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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 19/02/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 3219 /2024 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Sigg. Magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott. Antonio Giovanni Provazza giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 3219 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Sara Memola ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Roma, Circonvallazione Clodia n. 15, come da procura in calce al ricorso introduttivo
- RICORRENTE-
E
(c.f. , rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1 C.F._2
Vincenzo Valentini e Marco Cavalcanti, presso il cui studio, in Cosenza, al C.so L.
Fera n. 115, è elettivamente domiciliata, in virtù di mandato alle liti da intendersi apposto in calce alla comparsa di costituzione
- RESISTENTE –
NONCHE'
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- INTERVENIENTE NECESSARIO– 2
OGGETTO: scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.2.2025 dinanzi al giudice relatore i difensori delle parti hanno chiesto emettersi sentenza parziale di scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.22 cpc. Il PM, avuta comunicazione degli atti, nulla ha opposto all'accoglimento della domanda della ricorrente.
PREMESSO IN FATTO
Il presente procedimento nasce dal ricorso proposto da il quale, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio in Roma con in data CP_1
26.10.2002 e premesso, altresì, che il giudizio di separazione si era concluso con sentenza n. 17589/2022 del Tribunale di Roma, passata in giudicato, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sul presupposto del decorso del termine minimo di legge dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione senza alcuna intervenuta riconciliazione e della constatazione della definitiva impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale della famiglia. Nulla il ricorrente chiedeva in punto di statuizioni accessorie, non essendo nati figli dall'unione coniugale ed essendo i coniugi, secondo la sua allegazione, economicamente autosufficienti. Si costituiva aderendo alla CP_1
domanda sullo status, ma chiedendo porsi a carico del ricorrente un assegno divorzile in suo favore.
All'udienza del 12.2.2025, dinanzi al giudice relatore, assenti i coniugi, i difensori chiedevano, quindi, emettersi pronuncia parziale sullo status, con fissazione di udienza in prosieguo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
La domanda di diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili Parte_1
del matrimonio - poi riqualificata in domanda di scioglimento del matrimonio in ragione del fatto che i coniugi contraevano matrimonio civile - a cui ha aderito anche la resistente , va certamente accolta, in quanto le dichiarazioni CP_1
dei coniugi contenute nei rispettivi scritti difensivi e le diverse scelte di vita fatte dai coniugi dopo la separazione. dimostrano, in modo inequivocabile, che dopo la comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Roma per il prescritto tentativo 3
di conciliazione nel giudizio di separazione (in data 8.9.2016) e la definizione di quest'ultimo procedimento con sentenza passata in giudicato (n. 17589/2022) non vi è stata alcuna ripresa della convivenza ed è, anzi, definitivamente venuta meno ogni possibilità di ricostruzione della vita morale e materiale tra le parti. Essendo, quindi, decorso il termine minimo stabilito dall'art. 3, comma 2, lettera b), legge
898/1970, deve essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti, con rimessione della causa in istruzione per la definizione dei punti controversi in ordine alle statuizioni accessorie al divorzio.
2. Sulle spese di lite.
Viene rimessa alla sentenza definitiva anche la regolamentazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, parzialmente pronunciando nella causa in epigrafe, sentito il giudice relatore, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra le parti, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma al n. 2851, parte 1, anno 2002;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69 del D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
3. rimette la causa in istruzione come da separata e contestuale ordinanza;
4. rimette alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese e competenze di lite.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 19.2.2025
Il giudice est. Il Presidente
dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma