostenute dalla madre per il figlio secondo il Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-assegnazione della casa coniugale alla madre che l'abiterà con il figlio;
-dichiarare che i coniugi sono autonomi economicamente e pertanto non hanno diritto a percepire alcun assegno di mantenimento.
In ogni caso con condanna di spese e compensi di lite”. pagina 2 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso depositato in data 18/12/2023, chiedeva all'intestato Tribunale di Controparte_1
pronunciare la separazione personale dal coniuge , con il quale aveva contratto Controparte_2 matrimonio in data 04/06/2006, allegando che dall'unione coniugale fosse nato, in data 20/02/2008, il figlio . Per_1
La ricorrente dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, formulando domanda di addebito nei confronti del marito per violazione del dovere di fedeltà coniugale;
chiedeva, altresì, l'affidamento condiviso del figlio, il suo collocamento presso di sé con conseguente assegnazione in proprio favore della casa coniugale, una regolamentazione dei tempi di permanenza che prevedesse che il minore stesse con il padre a week end alternati, ed in aggiunta uno o due giorni infrasettimanali pernottamenti compresi. Domandava infine di porre a carico del marito un contributo di mantenimento del figlio pari ad € 500,00 mensili, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La chiedeva infine la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni patiti in CP_1
conseguenza della violazione del dovere di fedeltà coniugale, deducendo che il comportamento fedifrago tenuto dal marito le avesse causato un forte stress emotivo, con conseguenti problemi di natura cardiologica ed uno stato di ipertensione, nonché problematiche di natura psichiatrica quali ansia ed attacchi di panico.
Si costituiva in giudizio, con memoria difensiva depositata in data 04/04/2024, il convenuto CP_2
, il quale chiedeva di respingere le domande di addebito e di risarcimento dei danni avversarie,
[...]
facendo risalire la crisi coniugale già all'anno 2011, imputando la disgregazione dell'unione matrimoniale allo sperpero di denaro posto in essere già dal 2011 da parte della ricorrente. Negava inoltre di aver tradito la moglie. Chiedeva l'affido condiviso del figlio con collocazione prevalente del minore presso la madre, con diritto del padre di tenere il figlio due giorni alla settimana con pernottamento, e due fine settimana alternati al mese.
Sulla questione economica del mantenimento del minore, chiedeva di versare un contributo di mantenimento di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Depositate le memorie previste dall'art. 473 bis.17 c.p.c., il giudice designato, sentiti i coniugi, dato atto del fallimento del tentativo di riconciliazione, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti tenutasi in data 07/05/2024, assumeva, con ordinanza del 07/05/2024, i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. di seguito riportati:
“- Autorizza i coniugi a vivere separati.
pagina 3 di 11 - Dispone l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con suo collocamento Per_1
prevalente presso la madre, e con diritto del padre di vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario: a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio sino alla domenica alle ore
21:00, quando il padre riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
inoltre, nella settimana Per_1
che finisce con il week end di spettanza della madre, il padre terrà il figlio due giorni infrasettimanali
(in mancanza di accordo il martedì ed il giovedì) entrambi con pernottamento e con riaccompagnamento a scuola la mattina seguente;
nella settimana che, invece, finisce con il week end di spettanza del padre, quest'ultimo terrà il figlio un giorno infrasettimanale (in mancanza di accordo il mercoledì) con pernottamento e con riaccompagnamento a scuola la mattina seguente;
quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
sette giorni durante le festività natalizie, alternando di anno in anno i periodi dal 24/12 al 30/12 e dal 31/12 al 06/01, e tre giorni durante le vacanze Pasquali, ricomprendendovi ad anni alterni la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
- Assegna la casa coniugale alla sig.ra . Controparte_1
- Pone a carico del padre, a decorrere dalla domanda (18/12/2023), un assegno mensile di mantenimento del figlio pari ad € 250,00, da versare alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate nell'aggiornato locale Protocollo per la famiglia in uso presso il Tribunale di Reggio
Emilia.
- Pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di comunicarsi reciprocamente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ogni eventuale cambiamento di residenza”.
Nel corso del giudizio, su richiesta della parte ricorrente, veniva pronunciata sentenza parziale sul vincolo.
In via istruttoria, veniva sentito come teste, all'udienza del 19/06/2024, Testimone_1
l'investigatore privato che aveva redatto la relazione investigativa allegata al ricorso a supporto della domanda di addebito formulata dalla ricorrente.
Terminata l'istruttoria, la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del
21/11/2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. per il deposito del foglio di precisazione delle conclusioni, della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
In sede di precisazione delle conclusioni, la ricorrente concludeva chiedendo di dichiarare la separazione con addebito al marito e la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni causati dal comportamento fedifrago tenuto dallo stesso;
l'affidamento condiviso del figlio con sua collocazione presso la madre e conseguente assegnazione alla madre della casa coniugale, diritti di visita come pagina 4 di 11 indicati in ricorso e la conferma dei provvedimenti temporanei ed urgenti in ordine al contributo paterno di mantenimento del figlio, pari ad € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Di contro, il resistente concludeva chiedendo di respingere le domande di addebito e di risarcimento danni avversarie, e di confermare i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti con ordinanza del
07/05/2024.
2.
Fatte queste premesse, in via preliminare occorre dare atto del fatto che i coniugi e Controparte_1
, sono già separati per effetto della sentenza parziale n. 530/2024, pubblicata il Controparte_2
07/05/2024 e passata in giudicato in data 10/06/2024.
3.
Venendo alla questione dell'addebito della separazione, la domanda di addebito formulata dalla ricorrente nei confronti del marito è fondata e merita accoglimento.
La ricorrente ha posto a fondamento della domanda di addebito la violazione da parte del resistente del dovere di fedeltà coniugale, individuando nel comportamento fedifrago tenuto dal il quale CP_2
aveva intrapreso una relazione extraconiugale con altra donna (tale ), la causa della Persona_2
rottura del vincolo coniugale.
Al riguardo, giova richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui,
"l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale" (Cass. ord.
6-1 n. 16859/2015; Cass. n. 1008/2013; Cass. n.
25618/2007; Cass. n. 9074/2011; Cassazione civile, sez. I, 17/01/2017, n. 977; nella giurisprudenza di merito, si veda in tal senso Corte d'appello di Bologna, Sez. I, sentenza n. 942/2020 pubblicata il
06/03/2020 ).
Più specificamente, quanto alla ripartizione dell'onere della prova in tema di addebito in caso di dedotta infedeltà coniugale, la S.C. ha affermato che “l'infedeltà è causa dell'intollerabilità della convivenza quando, in omaggio alla regola dell'id quod plerumque accidit, la richiesta di separazione personale segua, senza cesura temporale, all'accertata violazione dell'obbligo coniugale. Spetta,
pagina 5 di 11 semmai, al coniuge la prova della mancanza del nesso eziologico tra infedeltà e crisi Per_3 coniugale” (Cassazione Civile, Sez. I, 25 maggio 2016, n. 10823), essendo pertanto “onere di chi eccepisce l'inefficacia del fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà" (cfr. Cass. Sez.VI, 23/05/2017,
n 15811).
Nel caso di specie, la prova della violazione, da parte del marito, del dovere di fedeltà coniugale, è data dalla relazione investigativa del 24/11/2023 prodotta in atti dalla ricorrente (doc. 8), corredata da documentazione video inequivocabile, nella quale è visibile il resistente che si incontra e si bacia con altra donna, il cui deposito su supporto USB è stato ritualmente autorizzato (si veda il documento n. 8 bis della ricorrente).
In proposito, il resistente, nel tentativo di negare di aver tradito la moglie, ha contestato, testualmente,
“il contenuto della relazione investigativa, e nello specifico le fotografie allegate, in quanto non chiare, scattate da lontano e comunque essendo fotografie digitali possono essere state artatamente modificate”, nonché “la corrispondenza al vero sia delle immagini, in particolare delle persone e dei luoghi ivi riprodotti, nonché dei giorni e gli orari in esse indicati” (pag. 4 della memoria difensiva del
16/04/2024).
La contestazione è alquanto generica.
Per essere specifica, la contestazione avrebbe dovuto contenere la chiara affermazione, che l'uomo che nei video prodotti (doc. 8 bis ricorrente) compare in atteggiamenti intimi con altra donna, non fosse
. Controparte_2
In realtà, la conferma che l'uomo ivi raffigurato fosse proprio , è data dalla targa Controparte_2 dell'autovettura dell'uomo riportata nella relazione investigativa (targa FX236AP), coincidente con quella dell'autovettura del risultante dalla “carta circolazione auto” dallo stesso prodotta al CP_2
documento n. 7 della propria memoria difensiva di costituzione.
