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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 23/12/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1770/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa LA Di ZO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a R.G. 1770/2024, introdotta con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo da
(c.f. ), nato ad [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Carla Adorno, presso il cui studio sito in Albenga (SV), Piazza
Berlinguer 17/4, è elettivamente domiciliato
Attore
Contro
C.F. – Partita Iva in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma (RM), Viale Regina Margherita, n. 125, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Alessandro
AR e GI TI
Convenuto
Conclusioni
Per l'attore:
“Piaccia l'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis, - revocare il decreto ingiuntivo n° 440/2024 del 25.6.2024, siccome infondato, ingiusto ed illegittimo;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte di verso Parte_1 Controparte_1
per il rapporto per cui è causa per le ragioni indicate nella narrativa, essendo comunque la domanda proposta
[...] dall'ingiungente inammissibile, improcedibile, illegittima, prescritta, infondata sia in fatto che in diritto. - Vinte le spese e compenso del giudizio, oltre oneri di legge”.
Per il convenuto:
“1) Rigettare tutte le contestazioni e le domande avversarie, perché inammissibili e infondate e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
2) In via subordinata, per il caso di revoca del decreto ingiuntivo, condannare l'opponente a pagare, in favore dell'odierna opposta, l'importo ingiunto o comunque quello che sarà eventualmente accertato in corso di causa (comunque maggiorato degli interessi e degli altri accessori, fino al soddisfo); 3) in via subordinata, e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dei motivi di opposizione, ritenere e dichiarare improponibili e/o inammissibili e/o infondati le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento dell'importo ingiunto o della maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi come da domanda, dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
4) Con vittoria di spese e compensi di causa. Salvo ogni altro diritto, ragione e azione”.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 440/24 emesso dal Parte_1
Tribunale di Savona in data 25 giugno 2024 su per il Controparte_2 pagamento di € 30.220,83 oltre interessi e spese.
Il decreto opposto si fonda sulla fattura n. 09032044024408°, emessa dalla società convenuta in data 10.11.2022 ma mai recapitata al l'ingiunto ha evidenziato che la liquidazione del dovuto si Pt_1 fonda su consumi stimati inerenti ai cinque anni anteriori la data dell'accertamento e, pertanto, il credito azionato è privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. L'opponente ha altresì contestato l'attendibilità degli accertamenti compiuti dal e la propria legittimazione Controparte_1 passiva, considerato che nella documentazione prodotta dalla stessa convenuta l'intestatario della fornitura era individuato nella Società “ER Flor di ER AN”, utilizzatrice del gruppo elettrogeno di alimentazione con il quale era operato il contestato prelievo irregolare. Ha concluso, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento che nulla è da lui dovuto al Controparte_1
anche in conseguenza della prescrizione della posizione creditizia azionata.
[...]
Si è costituito il eccependo, in via pregiudiziale, il mancato Controparte_1 esperimento del tentativo di conciliazione, previsto a pena di improcedibilità dell'opposizione. Nel merito, parte opposta ha sostenuto di aver assolto l'onere della prova del credito azionato in sede monitoria, e di aver correttamente liquidato il quantum della pretesa. Quanto all'eccezione di prescrizione, ne ha eccepito la genericità nonché l'infondatezza, per la necessità di applicare il termine quinquennale quale sancito ante riforma ex l. 205/2017; ha sostenuto la legittimazione passiva dell'opponente, sulla base della disponibilità, in capo al del fondo nel quale avveniva il prelievo e del misuratore Pt_1 utilizzato per l'allaccio abusivo. Ha concluso, chiedendo la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 14.2.25, rilevato il mancato assolvimento della condizione di procedibilità dell'opposizione, il giudice istruttore assegnava termine per l'instaurazione del prescritto procedimento di mediazione presso . CP_3
All'udienza del 13.6.25, verificato l'esito negativo della mediazione, rilevata la natura documentale della controversia, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c..
***********
Va preliminarmente rigettata l'eccezione relativa al difetto dei presupposti di emanazione del decreto ingiuntivo, con particolare riferimento ai requisiti del credito azionato. La Suprema Corte è granitica nell'affermare che “La dedotta violazione delle norme di disciplina del ricorso per decreto ingiuntivo, ex art.
