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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 27/09/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 358/2025 V.G. avente ad oggetto “ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio”; promosso da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Riesi (CL) Via C. Pisacane n. 113 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Francesco Pace ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Riesi (CL) Viale Lazio n. 4,
e
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente in [...]Parte_2 C.F._2
(CL) Via Soldato Cigna n. 53 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Antonio Gagliano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gela Via Cairoli 83.
CP_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
-Interveniente necessario-
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.9.2025, svoltasi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., l'avv. Pace ha concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso, avendo l'avv. Gagliano depositato la documentazione richiesta dal collegio e insistito in ricorso in precedenza.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
La domanda delle parti, congiuntamente proposta ex art. 473 bis. 51 c.p.c., e diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Acireale il 9.6.2014, atto iscritto agli atti del comune di Acireale, anno 2014, n. 101, parte II, serie A, deve essere accolta.
Deve innanzi tutto evidenziarsi che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dell'art. 3, n. 2 lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 come modificato dalla L. 55/2015 per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio dei ricorrenti, posto che sono decorsi oltre dodici mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento, di separazione giudiziale poi definito con sentenza resa da questo Tribunale in data 14.5.2021.
Deve, inoltre, ritenersi che da allora i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo dagli atti alcuna indicazione contraria e come si evince, altresì, dall'esito dell'udienza a trattazione scritta in relazione alla quale le parti hanno rinunciato a comparire, dichiarando di non volersi riconciliare.
Tali evidenze militano nel senso di ritenere che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L.
898/70 cit.).
Ricorrono, pertanto, le condizioni per l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si deve, inoltre, evidenziare che dall'unione coniugale è nata una figlia il 9.10.2015, rispetto alla Per_1 quale le parti hanno concordato condizioni di affidamento e di mantenimento in linea con l'interesse della predetta, avendo, tra l'altro, le parti previsto l'affidamento condiviso tra i genitori, con il collocamento prevalente presso l'abitazione della madre che nelle more della separazione, su accordo delle parti, si è trasferita a Cervia (Ravenna), lasciando l'abitazione di Riesi, stabilendo i periodi in cui la figlia potrà stare con il padre anche nei fine settimana, nel periodo estivo (durante il quale la minore rimarrà per l'intero periodo con il padre, tranne una settimana) e nelle festività, nel rispetto delle esigenze della minore, con onere del padre, titolare di redditi da lavoro, di corrispondere alla madre quale contributo per il mantenimento della figlia la somma mensile di € 100,00 (ad eccezione dei mesi estivi in cui la figlia rimarrà con il padre), oltre rivalutazione monetaria annuale sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, dettagliatamente elencate, e con l'Assegno Unico che verrà riscosso interamente dalla madre, potendo, per il resto, il Tribunale prendere atto degli ulteriori accordi intervenuti tra i coniugi.
In accoglimento della domanda va, dunque, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, potendo il Tribunale, per il resto, omologare gli accordi intervenuti tra le parti.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
2 Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 9 giugno 2014, in Acireale, tra e , come sopra generalizzati, Parte_1 Parte_2 atto iscritto agli atti del comune di Acireale, anno 2014, n. 101, parte II, serie A.
Omologa gli accordi intervenuti tra le parti come indicati nel ricorso depositato il 20.2.2025.
Nulla sulle spese.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Acireale di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 22 settembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 358/2025 V.G. avente ad oggetto “ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio”; promosso da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Riesi (CL) Via C. Pisacane n. 113 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Francesco Pace ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Riesi (CL) Viale Lazio n. 4,
e
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente in [...]Parte_2 C.F._2
(CL) Via Soldato Cigna n. 53 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Antonio Gagliano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gela Via Cairoli 83.
CP_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
-Interveniente necessario-
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.9.2025, svoltasi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., l'avv. Pace ha concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso, avendo l'avv. Gagliano depositato la documentazione richiesta dal collegio e insistito in ricorso in precedenza.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
La domanda delle parti, congiuntamente proposta ex art. 473 bis. 51 c.p.c., e diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Acireale il 9.6.2014, atto iscritto agli atti del comune di Acireale, anno 2014, n. 101, parte II, serie A, deve essere accolta.
Deve innanzi tutto evidenziarsi che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dell'art. 3, n. 2 lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 come modificato dalla L. 55/2015 per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio dei ricorrenti, posto che sono decorsi oltre dodici mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento, di separazione giudiziale poi definito con sentenza resa da questo Tribunale in data 14.5.2021.
Deve, inoltre, ritenersi che da allora i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo dagli atti alcuna indicazione contraria e come si evince, altresì, dall'esito dell'udienza a trattazione scritta in relazione alla quale le parti hanno rinunciato a comparire, dichiarando di non volersi riconciliare.
Tali evidenze militano nel senso di ritenere che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L.
898/70 cit.).
Ricorrono, pertanto, le condizioni per l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si deve, inoltre, evidenziare che dall'unione coniugale è nata una figlia il 9.10.2015, rispetto alla Per_1 quale le parti hanno concordato condizioni di affidamento e di mantenimento in linea con l'interesse della predetta, avendo, tra l'altro, le parti previsto l'affidamento condiviso tra i genitori, con il collocamento prevalente presso l'abitazione della madre che nelle more della separazione, su accordo delle parti, si è trasferita a Cervia (Ravenna), lasciando l'abitazione di Riesi, stabilendo i periodi in cui la figlia potrà stare con il padre anche nei fine settimana, nel periodo estivo (durante il quale la minore rimarrà per l'intero periodo con il padre, tranne una settimana) e nelle festività, nel rispetto delle esigenze della minore, con onere del padre, titolare di redditi da lavoro, di corrispondere alla madre quale contributo per il mantenimento della figlia la somma mensile di € 100,00 (ad eccezione dei mesi estivi in cui la figlia rimarrà con il padre), oltre rivalutazione monetaria annuale sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, dettagliatamente elencate, e con l'Assegno Unico che verrà riscosso interamente dalla madre, potendo, per il resto, il Tribunale prendere atto degli ulteriori accordi intervenuti tra i coniugi.
In accoglimento della domanda va, dunque, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, potendo il Tribunale, per il resto, omologare gli accordi intervenuti tra le parti.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
2 Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 9 giugno 2014, in Acireale, tra e , come sopra generalizzati, Parte_1 Parte_2 atto iscritto agli atti del comune di Acireale, anno 2014, n. 101, parte II, serie A.
Omologa gli accordi intervenuti tra le parti come indicati nel ricorso depositato il 20.2.2025.
Nulla sulle spese.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Acireale di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 22 settembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
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