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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/12/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
R.P.U. 433/2025
Riunito in camera di consiglio, composta dai magistrati:
DOTT. MICHELANGELO PETRUZZIELLO PRESIDENTE
DOTT. GIOVANNI DI GIORGIO GIUDICE
DOTT. LUCIANO FERRARA GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 433/2025 del ruolo relativo ai procedimenti unitari, avente ad oggetto un ricorso ex art. 268 Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza su ricorso dei debitori:
, nato a [...] il [...] (C.F. , e Parte_1 C.F._1 Pt_2
nata a [...] il [...] (C.F. ), entrambi residenti in [...]
[...] C.F._2 in Campania (NA), via Vicinale Masseria Vecchia n. 108/36, rappresentati e difesi dall'Avv. Marco
Trivisonne del Foro di Foggia (C.F. ); C.F._3
- Ricorrenti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 268 Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, i sig.ri e Parte_1 Pt_2 nel rappresentare la propria situazione di sovra-indebitamento, hanno domandato al Tribunale di
[...]
Napoli nord di disporre l'apertura della procedura di liquidazione controllata. In allegato al ricorso, la relazione particolareggiata redatta dall'OCC, dott. Persona_1
Preliminarmente, il Tribunale rileva, ai sensi dell'art. 27 Codice della crisi, la propria competenza, atteso che i ricorrenti hanno dedotto e documentato di avere la propria residenza nel comune di Giugliano in
Campania, rientrante nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario.
1 Sul piano del presupposto soggettivo, gli artt. 268 e 2, primo comma, lett. c) Codice della crisi, prescrivono che la procedura di liquidazione controllata è configurabile per: il consumatore, il professionista,
l'imprenditore agricolo e le start-up innovative, oltre che per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Invero, l'art. 268 C.C.I.I. prevede che: “Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni”.
Il concetto di sovraindebitamento di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) individua sia l'ambito oggettivo di applicazione della procedura sia l'ambito soggettivo nella parte in cui fa riferimento al consumatore, all'imprenditore minore e alle altre figure sopra indicate.
Con riferimento al presente procedimento, i proponenti assumono la qualifica di consumatore (cfr. relazione del gestore, da cui si apprende che il percepisce una pensione da inabilità al lavoro, Pt_1 mentre la è inoccupata, così a pag. 15 della relazione). Pt_2
L'ammontare della debitoria rilevata dal gestore della crisi (pari nel complesso ad euro 143.221,11, cfr. tabella a pag. 12 della relazione) è riconducibile essenzialmente al mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile, a spese condominiali maturate sia in relazione all'immobile oggetto di esecuzione (presso il Tribunale di Foggia), sia all'immobile locato in Napoli, da cui i proponenti sono stati, nelle more, sfrattati. Le cause dell'indebitamento sono state individuate dai proponenti, e dal gestore, nei numerosi trasferimenti che hanno interessato la carriera del (all'epoca carabiniere, prima della Pt_1 dichiarazione di inabilità) e nei problemi di salute di quest'ultimo.
Sul piano oggettivo, dalla relazione particolareggiata redatta dall'OCC risulta lo stato di sovraindebitamento dei debitori proponenti. E' emerso in maniera nitida, infatti, che l'attivo prontamente liquidabile (consistente nella quota pignorabile della pensione di invalidità e nella potenziale pronta liquidazione dell'immobile sito in Foggia ed oggetto di esecuzione individuale) non è sufficiente a fronteggiare l'elevata debitoria contratta.
Tanto premesso, il Tribunale, letti gli artt. 268 e ss C.C.I.I.
DICHIARA
L'APERTURA CONTROLLATA NEI CONFRONTI DI: Controparte_1
, NATO A NAPOLI (NA) IL 12/06/1967 (C.F. , E Parte_1 C.F._1 Pt_2
NATA A TARANTO (TA) IL 28/12/1971 (C.F. ),
[...] C.F._2 Controparte_2
(NA), VIA VICINALE MASSERIA VECCHIA N. 108/36
[...]
NOMINA
Quale Giudice delegato il dott. Michelangelo Petruzziello e quale Liquidatore il dott. Marcello Marcelletti.
pag. 2 di 3 Si precisa che si è provveduto a nominare un liquidatore diverso dal gestore della crisi nominato dall'organismo di composizione, in quanto nell'istruttoria condotta il gestore non ha verificato e comprovato l'assenza di atti dispositivi eventualmente compiuti dai proponenti nel quinquennio antecedente alla proposizione della domanda (essendosi limitato a dare atto di una dichiarazione di parte, senza verificare ed attestare la corrispondenza al vero di quanto dichiarato, mediante la produzione in atti di visure storiche su tali soggetti. Ne consegue che tale operazione di verifica dovrà essere compiuta dal liquidatore nominato nella predisposizione del relativo programma di liquidazione;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore,
a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.I.;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
la trascrizione della sentenza sui beni immobili e mobili registrati del debitore;
Rigetta l'istanza di sospensione della procedura esecutiva R.G.E. 86/2022 - Tribunale di Foggia, spettando al liquidatore nominato ed agli organi della procedura ogni valutazione in merito all'opportunità del subentro nella procedura esecutiva già pendente (e salvo in ogni caso il diritto del creditore fondiario di procedere in sede esecutiva, nonostante l'apertura del concorso con gli altri creditori);
DISPONE la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Tribunale di Napoli nord, a cura del liquidatore.
Aversa, 17 dicembre 2025.
Il Giudice estensore
Dott. Luciano Ferrara
Il Presidente
dott. Michelangelo Petruzziello
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