633 c.p.c. e ss., quanto ai caratteri di liquidità ed esigibilità che il credito in siffatte forme azionato è destinato in via preventiva a rivestire perché la parte possa avere accesso al rimedio monitorio, non definisce un interesse solido e perdurante, diretto a sostenere la proposizione dell'impugnazione avverso il titolo ingiuntivo e tanto in ragione dell'oggetto del giudizio a cognizione piena, qual è quello di opposizione al titolo” (Cassazione civile sez. I, 16/07/2020, n. 15224).
Nel merito, va premesso che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo “si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, non costituisce fonte di prova in favore della parte che li ha emessi;
né è sufficiente la mancata contestazione dell'opponente, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice” (Cass. civile, Sez. 3,
Sentenza n. 17371 del 17/11/2003). Con riferimento al riparto dell'onere probatorio, “chi fa valere un diritto deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, la fattura e l'estratto contabile non costituiscono prova a favore di chi li ha emessi, inoltre, è considerabile un fatto pacifico solo se esplicitamente ammesso o se la difesa si basa su circostanze incompatibili con il disconoscimento” (Cass. civile sez. II, 04/10/2024, n. 26048), in ossequio al consolidato l'orientamento secondo il quale “"La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto" (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19944 del
12/07/2023, Rv. 668145; conf. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30309 del 14/10/2022, Rv. 665971; Cass. Sez. 6
- 3, Ordinanza n. 5827 del 27/02/2023, Rv. 667208; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5915 del 11/03/201, (Rv. 617411; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009, Rv. 606941; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5573 del
23/06/1997, Rv. 505362)” (Cass. civile sez. II, 04/10/2024, n. 26048, parte motiva).
La pretesa azionata in sede monitoria da fornitore di energia Controparte_1 elettrica a livello nazionale, ha ad oggetto il credito derivante dal prelievo fraudolento effettuato in forza di allaccio abusivo alla rete elettrica all'indirizzo di Albenga, Regione Cime di Leca, n. 17 – Frazione di
Leca, fondo concesso in affitto da a AN ER “in forza di regolare contratto di affittanza Parte_1 agraria” (Opposizione, pag. 3). Nella verifica svolta in data 28.12.2021, la società ha acclarato l'esistenza di “un allaccio diretto alla rete di e-Distribuzione”, risultato in un “prelievo irregolare” protrattosi dal “19.12.2012” sino all'“intervento tecnico in data 28/12/21” (Doc. 8 attore, pag. 3). Nel citato verbale di accertamento il cliente è individuato in;
tuttavia, nella copia della denuncia presentata dal Servizio Parte_1
Elettrico in relazione al prelievo irregolare di energia elettrica, la società opposta afferma che l'“intestatario della fornitura all'epoca dell'inizio del prelievo irregolare” era “ER Flor di ER AN” (Doc. 13 convenuto, pag. 1). Trattasi del soggetto indicato dall'opponente quale affittuario del fondo, nella disponibilità dello stesso alla luce del richiamato contratto di affitto stipulato dal e nel quale erano rinvenute Pt_1 numerose apparecchiature elettriche (cfr. Doc. 3 attore, Verbale rilascio del fondo).
Nella denuncia la società opposta ammette che “al momento dell'intervento sul campo” la fornitura era “priva di regolare contratto”, e che essa era adibita ad “altri usi” (Doc. 13 convenuto, pagg. 1 segg.); in particolare, in esito alle verifiche effettuate il Servizio Nazionale prendeva atto del “flesso dei consumi” verificatosi a partire dal “mese di Dicembre 2012”, salvo contestare il prelievo irregolare di energia elettrica limitatamente al periodo dal “20/10/2017 al 27/12/2021 effettuato attraverso manomissione degli apparati di misura con le modalità meglio specificate nel verbale allegato” (Doc. 13 convenuto, pag. 3). La società opposta liquidava il credito sulla base della stima basata sul “costo medio di 0.1759 €/kwH per un periodo complessivo di cinque anni antecedenti la data di accertamento”, nella somma pari a € 30.220,83, di cui alla fattura n° 09032044024408°
(Ricorso, pagg. 1 segg.), relativa ai consumi nel periodo “dal 20.10.2017 al 27.12.2021” (Fattura, pag. 2) ed escluso l'intervallo temporale tra il 06.03.19 e il 22.01.20 (cfr. Verbale accertamento, pag. 3).
