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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 05/06/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 164/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 164/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Adalberto Bellini e Parte_1 C.F._1
Marica Bernardini, presso lo studio del primo elettivamente domiciliata in Domodossola, c.so P.
Ferraris, 31, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Niccioli CP_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Domodossola, piazza Tibaldi, 9, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni altra contraria istanza ed eccezione, nel merito:
pagina 1 di 4 1) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione prevalente della stessa presso la residenza della madre in Domodossola, Corso P.
Ferraris n. 31, con facoltà per il padre di vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità
(come da doc. 12 piano genitoriale parte ricorrente):
Tale modalità permarranno fintanto che il sig. manterrà il proprio domicilio in Svizzera e/o in CP_1
località che non consente di prevedere visite infrasettimanali.
Qualora il sig. dovesse stabilirsi in Domodossola il padre nelle settimane in cui non ha la figlia CP_1
minore per il weekend potrà tenere con sé la predetta due pomeriggi alla settimana il martedì e il mercoledì dalle 18,30 alle 21,30; mentre nelle settimane in cui ha la minore nel weekend un pomeriggio il mercoledì dalle 18,30 alle 21,30;
Le festività verranno ripartite come da doc. 12.
Ciascun genitore durante il periodo estivo potrà usufruire di un periodo di vacanza fino ad un massimo di giorni 15 di cui consecutivi massimo 7 giorni, in ragione della tenera età della minore, previa comunicazione all'altro genitore del periodo prescelto entro il 31 maggio di ciascun anno;
2) il padre provvederà a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la somma di € 650,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente aggiornabile secondo indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa sulle spese ordinarie e straordinarie del Tribunale di Verbania;
La sig.ra ercepirà integralmente l'Assegno Unico per Pt_1
il nucleo familiare in Italia e, se esistente, la differenza ulteriormente erogata in territorio elvetico, con onere del sig. di presentare presso il proprio datore di lavoro la relativa richiesta e CP_1
documentazione e di rendicontare alla e eventuali somme spettanti. Pt_1
3) spese di lite compensate”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno intrattenuto una relazione affettiva e, il 26.3.2023, è nata la Parte_1 CP_1
figlia Persona_2
La ricorrente, col ricorso introduttivo, ha chiesto l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, la collocazione presso di sé, la disciplina del diritto di vista del padre (doc. 12) e la determinazione del contributo al suo mantenimento, indicato in 800,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente, costituitosi in giudizio, ha condiviso la domanda inerente l'affidamento e l'esercizio del diritto di visita, indicando, invece, in € 600,00 mensili il proprio contributo al mantenimento della figlia.
pagina 2 di 4 Le parti, nel corso del giudizio, hanno trovato un accordo che merita di essere recepito, rispettoso, nel superiore interesse della figlia minore, della previsione di cui all'art. 337 ter c.p.c.
Spese di lite compensate (come da accordo tra le parti).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- affida la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente della stessa Per_1
presso la residenza della madre in Domodossola, corso P. Ferraris, 31;
- dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo le modalità indicate nel piano genitoriale di cui al doc. 12; tale modalità permarranno fintanto che il manterrà il CP_1
proprio domicilio in Svizzera e/o in località che non consente di prevedere visite infrasettimanali;
qualora dovesse stabilirsi in Domodossola, nelle settimane in cui non ha la figlia minore per il weekend, potrà tenere con sé la predetta due pomeriggi alla settimana il martedì e il mercoledì dalle 18,30 alle 21,30; mentre nelle settimane in cui ha la minore nel weekend, un pomeriggio il mercoledì dalle 18,30 alle 21,30; le festività verranno ripartite come da doc. 12; ciascun genitore durante il periodo estivo potrà usufruire di un periodo di vacanza fino ad un massimo di giorni 15 di cui consecutivi massimo 7 giorni, in ragione della tenera età della minore, previa comunicazione all'altro genitore del periodo prescelto entro il 31 maggio di ciascun anno;
- pone a carico del padre, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo al mantenimento della figlia minore, la somma di € 650,00 mensili, annualmente aggiornabile secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa sulle spese ordinarie e straordinarie del Tribunale di Verbania;
- dispone che la madre percepisca per intero l'assegno unico per il nucleo familiare in Italia e, se esistente, la differenza ulteriormente erogata in territorio elvetico, con onere del padre di presentare presso il proprio datore di lavoro la relativa richiesta e documentazione e di rendicontare alla madre le eventuali somme spettanti.
Spese processuali compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 29.5.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
pagina 3 di 4 dott.ssa Monica BARCO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 164/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Adalberto Bellini e Parte_1 C.F._1
Marica Bernardini, presso lo studio del primo elettivamente domiciliata in Domodossola, c.so P.
Ferraris, 31, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Niccioli CP_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Domodossola, piazza Tibaldi, 9, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni altra contraria istanza ed eccezione, nel merito:
pagina 1 di 4 1) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione prevalente della stessa presso la residenza della madre in Domodossola, Corso P.
Ferraris n. 31, con facoltà per il padre di vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità
(come da doc. 12 piano genitoriale parte ricorrente):
Tale modalità permarranno fintanto che il sig. manterrà il proprio domicilio in Svizzera e/o in CP_1
località che non consente di prevedere visite infrasettimanali.
Qualora il sig. dovesse stabilirsi in Domodossola il padre nelle settimane in cui non ha la figlia CP_1
minore per il weekend potrà tenere con sé la predetta due pomeriggi alla settimana il martedì e il mercoledì dalle 18,30 alle 21,30; mentre nelle settimane in cui ha la minore nel weekend un pomeriggio il mercoledì dalle 18,30 alle 21,30;
Le festività verranno ripartite come da doc. 12.
Ciascun genitore durante il periodo estivo potrà usufruire di un periodo di vacanza fino ad un massimo di giorni 15 di cui consecutivi massimo 7 giorni, in ragione della tenera età della minore, previa comunicazione all'altro genitore del periodo prescelto entro il 31 maggio di ciascun anno;
2) il padre provvederà a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la somma di € 650,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente aggiornabile secondo indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa sulle spese ordinarie e straordinarie del Tribunale di Verbania;
La sig.ra ercepirà integralmente l'Assegno Unico per Pt_1
il nucleo familiare in Italia e, se esistente, la differenza ulteriormente erogata in territorio elvetico, con onere del sig. di presentare presso il proprio datore di lavoro la relativa richiesta e CP_1
documentazione e di rendicontare alla e eventuali somme spettanti. Pt_1
3) spese di lite compensate”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno intrattenuto una relazione affettiva e, il 26.3.2023, è nata la Parte_1 CP_1
figlia Persona_2
La ricorrente, col ricorso introduttivo, ha chiesto l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, la collocazione presso di sé, la disciplina del diritto di vista del padre (doc. 12) e la determinazione del contributo al suo mantenimento, indicato in 800,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente, costituitosi in giudizio, ha condiviso la domanda inerente l'affidamento e l'esercizio del diritto di visita, indicando, invece, in € 600,00 mensili il proprio contributo al mantenimento della figlia.
pagina 2 di 4 Le parti, nel corso del giudizio, hanno trovato un accordo che merita di essere recepito, rispettoso, nel superiore interesse della figlia minore, della previsione di cui all'art. 337 ter c.p.c.
Spese di lite compensate (come da accordo tra le parti).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- affida la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente della stessa Per_1
presso la residenza della madre in Domodossola, corso P. Ferraris, 31;
- dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo le modalità indicate nel piano genitoriale di cui al doc. 12; tale modalità permarranno fintanto che il manterrà il CP_1
proprio domicilio in Svizzera e/o in località che non consente di prevedere visite infrasettimanali;
qualora dovesse stabilirsi in Domodossola, nelle settimane in cui non ha la figlia minore per il weekend, potrà tenere con sé la predetta due pomeriggi alla settimana il martedì e il mercoledì dalle 18,30 alle 21,30; mentre nelle settimane in cui ha la minore nel weekend, un pomeriggio il mercoledì dalle 18,30 alle 21,30; le festività verranno ripartite come da doc. 12; ciascun genitore durante il periodo estivo potrà usufruire di un periodo di vacanza fino ad un massimo di giorni 15 di cui consecutivi massimo 7 giorni, in ragione della tenera età della minore, previa comunicazione all'altro genitore del periodo prescelto entro il 31 maggio di ciascun anno;
- pone a carico del padre, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo al mantenimento della figlia minore, la somma di € 650,00 mensili, annualmente aggiornabile secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa sulle spese ordinarie e straordinarie del Tribunale di Verbania;
- dispone che la madre percepisca per intero l'assegno unico per il nucleo familiare in Italia e, se esistente, la differenza ulteriormente erogata in territorio elvetico, con onere del padre di presentare presso il proprio datore di lavoro la relativa richiesta e documentazione e di rendicontare alla madre le eventuali somme spettanti.
Spese processuali compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 29.5.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
pagina 3 di 4 dott.ssa Monica BARCO
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