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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
1
n. rg10157 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10157 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto:
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Persona_1
dall'avv. DE VITO NICOLA presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1
atti, dall'avv. DE VITO NICOLA presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1 2
Con ricorso congiunto depositato il 22/05/2025, Persona_1
e chiedevano disciplinarsi i rapporti tra Controparte_1
loro relativi alla figlia minore , nata il [...], come accordo in Per_2
esso contenuto.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1 – i ricorrenti vivranno separatamente e con obbligo di reciproco rispetto.
2 – la figlia minore sarà affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la potestà genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti la stessa;
3 – la minore avrà residenza privilegiata presso la madre, con facoltà per il padre, di vedere e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità:
a) il padre avrà facoltà di trascorrere con la minore i pomeriggi del martedì e del giovedì, dalle 16 alle 20,00 circa, e quando la minore andrà a scuola dall'uscita dalla scuola fino alle ore 17,00 nonché, quando la minore avrà compiuto 3 anni - a settimane alterne – il padre potrà pernottare con la stessa il sabato sera per riconsegnarla alla madre la domenica alle ore 18,00;
b) per i periodi natalizi il padre terrà con sé la figlia ad anni alterni il giorno della
Vigilia o quello di Natale;
c) per i periodi di Pasqua il padre trascorrerà con la minore, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis, dalle ore 08,00 alle ore 21,00;
d) le vacanze estive della minore dovranno essere concordate di comune accordo fra i genitori entro il 1 luglio di ogni anno, compatibilmente con il lavoro svolto da ciascuno dei ricorrenti. In ogni caso, visto l'allocazione prevalente presso la madre, in caso di vacanze da farsi nello stesso periodo, il padre avrà priorità nel tenere con sé la minore
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per due settimane di vacanza. È tuttavia sempre necessario il consenso di entrambi i genitori per eventuali viaggi o spostamenti di lunga distanza.
e) il padre trascorrerà con la minore il giorno del proprio compleanno e della festa del papà;
f) qualora il giorno del compleanno della madre o la festa della mamma capitino in un giorno nel quale è previsto che la figlia stia con il padre, la minore trascorrerà con la madre quel giorno, posticipando, in tal modo, il giorno da trascorrere con il padre a quello successivo;
g) la minore trascorrerà il giorno del suo compleanno e dell'onomastico con entrambi i genitori.
4 – Per il mantenimento della minore sono stabilite le seguenti somme: il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo Persona_1 Controparte_1
al mantenimento per la figlia minore, la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili, entro il giorno 1 di ogni mese, da rivalutarsi secondo gli indici istat annualmente, da versarsi a mezzo bonifico Iban o a mezzo di altro strumento di pagamento tracciabile (es. Carta Postepay et simila);
Il sig. rinuncia al suo 50% dell'assegno unico consentendo alla sig.ra Persona_1
di incassare il 100% CP_1
5 - Inoltre viene disposto a carico del signor il versamento del 50% Persona_1
delle spese mediche relative alla salute della figlia, il 50% delle somme che saranno necessarie per l'istruzione della stessa, nonché il 50% delle somme che sono e saranno necessarie al pagamento delle spese scolastiche, mediche ed extrascolastiche tenendo conto del prototipo che viene di seguito riportato:
I - Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo specificandole in:
a) libri di testo, cancelleria e materiale da corredo scolastico per istituto superiore;
b) tasse
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scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d)trasporto pubblico;
e) mensa;
II- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione, master o quant'altro necessari ai fini di una futura attività lavorativa per la figlia;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
III- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, quelle oculistiche;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
IV- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) cure non convenzionali;
d) farmaci particolari;
e) patologie gravi;
V - Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
VI- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese baby sitter;
c)viaggi e vacanze;
6 – I ricorrenti reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza, nell'interesse della prole. I ricorrenti reciprocamente si impegnano a comunicare l'eventuale cambio del numero di cellulare per consentire le comunicazioni sempre nell'interesse della prole.