Logicamente preliminare è l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla difesa del rispetto al credito dedotto in sede monitoria e che, in ossequio alla distinzione Pt_1 costantemente prospettata dalla giurisprudenza di legittimità, deve essere riqualificata in termini di eccezione inerente al difetto di titolarità passiva del rapporto sostanziale azionato (Cass. civile sez. III,
03/12/1999, n. 13467: “La legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione, una condizione cioè per ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'attore, prescindendo cioè dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, onde appartiene al merito della causa, concernendo la fondatezza della pretesa, l'accertamento in concreto se l'attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio (Cass. 13 gennaio 1995, n. 377;
17 marzo 1995, n. 3110; 24 luglio 1997, n. 6916). In altri termini, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell'azione, si fonda sull'allegazione fatta in domanda, sicché una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur prospettando l'estraneità di quella parte al rapporto sostanziale controverso, mentre sono del tutto irrilevanti, ai fini di tale legittimazione, i riscontri di verità o di fondatezza in ordine alla titolarità del rapporto sostanziale dedotta dall'attore, trattandosi di momenti propri del giudizio di merito (Cass. 26 ottobre 1981, n.
5592)”).
Il ha negato di essere il responsabile della manomissione del contatore utilizzato per creare Pt_1
l'allaccio abusivo alla rete, poiché nel periodo nel quale è avvenuto il prelievo irregolare “il fondo […] era regolarmente occupato da altro soggetto e in forza di regolare contratto di affittanza agraria. Prova ne è che il rilascio a seguito di azione esecutiva è avvenuto nei confronti dell'affittuaria, Sig.ra AN ER” (Opposizione, pag. 3). A sostegno di tale affermazione, ha prodotto il verbale di rilascio di immobile, nel quale l'ufficiale giudiziario dava atto di aver proceduto allo sgombero del fondo di cui in causa in data 21.12.2021; nel medesimo verbale si dà atto che ER AN abbandonava sul fondo attrezzature elettriche e macchinari di vario tipo, circostanza che corrobora ulteriormente la tesi, sostenuta da parte opponente, la quale imputa all'affittuaria e la manomissione dell'impianto e la fruizione effettiva dell'energia elettrica. A ciò si aggiunge che è il creditore procedente a individuare l'intestatario della fornitura, la società ER Flor, in un soggetto diverso dal debitore ingiunto, ossia;
né soccorre il riferimento alla sentenza Parte_1 della Cassazione n. 13605 del 21/05/2019, richiamata da parte opponente. Nella pronuncia citata la
Suprema Corte si riferiva all'ipotesi di difformità tra consumi effettivi e quelli rilevato da un contatore asseritamente manomesso, affermando che in tal caso grava “sulla somministrata “l'onere di provare che
l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell'impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinchè eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi” (cfr. Corte cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 23699 del 22/11/2016, in motivazione)”. Nella fattispecie di cui in causa, invece, viene richiesto al il Pt_1 corrispettivo di forniture delle quali, per ammissione stessa del creditore, egli non era il titolare;
né egli si trovava nella disponibilità del fondo nel quale veniva realizzato il prelievo abusivo, in quanto lo stesso era concesso in affitto a Parte_2
Non sussistendo la titolarità passiva della pretesa azionata, l'onere della quale prova gravava sul creditore ingiungente, in accoglimento dell'opposizione presentata da il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 440/24 emesso dal Tribunale di Savona in data 25 giugno 2024 deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a integrale carico di Controparte_1
Esse sono liquidate in base ai parametri indicati dal DM 55/2014, aggiornati al tempo
[...] della decisione dal DM 147/2022, facendo applicazione degli importi medi previsti dallo scaglione da €
26.000,01 e € 52.000,00 ridotti della metà, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva svolta, della modesta complessità delle questioni trattate, ed esclusa la fase istruttoria non celebratasi, in €
2.906,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
p.q.m.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione di avverso il decreto ingiuntivo n. 440/24 emesso dal Parte_1
Tribunale di Savona in data 25 giugno 2024, che revoca;
2. Condanna al pagamento, in favore di di € 2.906,00 Controparte_1 Parte_1 oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Savona, 23.12.2025 Il giudice
D.ssa LA Di ZO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa LA Di ZO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a R.G. 1770/2024, introdotta con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo da
(c.f. ), nato ad [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Carla Adorno, presso il cui studio sito in Albenga (SV), Piazza
Berlinguer 17/4, è elettivamente domiciliato
Attore
Contro
C.F. – Partita Iva in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma (RM), Viale Regina Margherita, n. 125, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Alessandro
AR e GI TI
Convenuto
Conclusioni
Per l'attore:
“Piaccia l'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis, - revocare il decreto ingiuntivo n° 440/2024 del 25.6.2024, siccome infondato, ingiusto ed illegittimo;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte di verso Parte_1 Controparte_1
per il rapporto per cui è causa per le ragioni indicate nella narrativa, essendo comunque la domanda proposta
[...] dall'ingiungente inammissibile, improcedibile, illegittima, prescritta, infondata sia in fatto che in diritto. - Vinte le spese e compenso del giudizio, oltre oneri di legge”.
