Art. 16. Disposizioni transitorie
Nei giudizi arbitrali gia' definiti o in corso di svolgimento alla data dell'entrata in vigore della presente legge non si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 15.
Nei giudizi arbitrali gia' definiti o in corso di svolgimento alla data dell'entrata in vigore della presente legge non si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 15.