7- I ricorrenti sin da ora acconsentono, l'uno verso l'altro, al rilascio del passaporto.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le
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materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• Omologa le condizioni pattuite dalle parti,
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 25/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
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n. rg10157 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10157 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto:
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Persona_1
dall'avv. DE VITO NICOLA presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1
atti, dall'avv. DE VITO NICOLA presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
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Con ricorso congiunto depositato il 22/05/2025, Persona_1
e chiedevano disciplinarsi i rapporti tra Controparte_1
loro relativi alla figlia minore , nata il [...], come accordo in Per_2
esso contenuto.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1 – i ricorrenti vivranno separatamente e con obbligo di reciproco rispetto.
2 – la figlia minore sarà affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la potestà genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti la stessa;
3 – la minore avrà residenza privilegiata presso la madre, con facoltà per il padre, di vedere e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità:
a) il padre avrà facoltà di trascorrere con la minore i pomeriggi del martedì e del giovedì, dalle 16 alle 20,00 circa, e quando la minore andrà a scuola dall'uscita dalla scuola fino alle ore 17,00 nonché, quando la minore avrà compiuto 3 anni - a settimane alterne – il padre potrà pernottare con la stessa il sabato sera per riconsegnarla alla madre la domenica alle ore 18,00;
b) per i periodi natalizi il padre terrà con sé la figlia ad anni alterni il giorno della
Vigilia o quello di Natale;
c) per i periodi di Pasqua il padre trascorrerà con la minore, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis, dalle ore 08,00 alle ore 21,00;
d) le vacanze estive della minore dovranno essere concordate di comune accordo fra i genitori entro il 1 luglio di ogni anno, compatibilmente con il lavoro svolto da ciascuno dei ricorrenti. In ogni caso, visto l'allocazione prevalente presso la madre, in caso di vacanze da farsi nello stesso periodo, il padre avrà priorità nel tenere con sé la minore
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per due settimane di vacanza. È tuttavia sempre necessario il consenso di entrambi i genitori per eventuali viaggi o spostamenti di lunga distanza.
e) il padre trascorrerà con la minore il giorno del proprio compleanno e della festa del papà;
f) qualora il giorno del compleanno della madre o la festa della mamma capitino in un giorno nel quale è previsto che la figlia stia con il padre, la minore trascorrerà con la madre quel giorno, posticipando, in tal modo, il giorno da trascorrere con il padre a quello successivo;
g) la minore trascorrerà il giorno del suo compleanno e dell'onomastico con entrambi i genitori.
4 – Per il mantenimento della minore sono stabilite le seguenti somme: il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo Persona_1 Controparte_1
al mantenimento per la figlia minore, la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili, entro il giorno 1 di ogni mese, da rivalutarsi secondo gli indici istat annualmente, da versarsi a mezzo bonifico Iban o a mezzo di altro strumento di pagamento tracciabile (es. Carta Postepay et simila);
Il sig. rinuncia al suo 50% dell'assegno unico consentendo alla sig.ra Persona_1
di incassare il 100% CP_1
5 - Inoltre viene disposto a carico del signor il versamento del 50% Persona_1
delle spese mediche relative alla salute della figlia, il 50% delle somme che saranno necessarie per l'istruzione della stessa, nonché il 50% delle somme che sono e saranno necessarie al pagamento delle spese scolastiche, mediche ed extrascolastiche tenendo conto del prototipo che viene di seguito riportato:
I - Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo specificandole in:
a) libri di testo, cancelleria e materiale da corredo scolastico per istituto superiore;
b) tasse
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scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d)trasporto pubblico;
e) mensa;
II- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione, master o quant'altro necessari ai fini di una futura attività lavorativa per la figlia;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
III- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, quelle oculistiche;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
IV- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) cure non convenzionali;
d) farmaci particolari;
e) patologie gravi;
V - Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
VI- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese baby sitter;
c)viaggi e vacanze;
6 – I ricorrenti reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza, nell'interesse della prole. I ricorrenti reciprocamente si impegnano a comunicare l'eventuale cambio del numero di cellulare per consentire le comunicazioni sempre nell'interesse della prole.
7- I ricorrenti sin da ora acconsentono, l'uno verso l'altro, al rilascio del passaporto.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le
4 5
materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• Omologa le condizioni pattuite dalle parti,
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 25/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
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