Per il convenuto:
“1) Rigettare tutte le contestazioni e le domande avversarie, perché inammissibili e infondate e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
2) In via subordinata, per il caso di revoca del decreto ingiuntivo, condannare l'opponente a pagare, in favore dell'odierna opposta, l'importo ingiunto o comunque quello che sarà eventualmente accertato in corso di causa (comunque maggiorato degli interessi e degli altri accessori, fino al soddisfo); 3) in via subordinata, e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dei motivi di opposizione, ritenere e dichiarare improponibili e/o inammissibili e/o infondati le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento dell'importo ingiunto o della maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi come da domanda, dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
4) Con vittoria di spese e compensi di causa. Salvo ogni altro diritto, ragione e azione”.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 440/24 emesso dal Parte_1
Tribunale di Savona in data 25 giugno 2024 su per il Controparte_2 pagamento di € 30.220,83 oltre interessi e spese.
Il decreto opposto si fonda sulla fattura n. 09032044024408°, emessa dalla società convenuta in data 10.11.2022 ma mai recapitata al l'ingiunto ha evidenziato che la liquidazione del dovuto si Pt_1 fonda su consumi stimati inerenti ai cinque anni anteriori la data dell'accertamento e, pertanto, il credito azionato è privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. L'opponente ha altresì contestato l'attendibilità degli accertamenti compiuti dal e la propria legittimazione Controparte_1 passiva, considerato che nella documentazione prodotta dalla stessa convenuta l'intestatario della fornitura era individuato nella Società “ER Flor di ER AN”, utilizzatrice del gruppo elettrogeno di alimentazione con il quale era operato il contestato prelievo irregolare. Ha concluso, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento che nulla è da lui dovuto al Controparte_1
anche in conseguenza della prescrizione della posizione creditizia azionata.
[...]
Si è costituito il eccependo, in via pregiudiziale, il mancato Controparte_1 esperimento del tentativo di conciliazione, previsto a pena di improcedibilità dell'opposizione. Nel merito, parte opposta ha sostenuto di aver assolto l'onere della prova del credito azionato in sede monitoria, e di aver correttamente liquidato il quantum della pretesa. Quanto all'eccezione di prescrizione, ne ha eccepito la genericità nonché l'infondatezza, per la necessità di applicare il termine quinquennale quale sancito ante riforma ex l. 205/2017; ha sostenuto la legittimazione passiva dell'opponente, sulla base della disponibilità, in capo al del fondo nel quale avveniva il prelievo e del misuratore Pt_1 utilizzato per l'allaccio abusivo. Ha concluso, chiedendo la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 14.2.25, rilevato il mancato assolvimento della condizione di procedibilità dell'opposizione, il giudice istruttore assegnava termine per l'instaurazione del prescritto procedimento di mediazione presso . CP_3
All'udienza del 13.6.25, verificato l'esito negativo della mediazione, rilevata la natura documentale della controversia, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c..
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Va preliminarmente rigettata l'eccezione relativa al difetto dei presupposti di emanazione del decreto ingiuntivo, con particolare riferimento ai requisiti del credito azionato. La Suprema Corte è granitica nell'affermare che “La dedotta violazione delle norme di disciplina del ricorso per decreto ingiuntivo, ex art.
