Art. 4. Agevolazioni alle piccole imprese 1. Alle piccole imprese, a fronte delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti nelle aree di degrado urbano, sono concesse agevolazioni non superiori al limite degli aiuti de minimis, cosi' come definito dalla Commissione dell'U.E., a condizione che qualsiasi altro aiuto supplementare concesso alla medesima impresa a titolo della regola de minimis sommato all'aiuto richiesto, non ecceda il limite massimo consentito in un periodo di tre anni che, alla data del presente decreto, e' pari a 100.000 ECU.
2. Le amministrazioni comunali concedono e liquidano contributi in conto capitale, di cui al comma 1, commisurati alle spese ammissibili alle agevolazioni secondo le seguenti misure massime:
a) 65% per le zone interessate dagli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e successive modifiche ed integrazioni e dalle deroghe di cui all'art.
92.3.C. del trattato di Roma;
b) 50% per le restanti zone.
3. Le amministrazioni comunali, nei limiti di cui al comma 1, possono concedere alle piccole imprese contributi in conto interessi su finanziamenti deliberati da banche per la realizzazione dei progetti nelle aree di degrado urbano, sgravi su imposte locali e garanzie fidi sul fondo istituito dai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera h).
4. L'impresa e' tenuta a dichiarare nella domanda di agevolazione di non aver ottenuto o chiesto per le stesse spese altre agevolazioni e di impegnarsi a non richiederle per il futuro qualora il cumulo delle agevolazioni de minimis accordate superi nel periodo di tre anni, dalla data della prima concessione, il limite di 100.000 ECU.
5. Ai fini della concessione delle agevolazioni si applicano le limitazioni ed i divieti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea relative alla disciplina degli aiuti di Stato alle imprese.
6. I soggetti beneficiari delle agevolazioni, di cui al presente articolo, sono le piccole imprese, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro, che alla data di presentazione della domanda rientrano nei limiti individuati nell'ambito del regime agevolativo di cui all' art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 .
Note all'art. 4:
- Il regolamento (CEE) n. 2052/88, relativo alle missioni dei fondi a finalita' strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 185 del 15 luglio 1988.
- L'art. 92, paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma e' il seguente:
"3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
a)-b) (Omissis);
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o di talune regioni economiche, sempreche' non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tuttavia, gli aiuti alle costruzioni navali esistenti alla data del 1 gennaio 1957, in quanto determinati soltanto dall'assenza di una protezione doganale, sono progressivamente ridotti alle stesse condizioni che si applicano per l'abolizione dei dazi doganali, fatte salve le disposizioni del pre sente trattato relative alla politica commerciale comune nei confronti dei Paesi terzi".
- L' art. 1, comma 2, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 , (testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1992), recante: "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno", recita:
"2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri:
a) le agevolazioni sono calcolate in "equivalente sovvenzione netto" secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Comunita' economica europea (CEE) in materia di concorrenza ed aiuti regionali;
b) la graduatoria dei livelli di sovvenzione deve essere effettuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative, che concentri l'intervento straordinario nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, nei settori a maggiore redditivita' anche sociale identificati nella stessa delibera;
c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditivita' delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a sistemi di tutoraggio;
d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti per le agevolazioni industriali con provvedimento di concessione provvisoria non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziario risultanti in sede di consuntivo".
2. Le amministrazioni comunali concedono e liquidano contributi in conto capitale, di cui al comma 1, commisurati alle spese ammissibili alle agevolazioni secondo le seguenti misure massime:
a) 65% per le zone interessate dagli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e successive modifiche ed integrazioni e dalle deroghe di cui all'art.
92.3.C. del trattato di Roma;
b) 50% per le restanti zone.
3. Le amministrazioni comunali, nei limiti di cui al comma 1, possono concedere alle piccole imprese contributi in conto interessi su finanziamenti deliberati da banche per la realizzazione dei progetti nelle aree di degrado urbano, sgravi su imposte locali e garanzie fidi sul fondo istituito dai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera h).
4. L'impresa e' tenuta a dichiarare nella domanda di agevolazione di non aver ottenuto o chiesto per le stesse spese altre agevolazioni e di impegnarsi a non richiederle per il futuro qualora il cumulo delle agevolazioni de minimis accordate superi nel periodo di tre anni, dalla data della prima concessione, il limite di 100.000 ECU.
5. Ai fini della concessione delle agevolazioni si applicano le limitazioni ed i divieti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea relative alla disciplina degli aiuti di Stato alle imprese.
6. I soggetti beneficiari delle agevolazioni, di cui al presente articolo, sono le piccole imprese, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro, che alla data di presentazione della domanda rientrano nei limiti individuati nell'ambito del regime agevolativo di cui all' art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 .
Note all'art. 4:
- Il regolamento (CEE) n. 2052/88, relativo alle missioni dei fondi a finalita' strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 185 del 15 luglio 1988.
- L'art. 92, paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma e' il seguente:
"3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
a)-b) (Omissis);
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o di talune regioni economiche, sempreche' non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tuttavia, gli aiuti alle costruzioni navali esistenti alla data del 1 gennaio 1957, in quanto determinati soltanto dall'assenza di una protezione doganale, sono progressivamente ridotti alle stesse condizioni che si applicano per l'abolizione dei dazi doganali, fatte salve le disposizioni del pre sente trattato relative alla politica commerciale comune nei confronti dei Paesi terzi".
- L' art. 1, comma 2, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 , (testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1992), recante: "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno", recita:
"2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri:
a) le agevolazioni sono calcolate in "equivalente sovvenzione netto" secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Comunita' economica europea (CEE) in materia di concorrenza ed aiuti regionali;
b) la graduatoria dei livelli di sovvenzione deve essere effettuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative, che concentri l'intervento straordinario nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, nei settori a maggiore redditivita' anche sociale identificati nella stessa delibera;
c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditivita' delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a sistemi di tutoraggio;
d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti per le agevolazioni industriali con provvedimento di concessione provvisoria non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziario risultanti in sede di consuntivo".