Peraltro, la targa FX236AP è ben visibile anche nei video che sono stati prodotti, su supporto USB, dalla ricorrente al doc. 8 bis.
Le circostanze di luogo (capannone della pubblica assistenza e della protezione civile) e di tempo
(mese di novembre 2023, in orario serale), nelle quali sono avvenuti gli incontri tra il resistente ed altra donna, così come riportati e documentati in detta relazione investigativa del 24/11/2023, hanno trovato poi ulteriore conferma probatoria nella deposizione testimoniale di , l'investigatore Testimone_1 privato che ha redatto la relazione investigativa in questione, escusso come testimone all'udienza del
19/06/2024.
pagina 6 di 11 L'infedeltà del marito è quindi da ritenersi comprovata anche sulla base della testimonianza dell'investigatore privato , la cui relazione, prodotta dalla ricorrente al doc. 8 con i Testimone_1
relativi video al doc. 8 bis, è stata confermata in udienza, assurgendo essa al valore di piena prova.
L'assunto su cui poggia l'opposizione del resistente alla domanda di addebito, è inoltre che la crisi coniugale si sarebbe manifestata già nell'anno 2011, a causa del comportamento della moglie, che sperperava il denaro della famiglia.
Ebbene, le allegazioni del convenuto non solo sono rimaste prive di prova, ma risultano inverosimili, atteso che, se davvero la crisi coniugale fosse risalente all'anno 2011, allora non si spiega per quale motivo l'intenzione di separarsi sia stata manifestata dal marito ben 12 anni dopo, con raccomandata in data 16/01/2024 (cfr. doc. 6 fasc. resistente), senza che prima, tra il 2011 ed il 2023, si fossero mai manifestati segni esteriori di crisi del matrimonio, dei quali non vi è alcuna prova.
Parte resistente, al fine di fornire la prova di una irreversibile crisi coniugale già esistente nel momento in cui iniziò la sua relazione extraconiugale, avrebbe dunque dovuto non già negare un fatto la cui prova, come si è detto, appare evidente, bensì provare quando iniziò detta relazione, e conseguentemente dimostrare che la relazione extraconiugale fosse iniziata in un momento in cui la crisi coniugale era già irreversibilmente in atto;
prova che, invece, non è stata fornita.
L'accertata infedeltà coniugale rappresenta quindi una violazione particolarmente grave degli obblighi nascenti dal matrimonio, in quanto tale idonea a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, e da ritenersi causa della separazione personale dei coniugi;
nesso causale, peraltro, reso evidente dalla contiguità temporale tra i fatti rappresentati nella sopra menzionata relazione investigativa (scoperta del tradimento del marito), ed il deposito del ricorso di separazione da parte della moglie.
La domanda attorea di addebito della separazione al marito è dunque fondata e va accolta.
4.
Passando ad esaminare la domanda svolta dalla ricorrente di condanna del resistente al risarcimento del danno causato alla moglie con la sua condotta violativa del dovere di fedeltà coniugale, l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione afferma che la natura giuridica del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio implica che la sua violazione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, ma possa dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 cod. civ.; tuttavia, ai fini del riconoscimento di un danno risarcibile, è necessario che la condotta illecita perpetrata dal coniuge infedele abbia cagionato la lesione di diritti pagina 7 di 11 costituzionalmente protetti, quali, a titolo esemplificativo, la dignità, la salute, l'immagine o l'onore della persona (Cass. Civ. sez. VI, 19/11/2020, n. 26383).
Sul punto, la ricorrente ha dedotto un danno alla salute;
in particolare, ha prodotto documentazione medica comprovante che, in data 25/11/2023, le fosse stata diagnosticata una ipertensione arteriosa con conseguente prescrizione di farmaci per la pressione alta (cfr. doc. n. 10), e che in data 07/02/2024 si fosse sottoposta a visita psichiatrica per stati d'ansia culminati anche in attacchi di panico, con conseguente prescrizione di farmaci ansiolitici e per l'insonnia (cfr. doc. 23).
Rileva a tal proposito il Collegio che la relazione investigativa, da cui la ricorrente ha tratto la prova del tradimento posto in essere dal marito, risalga all'autunno del 2023, mentre in occasione dell'accesso al pronto soccorso del 06/02/2024, la stessa aveva dichiarato che, già da un anno, quindi già da CP_1
prima della scoperta del tradimento coniugale, soffrisse di ricorrenti attacchi di panico associati a cardiopalmo (“Riferisce da 1 anno ricorrenti attacchi di panico associati a cardiopalmo”: doc. 22 ricorrente).
Manca pertanto la prova del necessario nesso causale tra il tradimento subito e lo stato ansioso e di ipertensione in cui la donna era caduta (sulla necessaria prova del nesso causale tra infedeltà coniugale e danno alla salute, cfr. Cass. Civ. sez. VI, ordinanza n. 26383 del 19/11/2020).
Ne consegue che, in mancanza di detta prova, non possa trovare accoglimento la domanda della ricorrente di risarcimento del danno.
5.
In merito all'affidamento ed al collocamento prevalente del minore, così come sulla regolamentazione dei diritti di visita del figlio, le conclusioni delle parti sono concordi.
Entrambe hanno concluso per la conferma dell'affido condiviso e del collocamento prevalente presso la madre, già disposti con i provvedimenti temporanei assunti con l'ordinanza del 07/05/2024.
Ne consegue l'assegnazione alla madre, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., della casa coniugale.
L'immobile è in comproprietà tra i coniugi al 50% ciascuno, ed è gravato da mutuo cointestato, la cui rata mensile ammonta ad € 316,14 (documento n. 2 fasc. resistente).
Relativamente al periodo di permanenza dei minori con ciascun genitore, l'originario assetto delineato dai provvedimenti provvisori è stato sostanzialmente condiviso dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
Pertanto, al fine di garantire al minore un rapporto equilibrato e continuativo anche con il genitore non collocatario (il padre), ed in attuazione del principio di bigenitorialità, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio sino alla domenica alle ore 21:00, quando pagina 8 di 11 riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
inoltre, nella settimana che finisce con il week Per_1
end di spettanza della madre, il padre terrà il figlio due giorni infrasettimanali (in mancanza di accordo il martedì ed il giovedì) entrambi con pernottamento e con riaccompagnamento a scuola la mattina seguente;
nella settimana che, invece, finisce con il week end di spettanza del padre, quest'ultimo terrà il figlio un giorno infrasettimanale (in mancanza di accordo il mercoledì) con pernottamento e con riaccompagnamento a scuola la mattina seguente. I periodi di vacanze natalizie, pasquali ed estive verranno regolati come meglio specificato in dispositivo.
Infine, anche sulla questione economica del mantenimento del figlio, entrambe le parti, in sede di precisazione delle conclusioni, hanno chiesto la conferma dei provvedimenti temporanei assunti con ordinanza del 07/05/2024, che avevano posto a carico del padre un contributo di mantenimento di €
250,00 mensili rivalutabili annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Tale quantificazione va confermata.
La ricorrente lavora come impiegata e l'ammontare del suo reddito da lavoro dipendente netto, come si evince dagli estratti di conto corrente e buste paga in atti (cfr. documenti 15, 33, 34, 35 fasc. ricorrente), nell'intero anno 2023 è stato pari in media, suddiviso il totale per dodici mesi, a circa €
2.000,00 netti al mese. Non ha spese locative a suo carico, essendo assegnataria della casa coniugale, nella quale convive con il figlio.
Quanto alle condizioni economiche del resistente, egli lavora come impiegato alle dipendenze della e percepisce un reddito da lavoro dipendente pressoché equipollente a quello Controparte_3 della moglie, essendo infatti anch'esso pari a circa € 2.000,00 al mese, come si evince dagli emolumenti lavorativi accreditati dal datore di lavoro sul conto corrente Unicredit, che nell'anno 2023 sono stati pari a complessivi € 23.932,00, corrispondenti ad una media mensile, su dodici mesi, pari ad
€ 1.994,00.