633 c.p.c. e ss., quanto ai caratteri di liquidità ed esigibilità che il credito in siffatte forme azionato è destinato in via preventiva a rivestire perché la parte possa avere accesso al rimedio monitorio, non definisce un interesse solido e perdurante, diretto a sostenere la proposizione dell'impugnazione avverso il titolo ingiuntivo e tanto in ragione dell'oggetto del giudizio a cognizione piena, qual è quello di opposizione al titolo” (Cassazione civile sez. I, 16/07/2020, n. 15224).
Nel merito, va premesso che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo “si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, non costituisce fonte di prova in favore della parte che li ha emessi;
né è sufficiente la mancata contestazione dell'opponente, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice” (Cass. civile, Sez. 3,
Sentenza n. 17371 del 17/11/2003). Con riferimento al riparto dell'onere probatorio, “chi fa valere un diritto deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, la fattura e l'estratto contabile non costituiscono prova a favore di chi li ha emessi, inoltre, è considerabile un fatto pacifico solo se esplicitamente ammesso o se la difesa si basa su circostanze incompatibili con il disconoscimento” (Cass. civile sez. II, 04/10/2024, n. 26048), in ossequio al consolidato l'orientamento secondo il quale “"La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto" (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19944 del
12/07/2023, Rv. 668145; conf. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30309 del 14/10/2022, Rv. 665971; Cass. Sez. 6
- 3, Ordinanza n. 5827 del 27/02/2023, Rv. 667208; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5915 del 11/03/201, (Rv. 617411; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009, Rv. 606941; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5573 del
23/06/1997, Rv. 505362)” (Cass. civile sez. II, 04/10/2024, n. 26048, parte motiva).
La pretesa azionata in sede monitoria da fornitore di energia Controparte_1 elettrica a livello nazionale, ha ad oggetto il credito derivante dal prelievo fraudolento effettuato in forza di allaccio abusivo alla rete elettrica all'indirizzo di Albenga, Regione Cime di Leca, n. 17 – Frazione di
Leca, fondo concesso in affitto da a AN ER “in forza di regolare contratto di affittanza Parte_1 agraria” (Opposizione, pag. 3). Nella verifica svolta in data 28.12.2021, la società ha acclarato l'esistenza di “un allaccio diretto alla rete di e-Distribuzione”, risultato in un “prelievo irregolare” protrattosi dal “19.12.2012” sino all'“intervento tecnico in data 28/12/21” (Doc. 8 attore, pag. 3). Nel citato verbale di accertamento il cliente è individuato in;
tuttavia, nella copia della denuncia presentata dal Servizio Parte_1
Elettrico in relazione al prelievo irregolare di energia elettrica, la società opposta afferma che l'“intestatario della fornitura all'epoca dell'inizio del prelievo irregolare” era “ER Flor di ER AN” (Doc. 13 convenuto, pag. 1). Trattasi del soggetto indicato dall'opponente quale affittuario del fondo, nella disponibilità dello stesso alla luce del richiamato contratto di affitto stipulato dal e nel quale erano rinvenute Pt_1 numerose apparecchiature elettriche (cfr. Doc. 3 attore, Verbale rilascio del fondo).
Nella denuncia la società opposta ammette che “al momento dell'intervento sul campo” la fornitura era “priva di regolare contratto”, e che essa era adibita ad “altri usi” (Doc. 13 convenuto, pagg. 1 segg.); in particolare, in esito alle verifiche effettuate il Servizio Nazionale prendeva atto del “flesso dei consumi” verificatosi a partire dal “mese di Dicembre 2012”, salvo contestare il prelievo irregolare di energia elettrica limitatamente al periodo dal “20/10/2017 al 27/12/2021 effettuato attraverso manomissione degli apparati di misura con le modalità meglio specificate nel verbale allegato” (Doc. 13 convenuto, pag. 3). La società opposta liquidava il credito sulla base della stima basata sul “costo medio di 0.1759 €/kwH per un periodo complessivo di cinque anni antecedenti la data di accertamento”, nella somma pari a € 30.220,83, di cui alla fattura n° 09032044024408°
(Ricorso, pagg. 1 segg.), relativa ai consumi nel periodo “dal 20.10.2017 al 27.12.2021” (Fattura, pag. 2) ed escluso l'intervallo temporale tra il 06.03.19 e il 22.01.20 (cfr. Verbale accertamento, pag. 3).
Logicamente preliminare è l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla difesa del rispetto al credito dedotto in sede monitoria e che, in ossequio alla distinzione Pt_1 costantemente prospettata dalla giurisprudenza di legittimità, deve essere riqualificata in termini di eccezione inerente al difetto di titolarità passiva del rapporto sostanziale azionato (Cass. civile sez. III,
03/12/1999, n. 13467: “La legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione, una condizione cioè per ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'attore, prescindendo cioè dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, onde appartiene al merito della causa, concernendo la fondatezza della pretesa, l'accertamento in concreto se l'attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio (Cass. 13 gennaio 1995, n. 377;
17 marzo 1995, n. 3110; 24 luglio 1997, n. 6916). In altri termini, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell'azione, si fonda sull'allegazione fatta in domanda, sicché una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur prospettando l'estraneità di quella parte al rapporto sostanziale controverso, mentre sono del tutto irrilevanti, ai fini di tale legittimazione, i riscontri di verità o di fondatezza in ordine alla titolarità del rapporto sostanziale dedotta dall'attore, trattandosi di momenti propri del giudizio di merito (Cass. 26 ottobre 1981, n.
5592)”).
Il ha negato di essere il responsabile della manomissione del contatore utilizzato per creare Pt_1
l'allaccio abusivo alla rete, poiché nel periodo nel quale è avvenuto il prelievo irregolare “il fondo […] era regolarmente occupato da altro soggetto e in forza di regolare contratto di affittanza agraria. Prova ne è che il rilascio a seguito di azione esecutiva è avvenuto nei confronti dell'affittuaria, Sig.ra AN ER” (Opposizione, pag. 3). A sostegno di tale affermazione, ha prodotto il verbale di rilascio di immobile, nel quale l'ufficiale giudiziario dava atto di aver proceduto allo sgombero del fondo di cui in causa in data 21.12.2021; nel medesimo verbale si dà atto che ER AN abbandonava sul fondo attrezzature elettriche e macchinari di vario tipo, circostanza che corrobora ulteriormente la tesi, sostenuta da parte opponente, la quale imputa all'affittuaria e la manomissione dell'impianto e la fruizione effettiva dell'energia elettrica. A ciò si aggiunge che è il creditore procedente a individuare l'intestatario della fornitura, la società ER Flor, in un soggetto diverso dal debitore ingiunto, ossia;
né soccorre il riferimento alla sentenza Parte_1 della Cassazione n. 13605 del 21/05/2019, richiamata da parte opponente. Nella pronuncia citata la
Suprema Corte si riferiva all'ipotesi di difformità tra consumi effettivi e quelli rilevato da un contatore asseritamente manomesso, affermando che in tal caso grava “sulla somministrata “l'onere di provare che
l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell'impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinchè eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi” (cfr. Corte cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 23699 del 22/11/2016, in motivazione)”. Nella fattispecie di cui in causa, invece, viene richiesto al il Pt_1 corrispettivo di forniture delle quali, per ammissione stessa del creditore, egli non era il titolare;
né egli si trovava nella disponibilità del fondo nel quale veniva realizzato il prelievo abusivo, in quanto lo stesso era concesso in affitto a Parte_2
Non sussistendo la titolarità passiva della pretesa azionata, l'onere della quale prova gravava sul creditore ingiungente, in accoglimento dell'opposizione presentata da il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 440/24 emesso dal Tribunale di Savona in data 25 giugno 2024 deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a integrale carico di Controparte_1
Esse sono liquidate in base ai parametri indicati dal DM 55/2014, aggiornati al tempo
[...] della decisione dal DM 147/2022, facendo applicazione degli importi medi previsti dallo scaglione da €
26.000,01 e € 52.000,00 ridotti della metà, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva svolta, della modesta complessità delle questioni trattate, ed esclusa la fase istruttoria non celebratasi, in €
2.906,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
p.q.m.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione di avverso il decreto ingiuntivo n. 440/24 emesso dal Parte_1
Tribunale di Savona in data 25 giugno 2024, che revoca;
2. Condanna al pagamento, in favore di di € 2.906,00 Controparte_1 Parte_1 oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Savona, 23.12.2025 Il giudice
D.ssa LA Di ZO