Dalla comparazione delle dichiarazioni dei redditi Mod. 730 e Certificazioni Uniche, emerge invece un reddito da lavoro dipendente del leggermente superiore a quello della per gli anni di CP_2 CP_1
imposta 2020, 2021 e 2022, il reddito di lavoro dipendente lordo del è stato pari, CP_2 rispettivamente, ad € 29.243,00 (anno 2020), ad € 29.809,00 (anno 2021) e ad € 31.511,00 (anno 2022), mentre il reddito di lavoro dipendente lordo della è stato pari, rispettivamente, ad € 21.795,95 CP_1
(anno 2020), ad € 23.548,77 (anno 2021) e ad € 25.043,23 (anno 2022).
Il resistente, oltre alla metà del mutuo relativo alla casa coniugale, ha a suo carico, per la propria sistemazione abitativa, un canone di locazione mensile pari ad € 400,00 (documento 3 fasc. resistente).
pagina 9 di 11 Alla luce delle condizioni economiche delle parti come sopra descritte, tenuto conto dell'età e dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, nonché della valenza economica assunta dall'assegnazione alla moglie della casa coniugale in comproprietà tra i coniugi, può trovare quindi conferma anche in questa sede la statuizione assunta con i provvedimenti temporanei del 07/05/2024, alla quale anche le parti, nelle loro conclusioni, hanno prestato adesione (€ 250,00 mensili rivalutabili annualmente su base Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie).
6.
Sulla regolamentazione delle spese di lite, all'esito del giudizio il resistente risulta prevalentemente soccombente, in ragione del peso preponderante assunto, nell'economia complessiva del giudizio, dalla questione dell'addebito della separazione;
ragion per cui si stima congruo porre le spese a carico del convenuto nella misura di 2/3, con compensazione tra le parti della residua quota di 1/3.
La liquidazione dell'intero viene effettuata sulla base del valore indeterminato della causa con applicazione del D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022 (scaglione da € 26.000,01 sino a € 52.000,00), e dei valori medi ivi previsti per le quattro fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Si ritiene inoltre applicabile l'aumento del 30% ai sensi del comma 1bis dell'art. 4 DM 55/2014, come modificato dal DM n.147/2022, il quale prevede l'aumento fino al 30% nel caso di atti difensivi redatti e depositati con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione dei documenti allegati ivi richiamati. Il Collegio ritiene pertanto applicabile tale maggiorazione, in considerazione della presenza, negli atti difensivi della ricorrente, di collegamenti ipertestuali idonei a rendere immediatamente consultabili i documenti prodotti e richiamati all'interno degli atti difensivi medesimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda ed eccezione disattesa ed assorbita:
1) Accoglie la domanda di addebito della ricorrente e, per l'effetto, dichiara che la separazione è addebitata al resistente per violazione del dovere di fedeltà coniugale. Controparte_2
2) Respinge la domanda di risarcimento dei danni formulata dalla ricorrente.
3) Dispone l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con suo collocamento Per_1
prevalente presso la madre, e con diritto del padre di vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario: a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio sino alla domenica alle ore 21:00, quando il padre riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
inoltre, nella settimana che finisce con il Per_1
pagina 10 di 11 week end di spettanza della madre, il padre terrà il figlio due giorni infrasettimanali (in mancanza di accordo il martedì ed il giovedì) entrambi con pernottamento e con riaccompagnamento a scuola la mattina seguente;
nella settimana che, invece, finisce con il week end di spettanza del padre, quest'ultimo terrà il figlio un giorno infrasettimanale (in mancanza di accordo il mercoledì) con pernottamento e con riaccompagnamento a scuola la mattina seguente;
quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
sette giorni durante le festività natalizie e tre giorni durante le vacanze Pasquali, avendo cura i genitori di alternare tra loro, di anno in anno, la Vigilia di Natale ed il Natale, l'ultimo dell'anno ed il primo dell'anno, la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
4) Assegna la casa coniugale alla sig.ra Controparte_1
5) Pone a carico del padre, a decorrere dalla domanda (18/12/2023), un assegno mensile di mantenimento del figlio pari ad € 250,00, da versare alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate nell'aggiornato Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
6) Dispone la parziale compensazione delle spese di lite per la quota di 1/3, e, per l'effetto, condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della residua quota di 2/3, liquidata in € 6.600,00 per compenso, € 65,32 per esborsi, oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie pari al 15% del compenso.
Così deciso a Reggio Emilia nella Camera di Consiglio della prima sezione civile in data 9 gennaio
2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
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